| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY Nella vendita di opere darte e nelle attività di intermediazione finanziaria necessario informare il cliente sulluso dei dati Sale da gioco, case dasta, antiquari ed intermediari finanziari e immobiliari, in caso di somme superori ai 12.500 euro dovranno informare i clienti sulluso che verrà fatto dei dati personali che li riguardano. I dati personali raccolti e utilizzati dovranno essere conservati in un apposito registro. Chi raccoglie e usa i dati dovrà segnalare allautorità giudiziaria eventuali anomalie che emergessero al momento dellacquisizione o della trascrizione dei dati. Sono queste alcune delle principali indicazioni contenute in un articolato parere emesso dallAutorità, su richiesta del Ministero delleconomia e delle finanze, riguardo allo schema di regolamento di attuazione dellart. 4, comma 8, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di estensione delle disposizioni antiriciclaggio ad attività non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio. Saranno interessati dallentrata in vigore di questo decreto gli operatori e la clientela del settore dellantiquariato, delle case dasta e da gioco, della mediazione creditizia, delle agenzie finanziarie, di recupero crediti, custodia e trasporto valori. Fino ad oggi, infatti, la normativa antiriciclaggio riguardava solo i settori del credito e della finanza (decreto legislativo 3 maggio 1991, n. 143), mentre ladozione di questo regolamento fornirà al nostro Paese un suo ambito applicativo allargato ad una serie di servizi ed attività che, pur rispondendo alle comuni esigenze dei cittadini o a bisogni sociali molto diffusi, sono suscettibili proprio per la loro natura ad essere esposti alle attività di riciclaggio della criminalità organizzata. Lambito applicativo della normativa antiriciclaggio subirà molto presto unulteriore estensione, disposta dalla direttiva comunitaria n. 2001/97/CE, il cui recepimento è previsto dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14, che riguarderà i notai, i revisori e consulenti tributari e gli agenti immobiliari. In termini generali il Garante, nellambito delle proprie competenze, ha perciò richiamato il legislatore ad una particolare attenzione riguardo agli obblighi di acquisizione, conservazione ed eventuale segnalazione dei dati personali che verranno trattati, auspicando che siano raggiunte, proprio per la loro natura patrimoniale, soluzioni coerenti con i principi di proporzionalità e selettività degli interventi. Quattro i principali aspetti applicativi dello schema di regolamento sui quali il Garante ha espresso il proprio parere. 1) Identificazione della persona e acquisizione dei dati e delle informazioni. Nel testo esaminato lobbligo di identificazione e registrazione dei dati si precisa debba essere effettuato nei confronti dei "clienti". Una definizione, questultima, che il Garante suggerisce di modificare circoscrivendola solo ai "soggetti che compiono operazioni": Non sempre chi tratta lacquisto di un prodotto è poi colui che conclude laffare. In merito ai pagamenti lAutorità sottolinea inoltre che, benché nel testo si indichi che lidentificazione e lacquisizione dei dati dellacquirente diventa obbligatoria per operazioni che comportino un esborso di denaro superiore a 12.500 Euro, soglia che la direttiva europea in materia del 2001 ha comunque già innalzato a 15.000 Euro, non appare chiaro se lobbligo, ipotizzato nello schema, persista anche nei pagamenti di somme che, benché superiori al tetto fissato, siano effettuati con singole rate di importo inferiore. 2) Obbligo di fornire allinteressato linformativa. LAutorità ritiene che lart.3, comma 1, del testo andrebbe integrato prevedendo esplicitamente, ai sensi dellart. 10 della legge n. 675/1996, lobbligo, per chi compie unoperazione, come ad esempio lacquisto di unopera darte, di sottoscrivere linformativa che lo renda consapevole che la finalità del trattamento dei suoi dati è quella di contrastare le attività di riciclaggio. Il rifiuto dellacquirente a fornire le informazioni richieste equivarrebbe, di fatto, ad un campanello dallarme per lindividuazione di eventuali operazioni illecite. 3) Registrazione delle informazioni Lo schema sembrerebbe consentire agli operatori la possibilità di registrare i dati non in un unico apposito registro, ma anche di raccoglierli in altri registri già tenuti per ladempimento di finalità amministrative, contabili o finanziarie, e peraltro soggetti ad obblighi di conservazione temporale diversi. Una scelta che il Garante non ritiene coerente con quella effettuata in generale dal legislatore in materia di contrasto al riciclaggio. Lart. 13 del decreto legge n. 625/1979, come daltronde la stessa Banca dItalia in un proprio provvedimento ha indicato, prevede infatti che i dati e le informazioni raccolte debbano essere inserite in "un unico archivio" che, da un lato consentirebbe un rapido e ordinato aggiornamento dei dati e, dallaltro, offrirebbe allautorità investigativa e giudiziaria un accesso coerente con la natura delle informazioni che si volessero acquisire. Qualunque scelta sia seguita, lAutorità raccomanda, comunque, che siano previste misure idonee ad assicurare lintegrità e la segretezza dei dati raccolti. Misure che, da un lato tengano conto delle modalità di formazione e tenuta dei registri, prevedendo, laddove verranno utilizzati registri "formati e gestiti con strumenti informatici e flussi informativi attivati in via telematica", la possibilità di ricorrere anche a tecniche di cifratura dei dati e, dallaltro, assicurino, rispetto alla natura e al valore dei dati che verranno acquisiti, un accesso selettivo da parte dei diversi soggetti abilitati al loro utilizzo e controllo. 4) Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette LAutorità avverte che dovrebbero essere adottate particolari cautele per assicurare la riservatezza della persona che dovrà effettuare la segnalazione di eventuali operazioni sospette. In tal senso, specifiche indicazioni al riguardo potrebbero essere fornite con gli interventi attuativi previsti per individuare le modalità tecniche con cui effettuare le segnalazioni. Modalità, queste ultime, che il Garante auspica vengano adottate sentito, nel merito, il suo parere. |