| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter TUTELA DELLAPRIVACY E INFORMAZIONI COMMERCIALI Le modalità con cui vengonoresi noti e gestiti i dati personali tratti da registri pubblici aggregati inun database, devono rispettare i principi di liceità, correttezza e noneccedenza nel loro trattamento e nei tempi di conservazione. é quanto ribaditodal Garante nell'accogliere il L'Autorità ha ritenuto che leinformazioni presenti nella banca dati venivano messe a disposizione di unamplissimo numero di persone in maniera incompleta e fuorviante: inparticolare, non erano indicate infatti le ragioni che avevano portato allachiusura del fallimento, pure presenti nei registri pubblici e,soprattutto, si continuava ad associare l'interessato ad un evento, peraltroavvenuto ventidue anni prima, relativo ad un altro soggetto giuridico, cioè lasocietà fallita. Il Garante ha perciò dispostola sospensione della visibilità dell'informazione relativa al fallimentoladdove figuri associata direttamente al ricorrente. L'Autorità ha ricordato diaver già deciso, in vista dell'elaborazione del previsto codice deontologico inmateria, di avviare un procedimento di verifica riguardo all'uso dei dati perfinalità di informazione commerciale.
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