| Garante per la protezione     dei dati personali ANCHE I TEST NEUROPSICHIATRICI CONTENGONO DATI PERSONALI Anche i disegni fatti da un minore durante una visita neuropsichiatrica, i test ai quali è stato sottoposto, le annotazioni del medico, contengono dati personali e sono quindi accessibili al genitore che ne faccia richiesta. Il diritto di accesso ai dati personali contenuti in questi documenti non può essere soddisfatto dal medico rendendo accessibile solo una perizia redatta sulla base di quegli stessi elementi. Lo ha stabilito il Garante accogliendo parzialmente il ricorso di un genitore che si era rivolto, senza esito, ad un medico per ottenere i dati personali propri e della figlia raccolti nel corso di alcune visite neuropsichiatriche alle quali era stata sottoposta la minore. In particolare, il padre chiedeva la comunicazione di dati riferiti ad alcuni test che erano stati eseguiti, su incarico della madre della bambina, da un medico che, in qualità di consulente di parte, aveva poi depositato una "relazione medica" nel corso di unudienza presso il giudice tutelare. Di fronte al diniego di comunicare quanto richiesto, linteressato si era rivolto al Garante ritenendo che fosse stato leso il suo diritto a conoscere e a verificare lesattezza dei dati in possesso del medico nonché il diritto allidentità personale, potendo nella relazione essergli stato attribuito un profilo inesatto. Invitato dallAutorità a fornire dei chiarimenti, il medico aveva fatto riferimento al possesso di "materiale grezzo" e aveva innanzitutto sostenuto che i test erano stati commentati nella perizia e che, a suo avviso, la natura di dato personale era attribuibile solo allelaborato riportato nella perizia e non alla "verbalizzazione grezza" effettuata durante la somministrazione dei test. Non ritenendosi soddisfatto, il ricorrente aveva ribadito che la sua richiesta non riguardava linterpretazione dei test, ma unicamente la "cartella clinica" della minore, cioè i soli dati personali relativi a se stesso e alla figlia riportati sia negli stessi test sia in siglature, anamnesi, appunti e quantaltro raccolto nelle sedute. Il Garante ha accolto la richiesta del genitore riconoscendogli il diritto di avere accesso a tutte le informazioni di carattere personale relative alla figlia e non solo a quelle riportate nella perizia. Dal disegno e dagli appunti, infatti, si possono evincere ha precisato il Garante - un insieme di elementi informativi, diretti o indiretti, sugli interessati, su situazioni di sofferenza e disagio e sul rapporto con altri eventi anche di tipo familiare. La legge sulla privacy ha ricordato lAutorità - è applicabile a qualunque informazione personale relativa a soggetti identificati o identificabili, costituita anche da suoni o da immagini, come può essere quella riportata nel disegno della bambina, compresa linformazione contenuta nellambito di dichiarazioni o altre forme di manifestazioni del pensiero. Il medico dovrà dunque comunicare al ricorrente i dati di carattere personale non ancora comunicati, presenti nei test, negli appunti e in ogni altro tipo di documento contenente giudizi o valutazioni. |