| Garante per la protezione     dei dati personali AIDS E RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO Per il riconoscimento della causa di servizio la diagnosi di Aids deve essere consegnata prima all'interessato. Il Garante ha indicato alla Presidenza del Consiglio - Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di adottare maggiori cautele per la tutela dei dati sensibili utilizzati nellistruzione di alcuni procedimenti amministrativi in materia previdenziale, in particolare per quanto riguarda le cause di servizio legate ai casi di infezione da virus HIV o di AIDS. In un recente parere infatti, espresso su uno schema di regolamento di semplificazione delle procedure per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dellequo indennizzo a militari e dipendenti pubblici, lAutorità ha sottolineato la necessità di adeguare lo schema di regolamento alle disposizioni contenute nella legge n. 135/1990 in materia di AIDS. Nei casi di infezione da HIV o di AIDS, l'Autorità ha indicato la necessità che il verbale contenente il giudizio diagnostico sia consegnato in un primo momento al solo interessato, per le sue valutazioni. Se il dipendente poi ritiene di chiedere o di non opporsi allulteriore prosecuzione del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, gli uffici devono adottare specifiche cautele, in aggiunta a quanto previsto dallart. 3 d. lg. 135/1999 (raccolta, registrazione, estrazione, utilizzo etc.). Questo per consentire lulteriore utilizzazione e conservazione dei dati contenuti nel procedimento, in modo da limitarne rigorosamente la conoscibilità. LAutorità, ha prospettato, inoltre, l'esigenza che in caso di trasmissione del verbale in forma cartacea, qualunque sia la diagnosi, latto deve essere inserito in una busta chiusa allegato alla lettera che lo accompagna. Riguardo alle caratteristiche del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, il Garante ha evidenziato che esso da un lato richiede il trattamento di dati relativi allo stato di salute del dipendente e dallaltro persegue finalità considerate dalla legge di rilevante interesse pubblico. Di conseguenza tali dati possono essere trattati solo in presenza di un atto normativo di rango almeno regolamentare. L'Autorità ha chiesto quindi alla Presidenza di sopprimere alcuni commi dellart. 4 dello schema, in cui erroneamente si prevede la prestazione del consenso da parte dellinteressato, che non deve essere invece richiesto dalle amministrazioni pubbliche, e di introdurre, invece, una disposizione applicabile a tutti gli uffici interessati al provvedimento nella quale siano individuate almeno le tipologie di dati e le operazioni effettuabili. Per semplificare e armonizzare la normativa in materia, propone alla Presidenza di adottare una formulazione analoga a quella introdotta dallart. 8 del d.P.C.M. n.452/00, in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare. Il Garante ha ritenuto, infine, che lart. 11 della schema debba essere riformulato nel senso di consentire laccessibilità ai dati oggetto di comunicazione tra i vari uffici, solo ad un numero limitato di persone incaricate del trattamento specifico. |