Rapporti tra privacy e giornalismo: la tutela deidati sensibili

di
Valeria Falcone
(Responsabile dell'ufficio studi del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

 

Sommario:

1.       Profili generali.
2.       Esonerodagli adempimenti-privacy per lattivit giornalistica.
3.       Codice deontologico relativo al trattamento dei datipersonali nell'esercizio dell'attivit giornalistica
3.1.    Limiti aldiritto di cronaca: essenzialit dellinformazione riguardo a fatti diinteresse pubblico.
3.2.    Personagginoti.
3.3.    Tutela dei datisensibili nellesercizio della professione giornalistica.
3.3.1. Dati relativi alla salute.
3.3.2. Dati relativi alla sferasessuale.
3.3.3. Dati sensibili relativi aipersonaggi noti.
4.       Conclusioni.

 

 

1. Profili generali.

 

La libert di informazione undiritto costituzionalmente garantito.

Ai sensi dellarticolo 21 dellaCostituzione, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il propriopensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La tutela normativa della manifestazione del pensiero siestende non solo alla libert di informare ma anche alla libert di essereinformati.

Daltra parte, la libert diespressione sottoposta a limiti volti alla salvaguardia di altri dirittiinviolabili, quali la riservatezza, lidentit personale e la protezione deidati personali.

Lordinamento giuridico tutela,al pari del diritto di cronaca, la dignit ed il decorodelle persone, riconoscendoli e garantendoli come diritti inviolabilidelluomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la suapersonalit[1].

In questo contesto, si inserisceil diritto alla protezione dei dati personali, considerato un diritto autonomorispetto a quello alla riservatezza[2].

In particolare, la protezione deidati personali garantisce a chiunque la tutela delle informazioni che loriguardano e assicura che il loro trattamento, da parte dei soggetti titolari,si svolga nel rispetto dei diritti e delle libert fondamentali dellindividuo[3].

I dati personali oggetto ditutela possono anche essere pubblici ma, al fine di evitare eventualiaccostamenti pregiudizievoli, devono essere comunque trattati con liceit ecorrettezza[4]. La riservatezza, diversamente,definisce la soglia a partire dalla quale la vita di ogni persona liberadallingerenza altrui e pu essere derogata solo in casi espressamente previstidalla legge[5].

La protezione dei dati personalinon rappresenta comunque un limite alla libert di informazione ed improprioconsiderarla tale. Essa ne stabilisce i confini e non ne rappresenta unalimitazione[6].

Le principali regole cui devonoattenersi i giornalisti nella loro professione sono la verit dei fatti,lessenzialit dellinformazione e linteresse pubblico alla notizia.

Allo stesso tempo, lattivitgiornalistica vista dal legislatore con un certo favore, tanto da prevederedelle deroghe alla disciplina generale sulla privacy a beneficio di coloro chetrattano i dati per scopi informativi. E riconosciuto, quindi, al giornalistaun particolare status, che lo esonera da tutta una serie di adempimenti cherenderebbero di fatto difficile, se non impossibile, lesercizio dellaprofessione[7].

 

2. Esonero dagli adempimenti-privacy per lattivitgiornalistica.

 

Il regime derogatorio e speciale per leserciziodellattivit di informazione previsto dal Titolo XII del Codice della privacy, d.lgs. 30 giugno2003 n. 196, che regola le attivitsvolte per finalit giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero.

In lineagenerale, il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede unaserie di adempimenti a carico del titolare del trattamento dei dati e a tuteladei soggetti cui si riferiscono i dati medesimi. Il trattamento effettuato con finalitgiornalistiche caratterizzato, invece, da una disciplina semplificata.

Si segnala, innanzitutto, che i destinatari delle disposizioni di leggestabilite dal Titolo XII in esame sono, non solo i giornalisti professionisti,pubblicisti e praticanti, ma in generale anche tutti coloro che compiono untrattamento temporaneo di dati finalizzato esclusivamente allapubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altremanifestazioni del pensiero[8].Ci che rileva, pertanto, non tanto la qualifica di chi fa informazione malattivit giornalistica in s.

Le disposizioni del Titolo XII del d.lgs. 196/2003 prevedono che aitrattamenti svolti per finalit giornalistiche non si applicano le disposizionidel Codice della privacy che richiedono:

1)   la necessaria autorizzazionedel Garante prevista per il trattamento di dati sensibili (art. 26 del Codicedella privacy)[9];

2)   le garanzie particolari, qualilautorizzazione di legge o del Garante, previste per il trattamento di datigiudiziari (art. 27 del Codice della privacy)[10];

3)    i casi particolari in cui consentito iltrasferimento dei dati allestero[11].

Il trattamento dei dati suddetto effettuato anche senza il consenso dell'interessato, richiesto dagli articoli23 e 26 del Codice della privacy[12]. In tal senso, la Cassazione ha confermato le citatederoghe alla disciplina generale sulla privacy a favore dellattivitgiornalistica[13].

Lart. 138 del Codice della privacy pone, inoltre, un limite allatutela del soggetto cui i dati personali si riferiscono, nel caso in cui questiintenda conoscere dalleditore (titolare del trattamento) lorigine dei suoidati, che costituisce la c.d. fontedella notizia[14]. In tale ipotesi prevalgono, infatti,le disposizioni in tema di segreto sulle fonti che chiedano di rimanereriservate[15].

Anche il Codice deontologicorelativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica, di cui si tratter in seguito, prevede disposizioni speciali perlesercizio della professione giornalistica, enunciando, innanzitutto, lepeculiarit del diritto di cronaca che giustificano le deroghe appena citate[16].

