| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter LA CONFERENZA DI BUDAPEST Per i Garanti Ue la cooperazione giudiziaria deve essere accompagnata da precise garanzie a protezione dei dati personali Potenziare gli scambi di dati e la circolazione delle informazioni per le indagini penali e le attività giudiziarie in Europa è un obiettivo pienamente legittimo, ma deve accompagnarsi allarmonizzazione delle garanzie di protezione dei dati a livello europeo e alleffettiva applicazione di tali garanzie. Le Autorità di protezione dati riunite a Budapest in occasione dellannuale Conferenza di primavera (24-25 aprile 2006) hanno ribadito in una Dichiarazione adottata allunanimità che lapplicazione del principio di disponibilità stabilito nel Programma de LAja del novembre 2004 deve associarsi a standard di privacy particolarmente elevati ed armonizzati nella massima misura possibile a livello dellUe. Secondo il principio di disponibilità, a partire dal 2008, infatti, tutti i dati in possesso delle autorità giudiziarie e di polizia dei singoli Paesi Ue dovranno essere accessibili, in linea di principio, a tutte le omologhe autorità degli altri Paesi. Ai lavori della Conferenza era presente l'intero collegio del Garante italiano. Le sessioni di lavoro hanno visto la partecipazione del Presidente, Francesco Pizzetti, intervenuto sulle problematiche poste dall'utilizzo dei sistemi Rfid, le cosiddette "etichette intelligenti" e del segretario generale, Giovanni Buttarelli, che ha trattato il tema dei dati genetici. I Garanti europei hanno dunque richiamato parlamenti nazionali e governi ai rispettivi compiti. I primi sono invitati a vigilare affinché i governi nazionali mettano in atto i principi di protezione dei dati che la Commissione ha fissato in una proposta di decisione-quadro (che dovrà essere adottata dal Consiglio Ue) riguardante proprio la tutela dei dati personali oggetto di trattamento nellambito delle attività di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Tali principi dovranno essere integrati dalle osservazioni che i Garanti stessi hanno sviluppato in un Parere del gennaio 2006, nel quale si ribadisce in particolare lesigenza di rispettare il principio di necessità (nessun dato personale deve essere utilizzato quando tale utilizzazione non sia indispensabile) e di proporzionalità (fra il fine perseguito e leffettiva necessità di utilizzare dati personali, spesso sensibili). I secondi, ossia i governi, sono invitati a rispettare e potenziare le libertà civili dei cittadini che vivono nellUnione europea, tenendo conto dei principi di protezione dati sopra ricordati nelladottare e attuare disposizioni che incrementino e facilitino la circolazione delle informazioni fra le autorità giudiziarie e di polizia. In questo contesto si inserisce anche il mandato che la Conferenza di Budapest ha attribuito, su proposta dellItalia e del Portogallo, al "Gruppo di lavoro sulle tematiche di polizia" allo scopo di definire una strategia relativa alle condizioni di applicazione del principio di disponibilità, distinguendo tali condizioni in rapporto alla gravità dei reati e chiarendo i meccanismi di accesso alle informazioni. Il Gruppo di lavoro dovrà individuare le garanzie ulteriori necessarie riguardo alla definizione dei periodi di conservazione dei dati e le specifiche salvaguardie per i dati biometrici e genetici. |