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TLC: DIRETTIVA UE. MAGGIORI GARANZIE PER TELEFONIA E INTERNET

Maggiore privacy per telefonia ed Internet dal Parlamento europeo. Conferma europea delle scelte già operate dal legislatore italiano per l’invio di e-mail commerciali e pubblicitarie solo agli utenti che abbiano espresso il proprio consenso. Divieto di inviare messaggi di posta elettronica, a scopo di direct marketing, omettendo o camuffando l'identità del mittente o senza l'indicazione di un indirizzo valido, cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione. Regolamentazione dell'uso di cookies, spyware e bug. Particolare tutela per i dati relativi alla localizzazione dei cellulari raccolti nel corso della fornitura di nuovi tipi di servizi erogati da reti cellulari e satellitari che consentono di individuare esattamente l'apparecchiatura terminale dell'utente. Iscrizione negli elenchi telefonici pubblici, cartacei o elettronici, solo con il consenso degli abbonati e secondo modalità da loro scelte. Queste in sintesi le principali novità introdotte dalla nuova direttiva europea relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, entrata in vigore il 31 luglio 2002, giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (Direttiva n.2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002). Gli Stati membri dovranno conformarsi alle nuove disposizioni europee entro il 31 ottobre 2003.

La nuova direttiva sostituisce la 97/66/CE (attuata in Italia con il decreto legislativo 171 del 1998) mantenendo elevato il livello di protezione dei dati personali e della vita privata da questa garantito.

Il nuovo testo riprende infatti una buona parte delle disposizioni della direttiva vigente apportando variazioni indispensabili per tener conto degli sviluppi intervenuti nei servizi e nelle tecnologie delle comunicazioni elettroniche. L'adeguamento permetterà così a utenti e consumatori di godere effettivamente di uno stesso livello di tutela, qualunque sia la tecnologia — digitale o analogica — utilizzata per la fornitura del servizio (definito non più di telecomunicazioni ma più correttamente di comunicazioni elettroniche).

La necessità di adeguare la vecchia direttiva 97/66/CE — sottolinea il Parlamento europeo — nasce dagli sviluppi che si sono verificati nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica tenendo conto che l'accesso ad Internet apre nuove possibilità agli utenti, ma rappresenta anche nuovi pericoli per i loro dati personali e per la loro vita privata. Analogamente l'uso di software spia (spyware), o di bachi invisibili (web bug), che possono introdursi nel terminale e permettere di accedere illecitamente e in modo non trasparente ad informazioni, o di seguire gli spostamenti in rete dell'utente, può rappresentare una grave intrusione nella vita privata e deve essere consentito unicamente per scopi legittimi e informando previamente l'interessato.

Nella direttiva si sollecita inoltre la progettazione di sistemi di fornitura di reti e servizi di comunicazione che limitino al minimo la quantità di dati personali necessari. Si prevede che i dati dei naviganti in Internet possano essere conservati dopo l'erogazione del servizio per il quale sono stati forniti, al pari di quelli delle chiamate telefoniche, ai fini della fatturazione e del pagamento per interconnessione.

Ogni ulteriore trattamento deve essere autorizzato dall'abbonato. Ad esempio se il provider vuole commercializzare altri prodotti o fornire servizi a valore aggiunto (orientamento stradale, previsioni metereologiche, informazioni tariffarie o turistiche) deve raccogliere uno specifico consenso del cliente.

Per quanto riguarda il settore della telefonia la direttiva conferma il principio generale, già affermato nella 97/66/CE, che i dati sul traffico dell'utente devono essere cancellati o resi anonimi al termine della comunicazione. Permette comunque, entro precisi limiti e sulla base di determinate garanzie, la possibilità di introdurre delimitati tempi di conservazione addove vi siano necessità di interventi proporzionali per finalità di accertamento e prevenzione di reati o motivi di sicurezza nazionale.