| Garante per la protezione     dei dati personali LE TELEFONATE IN ENTRATA E USCITA SONO DATI PERSONALI La legge sulla privacy permette allabbonato di accedere ai dati di traffico sia in entrata sia in uscita dalle proprie utenze telefoniche, senza necessità di unautorizzazione o di altro provvedimento giudiziario. Lo ha chiarito il Garante, in risposta alla segnalazione di un cittadino che, dovendo tutelare un suo diritto in sede giudiziaria, aveva chiesto invano ad un gestore telefonico, il rilascio della documentazione del traffico telefonico in entrata e in uscita relativamente ad unutenza a lui intestata. LAutorità, ribadendo quanto stabilito in diversi provvedimenti in materia di telecomunicazioni, ha specificato che rientra nella nozione di dato personale qualunque informazione relativa allinteressato" (art.1 della legge n.675 del 1996) e, come tale, se richiesta, essa deve essere messa a disposizione. Il diritto di accesso deve essere esercitato dallinteressato direttamente nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, personalmente o tramite un terzo cui sia stata conferita delega o procura per iscritto. Nel caso in cui il gestore telefonico non dia soddisfazione alla richiesta ci si può rivolgere allautorità giudiziaria o al Garante. Il Garante ha precisato che non è legittimo, invece, laccesso diretto a dati relativi a utenze intestate a terzi, i quali restano conoscibili esclusivamente tramite provvedimento giudiziario. |