Garante per la protezione
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VISITE FISCALI E PRIVACY DEL LAVORATORE

Non viola la privacy il datore di lavoro che in conformità alla disciplina normativa e contrattuale richiede agli organi competenti la visita medica fiscale per il lavoratore assente che non abbia comunicato il motivo della sua mancata presenza sul posto di lavoro.

Il principio è stato affermato dal Garante che ha dichiarato infondato il ricorso di un dipendente che lamentava quello che, a suo avviso, era un illecito trattamento dei suoi dati da parte del datore di lavoro e si opponeva al ripetersi di comportamenti dello stesso tipo. Il lavoratore riteneva infatti, che l’azienda fosse incorsa in una illegittima comunicazione di dati personali all’INPS perché aveva disposto la visita di controllo ancor prima di aver ricevuto comunicazione dei motivi dell’assenza. In questo modo, secondo il ricorrente si era determinata una indebita intromissione nella sfera della riservatezza da parte del medico fiscale.

L’azienda, invitata dell’Autorità a fornire chiarimenti sul suo comportamento, ha però sostenuto di aver comunicato i dati dell’interessato agli organi competenti dell’INPS nel rispetto della normativa in materia e nei limiti indicati dalle autorizzazioni generali del Garante. Nel caso particolare, inoltre, riteneva che esistesse una legittima presunzione sulla continuazione dello stato di malattia del lavoratore, il quale, pur essendo stato assente in precedenza, per lo stesso motivo, per diversi giorni, aveva omesso di dare comunicazione della ragione dell’ulteriore prosecuzione dell’assenza al momento della "scadenza" della certificazione precedentemente prodotta.

Nella sua pronuncia il Garante ha giudicato infondato il ricorso perché la comunicazione dell’azienda è avvenuta nei confronti dell’ente competente con modalità e tempi conformi alle disposizioni normative e contrattuali che prevedono la possibilità di controlli fin dal primo giorno di malattia ed anche per assenze di un solo giorno, ove ne ricorra la necessità.

Il trattamento dei dati, inoltre, considerate anche le esigenze organizzative e la chiarezza dei rapporti tra dipendenti e datori di lavoro, non è poi risultato avvenuto in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza (art. 9, legge 675/1996).