| Garante per la protezione     dei dati personali BANCHE E TRASPARENZA Lestratto conto non esaurisce la richiesta di accesso da parte dei clienti ai loro dati personali In caso di richiesta di accesso ai dati personali avanzata da un cliente, la banca non può limitarsi ad un semplice rinvio agli estratti conto forniti mensilmente. Listituto di credito deve assicurare un completo riscontro dei dati in suo possesso, anche quando questi siano stati già, in tutto o in parte, eventualmente comunicati. In ogni caso, se loperazione di estrapolazione e trascrizione fosse particolarmente complessa, la banca può far visionare la documentazione al cliente o rilasciargliene copia. Lo ha precisato il Garante accogliendo il ricorso di un titolare di una carta di credito che lamentava linerzia dellistituto di fronte alla richiesta di accesso, formulata ai sensi della legge sulla privacy, con la quale egli chiedeva di conoscere i dati che lo riguardavano, la loro origine, modalità e finalità del trattamento ed il nominativo del responsabile. La conoscenza di questi dati gli avrebbe permesso di verificare un eventuale indebito utilizzo da parte di terzi di una carta che aveva smarrito. Il cliente manifestava, inoltre, la volontà di non ricevere più informazioni commerciali o promozionali. Nel corso dellistruttoria linteressato ribadiva le sue richieste, contestava linvio di altro materiale pubblicitario e chiedeva che le spese del procedimento venissero imputate alla banca. Listituto di credito, da parte sua, comunicava di detenere dati rilasciati dal ricorrente al momento della sottoscrizione dei contratti, dati relativi alle carte stesse e alle operazioni di spesa effettuate, ma forniva un quadro riepilogativo in cui erano indicati solo alcuni dati personali, affermando che le transazioni effettuate venivano comunicate in modo analitico direttamente al titolare tramite linvio mensile dellestratto conto. La banca asseriva, inoltre, di aver dato disposizioni per far cessare ogni invio di informazioni commerciali. Il Garante, pur ritenendo idoneo il parziale riscontro della banca (in riferimento a numeri di telefono, titolo di studio e professione), non lo ha però ritenuto sufficiente per i dati collegati alle rendicontazioni periodiche. Ha ordinato, quindi, allistituto di credito di integrare i riscontri inviati fornendo al ricorrente, entro un termine stabilito, tutti quelli contenuti nei resoconti contabili disponibili negli archivi cartacei ed automatizzati, o di mettergli a disposizione una copia della documentazione. Alla banca sono state addebitate le spese del procedimento, stabilite in 250 euro, da rifondere al ricorrente. |