| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter AL VIA GLI SCHEMI DI REGOLAMENTO PER REGIONI E PROVINCE AUTONOME Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema tipo di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari predisposto dalla Conferenza dei Presidenti dellassemblea, dei consigli regionali e delle province autonome. Ladozione di propri regolamenti, conformi allo schema tipo approvato e alle indicazioni fornite dal Garante, permetterà alle regioni e alle province autonome di poter trattare lecitamente informazioni delicate come letnia, le convinzioni religiose, lappartenenza politica e sindacale, la salute, la vita sessuale. A questo schema tipo potranno far riferimento le regioni e le province autonome interessate per elaborare il proprio regolamento senza la necessità di ottenere singolarmente un parere dellAutorità. Parere invece necessario nel caso si apportino modifiche sostanziali o si introducano operazioni non considerate nello schema approvato. Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici per poter raccogliere, utilizzare, conservare dati sensibili e giudiziari indispensabili per le loro attività istituzionali debbano adottare specifici regolamenti con i quali vengono individuati e resi noti ai cittadini i dati che vengono trattati e per quali scopi. I regolamenti contengono una serie di schede nelle quali sono riportate le finalità di rilevante interesse pubblico per trattare dati sensibili e giudiziari, la fonte normativa, i tipi di dati utilizzati, la denominazione dei trattamenti. Nellapprovare lo schema tipo di regolamento il Garante ha richiesto alcune integrazioni e ha stabilito, tra laltro, che regioni e province specifichino nel dettaglio normativa e finalità perseguite nelle comunicazioni di dati attinenti al rapporto di lavoro del personale (così come devono individuare i casi di comunicazioni a compagnie assicurative di dati sanitari di consiglieri e assessori regionali). Nello schema vanno inoltre introdotte misure necessarie per verificare la liceità della eventuale diffusione di dati sensibili, come ladesione ad associazioni religiose, filosofiche, sindacali o politiche dei consiglieri nellambito della verifica dellelettorato passivo e dei requisiti per lesercizio del mandato, ammessa solo se indispensabile. Analoghe cautele vanno osservate per evitare la diffusione di dati sulla salute attraverso la registrazione dei lavori del consiglio e la loro diffusione televisiva o on line. |