| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter PERIZIE MEDICO-LEGALI E PRIVACY DEGLI ASSICURATI L'accesso è consentito attraverso il medico designato dal cliente o dallassicurazione Le informazioni personali comprese nelle valutazioni e negli altri elementi di giudizio riportati nelle perizie medico-legali delle compagnie di assicurazione rientrano nella sfera dei dati personali e vanno pertanto comunicate, quando linteressato le richiede e quando riguardano la salute, per il tramite di un medico designato da lui stesso o dalla compagnia assicuratrice titolare del trattamento. Il principio è stato ribadito dallAutorità Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan) nella decisione sul ricorso di un cittadino che, a seguito di un sinistro di cui era rimasto vittima, si era rivolto alla società assicuratrice della controparte per avere conferma dellesistenza di dati personali che lo riguardavano. I ripetuti solleciti svolti dallinteressato non avevano però prodotto alcun risultato spingendo quindi il ricorrente a rivolgersi allAutorità. In particolare, nel ricorso presentato al Garante, linteressato specificava di aver chiesto invano, per il tramite del suo medico di fiducia, la comunicazione dei dati personali riguardanti il suo stato di salute contenuti nella perizia medico-legale, redatta sulla base dei documenti sanitari e degli altri elementi emersi nel corso delle visite mediche alle quali si era sottoposto dopo lincidente. La compagnia, invitata dal Garante ad aderire spontaneamente alle richieste, riconosceva a quel punto di essere in possesso dei dati personali del richiedente e provvedeva a trasmettere la perizia medico-legale redatta dal fiduciario della società al medico di fiducia designato dal ricorrente. |