Garanzia per i contratti di Il Dpr 513/97 introduce tre nuove fattispecie: il documento informatico; il documento informatico avente efficacia probatoria (cioè quello sottoscritto con la firma digitale, che ha efficacia di scrittura privata); infine definisce i requisiti dei contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica. Le conseguenze giuridiche: lefficacia probatoria. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale è parificato, ai fini probatori, alla scrittura privata e fa fede, salvo querela di falso, se colui contro cui viene prodotto ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Il primo problema è proprio questo: in mancanza di riconoscimento della firma, ma anche in mancanza di querela di falso, la firma digitale può dirsi "legalmente riconosciuta"? La risposta è negativa. Larticolo 16 del Dpr stabilisce, infatti, che "si ha per riconosciuta (...) la firma digitale la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato". Questa norma suscita notevoli perplessità, in quanto il concetto stesso di firma digitale autenticata è un evidente controsenso. Attraverso la nuova tecnologia sembrava si fosse trovata la strada per dare valore legale di prova a un atto elettronico. Il legislatore è invece ritornato allo strumento della certificazione tramite notaio o pubblico ufficiale. Come a dire: fidiamoci pure della tecnologia, ma salviamo certi privilegi di categoria. Anche se, come dice la giurisprudenza, in assenza di querela di falso (ed in presenza dei requisiti di legge), il semplice documento informatico potrà, in concorso con altre circostanze, determinare il convincimento del giudice. I contratti informatici. Il comma 1 dellarticolo 11 del Dpr 513 prevede che "i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante luso della firma digitale (...) sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge". Il comma 2 aggiunge che "ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 50". Il comma 1 sembra aver introdotto nel nostro ordinamento un nuovo requisito di forma che va ricordato è elemento essenziale del contratto, a pena di nullità, quando è prescritta dalla legge (articolo 1325 del codice civile). Quindi, se i contratti conclusi con firma digitale sono validi e rilevanti, vuol forse dire che quelli conclusi invece senza firma digitale non lo sono? Se così fosse, (e sembra proprio che sia così), il contratto concluso senza luso della firma digitale sarebbe nullo: conseguenza non da poco! Il comma 2 richiama la legge 50/92 sui contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali. Dallapplicazione della normativa a tutti i contratti conclusi con la firma digitale derivano varie conseguenze, tra cui le più rilevanti sono: il diritto di ripensamento del consumatore e la necessità di prevedere linformativa sul tale diritto; il fatto che in caso di controversia il Foro competente sia quello del consumatore; linderogabilità delle norme del decreto. In conclusione, quali sono le cautele da prevedere in base a questa nuova normativa? Primo: chi vuole vendere via rete, sia Internet che più in generale per via telematica, si attrezzi (o faccia attrezzare il proprio provider) in modo da poter disporre di un meccanismo di firma digitale. In mancanza di questo, il consumatore che per un motivo qualsiasi voglia recedere dal contratto potrà eccepire la nullità dello stesso perché privo del requisito di forma previsto per legge. Secondo: nel sito o nellofferta via rete il consumatore deve essere informato del diritto di ripensamento, pena una sanzione amministrativa da uno a dieci milioni di lire. Terzo: chi vende gestirà i dati personali di chi compra, quindi è dovuta linformativa ai sensi della legge 675/1996 sulla privacy. (Ndr: ripreso da Il Sole 24-Ore di lunedì 6 Settembre 1999) |