| Garante per la protezione     dei dati personali STAMPA LOCALE E PERSONAGGI NOTI Non viola la privacy il quotidiano locale che pubblica le fotografie, acquisite legittimamente, di personaggi noti nello stesso ambito di diffusione della testata. Il quotidiano ha però lobbligo di comunicare agli interessati che lo richiedano ogni dato in suo possesso. I principi sono stati riaffermati dallAutorità Garante - più volte intervenuto sulla questione del rapporto tra riservatezza e libertà di stampa - in due provvedimenti con i quali ha accolto parzialmente i ricorsi del presidente e del direttore di una banca locale. Gli interessati, prospettando questioni analoghe, avevano lamentato il fatto di non aver avuto riscontro alla richiesta di accesso ai propri dati personali, rivolta ad un giornale locale che aveva appunto pubblicato la loro foto a margine di alcuni articoli di cronaca relativi allistituto di credito presso il quale prestavano le loro funzioni. Con distinte istanze, gli interessati chiedevano anche la cancellazione dalla banca dati del giornale di ogni informazione che li riguardavano, comprese le fotografie, e manifestavano la loro opposizione ad ogni futura utilizzazione delle foto, in quanto la diffusione dellimmagine, permettendo il loro riconoscimento, li avrebbero esposti al rischio di minacce e pericoli. Nel corso del procedimento avviato dal Garante, il giornale aveva ribattuto di aver trattato i dati nel rispetto delle disposizioni della legge sulla privacy e del codice deontologico dei giornalisti, tenuto conto dellattività svolta dai ricorrenti, i quali rivestono una posizione di rilievo e notoria nellambiente economico e sociale nel quale operano. Per quanto riguardava, poi, i diritti di accesso previsti dalla legge sulla privacy (art. 13 della legge 675/1996), il quotidiano aveva sostenuto di non essere soggetto a tale disposizione, non essendo in possesso di dati sensibili dei ricorrenti. Accogliendo in parte i ricorsi, lAutorità ha però precisato che l art. 13 si applica ad ogni dato trattato a fini giornalistici, di tipo sia comune, sia sensibile (Cass., sez.I 30/5/2001, n.8889), ed ha invitato il giornale a comunicare in modo chiaro agli interessati linsieme dei dati personali conservati nei suoi archivi, la loro origine e le finalità del trattamento, specificando anche se detiene ulteriori informazioni oltre quelle pubblicate. Unico limite che il Garante riconosce alla loro comunicazione è quello posto (qualora sia legittimamente invocabile nel caso di specie) in relazione alle norme sul segreto professionale per quanto riguarda la fonte della notizia. Il Garante ha dichiarato, invece, infondata la richiesta, avanzata dai ricorrenti, di cancellazione e blocco dei dati compresa limmagine fotografica perché il loro trattamento non risulta effettuato in violazione di legge: gli articoli pubblicati dal giornale infatti - a parere dellAutorità - non travalicavano i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza (artt. 12, 20 e 25 della legge 675/1996 e codice deontologico dei giornalisti) e la pubblicazione delle foto non viola la legge sul diritto di autore poiché riguardavano persone note nellambito di diffusione del giornale ed erano inoltre riprese in occasione di eventi pubblici (art. 97 della legge 633/41). |