| Garante per la protezione     dei dati personali SEMPLIFICAZIONI E GARANZIE NEL RAPPORTO UTENTE-ASSICURAZIONI Informativa una tantum e più adeguata alla complessità della "catena assicurativa" Nuove modalità per adempiere al Codice sulla privacy da parte delle assicurazioni: informativa semplificata e meno burocratica, con maggiori garanzie effettive per gli utenti. Il Garante, dando seguito ad alcune istanze dellAnia, ha autorizzato le compagnie di assicurazione ad adottare una nuova procedura per informare la clientela sulluso dei dati personali in modo più agevole tenendo conto dellesperienza di questi anni nellambito della cosiddetta "catena assicurativa" che coinvolge molti soggetti (ad esempio, co-assicuratori e riassicuratori). Linformativa potrà essere resa in modo più efficace "una tantum". Lassicurazione che stipula il contratto dovrà continuare a far conoscere al cliente luso che verrà fatto dei dati personali, per quali finalità sono raccolti, a chi possono essere comunicati, ma potrà farlo meglio anche per conto di altri soggetti della "catena assicurativa". Questi ultimi trattano infatti diverse informazioni relative al contraente raccolte presso lassicurazione, ma nella maggior parte dei casi non hanno reali contatti con lassicurato. Lobiettivo è quello di informare meglio evitando che analoghe informazioni siano fornite in modo frammentario e ripetuto da più soggetti e che gli utenti assicurati finiscano per non comprendere il valore di una garanzia che non va burocratizzata. Prosegue in questo modo quindi lopera di semplificazione degli adempimenti in materia di privacy da tempo avviata dal Garante nei confronti degli operatori economici. Per avvalersi delle procedure semplificate le assicurazioni dovranno attenersi alle disposizioni dettate dal Garante. Le assicurazioni dovranno specificare, come detto, anche gli altri soggetti della "catena assicurativa" che tratterranno i dati in relazione al medesimo rischio assicurato. Un elenco aggiornato di questi soggetti individuati nellinformativa deve essere comunque reso disponibile, sul sito web della compagnia assicuratrice anche per rendere più agevole lesercizio del diritto di accesso da parte degli interessati. Nellinformativa le compagnie dovranno indicare, inoltre, ogni altra finalità che esuli dalla gestione del rischio assicurativo (es. marketing). LAutorità ha ricordato che gran parte dei trattamenti possono essere effettuati nellambito della "catena assicurativa" senza consenso degli interessati (trattandosi ad esempio di dati necessari per instaurare o dare esecuzione ad un contratto). Tuttavia, nei casi in cui fosse necessario il consenso, le società devono evitare formulazioni generiche che non permettano allinteressato di rendersi perfettamente conto dellampiezza della sua dichiarazione. Uno specifico consenso, ad esempio, deve essere richiesto per i dati utilizzati a fini di marketing. Per poter utilizzare i dati sensibili (in particolare, i dati idonei a rilevare le condizioni sulla salute) le società assicuratrici devono ottenere il consenso scritto dei clienti. |