| Garante per la protezione     dei dati personali COLLOCAMENTO: IL GARANTE CHIEDE MAGGIORI GARANZIE PER I LAVORATORI Nel parere espresso sui due schemi di decreti ministeriali attuativi del regolamento di semplificazione della disciplina per il collocamento ordinario dei lavoratori, il Garante ha ribadito le perplessità già avanzate in un precedente parere e ha fornito nuove indicazioni. Il Garante ha innanzitutto osservato che il d.P.R. 7 luglio 2000 n. 442, con il quale il Ministero del lavoro mira a riordinare e semplificare le procedure di collocamento per facilitare lincontro della domanda e dellofferta di lavoro, non avendo recepito tutte le considerazioni formulate nellintervento dell'Autorità del 30 novembre 1999, ha lasciato nellincertezza il rapporto tra i flussi di dati personali e lorganizzazione del Sistema informativo lavoro (SIL). La legge attribuisce, infatti, a questo istituto delle caratteristiche unitarie ed integrate a livello nazionale ma nel contempo riconosce alle regioni ed agli enti locali la facoltà di curare lo sviluppo autonomo di parti del sistema, di gestirlo ed implementarlo. Altri soggetti, poi, hanno accesso al Sistema anche per connessioni e scambi di dati o per inserire ed aggiornare le informazioni. Il Garante ha sottolineato, inoltre, che non sono stati ancora delimitati gli obblighi di verifica dellesattezza e della pertinenza delle informazioni. Come già evidenziato nel precedente parere tutto ciò alimenta incertezze applicative in ordine ai diversi compiti e sfere di responsabilità (per la qualità dei dati, per la loro utilizzazione) e determina una mancanza di uniformità per quanto riguarda le convenzioni sullaccesso alle banche dati stipulate da regioni ed enti locali con imprese di fornitura di lavoro temporaneo e soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda ed offerta. Tale tecnica normativa a parere del Garante suscita molte perplessità anche perché determina uninopportuna parcellizzazione di fonti che potrebbero non garantire, anche per mancanza di omogeneità, lelevato livello di riservatezza richiesto dalla legge n. 675/96. Il Garante ha anche richiamato lattenzione del Ministero sulla urgente necessità di adottare regole chiare ed uniformi che disciplinino, in sede attuativa, la tutela dei dati personali contenuti nella carta elettronica, che può essere rilasciata alle persone in cerca di lavoro, ed individui le varie, ma non identificate banche dati di cui si parla nel dPR. n. 442, specificandone le modalità di acquisizione dei dati. Esaminando gli schemi attuativi oggi sottoposti, il Garante sottolinea che per quanto riguarda il decreto relativo allelenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, come già richiesto nel 99, sia necessario individuare con certezza il titolare del trattamento di dati relativo al Sil, nel Ministero oppure negli enti locali in cui opera il servizio competente. E sia inoltre, necessario stabilire livelli di accesso ai dati dellelenco anagrafico, previsti sia per linserimento che per la consultazione, in modo graduale rispetto ai diversi utenti, specificando loro anche le operazioni effettuabili. Per quanto riguarda, laspetto della comunicazione dei dati il Garante ritiene necessario perfezionare lart.1 dello schema di decreto in modo che questa attività, sia relativamente allelenco anagrafico che alla scheda professionale, venga curata dai servizi competenti, nel rispetto dellart. 3 del d.PR. 442. In merito, invece, al decreto relativo alla scheda professionale, nella quale oltre ai dati anagrafici, sono contenute ulteriori informazioni riguardanti esperienze formative e professionali e le disponibilità del lavoratore, il Garante richiama quanto detto sulla comunicazione, e suggerisce di sopprimere un inciso, che figura nel penultimo riquadro della scheda, dal quale si potrebbe ingenerare la convinzione erronea che sia possibile comunicare o diffondere dati fuori dei limiti indicati nellart.3.. Articolo che prevede la comunicazione dei dati del lavoratore senza il consenso dellinteressato, fatto salvo il diritto di questultimo di ottenerne la cancellazione. Il Garante invita, infine, il Ministero a raccogliere le indicazioni formulate in una cornice normativa precisa, o quantomeno in un atto di indirizzo, anche per prevenire problemi in caso di contenzioso. |