Con riguardo allinformativa exart. 13 del Codice della privacy, cui tenuto in generale il titolare deltrattamento dei dati nei confronti degli interessati, lart. 2 del Codicedeontologico stabilisce che il giornalista, nel raccogliere le notizie, rendenote la propria identit, la propria professione e le finalit della raccoltasalvo che ci comporti rischi per la sua incolumit o renda altrimentiimpossibile l'esercizio della funzione informativa[17].

Inoltre,fatta palese tale attivit, il giornalista non tenuto a fornire gli altrielementi dell'informativa suddetta, mentre pu conservare i dati raccolti, pertutto il tempo necessario al perseguimento delle finalit proprie della suaprofessione[18].

Lart. 12 del Codice deontologico tutela, altres, ildiritto di cronaca in ordine alla possibilit per il giornalista di trattaredati idonei a rivelare provvedimenti del casellario giudiziale, come lesentenze di condanna, le sentenze di proscioglimento, lapplicazione di peneaccessorie etc. In particolare, per lesercizio del diritto di cronacagiudiziaria non richiesto che una espressa disposizione di legge o unprovvedimento del Garante specifichino le rilevanti finalit di interessepubblico del trattamento di dati giudiziari, i tipi di dati trattati e leprecise operazioni autorizzate[19].

3. Codice deontologico relativo altrattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica.

La disciplina sulla privacy prevede, oltre ad un regime di favore,anche dei limiti peculiari per le attivit aventi finalit giornalistiche, chetengono conto delle caratteristiche e delle peculiarit dellattivit diinformazione.

Lart. 137 comma III del Codicein materia di protezione dei dati personali chiarisce, infatti, che, in caso di diffusione o di comunicazione dei datiper le finalit di giornalismo, restano fermi i limiti del diritto di cronaca atutela dei diritti della persona e, in particolare, quello dell'essenzialitdell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico[20].

Ci significa che il giornalista pu divulgare solo i dati che risultinoindispensabili per informare la collettivit su accadimenti di interessecollettivo.

Quanto ai limiti del diritto di cronaca, si richiama in primo luogo lagiurisprudenza concernente la diffamazione a mezzo stampa. I caratteri dellanotizia, che garantiscono al giornalista di non incorrere nelle sanzioni penalie civili previste per loffesa della reputazione altrui, sono, in particolare,la verit, linteresse pubblico e la correttezza formale[21].

Con legge n. 675/1996, trasfusapoi nel d.lgs. n. 196/2003, il Garante della privacy ha promosso l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine deigiornalisti di un Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica[22].

Le disposizioni del suddetto Codice sono volte acontemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadiniall'informazione e alla libert di stampa, stabilendo le regole di eserciziodella professione giornalistica nel rispetto della dignit e della riservatezzadelle persone.

Esso si rivolge non solo agli iscritti allalbo dellOrdine deigiornalisti, ma anche a chiunque altro, occasionalmente o non, esercitiattivit pubblicistica (art. 13 Codice deontologico).

Il rispetto delle disposizionicontenute nel Codice deontologico costituisce condizione essenziale per laliceit e correttezza del trattamento dei dati personali e, in caso diviolazione delle sue prescrizioni, il Garante pu vietare il trattamento aisensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice (art. 139, comma V,d.lgs. n. 196/2003)[23]. Cisignifica che il Garante pu disporre il blocco o vietare il trattamento deidati e, in caso di inosservanza del provvedimento del Garante, il titolare deltrattamento medesimo pu incorrere in una sanzione penale[24].

Sempre in caso di violazione delle norme del Codice deontologico,lOrdine dei giornalisti pu avviare, dal canto suo, procedimenti disciplinarinei confronti degli iscritti.

Lart. 2 della legge n. 69/1963 sancisce, infatti, che la libert d'informazionee di critica un diritto insopprimibile dei giornalisti, limitato tuttaviadall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalit altrui[25].

Le sanzioni disciplinari,previste dalla legge n. 69/1963, si applicano per solo ai soggetti iscritti allalbo dei giornalisti e maia coloro che esercitino occasionalmente attivit pubblicistica, ai qualicomunque si rivolge il Codice di deontologia in esame.

Pertanto, colui che, esercitandooccasionalmente unattivit pubblicistica, leda un diritto altrui in violazionedelle disposizioni del Codice deontologico suddetto soggetto esclusivamenteallintervento del Garante e non a quello dellOrdine. Ladozione diprovvedimenti disciplinari , infatti, espressione del potere di vigilanzadellOrdine dei giornalisti sulla condotta e sul decoro dei propri iscritti[26].

 

3.1. Limiti al diritto dicronaca: essenzialit dellinformazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

 

Lart. 137 del Codice della privacy(d.lgs. 196/2003) indica, come si detto, i limiti generali allattivitgiornalistica: l'essenzialit dell'informazioneriguardo a fatti di interesse pubblico.

Il Codice deontologico stabilisce, in particolare, che ilgiornalista, nel raccogliere dati sensibili delle persone, tenuto a garantireil diritto allinformazione su fatti diinteresse pubblico e nel rispetto dellessenzialit dellinformazione, evitandoriferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti, a menoche non si tratti di dati riguardanti circostanza o fatti resi notidirettamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico(art. 5)[27].

Ai sensi dellart. 6 del Codice deontologico, ladivulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrastacon il rispetto della sfera privata quando linformazione, anche dettagliata,sia indispensabile in ragione delloriginalit del fatto o della relativadescrizione dei modi particolari in cui avvenuto, nonch della qualificazionedei protagonisti.

La sfera privata delle personenote deve essere, comunque, rispettata se le notizie o i dati non hanno alcunrilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica[28].

