CENSIMENTO E MINORANZA DI LINGUA SLOVENA
LAutorità Garante ha indicato le modalità per risolvere i problemi di applicazione della normativa riguardante la tutela della minoranza italiana di lingua slovena emersi di recente con lavvio del censimento generale, al fine di consentire alla minoranza italiana di lingua slovena di usare la loro lingua materna nel rispondere alle domande del questionario.
Le problematiche erano state portate nei giorni scorsi allattenzione del Garante dallIstat e dal Commissariato di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia.
LIstat non aveva rilevato problemi di fondo, ma aveva però constatato che una tale rilevazione avrebbe originato una raccolta di dati "sensibili", in grado di rivelare lorigine etnica di chi compila il questionario, dati sottoposti alle particolari cautele previste dalla legge 675/1996. LIstituto nazionale di statistica aveva inoltre segnalato che, se da un lato le rilevazioni di consistenza e dislocazione sul territorio di determinati gruppi linguistici, contestualmente al censimento, sono previste da espresse disposizioni di legge, dallaltro la recente normativa in materia di tutela della minoranza slovena (legge 38/2001) non è ancora pienamente efficace, non essendo stato individuato lambito di applicazione territoriale. Di qui lesigenza di una verifica circa gli eventuali interventi normativi e amministrativi necessari.
Il Commissariato di Governo aveva richiamato lattenzione sul fatto che lentrata in vigore della legge n.38/2001, sebbene non ancora pienamente efficace, rappresenterebbe comunque una chiara manifestazione di volontà del legislatore a tutela della minoranza slovena nel Friuli Venezia Giulia. Il Commissario di Governo aveva auspicato poi una soluzione del caso, osservando che i modelli non avrebbero riportato alcuna domanda relativa allappartenenza linguistica come in altri contesti e che i questionari in sloveno erano già stati utilizzati nel censimento del 1991. Non sarebbe stata, pertanto, auspicabile una riduzione dei diritti di una minoranza linguistica in questa occasione.
Nel parere fornito ai due organismi, lAutorità garante ha fatto notare che la legittimità della distribuzione di modelli in sloveno non deve essere affermata in base ad un rapporto tra una normativa "generale" (legge 675/1996) ed una la legge n. 38/2001- che si era ipotizzata come "speciale". Si devono piuttosto semplicemente rispettare, da parte delle diverse figure impegnate nel censimento, le specifiche regole e procedure che disciplinano le rilevazioni statistiche, anche in riferimento alle garanzie previste dalla normativa sulla privacy. Anche quando la legge n.38/2001 sarà pienamente operativa, la disciplina in materia di censimento e di rilevazioni statistiche dovrà comunque prevedere specificamente determinate modalità come quella della distribuzione di modelli in unaltra lingua.
Per quanto di sua competenza, lAutorità non ha in conclusione ravvisato alcuna incompatibilità di fondo tra lintroduzione di questionari in lingua slovena e la normativa sulla privacy, purché siano rispettate le specifiche modalità stabilite per i trattamenti statistici.
LAutorità ha quindi segnalato agli organi competenti le soluzioni pratiche per risolvere il caso, in particolare attraverso una formale, ma urgente integrazione del Programma statistico nazionale.