| Garante per la protezione     dei dati personali SANZIONI PECUNIARIE PER CHI NON INVIA DOCUMENTI E NOTIZIE RICHIESTI DAL GARANTE LAutorità Garante ha contestato ad alcune società la mancata produzione dei documenti e delle informazioni richieste nellambito di alcuni procedimenti amministrativi di verifica della corretta applicazione della legge sulla privacy. In particolare in un caso è stato contestato ad una società che offre servizi di telefonia il non aver fornito le informazioni richieste dallAutorità e necessarie per poter decidere un ricorso promosso nei confronti dello stesso gestore. In tale specifico caso, un cliente si era rivolto allAutorità lamentando un illecito trattamento dei suoi dati personali, per aver ricevuto messaggi indesiderati che riteneva inviati indebitamente. LAutorità, nel corso della trattazione del ricorso, aveva quindi invitato la società a fornire informazioni sui rapporti con utenti ed abbonati, per verificare la liceità dellutilizzazione e della comunicazione dei dati personali. Di fronte allinottemperanza delle società, lAutorità ha contestato al loro legale rappresentante la violazione delle disposizioni della legge sulla privacy, riguardo alla mancata produzione dei documenti e delle informazioni richiesti (art. 39, comma 1, legge n.675/1996). Le società potranno far pervenire al Garante, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, documenti, scritti difensivi e chiedere di essere sentite. Potranno inoltre effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, attualmente prevista in due milioni di lire, pari ad un terzo della sanzione massima prevista. |