Il principio di essenzialit dellinformazione violato quando ilgiornalista divulga dati sovrabbondanti rispetto al fatto di cronaca in s,quali ad esempio l'anno di nascita, il luogo di residenza, la composizione delnucleo familiare, la professione del coniuge della vittima[29].

Linteresse pubblico alla notizia affievolito in caso di notizie non attuali, prevalendo in queste ipotesi ilc.d. diritto alloblio. Se ad esempio i fatti sono accaduti molto tempo prima,il giornalista, che intende pubblicarli di nuovo, deve garantire il dirittoalloblio e allidentit personaledella persona cui si riferiscono i fatti. E necessario, in tal caso, tenerconto del diritto dellinteressato a vedere rispettata la propria attualedimensione sociale e affettiva, che pu essere molto diversa rispetto almomento dei fatti[30].

3.2. Personaggi noti.

Rispetto alle persone note o che esercitano funzionipubbliche, il giornalista dispone di pi ampi margini di discrezionalit nelladiffusione di informazioni personali loro riguardanti, ove queste assumanorilievo in base al ruolo o al carattere pubblico dellattivit dei soggetti[31].

Tuttavia, lart. 6 del Codice deontologico stabilisce cheanche la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubblichedeve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul lororuolo o sulla loro vita pubblica, a maggior ragione se attinenti alla salute o alle abitudinisessuali [32].

Anche con riguardo ai personaggi noti, la stampa e i media devono,quindi, rispettare la loro dignit e la loro sfera pi intima, astenendosi daldiffondere dettagli non indispensabili ed evitando spettacolarizzazioni divicende drammatiche della loro vita. E da ritenere, pertanto, illecita evietata la pubblicazione di alcuni dettagli ritenuti eccedenti ed idonei arivelare, ad esempio, le possibili abitudini sessuali dellinteressato[33].

Il rilievo pubblico di unapersona non pu, altres, affievolire la tutela riconosciuta a congiunti e, inparticolare, ai minori[34].

Il Consiglio dEuropa ha ricordato che i media devonoevitare di diffondere informazioni sulla vita privata e familiare dei politicie dei rappresentanti delle istituzioni, a meno che queste siano direttamenteconnesse alla condotta tenuta dal politico o dal rappresentante in questione[35].

La pubblicazione di dati riferitia persone note, disciplinata anche dalla legge sul diritto dautore (legge n.633/1941), che, allart. 97, sancisce: non occorre il consenso della personaritratta quando la riproduzione dellimmagine giustificata della notoriet o dall'ufficio pubblicocoperto.

Il Garante della privacy hasostenuto, infine, che, quando le informazioni o le immagini relative a fattiprivati di persone note sono stati raccolti in modo illegale o conartifici, necessario che gli operatori nel settore dellinformazione evitinoche il legittimo esercizio del diritto di cronaca arrechi pregiudizio a personeche sono innanzitutto vittime di estorsioni[36].

 

3.3. Tutela dei dati sensibilinellesercizio della professione giornalistica

 

Il Codice della privacy ed il Codice deontologico in esamestabiliscono garanzie particolari per la tutela dei dati sensibili, che sono idati in gradodi rivelare, tra laltro, lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

La ragione della loro pi penetrante tutela risiede nellaparticolare natura che li rende suscettibili di essere utilizzati a finidiscriminatori[37]. E questo il caso dei dati relativia malattie, orientamento sessuale, origini razziali o etniche[38].

3.3.1. Dati relativi alla salute.

Il Codice deontologico stabilisce, in particolare, che il giornalista,nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona,identificata o identificabile, ne rispetta la dignit, il diritto allariservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi oterminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamenteclinico (art. 10 Codice deontologico).

In questi casi, secondo la giurisprudenza, la regola di condottagenerale quella di garantire lanonimato della persona cui i dati sanitari siriferiscono, cos da informare la collettivit su fatti di interesse pubblicosalvaguardando, altres, la dignit del malato.

Non si ritiene sussistente alcunillecito, qualora i fatti siano riferiti in modo completo per una correttainformazione del pubblico e, tuttavia, non siano riconducibili all'interessatoper avere il cronista provveduto a modificare il cognome dell'interessato s danon renderlo riconoscibile[39].

Si precisa, altres, che la circostanza che lillecita pubblicazionetrova origine in notizie diramate da talune agenzie di stampa, che non hannoomesso di indicare le generalit dellinteressato, non esime le altre testategiornalistiche dal dovere di garantire lanonimato dellinteressato[40].

Leffettivo anonimato non garantito se il soggetto comunque individuabile. La diffusione diinformazioni concernenti lo stato di salute di una persona, indicata mediantele generalit o altri riferimenti idonei a renderla agevolmente identificabile,rappresenta nella sostanza una violazione del Codice di deontologia perlattivit giornalistica[41].

L'Ufficio del Garante ha,inoltre, pi volte evidenziato che il diritto di cronaca, qualora coinvolgaaspetti sensibili della vita delle persone e, in particolare, dati di caratteresanitario, non pu prescindere dal rispetto di alcuni principi quali il doveredi raccogliere e utilizzare i dati correttamente, con trasparenza e lealt, perscopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalit rispetto ai finiperseguiti[42].

I diritti e la dignit dellepersone disabili sono richiamati da un altro documento deontologico posto atutela del decoro e delletica professionale, la Carta dei doveri delgiornalista[43]. I portatori di handicap, come sancisce il suddetto documento, sonotutelati in analogia conquanto gi sancito per i minori dalla Carta di Treviso[44].

