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no a elenchi separati per le categorieprotette

 

Non si possono diffondere via web dati idonei a rivelare lo statodi salute di una persona, specie se questa appartiene ad una categoriaprotetta.

EĠ quanto ribadito dallĠAutoritˆ nel richiamare due sediprovinciali del Ministero della pubblica istruzione che sul loro sito Internetavevano inserito i nominativi del personale cui sono riservati posti neiconcorsi pubblici (in quanto appartenenti a categorie protette) in un elencoseparato, che ne precisava le caratteristiche: ÒGruppo 2 Disabili art 1 L.n.68/99Ó.

La suddivisione dei riservisti in tre gruppi in base allaspecifica disabilitˆ, adottata da taluni uffici scolastici provinciali, erastata successivamente inibita, attraverso una circolare, dal Ministero dellapubblica istruzione poichŽ questo tipo di trattamento di dati sensibili eccedente rispetto allĠobiettivo perseguito con la pubblicazione dellegraduatorie e determina la diffusione di informazioni sullo stato di salute esulle condizioni familiari degli interessati.

Diversi uffici scolastici, tuttavia, avevano continuato amantenere nella pubblicazione dei loro elenchi la suddivisione in gruppi.

A seguito di alcuni accertamenti, lĠUfficio del Garante haindividuato lĠinadempienza dei due enti provinciali interessati ed haconstatato che la loro condotta non era conforme alla disciplina in materia diprotezione dei dati personali.

La dicitura utilizzata nel sito, infatti, riportava un dato ingrado di rivelare lo stato di salute dei soggetti individuati. Ma soprattutto,ha sottolineato lĠAutoritˆ, non risultava espressamente prevista dallanormativa vigente la costituzione di una separata graduatoria dei soggettiappartenenti alle categorie protette.

LĠUfficio del Garante ha pertanto richiamato lĠufficioinvitandolo ad eliminare dalle graduatorie provinciali il separato ÒElencoriservistiÓ Ò Gruppo 2 Disabili art. 1 L.n. 68/99Ó e ogni altra dicitura dalla quale sipossa desumere lĠappartenenza dei soggetti a specifiche categorie protette.

Da parte loro, i due uffici scolastici hanno immediatamenteadempiuto e dato conferma al Garante dellĠavvenuta cancellazione dellĠelenco.