L'Italia si scopre battistrada
Primo Paese della UE a essersidotato di una legislazione ad hoc

di
Giusella Finocchiaro

Il quadro normativo italiano in materia di documento informaticoe di firma digitale tracciato dall'articolo 15, comma 2, dellalegge 15 marzo 1997, n. 59 e dal Dpr 10 novembre 1997, n.513,ha cominciato a delineare una disciplina organica della materiache sarà completata dalle regole tecniche e dal decretodel ministero delle Finanze sugli obblighi fiscali concernentii documenti informatici.

In questa materia, l'Italia è certamente all'avanguardiain Europa: è, infatti il Paese in cui è stata approvatala più generale e organica disciplina della firma digitalecon pieno riconoscimento dei suoi effetti giuridici. Anche inGermania è stata approvata, nel giugno 1997, una leggeche disciplina la firma digitale. Tuttavia, a differenza di quellaitaliana. la normativa tedesca non disciplina direttamente ilproblema della validità giuridica della firma digitale.Piuttosto, essa ha l'obiettivo di stabilire le condizioni generaliin ottemperanza alle quali la firma digitale può essereritenuta sicura. Lo scopo della legge tedesca è quellodi creare uno standard di fatto. In Belgio e in Danimarca, invece,sono in corso di elaborazione alcuni progetti di legge. In Francianon esiste una disciplina generale e organica della firma digitale.Alcune disposizioni normative consentono l'utilizzo, limitatoa specifiche finalità, dei documenti informatici. In Inghilterra,il dipartimento del Commercio e dell'industria sta elaborandoun progetto di legge sulla Trusted third parties (terzeparti fidate: si tratta di un servizio che offre garanzie sullaqualità dei dati che transitano per la rete).

La Commissione Ue nelle comunicazioni più recenti - Com(97)157e Com(97)503 - ha annunciato specifiche iniziative in materiadi firma digitale. Queste iniziative avranno come scopo la definizionedi un quadro comune nel mercato, per individuare i criteri minimiche regolino le Autorità di certificazione e che favoriscanolo sviluppo di un commercio elettronico sicuro. Mentre la tendenzanell'ambito dell'Unione europea è certamente quella diarmonizzare le legislazioni dei Paesi aderenti e di promuovereil riconoscimento reciproco delle firme digitali (disposizioniin questo senso sono presenti sia nel regolamento italiano chenella legge tedesca) restano, invece, alcuni problemi aperti quantoal riconoscimento delle firme digitali certificate in altri Paesinon appartenenti alla Ue.

Fuori dall'Europa, uno dei primi Stati che ha riconosciuto allafirma digitale lo stesso valore giuridico, a tutti gli effetti,della sottoscrizione autografa è stato lo Utah, con loUtah digital signature act, entrato in vigore ilprimo maggio 1995. Successivamente, molti altri Stati nordamericanihanno adottato norme che disciplinano la firma digitale. Da unarecente rilevazione dell'Internet law & policy forum risultache attualmente 10 Stati nordamericani avrebbero adottato unalegislazione di carattere generale e 23 Stati una legislazionelimitata a disciplinare alcuni aspetti della firma elettronica.Giova precisare che firma elettronica e firma digitale non sonosinonimi, poiché «firma elettronica» designaqualunque mezzo elettronico di identificazione, mentre «firmadigitale» designa un particolare sistema che si avvale dellacrittografia a chiavi asimmetriche (come quelle adottate dal Dpr513/97). A livello internazionale, l'Uncitral (Commissione delleNazioni Unite sul diritto del commercio internazionale) ha emanatoun modello di legge sul commercio elettronico che affronta leproblematiche giuridiche concernenti le informazioni generate,archiviate e trasmesse attraverso mezzi elettronici e fornisce,con un approccio di tipo funzionale, le definizioni di scrittura,di firma, di originale e di efficacia probatoria dei dati trasmessiper via elettronica. Dal momento che la trattazione delle problematicheconcernenti la firma digitale non è esaurita dal modellodi legge sul commercio elettronico, l'Uncitral sta elaborandouna nuova proposta specificamente sulla firma digitale. Le disposizionidei modelli di legge Uncitral non sono tuttavia per loro stessanatura direttamente applicabili.


Regole in ordine sparso

Le normative europee sulla firma digitale

Paese
Ambito di applicazione generale
Settori di utilizzo specifici
Belgio*No
-
DanimarcaNoBanche, polizze di carico trasporti
FinlandiaNoComunicazioni agli organi giudiziari, dogana
FranciaNoImprese individuali, tessere sanitarie, credito alle imprese
Germania(1)Si
-
GreciaNoContratti, tasse
IrlandaNoDogana
ItaliaSi
-
Olanda(2)SiTasse
NorvegiaNoDogana
PortogalloNoDogana
Regno Unito*(3)SiTasse, polizze di carico
SpagnaNoDogana, sicurezza sociale, banche dati, ipoteca, tasse
Svezia*NoDogana, ipoteche, recupero crediti, tasse
    (*) progetti di legge
    (1) la legge non affronta il problemadella validità giuridica della firma digitale;
    (2) la firma digitale è accettata,a meno che non siano richieste specifiche formalità;
    (3) la firma digitale è accettata, a menoche non sia richiesta la forma scritta o la firma autografa ola legge non lo impedisca
Fonte: K.U. Leuven-Progetto Commissione europea XV/96/51/E