Tale Carta impone al giornalistadi usare il massimo rispetto anche nei confronti dei soggetti di cronaca cheper ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti diautotutela. In tal senso, il Garante per la protezione dei dati personali havietato ad unemittente televisiva di diffondere alcune immagini che mostravanoun soggetto senza fissa dimora in un evidente stato di difficolt fisica epsichica, ritenendole lesive della sua dignit, oltre che raccolte inviolazione dei principi di correttezza e di trasparenza[45].

3.3.2. Dati relativi allasfera sessuale.

Le informazioni relative alla sfera sessuale della persona godonoanchesse di una particolare protezione. Il giornalista deve astenersi dalladescrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona,identificata o identificabile.

Nel riferire fatti di cronacacollegati ad abitudini o orientamenti sessuali di una persona, il giornalista tenuto quindi a tutelare l'interessato, non solamente mediante l'omissionedelle sue generalit, ma anche evitando di divulgare elementi che consentonouna sua identificazione anche solo nella cerchia ristretta di familiari econoscenti. Ci, in ragione del fatto che le informazioni diffuse possonorivelare aspetti della vita dell'interessato medesimo, eventualmente non notialla suddetta cerchia di persone[46].

 

3.3.3. Dati sensibili relativia personaggi noti.

 

In ordine alle persone cherivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, previstauna maggiore elasticit per i mass-media con riguardo ai dati concernenti illoro stato di salute e la loro sfera sessuale.

In questi casi, infatti, larelativa pubblicazione ammessa, ma pur sempre nellambito del perseguimentodellessenzialit dellinformazione e nel rispetto della dignit della persona (artt. 10 e 11 Codice deontologico).

Il Garante sostiene, quindi, chemargini pi ampi per la diffusione di dati relativi allo stato di salute o alleabitudini sessuali possono essere previsti con riferimento a persone note, masolo quando l'informazione possa assumere rilievo sul loro ruolo e sulla lorovita pubblica e non vengano diffusi precisi dettagli. In tal senso, potressere rilevante, ad esempio, l'informazione relativa alla malattia che hacolpito un uomo politico o altra personalit di rilievo pubblico ove ci sianecessario al fine di informare il pubblico sulla possibilit che ha lo stessouomo di continuare a svolgere il proprio incarico[47].

 

4. Conclusioni

 

Il Codice della privacy ed ilCodice deontologico attribuiscono, in definitiva, ai giornalisti laresponsabilit - che anche la condizione stessa alla quale viene riconosciutoloro il pieno e libero esercizio del diritto di cronaca - di valutareconcretamente quando ricorrano i presupposti per il legittimo e correttoesercizio di tale diritto[48].

Tale operazione, tuttavia, non sempre cos semplice edimmediata, rappresentando ogni caso un caso a s, ricco di peculiarit e diproblemi applicativi.

Al giornalista richiesta quindiesperienza, professionalit e conoscenza della normativa sulla privacy, perpoter individuare i confini ed i limiti da tener presente per uninformazionecorretta e rispettosa dei diritti della persona.

Non si pu trascurare, daltrocanto, che molti aspetti dellattivit giornalistica sono affidate in sostanzaalla coscienza e alletica del singolo professionista, il quale tenuto adagire seguendo linee non sempre ben demarcate dallordinamento giuridico e checaratterizzano la libert e lindipendenza di una professione, quale quellagiornalistica, cui affidato un costante bilanciamento degli interessi ingioco da effettuarsi ogni volta che si fa informazione.

Allo stesso tempo, le regoledettate dal Codice della privacy e dal Codice deontologico pongono unapreoccupazione altrettanto rilevante per lesercizio della professionegiornalistica.

Il rischio che si corre che,per evitare di sottoporsi alle diverse sanzioni previste per le violazionidella privacy, la collettivit non venga informata neanche su ci che potrebbeessere legittimamente divulgato.

Laffermarsi della disciplina edella cultura della privacy ha indotto, infatti, molti soggetti pubblici eprivati a non fornire pi ai giornalisti informazioni che in passato eranocomunicate senza problemi, invocando arbitrariamente la normativa sullaprivacy.

Gli stessi giornalisti si trovanospesso in difficolt nel divulgare dati personali e sensibili di personecoinvolte in fatti di cronaca.

Ci crea un ostacolo artificiosoal libero esercizio della professione giornalistica e al diritto dei cittadinidi essere informati, che rischia di portare ad una vera e propria censura o,peggio ancora, ad una auto-censura.

Roma, settembre 2007


NOTE


[1] La Convenzione europea per la salvaguardia deidiritti delluomo e delle libert fondamentali 4 novembre 1950 sancisce,allart. 8, che Ogni persona ha il diritto al rispetto della vita privata efamiliare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

[2] La Carta dei dirittifondamentali dellUnione europea 7 dicembre 2000 riconosce, allart. 8,lautonomia del diritto alla protezione dei dati personali rispetto agli altridiritti fondamentali della persona, stabilendoche: Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati dicarattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondoil principio di lealt, per finalit determinate e in base al consenso dellapersona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano edi ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole soggetto al controllodi un'autorit indipendente. Ancorprima, il Consiglio dEuropa promulgava la Convenzione internazionale diStrasburgo n. 108 del 28 gennaio 1981 con riferimento al trattamentoautomatizzato di dati personali. Dal momento che la Convenzione del 1981costituisce il primo atto internazionale a carattere vincolante sul tema, essasegna una pietra miliare in ordine alla regolamentazione dellutilizzo dei datipersonali. In attuazione delle direttive comunitarie 1995/46/CE e 2002/58/CE,anche lordinamento giuridico italiano, prima con la legge n. 675/1996 ora conil d.lgs. n. 196/2003, disciplina la materia. In particolare, nel 1996 statoistituito il Garante per la protezione dei dati personali e sono stati fissatii principi-guida della materia.

