| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DI ATTIVITÀ DI POLIZIA IN UE I Garanti Ue chiedono maggiori garanzie per il nuovo Sistema Informativo Schengen Le norme destinate a regolamentare il funzionamento del nuovo sistema informativo Schengen (SIS II) destano preoccupazione perché potenzialmente lesive dei diritti degli interessati, non essendo pienamente in linea con i principi della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. Il Gruppo che riunisce le Autorità europee per la protezione dei dati ha adottato un parere, predisposto sotto il coordinamento della delegazione italiana, relativo alle proposte normative presentati dalla Commissione europea che definiscono listituzione di un nuovo sistema informativo destinato a sostituire il Sistema Informativo Schengen (SIS) ( http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp116_en.pdf). Il SIS è attualmente previsto e disciplinato dalla Convenzione Schengen, ed è uno strumento fondamentale per lo scambio di dati ai fini della non ammissione di stranieri segnalati nei Paesi aderenti alla Convenzione, nonché per favorire la cooperazione nelle attività di polizia.Le nuove norme proposte prevedono per il SIS II un ampliamento di natura funzionale e strutturale, oltre che in termini di contenuti. Le principali novità riguardano infatti larticolazione della data base centralizzato e le funzioni di tipo dinamico che si vogliono introdurre (in particolare, la possibilità di interconnessioni fra segnalazioni inserite per finalità diverse nel SIS II); le modalità di consultazione dei dati da parte delle autorità nazionali e degli organismi sovranazionali (Europol, Eurojust); la possibilità di inserire nuove categorie di dati compresi quelli di natura biometrica (immagine digitale del volto e impronte digitali); lesercizio dei diritti riconosciuti agli interessati; i tempi di conservazione dei dati stessi. Il Gruppo ha evidenziato i punti critici che si accompagnano alle proposte della Commissione, soprattutto perché considerati non perfettamente in linea con i principi di protezione dati sanciti dalla direttiva 95/46/CE, e hanno segnalato per ciascuno di tali punti gli emendamenti da apportare.
- Utilizzo di dati biometrici. Lutilizzo di dati biometrici per finalità identificative non può avvenire su base sistematica, ma soltanto caso per caso e se realmente indispensabile.
- Conservazione dei dati. Il Gruppo ritiene che si debba mantenere il termine previsto di tre anni attualmente nella Convenzione Schengen. |