| Garante per la protezione     dei dati personali NON SI POSSONO CANCELLARE I DATI CONTENUTI NELLE CARTELLE CLINICHE I dati contenuti nelle cartelle cliniche non possono essere cancellati, ma è ammessa una loro rettifica o integrazione. Il principio è stato stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento con il quale è stato dichiarato infondato il ricorso presentato da un cittadino che aveva chiesto ad una Azienda sanitaria locale la cancellazione di tutte le informazioni personali che lo riguardavano. La richiesta, avanzata dal ricorrente, di provvedere alla cancellazione o, in subordine, al blocco dei dati, traeva origine dal fatto che le informazioni contenute nella propria cartella clinica sarebbero state confuse, non chiare e fondate su valutazioni estranee al campo medico e diagnostico e, comunque, non necessarie allattività di salvaguardia dellincolumità pubblica e del soggetto interessato. Tali dati erano, infatti, contenuti, oltre che nella cartella clinica, anche nella corrispondenza intercorsa tra linteressato e la Asl nonché su un registro cronologico, ad uso interno, dei contatti tra gli operatori sanitari e gli assistiti. Inoltre, il ricorrente riteneva che la Asl avesse violato le norme sulla privacy perché aveva più volte trasmesso queste informazioni ad una Procura della Repubblica in relazione ad indagini riguardanti alcuni procedimenti giudiziari penali in cui lo stesso soggetto risultava come persona offesa. Dopo la presentazione del ricorso, la Asl ha ribadito limpossibilità di effettuare qualunque operazione di cancellazione della cartella clinica, documentazione che deve essere conservata perché costituisce un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza di una serie di vicende. Si è, però, dichiarata disponibile a procedere alla distruzione dei dati non contenuti nella cartella clinica, e cioè quelli presenti nel carteggio con linteressato e nel registro cronologico, la cui conservazione non risultava più necessaria rispetto agli scopi del trattamento e alle disposizioni vigenti in materia di archiviazione di atti dufficio. Preso atto, dunque, della disponibilità della Asl, lAutorità ha ritenuto risolta la parte del ricorso relativa ai dati sensibili non contenuti nella cartella clinica. Ha, invece, dichiarato infondata la richiesta di cancellazione o di blocco dei dati della cartella clinica, perché il trattamento è avvenuto nel rispetto della legge e nellambito delle attività istituzionalmente affidate alla Asl. LAutorità ha precisato che è comunque consentito allinteressato di ottenere leventuale aggiornamento, rettifica, oppure, per motivi legittimi ed oggettivi, lintegrazione dei dati contenuti nella cartella sanitaria: ad esempio, attraverso linserimento di annotazioni sulle risultanze di accertamenti successivamente effettuati presso altri organismi sanitari accreditati. Relativamente, poi, alla divulgazione allesterno degli stessi dati, essa è avvenuta sulla base di una specifica richiesta dellautorità giudiziaria e deriva, quindi, dalladempimento di obblighi previsti dal codice di procedura penale. |