[3] Per dato personale si intende qualsiasi informazionerelativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati oidentificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altrainformazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. E quindiricompreso in questa definizione, come ha pi volte affermato il Garante nelleproprie decisioni, anche il materiale fotografico, nonch tutte quelleinformazioni che permettono di risalire indirettamente allidentit di unsoggetto. Per trattamento si intende, invece, qualunque operazione concernentela raccolta, la registrazione, la conservazione o la diffusione di dati.Costituisce, pertanto, trattamento di dati personali anche la semplicedivulgazione di un servizio giornalistico, contenente informazioni su unadeterminata persona. Il d.lgs. n. 196/2003 individua, inoltre, le figure deltitolare, del responsabile e dellincaricato del trattamento.Nellipotesi di trattamento in ambito giornalistico, il titolare leditore,il responsabile colui che pu esser designato tale dalleditore, mentrelincaricato del trattamento il giornalista autore dellarticolo o delservizio giornalistico.

[4] Ai sensi dellart. 11 del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali devonoessere trattati in modo lecito e secondo correttezza, devono essere esatti eaggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalit per lequali sono raccolti o successivamente trattati e devono essere conservati inuna forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo ditempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono statiraccolti o successivamente trattati. I dati personali trattati in violazionedella disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali,secondo il Codice della privacy, non possono essere utilizzati.

[5] Il diritto allariservatezza cessa con la divulgazione dei fatti da parte della persona, ovverocon il consenso di questultima. In particolare, in relazione a datiriguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati oattraverso loro comportamenti in pubblico, fatto salvo il diritto di addurresuccessivamente motivi legittimi meritevoli di tutela. Secondo la visione diStefano Rodot, Lintimit dovrebbe designare un modo dessere del vivere chenon solitudine, n semplice riservatezza, non un allontanamento, nonunopacit della vita, ma la possibilit di coglierla nella sua interezza,fuori dogni controllo o interferenza (S. Rodot, La vita e le regole. Tradiritto e non diritto, Feltrinelli,2006). Cfr. anche Imperiali Riccardo e Imperiali Rosario, Codice dellaprivacy – Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali, Il Sole 24 Ore, 2005.

[6] Il diritto alla privacy non vieta la divulgazione dimaterie che siano di pubblico o generale interesse. E linvasione indebitadella privacy dellindividuo ad essere punita, ed questa invasione che deveessere impedita per quanto possibile (Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis, Theright to privacy, ed. Garante per laprotezione dei dati personali, 12/2005). Tra libert di informazione e tuteladella privacy c' un costante rapporto dialettico, una continua tensione, chepu talvolta sfociare in un vero e proprio conflitto. Da una parte sta ildiritto fondamentale all'informazione, dall'altra stanno i diritti dellapersonalit - riservatezza, intimit, identit, dignit - diritti e valori chel'informazione di per s in grado di ferire. Questi diritti vanno resi compatibilicon una costante ricerca di bilanciamento, di equilibrio (Comunicato stampaGarante 14/03/2006 in www.garanteprivacy.it). 

[7] Parpaglioni Mara, Giornalismo e privacy: Ildiritto-dovere di cronaca e il rispetto della dignit delle persone, in www.cronistilombardi.it, 09/2002.

[8] Lart. 136 del Codice della privacy sancisce, infatti, che:Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento: a) effettuatonell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimentodelle relative finalit; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco deipubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 dellalegge 3 febbraio 1963, n. 69; c) temporaneo finalizzato esclusivamente allapubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altremanifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

[9] Sono dati sensibili i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, leconvinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,politico o sindacale, nonch i dati personali idonei a rivelare lo stato disalute e la vita sessuale delle persone (art. 4 lett. d) del Codice della privacy).

[10] Sono dati giudiziari i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materiadi casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendentida reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualit di imputato o diindagato di una persona (art. 4 lett. e) del Codice della privacy).

[11] Tali casi sono previsti dagli articoli 42-45 del Codice della privacy cui sirinvia.

[12] Con riguardo ai dati personali, lart. 23 del d.lgs.n. 196/2003 stabilisce che il loro trattamento da parte di privati ammesso solocon il consenso espresso dell'interessato, mentre, con riferimento ai datisensibili, il successivo art. 26 stabilisce che essi possono essere oggetto ditrattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previaautorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limitistabiliti dal presente codice, nonch dalla legge e dai regolamenti.

[13] Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2004, n. 11864in Giust. civ. 2005, f. 11, I, 2731;Tribunale Milano, 25 novembre 2004 inGiustizia a Milano 2004, 79.

[14] Lart. 138 del Codice prevede che In caso di richiestadell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensidell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segretoprofessionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente allafonte della notizia. In generale, lart. 7 del Codice sancisce che I. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o menodi dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la lorocomunicazione in forma intelligibile. II. L'interessato ha diritto diottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b)delle finalit e modalit del trattamento; c) della logica applicata in caso ditrattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;d) degli estremiidentificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possonoessere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit dirappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili oincaricati. III. L'interessato ha diritto diottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in formaanonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quellidi cui non necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali idati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazionidi cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quantoriguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati odiffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile ocomporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al dirittotutelato. IV. L'interessato ha diritto diopporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei datipersonali che lo riguardano, ancorch pertinenti allo scopo della raccolta; b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materialepubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato odi comunicazione commerciale.

[15] Valeria Falcone, Segreto giornalistico ed esigenzeprocessuali, in www.diritto.it,11/2007; Franco Abruzzo, Segreto professionale dei giornalisti eperquisizioni nei giornali, inwww.odg.mi.it, 12/2004.

