| Garante per la protezione     dei dati personali LAUTORITA GARANTE ALLO SMAU 2001. LINTERVENTO DEL PROF. GAETANO RASI "La preoccupazione istituzionale dellAutorità Garante per la privacy è che il necessario progresso civile e tecnologico, finalizzato ad una fluidificazione dei rapporti tra cittadini e P.A non confligga con il rispetto della persona e con le garanzie di riservatezza e la sicurezza dei dati personali". Lo ha affermato Gaetano Rasi, componente dellAutorità Garante, nel convegno dedicato a "Carta didentità elettronica e Firma digitale: dalle parole ai fatti", svoltosi il 18 ottobre presso lo SMAU 2001 di Milano. Sia listituzione dei documenti elettronici, sia linterconnessione fra varie istituzioni per lo scambio e la verifica delle informazioni elettroniche, comportano il rischio di menomare la riservatezza dei dati personali. "La preoccupazione per lItalia è reale - ha sottolineato Rasi - in quanto non esiste una legislazione articolata ed organica nella materia e, quindi, si può prevedere una possibile proliferazione e duplicazione di archivi e documenti elettronici da parte di soggetti pubblici". Intanto ha ricordato il componente dellAutorità - due importanti principi sono stati ribaditi dal Garante nel parere fornito alla Presidenza del Consiglio sul Testo Unico delle norme in materia di documentazione amministrativa. Il primo principio riguarda lintroduzione, nella carta di identità elettronica, di altri dati diversi da quelli anagrafici e non essenziali per la identificazione personale. Tali dati possono infatti essere di grande delicatezza (per es. le impronte digitali) per cui è necessaria una normativa chiara che dia le massime garanzie per i cittadini affinché laccesso ad elementi di questo genere, così come a dati di natura sensibile (in particolare di tipo biometrico, ma anche dati delicati sulla salute) non avvenga in maniera indiscriminata e senza consenso dellinteressato. Il secondo principio riguarda laccesso, da parte di una amministrazione, agli archivi di unaltra amministrazione. Tale accesso deve essere considerato possibile in quanto utile sia per finalità di semplificazione, sia per rapidità di servizi informativi al cittadino, ma deve essere regolamentato, attribuendo codici di accesso personalizzati e di uso esclusivo del cittadino consenziente. "Per questi motivi ha concluso Rasi - lAutorità ha richiamato lattenzione sulla possibilità di prevedere eventualmente differenti livelli di accesso da parte delle singole amministrazioni". |