| Garante per la protezione     dei dati personali INVALIDI. NESSUNA PATOLOGIA SULLA TESSERA ELETTORALE Sulla futura tessera elettorale degli invalidi non deve essere annotata alcuna informazione relativa alle loro infermità. E questo per evitare il rischio che dati sullo stato di salute dellelettore possano essere rivelati, anche accidentalmente, a terzi per motivi diversi da quelli strettamente legati allo svolgimento delle operazioni elettorali. Per essere ammessi allesercizio del voto assistito basterà che la tessera riporti un codice o un simbolo, che potrà figurare anche sulla futura tessera elettorale. Questa lindicazione dellAutorità che è stata recepita da un emendamento presentato dal Governo durante lesame, in Commissione Affari Costituzionali del Senato, di un disegno di legge che si propone di agevolare lesercizio del diritto di voto agli elettori gravemente infermi. Lindicazione del Garante era contenuta in una risposta fornita al Ministero dellinterno che si era rivolto allAutorità chiedendo un parere su alcuni emendamenti alla legge elettorale predisposti dalla stessa Commissione. Il Ministero aveva sollevato alcune perplessità sullarticolato predisposto dalla Commissione che prevedeva lannotazione obbligatoria, sulla carta di identità, di ogni tipo di invalidità, anche di quelle evidenti, per consentire agli elettori con gravi infermità lesercizio del voto assistito senza avere la necessità di esibire ogni volta la certificazione medica. LAmministrazione riteneva, infatti, che lannotazione dei dati relativi allo stato di salute nel documento didentità solo per poter accedere allesercizio del diritto di voto assistito, non fosse in linea con i principi essenziali di tutela della riservatezza. LAutorità ha condiviso questa interpretazione affermando che lannotazione dai dati relativi alla salute nel documento di identità risulterebbe una misura ingiustificata rispetto ai principi generali in materia di tutela della privacy, che prevedono limiti di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali rispetto alle finalità perseguite (art. 9 comma 1, legge n. 675/96). LAutorità, inoltre, pur ritenendola positiva, ha proposto di modificare la bozza predisposta dal Ministero che prevedeva lannotazione sulla tessera elettorale, su richiesta dellinteressato, della dicitura "diritto al voto assistito". Ed ha suggerito quanto recepito dal Governo e poi approvato in questi giorni dalla Commissione, e cioè che la dicitura fosse sostituita con lapposizione di un codice o di un simbolo che non permettesse limmediata conoscenza dei dati sullinfermità. Con loccasione il Garante ha ricordato al Ministero dellInterno di aver auspicato, già dallaprile 2001, un riesame dellintera questione riguardante la nuova tessera elettorale, specie per i problemi connessi alla scheda cartacea, non pienamente conforme ai principi della legge 675/96 per ciò che riguarda la tutela dei diritti della personalità dellelettore. |