[16] Larticolo 1 del Codice deontologico sancisce,infatti, che In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professionegiornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizioneessenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, laregistrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicenderelative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerchescientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attivitgiornalistica e per gli scopi propri di tale attivit, si differenzianonettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di datipersonali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovanofondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unioneeuropea del 24 ottobre l995 e dalla legge n. 675/96.

[17] Tali principisono stati ribaditi dal Garante della privacy, che ha accolto i ricorsi di treimam, ai quali si erano rivolti due giornalisti fingendosi coniugi di fedemusulmana alla ricerca di un  consulto religioso. In particolare, ilGarante ha ritenuto violato l'obbligo del giornalista di rendere note lefinalit di un colloquio, ossia di star raccogliendo informazioni per unservizio giornalistico, essendo stati usati, invece, degli "artifici".In questo caso non ricorreva, secondo l'Autorit, un'ipotesi prevista dalCodice deontologico alla quale si appellava invece la societ televisiva che consente al giornalista che raccoglie notizie di non qualificarsi solonel caso in cui ci comporti rischi per la sua incolumit o renda altrimentiimpossibile l'esercizio della funzione informativa (Newsletter Garante16/10/2007 e Provv.ti Garante 05/07/2007 in www.garanteprivacy.it - doc. webnn. 1435035 e 1436163).

[18] Lart. 13 del Codice della privacy prevede, inparticolare, al comma I, che L'interessato o la persona presso la quale sonoraccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscrittocirca: a) le finalit e le modalit del trattamentocui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa delconferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possonoessere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit di responsabilio incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cuiall'articolo 7 (cfr. nota 18); f) gli estremi identificativi del titolare e, sedesignati, del rappresentante nel territorio dello Stato e del responsabile.

[19] Relazione 2005 Garante della privacy, 7 luglio 2006,par. 7.2 in www.garanteprivacy.it

[20] Aggiunge lart. 137 in commento: Possono essere comunque trattati idati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagliinteressati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

[21] Essi sono frutto dellattivit interpretativa dellagiurisprudenza e traggono origine dalla famosa pronuncia della Corte diCassazione 18 ottobre 1984 n. 5259, anche detta il decalogo del giornalista.Si richiama, tra tutte, la sentenza della Cassazione civile, sez. III, n. 6973 del 22 marzo 2007 (www.legge-e-giustizia.it) secondo cui: Il diritto di cronaca (e di critica) la libert di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, anchelesivi della reputazione, sancito in linea di principio dallart. 21 Cost. eregolato dalla L. 8 febbraio 1948 n. 47. Esso considerato legittimamenteesercitato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimit quandoricorrano le seguenti condizioni: a) utilit sociale dellinformazione; b)verit (oggettiva o anche solo putativa, purch frutto di un serio e diligentelavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non rispettata quando, pur essendoveri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente,taciuti altri fatti, tanto strettamente collegati ai primi da mutarnecompletamente il significato; c) forma civile dellesposizione, cio noneccedente rispetto allo scopo informativo da perseguire, improntata a serenaobiettivit, almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorioe, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignit cui tutti hannodiritto (continenza).

[22] La circostanza che il Codice deontologico inquestione sia stato adottato con decisione del Consiglio nazionale dellOrdinedei giornalisti del 29 luglio 1998, che sia stato pubblicato sulla GazzettaUfficiale (G.U. del 3 agosto 1998, n. 179) e che la legge sulla privacy vifaccia espresso rinvio (art. 139 d.lgs. n. 196/2003), costituendo uno degliallegati al Codice della privacy, gli conferisce una valenza praticamentenormativa di fonte di secondo grado e comunque superiore a quella dei Codicideontologici in generale, in quanto ritenuto dalla legge un Codice necessario(Parpaglioni Mara, Giornalismo e privacy: Il diritto-dovere di cronaca e ilrispetto della dignit delle persone,in www.cronistilombardi.it).

[23] In generale, il Garante che accerti una violazionedella normativa sulla privacy pu: a) prescrivere al titolare le misureopportune o necessarie per rendere il trattamento conforme a legge; b) disporreil blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito onon corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessariedi cui sopra, oppure quando, in considerazione della natura dei dati o,comunque, delle modalit del trattamento o degli effetti che esso pudeterminare, vi il concreto rischio del verificarsi di un pregiudiziorilevante per uno o pi interessati (art. 143 lett.c) d.lgs. 196/2003). Il Codice sulla privacy prevede che chiunque, essendovitenuto, non osservi il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dellart.143, comma 1, lettera c), punito con la reclusione da tre mesi a due anni(art. 170 d.lgs. 196/2003). E prevista, infine, unipotesi di responsabilitcivile per chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamentodi dati personali (art. 15 d.lgs. 196/2003 ).

[24] Sisegnala, inoltre, che il disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche eambientali e pubblicit degli atti di indagine, esaminato ed approvato dallaCamera dei deputati nella seduta del 17 aprile 2007, modifica il comma Vdellart. 139, richiamando, in caso di violazioni delle prescrizioni del codicedi deontologia, una nuova ipotesi di violazione amministrativa: Illecitiper finalit giornalistiche (art.164 bis Codice sulla privacy). In applicazione di tale disposizione, il Garanteper la protezione dei dati personali, se accerta la violazione, pu condannareil giornalista alla sanzione amministrativa della pubblicazione, nella testataattraverso la quale stata commessa la violazione nonch, ove ritenutonecessario, anche in altre testate, della decisione che accerta la violazione,per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva dellamedesima violazione. La pubblicazione effettuata, secondo le modalitindicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.

