Agenzia europea per lagestione delle frontiere esterne – Frontex

Il presente regolamento istituisce l'Agenzia europea perla gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Statimembri dell'Unione europea (Frontex) al fine di migliorare la gestioneintegrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazioneoperativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La creazione dell'Agenzia europea per la gestione dellacooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unioneeuropea (Frontex) risponde all'esigenza di migliorare la gestione integratadelle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (UE).

Per quanto gli Stati membri siano responsabili delcontrollo e della sorveglianza delle frontiere esterne, l'agenzia semplifical'applicazione delle misure comunitarie presenti e future in materia digestione di tali frontiere.

Per «frontiere esterne» degli Stati membri si intendonole frontiere terrestri e marittime di questi ultimi e i loro aeroporti e portimarittimi, cui si applicano le disposizioni del diritto comunitario in materiadi attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone.

Compiti dell'agenzia

I principali compiti dell'agenzia sono i seguenti:

-       coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri inmateria di gestione delle frontiere esterne;

-       mettere a punto un modello di valutazione comune e integrato deirischi e preparare analisi generali e specifiche dei rischi;

-       assistere gli Stati membri in materia di formazione del corpodelle guardie di confine elaborando norme comuni in materia di formazione,offrendo una formazione a livello europeo per istruttori del corpo nazionaledelle guardie di confine, organizzando seminari e offrendo formazionecomplementare agli agenti delle amministrazioni competenti;

-       seguire l'evoluzione delle ricerche in materia di controllo esorveglianza delle frontiere esterne;

-       aiutare gli Stati membri che devono affrontare circostanze cherichiedono un'assistenza tecnica e operativa rafforzata alle frontiere esterne;

-       fornire agli Stati membri il sostegno necessario per organizzareoperazioni di rimpatrio congiunte. L'agenzia può utilizzare le risorsefinanziarie dell'Unione rese disponibili a tale scopo e deve redigere uninventario delle migliori pratiche per il trasferimento dei cittadini di paesiterzi che risiedono illegalmente negli Stati membri;

-       impiegare squadre di intervento rapido alle frontierenegli Stati membri che subiscono una pressione urgente ed eccezionale dovuta, adesempio, all'afflusso massiccio di immigrati clandestini.

Fatte salve le competenze dell'agenzia, gli Stati membrihanno facoltà di proseguire la cooperazione stabilita a livello operativo conaltri Stati membri e/o paesi terzi se tale cooperazione completa l'azionedell'agenzia. Gli Stati membri informano l'agenzia delle attività condotte nelquadro della cooperazione al di fuori dell'agenzia.

Struttura e organizzazionedell'agenzia

L'agenzia è un organismo europeo dotato di personalitàgiuridica. Č indipendente per quanto attiene alle questioni tecniche ed ègestita e rappresentata dal suo direttoreesecutivo. Il direttore esecutivo è completamente indipendentenell'espletamento delle sue funzioni. Nominato per cinque anni dal consiglio diamministrazione sulla base del merito e della provata competenza in materiaamministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia digestione delle frontiere esterne, è affiancato da un vicedirettore esecutivo.

Il consiglio diamministrazione adotta anche la relazione generale, il programma dilavoro e la politica relativa al personale dell'agenzia e stabilisce lastruttura organizzativa dell'agenzia. Č composto di un rappresentante diciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. Ogni Statomembro nomina inoltre un supplente, mentre la Commissione nomina due supplenti.Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni,rinnovabile per un secondo termine.

I paesi associati all'attuazione, all'applicazione eallo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte alle attività dell'agenziae nominano ciascuno un rappresentante e relativo supplente al consiglio diamministrazione.

Per quanto concerne la comunicazione, l'agenziagarantisce la pubblicazione della relazione generale e vigila a che il pubblicoe tutte le parti interessate ricevano rapidamente informazioni obiettive,affidabili e comprensibili sui suoi lavori.

Le entrate dell'agenzia provengono da una sovvenzionecomunitaria, da un contributo dei paesi associati, dai compensi per i serviziforniti e dai contributi volontari degli Stati membri. Il regolamentofinanziario applicabile all'agenzia è adottato dal consiglio diamministrazione, previa consultazione della Commissione.

