| Garante per la protezione     dei dati personali INGIURIATA CON RIFERIMENTI ALLAIDS. IL GIORNALISTA NON PUO PUBBLICARE INFORMAZIONI SULLIDENTITA DELLA PERSONA OFFESA "Mi hai trasmesso lAids". Il giornalista che riporta la notizia dellingiuria, non può pubblicare il nome e cognome della persona offesa. Se nel riferire sullesito di un processo per ingiurie, il giornalista riporta frasi dal contenuto offensivo, tali da poter indurre nei lettori il convincimento che la parte lesa abbia una grave malattia, è necessario evitare ogni riferimento che possa rendere identificabile in modo diretto la persona. Allautore dellarticolo ed al direttore responsabile spetta anche un vaglio rigoroso dei limiti che la necessità di salvaguardare la dignità della persona pone al diritto di cronaca. I principi sono stati affermati dal Garante che ha condiviso le lamentale, manifestate dalla parte offesa in un procedimento penale, sulla liceità del trattamento dei suoi dati personali effettuato da un quotidiano. LAutorità, infatti, non ha ritenuto conforme alle norme in materia di privacy la pubblicazione di un articolo in cui si riferiva della condanna per ingiurie dellex fidanzato dellinteressata. Larticolo riportava sia la frase ingiuriosa pronunciata, allinterno della quale oltre ad un insulto si aggiungeva " mi hai trasmesso lAids", sia il nome e cognome della donna. Linteressata si era rivolta al Garante ritenendo che la pubblicità dellaccaduto fosse lesiva del suo onore e della sua riservatezza anche in riferimento alle presunte condizioni patologiche che le venivano attribuite. Nella sua pronuncia lAutorità rammenta che la legge 675/96, in particolare gli art.12, 20 e 25 ed il codice deontologico dei giornalisti permettono di raccogliere e diffondere dati personali anche senza il consenso dellinteressato. Ciò tuttavia nel rispetto di alcuni limiti, tra cui quello dellessenzialità dellinformazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Il principio dellessenzialità dellinformazione deve essere sempre rispettato, specialmente quando il cronista tratta informazioni relative a gravi malattie (anche in riferimento agli obblighi previsti dalla legge sulla lotta allAids). E ciò a prescindere da ogni valutazione sulleffettiva patologia della persona interessata. Per quanto, dunque, lesito del giudizio riportato nellarticolo poteva risultare di un certo rilievo pubblico, visto che la vicenda si era svolta nella piazza centrale del comune, davanti a diverse persone, il Garante ha ritenuto che non si fosse tenuta nel giusto conto la necessità di tutelare la dignità della persona, specialmente riguardo ad informazioni relative a gravi patologie. Ha segnalato quindi alleditore e al direttore responsabile del quotidiano la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi enunciati nel provvedimento. Copia della decisione è stata inviata al Consiglio regionale dellOrdine dei giornalisti. Linteressata potrà comunque chiedere il risarcimento dei danni, eventualmente accertati, nelle sedi giudiziarie competenti. |