| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter COMUNI: NIENTE NOMI DEI PIGNORATI SU MANIFESTI E AVVISI PUBBLICI Gli enti locali devono valutare sempre leffettiva necessità di riportare dettagliate informazioni nelle deliberazioni da pubblicare Il comune non può indicare nome e cognome di un debitore, sottoposto a pignoramento, nei manifesti recanti avvisi pubblici, come la convocazione del Consiglio comunale. Per portare a conoscenza della cittadinanza i temi allordine del giorno della seduta consiliare è sufficiente indicare loggetto e la sentenza di esecuzione del tribunale senza specificare i nominativi delle parti. Lo ha stabilito il Garante esaminando il ricorso di una ex dipendente di un comune ed assessore della precedente giunta, che si era trovata al centro dei commenti dei compaesani dopo laffissione dellavviso della seduta consiliare nelle strade del centro e delle frazioni. Nellavviso pubblico, tra i punti allordine del giorno, vi era anche il riconoscimento di un debito che il comune avrebbe dovuto iscrivere fuori bilancio a seguito di sentenza, per non aver proceduto a suo tempo al pignoramento del quinto dello stipendio della allora dipendente. Tale provvedimento era stato adottato dal giudice per il recupero di una somma in favore di una società creditrice. Il disagio provocato dalla divulgazione delle informazioni personali aveva indotto linteressata a chiedere lintervento del Garante, il quale ha accolto parzialmente il ricorso ed ha ordinato al comune di astenersi dallulteriore pubblicazione in luoghi pubblici dei dati personali della ricorrente. Nel provvedimento lAutorità sottolinea che le necessarie forme di pubblicità previste dalla normativa - affissioni allalbo pretorio, comunicazioni ai consiglieri, avvisi alla cittadinanza - devono indurre le amministrazioni a selezionare con particolare attenzione i dati personali, specie quelli di carattere sensibile o attinenti a particolari profili di tipo giudiziario o contenzioso. Alle amministrazioni spetta quindi il compito di vagliare, al momento in cui redigono atti e avvisi, se sia realmente necessario riportare nelle deliberazioni o nei relativi estratti o corrispondenti annunci da pubblicare informazioni così dettagliate o se non sia sufficiente indicarle negli atti dufficio comunque accessibili agli aventi diritto. Nel caso in esame, pubblicare sul manifesto il nominativo per esteso è apparso realmente sproporzionato: sarebbe stato sufficiente riportare loggetto e il riferimento alla sentenza. Il nominativo avrebbe potuto eventualmente essere inserito nellordine del giorno distribuito ai soli gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. |