| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter
EĠ possibile pubblicare gli elenchi dei soggetti ammessi, anche invia provvisoria, al beneficio del 5 per mille sul sito web dellĠAgenzia delleentrate, ma occorre che ci sia previsto da una norma di legge o diregolamento. é questo il parere ÒcondizionatoÓ espresso dal Garante (relatoreFrancesco Pizzetti) nellĠesaminare lo schema di d.p.c.m. presentato dalMinistero della solidariet sociale riguardante le modalit di richiesta di ammissioneal beneficio del 5 per mille. Lo schema prevede che le associazioni di volontariato debbanotrasmettere in via telematica allĠAgenzia delle entrate – oppure, per glienti della ricerca scientifica e dellĠuniversit, al Ministero dellĠuniversite delle ricerca – una domanda di iscrizione in un apposito elenco. Ad avviso del Garante, la messa a disposizione su Internet deglielenchi realizzerebbe una diffusione di dati personali: , quindi, necessarioche tale forma di pubblicazione sia specificamente prevista da una norma dilegge o di regolamento che lĠamministrazione dovr individuare, come stabilitodal Codice privacy. Oltre ad evidenziare lĠesigenza di una specifica norma checonsenta, dunque, tale diffusione, lĠAutorit ha inoltre chiesto che i modellidi domanda per lĠiscrizione telematica agli elenchi rechino unĠinformativa conle stesse caratteristiche di quella apposta in calce al modello cartaceodestinato allĠAgenzia delle entrate e che sia opportunamente omessalĠinformativa nel modello di autodichiarazione successivo, trattandosi dellemedesime informazioni e dello stesso procedimento. |