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AVVOCATI: NO ALL'USO DELLE IMPRONTEDIGITALI NEI CORSI PER PRATICANTI


 

Non si possono installare sistemi biometrici di rilevazione delleimpronte per disciplinare gli ingressi in aula di praticanti avvocati cheseguono i corsi di formazione forense, evitare assembramenti, eliminare code oscoraggiare abusivi scambi di tesserini. Il sistema sproporzionato rispettoai fini che intende perseguire.

Lo stop del Garante privacy che, con un provvedimento di cui stato relatore MauroPaissan, ha vietato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa MariaCapua Vetere il trattamento, in qualunque forma, dei dati biometrici deipraticanti ed ha avviato un'istruttoria per verificare se vi siano ipresupposti per contestare le violazioni concernenti irregolaritnell'informativa e la mancata notificazione all'Autorit prevista in questicasi dalla legge.

La vicenda, arrivata all'attenzione del Garante a seguito dellasegnalazione di alcuni praticanti, inizia ad ottobre dello scorso annoquando il Consiglio dell'Ordine installa in prossimit delle aule dove sitengono i corsi un sistema di rilevazione di dati biometrici ed inizia adacquisire le impronte digitali dei praticanti con l'intento di concludere leoperazioni di raccolta entro gennaio 2008 ed inibire successivamentel'ingresso a tutti coloro che non abbiamo fornito le loro impronte.

Nel disporre il divieto il Garante, pur riconoscendo al Consigliodell'Ordine il compito di verificare la effettiva partecipazione dei praticantialla Scuola, ha constatato che il trattamento effettuato era illecito perchnon conforme ai principi di necessit e proporzionalit.

L'uso delle impronte digitali – afferma il Garante –se pu essere giustificato per obiettive e documentate esigenze di sicurezza dibeni e persone in situazioni di elevato rischio, non pu invece ritenersilecito per generiche esigenze di sicurezza e di ausilio al rispetto delleregole scolastiche.

Verifiche pi rispettose della sfera personale degli individuipossono essere disposte, ad esempio, attraverso l'utilizzazione di tesserinimagnetici o controlli "a vista" dei partecipanti.

Il trattamento, inoltre, stato ritenuto non proporzionato anchesotto l'aspetto tecnico: il sistema prevede infatti la centralizzazione in ununico archivio dei codici identificativi derivati dall'esame delle impronte,anzich un sistema meno invasivo quale la memorizzazione dei singoli codici subadge nell'esclusiva disponibilit dei praticanti.

Non idonea anche l'informativa che si limita a delineare solo lefinalit del trattamento, senza includere gli altri elementi prescritti dalCodice privacy.  Irregolare, infine, la mancata predisposizione di unsistema alternativo di ingresso in aula per chi non potesse o non intendesseacconsentire alla rilevazione delle impronte.