[25] I giornalisti che si rendano colpevoli di fatti nonconformi al decoro e alla dignit professionale, o di fatti che compromettanola propria reputazione o la dignit dell'Ordine, sono sottoposti, secondolart. 48 della legge n. 69/1963, a procedimento disciplinare. Le sanzionidisciplinari che lOrdine pu comminare sono, in particolare, l'avvertimento,la censura, la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo noninferiore a due mesi e non superiore ad un anno, la radiazione dall'albo (art.51 legge n. 69/1963).

[26] Lart. 13 del Codice deontologico sancisce, infatti, che:Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti epraticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attivitpubblicistica. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69del 1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti,negli elenchi o nel registro.

[27] Nel dettaglio, la norma fa riferimento alla raccoltadi dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzionireligiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni apartiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso,filosofico, politico o sindacale, nonch dati atti a rivelare le condizioni disalute e la sfera sessuale.

[28] Lart. 6 del Codice deontologico determina lambito diapplicazione del principio di essenzialit dellinformazione (Trib. Milano25/11/2004 in Giustizia a Milano 2004, 79). Inoltre, i principi di essenzialit e diinteresse pubblico delle notizie appaiono logicamente ed indissolubilmenteconnessi, posto che la notizia non essenziale appunto una notizia nonrispondente all'interesse pubblico (Trib. Roma 06/05/2005 in RedazioneGiuffr 2005).

[29] Trib. Roma 22/03/2005 in Dir. informatica 2005,261.

[30] Il Garante haconseguentemente ritenuto illecita la nuova diffusione, nel corso di una trasmissionetelevisiva, delle immagini di un processo – gi mandate in onda sedicianni prima -, che ritraevano una donna mentre reagiva vivacemente allarichiesta di condanna, formulata dal pubblico ministero nei confronti di unapersona a cui la stessa era allepoca legata sentimentalmente (Provv. Garante07/07/2005 in www.garanteprivacy.it- doc. web n. 1148642).

[31] Il Garante ha osservato, in tal senso, che riferiregli orientamenti politici di determinate persone note (ad es. di un attore, diun regista o di uno sceneggiatore) pu, in alcuni casi, risultare rilevante aifini di una qualificazione pi completa dell'attivit e del ruolo da essesvolto, contribuendo, ad esempio, ad inquadrare scelte professionali o afornire chiavi di lettura di temi affrontati, oppure a sollecitare valutazioniin ordine ai rapporti tra determinate produzioni e il contesto politicoistituzionale in cui esse si collocano (Provv. Garante 02/03/2006 inwww.garanteprivacy.it - doc. web n. 1246867). Cfr anche Provv. Garante 07/07/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 117029.

[32] Questo principio stato alla base del provvedimentocon cui il Garante ha vietato all'editore di un settimanale di diffondereulteriormente dati personali di carattere sanitario riguardanti la principessaDiana Spencer, contenuti in un servizio dedicato all'incidente mortale occorsoa quest'ultima nel 1997. Il Garante ha rilevato che siffatta pubblicazione,oltre a caratterizzarsi nel suo insieme per un accanimento informativo rispettoad un fatto ormai risalente nel tempo, non era giustificata sul pianodell'essenzialit dell'informazione e aveva concretizzato una manifesta lesionedella dignit dell'interessata; ha inoltre ricordato che le garanzie in materiaoperano anche a tutela di persone decedute (Provv. Garante 15/07/2006 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1310796). Cfr. anche Samuel D. Warren eLouis D. Brandeis, The right to privacy, ed. Garanteper la protezione dei dati personali, 12/2005.

[33]Nella fattispecie, inrelazione ai ripetuti servizi giornalistici dedicati al grave malore e alricovero di un noto imprenditore per cause legate allabuso di sostanzestupefacenti, il Garante ha sostenuto che, anche quando si tratti di figurepubbliche, stampa e media devono rispettare la dignit delle persone e la lorosfera pi intima, astenendosi dal diffondere dettagli non indispensabili edevitando spettacolarizzazioni e accanimenti morbosi (Provv. Garante 12/01/2006in www.garanteprivacy.it - doc. web. n.1213631). Cfr. ancheMauro Paissan (a cura di), Privacy egiornalismo, ed.Garante per la protezione dei dati personali, 2006.

[34]In tal senso, ilGarante ha ritenuto illecito il comportamento di un settimanale che, nel darenotizia di un presunto legame sentimentale di un noto personaggio, avevapubblicato un articolato servizio fotografico in cui comparivano componentidella sua famiglia ritratti in alcuni momenti della vita privata e venivanodiffusi diversi altri dati personali, unitamente alle foto del luogo diresidenza e della palazzina di famiglia (Provv. Garante 23/11/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1200112 eRelazione Garante 2005, pag. 60).

[35] Sono queste le indicazioniprincipali contenute nella Dichiarazione che il Comitato dei Ministri delConsiglio dEuropa ha approvato il 12 febbraio 2004 a Strasburgo (www.coe.int).Nella Dichiarazione, i Ministri ricordano che la libert di espressione un diritto fondamentale tutelato dallArticolo 10 della Convenzione europeadei diritti delluomo, ma sottolineano anche che lesercizio di tale dirittocomporta doveri e responsabilit attinenti, in particolare, al rispetto dialtri diritti fondamentali come il diritto alla privacy (sancito dallArticolo8 della Convenzione). Lesigenza di bilanciarelibert di espressione e diritto al rispetto per la vita privata, entrambiprincipi fondamentali della Convenzione, impone di non rivelare particolaridella vita privata delle figure pubbliche e dei loro familiari, a meno che taliinformazioni siano direttamente pertinenti in quanto gettano luce sullemodalit con cui tali figure pubbliche svolgono le funzioni alle quali sonostate chiamate; sempre necessario, ad ogni modo, evitare di causare un vulnusa soggetti terzi (Newsletter Garante 16/02/2004 in www.garanteprivacy.it). 

