| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter CASELLARIO INFORMATICO E TRASPARENZA NEGLI APPALTI E lecito registrare i collegamenti tra imprese negli appalti, ma va disciplinata la diffusione dei dati Non contrasta con la normativa in materia di protezione dei dati personali iscrivere nel Casellario informatico delle imprese le informazioni relative ai "collegamenti sostanziali" tra società ed altri partecipanti a gare dappalto. E anche lecito porre tempestivamente questi dati a disposizione delle stazioni appaltanti (ministeri, comuni, enti ecc.). Manca, invece, una base idonea per diffonderli in Internet. Dovranno essere quindi individuate con precisione le modalità di diffusione e verificati i tempi di conservazione delle informazioni. In attesa delladozione dei nuovi criteri, lAutorità di vigilanza per i lavori pubblici ha sospeso la visibilità in Internet dei dati di unimpresa inseriti nel Casellario informatico, al quale si accede mediante il sito web della stessa Autorità. Si è così evitata la cancellazione richiesta da unimpresa e sono state avviate ulteriori iniziative per regolare organicamente la materia. Tutto ciò emerge dal provvedimento, di cui è relatore Mauro Paissan, con il quale il Garante ha definito il ricorso di una società che aveva chiesto, senza successo, che fossero cancellate dalla sua posizione alcune notizie liberamente accessibili in Internet tramite il sito web della Autorità di vigilanza per i lavori pubblici. Queste note riguardavano lesclusione da alcune gare di appalto bandite da un comune che aveva riscontrato un "collegamento sostanziale" tra la società ricorrente ed altre società partecipanti. Nel Casellario informatico sono contenute le attestazioni relative alle imprese appaltatrici di lavori pubblici rilasciate dagli organismi (Soa) che ne accertano i requisiti e le comunicazioni dei soggetti pubblici che riferiscono sullandamento degli appalti. Rientrano tra queste ultime anche i casi di esclusione per collegamento sostanziale, ritenuto lesivo della par condicio tra concorrenti e della segretezza delle offerte. Nel ricorso la società aveva ribadito la richiesta di cancellazione dal Casellario sostenendo lilliceità sia delliscrizione che della diffusione on line, perché prive di fondamento normativo. Tesi accolta solo in parte dal Garante, il quale ha ritenuto pienamente legittima, alla luce della vigente normativa, liscrizione nel Casellario da parte dellAutorità anche dei dati relativi al "collegamento sostanziale" e la loro comunicazione ad altri organi per fini di piena trasparenza delle operazioni di appalto. E risultata invece non giustificata, allo stato della disciplina vigente, la diffusione tramite il sito Internet. La normativa di riferimento non è del tutto chiara e prevede poi che i dati delle imprese iscritte nel Casellario siano resi noti a cura dellOsservatorio per i lavori pubblici e messi a disposizione dei soli soggetti appaltanti (pubbliche amministrazioni, enti locali ecc.), avendo cura che le informazioni siano riservate e tutelate. Dopo lintervento del Garante, lAutorità di vigilanza ha comunicato di aver istituito un gruppo di lavoro per la revisione del Casellario e di aver provveduto ad oscurare i dati della società ricorrente. |