| Garante per la protezione     dei dati personali IL RIESAME DELLE DECISIONI DEL GARANTE SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO E improponibile la richiesta al Garante di riesaminare la decisone adottata su un ricorso, in particolare per quanto riguarda la rideterminazione delle spese. Tale riesame spetta infatti al tribunale ordinario eventualmente investito dalle parti con lopposizione prevista dalla legge sulla privacy, tribunale che è, del resto, lunico organo giurisdizionale ad avere "competenza" per le controversie che comunque riguardano lapplicazione della legge e le decisioni del Garante. Il principio è stato ricordato dallAutorità che ha dato ulteriore corso alla richiesta di riesame avanzata da un avvocato che riteneva inadeguata la somma per spese e diritti del procedimento svoltosi dinanzi allAutorità, che il Garante aveva stabilito dovesse essere liquidata da una società resistente ad una persona assistita da un proprio legale. Linteressato aveva fatto in precedenza ricorso al Garante dopo che la sua istanza di accesso ai dati, detenuti dalla società, era risultata senza esito. Dopo la decisione sul ricorso, lavvocato aveva lamentato come la somma liquidata, ritenuta esigua, non tenesse conto né delle spese sostenute dallinteressato, né della complessa attività forense, svoltasi sia nella fase di studio, sia in quella di istruttoria del ricorso. LAutorità, nel comunicare che il riesame non poteva aver luogo nei termini proposti, ha fatto anche presente che la richiesta non poteva essere considerata neanche come un particolare "incidente di esecuzione" nel quale lAutorità può valutare solo difficoltà o contestazioni sui modi di esecuzione della decisione, ma non anche riesaminare il merito o punti della decisione, come quello della determinazione delle spese e dei diritti (d.P.R. 501/98 art. 20 c.11). Per quanto riguarda poi il contenuto ammontare relativo alle spese e ai diritti, lAutorità ha precisato che esso è conforme ad una precisa scelta di fondo della legge sulla privacy, che ha inteso anzitutto agevolare la presentazione delle richieste di accesso ai dati da parte degli interessati senza particolari formalità e direttamente dalle persone cui si riferiscono i dati, senza necessità di conferire per deleghe o procure a legali. Tale snellezza si riscontra anche nel procedimento attivato dal ricorso al Garante, ispirato a criteri di semplicità e speditezza (30 gg). Una semplificazione è stata conseguentemente prevista anche nello stabilire il ridotto ammontare dei diritti di segreteria da versare nel momento del deposito del ricorso e nel determinare, caso per caso, le spese del procedimento, le quali finora si sono sempre attestate su somme di assai contenuto ammontare. Nella determinazione delle spese, inoltre, lAutorità non procede alla liquidazione di onorari o altre indennità che possono spettare al procuratore speciale eventualmente nominato dallinteressato, né liquida somme relative allIva e al contributo previdenziale integrativo, considerate invece in ambito giudiziario (d.P.R. n. 501/98 art. 20 c.1 e 9). LAutorità ha comunque precisato che la decisione adottata sul ricorso non preclude in nessun modo il diritto dellinteressato di rivolgersi al giudice ordinario sia per impugnare la decisione del Garante, sia per una eventuale azione di risarcimento rispetto alle varie spese e danni cagionati dal comportamento illecito della controparte. |