[36] Il Garante ribadisce, infatti, che occorre evitareche una ingiustificata diffusione di dati o notizie comporti che chi givittima di un reato di estorsione subisca una ulteriore e pi grave violazionedei suoi diritti fondamentali (Comunicato stampa Garante 07/12/2006 inwww.garanteprivacy.it).

[37] A questo proposito, si richiama lart. 9 del Codicedeontologico che stabilisce che il giornalista, nellesercitare il dirittodovere di cronaca tenuto a rispettare il diritto della persona alla nondiscriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizionipersonali, fisiche o mentali.

[38] Per le altre informazioni sensibili, invece, lasegretezza non un strumento di per s idoneo a evitare le discriminazioni,poich le manifestazioni di opinioni politiche e sindacali o gli atti di cultoavvengono abitualmente in pubblico, ma il divieto di raccogliere questo tipo didati il presupposto per il libero esercizio di questi diritti fondamentali.Il divieto di operare schedature su tali attivit risponde alla finalit diimpedire discriminazioni tra i cittadini e per garantire quindi un uguale elibero esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, come quello dimanifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), di libert di associazione e di riunione(artt. 17 e 18 Cost.) e di professare liberamente la propria fede religiosa(art. 19 Cost.). Dunque, pi che di tutela alla privacy, in questi casi si deveparlare di difesa del principio di uguaglianza. Non in questione la sferaprivata ma la posizione dellindividuo nellorganizzazione sociale, politica,economica (Rodot Stefano, Tecnologie e diritti, Il Mulino, 1995).

[39] Nel caso di specie, si trattava di un soggetto malato diAIDS e nelle more deceduto coinvolto in una indagine di polizia giudiziaria ilcui cognome era stato significativamente cambiato (Tribunale Roma, 18 marzo2004 in Dir. informatica 2004, 286).

[40] Provv. Garante 23/11/ 2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1225898.

[41]Il Garante ha ritenutoillecita, pertanto, la diffusione di informazioni concernenti una persona incondizioni di salute particolarmente critiche, indicata mediante riferimentiche avevano comportato la sua identificabilit, con specifici riferimenti ancheai sintomi della patologia e alle ipotesi formulate sulla diagnosi (Provv.Garante 23/11/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1225898). Il Garante ha esaminato,inoltre, un caso significativo in relazione al servizio di cronaca pubblicatoda un quotidiano a tiratura nazionale, incentrato sulla vicenda di una donna,in coma irreversibile e in stato di gravidanza, e sulla decisione dei medici edei familiari di tenerla se necessario in vita artificialmente per consentirela nascita prematura del figlio. E stato ritenuto illecito il servizio che avevaportato a pubblicare dati non indispensabili che nel loro insieme avevano resoidentificabili gli interessati, specie nel loro contesto territoriale, fornendoinformazioni di natura strettamente clinica relative alla donna, nonch apossibili convinzioni etico-religiose dei suoi familiari (Provv. Garante13/07/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1152080).

[42] Tali principi sono stati ribaditi con riferimento altrattamento di dati effettuato, da un noto programma televisivo, per realizzareun servizio sull'eventuale uso di stupefacenti da parte dei parlamentari. Perraggiungere lo scopo alcuni collaboratori della trasmissione avevano, infatti,raccolto campioni di sudore di deputati usando alcuni artifici. Il Garante,avendo ravvisato la violazione di legge nei termini suindicati, ha disposto ilblocco dell'ulteriore trattamento dei dati personali raccolti (Provv. Garante10/10/2006 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1345622) cui ha fatto seguito, anche alla luce dellerisultanze istruttorie, l'adozione di un divieto (Provv. Garante 14/12/2006 in www.garanteprivacy.it- doc. web n. 1370954).

Unsecondo intervento del Garante ha riguardato il trattamento di dati effettuatoper realizzare un servizio volto a documentare l'uso di stupefacenti da partedei frequentatori di un locale notturno milanese, sempre allinsaputa degliinteressati. (Provv. Garante 19/10/2006 in www.garanteprivacy.it - doc. webn. 1350853 e Provv. Garante 14/12/2006 in www.garanteprivacy.it - doc.web n. 1370781).

Comeha precisato l'Autorit, nei due casi richiamati la violazione si eraconcretizzata gi al momento della raccolta non informata dei dati (nonchdella detenzione di filmati e risultati di test relativi a personeindividuabili) e ci in ragione delle modalit di tale raccolta e della naturaparticolarmente delicata dei dati.

[43] Documento Consiglio nazionale Ordine giornalisti eFederazione nazionale Stampa italiana 8 luglio 1993.

[44] La Carta di Treviso, emanata dal Consiglio nazionaledellOrdine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa italianail 5 ottobre 1990 e recentemente aggiornata con delibera CNOG 30/03/2006, richiamata anche dal Codice deontologico relativo al trattamento dei datipersonali nell'esercizio dell'attivit giornalistica, con riferimento allatutela dei minori (art. 7).

[45] Provv. Garante 07/07/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1170284.

[46] Provv. Garante 06/05/2004 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1007634.

[47] Provv. Garante 06/05/2004 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1007634.

[48] Parpaglioni Mara, Giornalismo e privacy: Ildiritto-dovere di cronaca e il rispetto della dignit delle persone, in www.cronistilombardi.it