Entro tre anni dalla data in cui l'agenzia ha assunto leproprie funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio diamministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull'attuazione delpresente regolamento. Il consiglio di amministrazione formula raccomandazioni inbase a tali valutazioni.

L'agenzia assume le proprie funzioni con decorrenza dal1 maggio 2005.

Contesto

La politica comunitaria nel settore delle frontiereesterne dell'Unione europea è finalizzata ad una gestione integrata chegarantisca un livello elevato e uniforme di controllo delle persone e disorveglianza, come prerequisito fondamentale per la creazione di uno spazio dilibertà, sicurezza e giustizia. Nella comunicazione del 7 maggio 2002,intitolata "Verso una gestione integrata delle frontiere esternedegli Stati membri dell'Unione europea", la Commissione haauspicato l'istituzione di un "organo comune di esperti in materia difrontiere esterne" che si occupasse della gestione della cooperazioneoperativa alle frontiere esterne degli Stati membri.

Il piano per la gestione delle frontiere esterne degliStati membri, concordato dal Consiglio il 13 giugno 2002, appoggiava lacreazione dell'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne ai finidella gestione integrata delle frontiere esterne, organo che tuttavia presentalimiti strutturali per quanto riguarda il coordinamento della cooperazioneoperativa.

Il presente regolamento risponde all'appello del Consiglioeuropeo di Salonicco, nelle sue conclusioni del 16 e 17 ottobre 2003,e tiene conto delle esperienze provenienti dalla cooperazione tra gli Statimembri nell'ambito dell'organo comune cui l'agenzia subentra per ilcoordinamento della cooperazione operativa.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2004/2007

26.11.2004

-

GU L 349 del 25.11.2004

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 863/2007

20.8.2007

-

GU L 199 del 31.7.2007

 

ATTICOLLEGATI

Comunicazione dellaCommissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico esociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 febbraio 2008 –Relazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX [COM (2008) 67 def. – Non pubblicatanella Gazzetta ufficiale].
In risposta alConsiglio europeo dell'Aia, la Commissione ha presentato una relazione divalutazione politica dell'Agenzia in cui formula raccomandazioni a brevetermine: sfruttare appieno la banca dati sulle attrezzature tecniche nazionali,combinare le operazioni congiunte con quelle della rete europea di pattuglie,affidare all'Agenzia l'acquisto di attrezzature per le squadre di interventorapido alle frontiere (RABIT) e la gestione della rete ICONet e parteciparealle attività del Centro di informazione, di riflessione e di scambi in materiadi attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIREFI).
Al tempostesso, la Commissione formula raccomandazioni a lungo termine che prevedono lapartecipazione di Frontex al:

       meccanismo di valutazione Schengen delle frontiere esterne degliStati membri;

       sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR);

       acquisto di attrezzature e reclutamento di risorse nel quadrodella creazione di una guardia di frontiera europea.

Decisione 2005/358/CE del Consiglio, del 26 aprile2005, relativa alla designazione della sede dell'Agenzia europea per lagestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membridell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 114 del 4.5.2005]. 
La decisione fissa la sede dell'agenzia a Varsavia, inPolonia.

Convenzioni

Decisione 2010/490/UE del Consiglio, del 26 luglio2010, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della convenzione fra laComunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principatodel Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di taliStati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa allefrontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L243 del 16.9.2010].

Decisione 2007/511/CE del Consiglio, del 15 febbraio2007, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, di una convenzione frala Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante lemodalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestionedella cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membridell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 18 del 20.7.2007].
Obiettivo della convenzione è associare la Norvegia e l'Islandaa Frontex.
Conformemente alle disposizioni del regolamento relativo allacreazione dell'agenzia, i paesi associati allo sviluppo dell'acquis di Schengenpartecipano alle sue attività.
La convenzione è volta a disciplinare lemodalità della partecipazione della Norvegia e dell'Islanda (diritti di votodei loro rappresentanti nell'ambito del consiglio di amministrazione diFrontex, contributo finanziario dell'Islanda e della Norvegia, protezione deidati e riconoscimento dello status giuridico di Frontex nel diritto islandese enorvegese).