Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter GIORNALISMO: CODICE DELLA PRIVACY E SEGRETO PROFESSIONALE Il Garante, nellesame di un ricorso, tutela la fonte della notizia Se il cittadino chiede ad una testata giornalistica informazioni sulla provenienza dei dati personali che lo riguardano riportati in un articolo, il giornalista ha il diritto di mantenere riservata la sua fonte. Il Codice in materia di protezione dei dati personali ha confermato la norme poste a tutela del segreto professionale che permettono ai giornalisti di mantenere segreta la fonte fiduciaria di una notizia. Limportante principio a tutela della libera manifestazione del pensiero, è stato riaffermato in un provvedimento con il quale il Garante (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha affrontato il caso di un imprenditore che intendeva conoscere lorigine dei dati personali che lo riguardavano pubblicati su un quotidiano locale, ovvero la fonte dalla quale la giornalista aveva ottenuto informazioni sul suo conto. Nellarticolo di cronaca si dava notizia di una pesante intimidazione subita dallimprenditore nella località dove egli attualmente risiede. Essendo stato rivelato il nome della città, a parere dellinteressato, sottoposto a scorta per aver denunciato precedenti episodi di estorsione, si era messa a repentaglio la sua incolumità, nonché quella dei familiari e del personale di sicurezza. Limprenditore ha, quindi, inoltrato alla testata giornalistica, in conformità al Codice, listanza volta a conoscere la fonte della notizia. A seguito del rifiuto opposto dalla giornalista, la quale ha invocato il rispetto del segreto professionale, leditore non ha fornito le informazioni allinteressato, che si è quindi rivolto al Garante. Chiamato dal Garante a motivare il proprio comportamento, leditore del quotidiano ha ribadito il rifiuto affermando che la testata aveva pubblicato i dati nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e sottolineando che nellarticolo non si faceva comunque riferimento a dati personali dellimprenditore, essendo stata indicata solo la città dove era accaduto levento. Nel dichiarare linfondatezza del ricorso, il Garante ha applicato lart. 138 del Codice sulla protezione dei dati personali che, in caso di richiesta avanzata da parte dellinteressato di conoscere lorigine dei dati che lo riguardano, consente al singolo giornalista di tutelare la fonte di notizie delle quali occorre garantire il carattere fiduciario. |