| Garante per la protezione     dei dati personali LE TRASCRIZIONI DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE POSSONO ESSERE USATE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI DIPENDENTI Non viola la privacy la forza di polizia che utilizza i risultati delle intercettazioni telefoniche nellambito di un procedimento disciplinare. Lo ha stabilito il Garante rigettando il ricorso di un appartenente ad una forza di polizia che si era rivolto allAutorità per ottenere il blocco dei dati trattati dalla propria amministrazione. Linteressato aveva lamentato che lamministrazione avesse acquisito e utilizzato, nellambito di un procedimento disciplinare, copia dei verbali di riascolto e le trascrizioni delle conversazioni telefoniche effettuate sulle sue utenze telefoniche nel corso di un procedimento penale a suo carico, conclusosi con un decreto di archiviazione da parte del Gip competente. A giudizio dellinteressato, i verbali contenenti i risultati delle intercettazioni telefoniche non avrebbero potuto, in base ad una specifica disposizione del codice di procedura penale (art.270), essere utilizzati nel procedimento disciplinare avviato a suo carico e ancora in corso. Inoltre, lutilizzo dei suoi dati personali sarebbe stato autorizzato dalla procura competente in violazione delle norme sulla privacy relative alla comunicazione di dati da unamministrazione pubblica ad unaltra. Il Garante ha ritenuto infondato il ricorso. La norma invocata, riguardante la non utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche in determinati procedimenti penali, prevede una limitazione alluso di tali elementi di prova solo in altri procedimenti disciplinati dal codice di procedura penale. La stessa norma, invece, non preclude, in linea generale, la utilizzazione delle trascrizioni delle intercettazioni lecitamente acquisite in provvedimenti diversi da quello penale, come è appunto quello disciplinare, nel quale i dati desunti dalle intercettazioni - sebbene non siano sufficienti a comprovare una responsabilità di tipo penale - possono valere quale indice di comportamenti valutabili per stabilire, come nel caso in questione, la compatibilità con i compiti, le responsabilità ed il prestigio di un funzionario pubblico, le sue frequentazioni, in particolare con pregiudicati, nello stesso ambito territoriale nel quale il funzionario presta servizio. E però necessario che i dati siano richiesti e rilasciati secondo la procedura prevista dal citato codice. Non hanno poi fondamento, ha precisato lAutorità, le censure del ricorrente riguardo alla comunicazione da parte dellautorità giudiziaria e questo anche in considerazione del fatto che ai trattamenti svolti da parte degli uffici giudiziari si applicano al momento solo alcune disposizioni in materia di protezione dei dati personali (specificamente enumerate nellart.4, comma 2, della legge n.675 del 1996). |