La privacy limita il legale

di Beatrice Dalia

"L'avvocato rischia di trovarsi con le risultanze delle indagini difensive neutralizzate tutte le volte in cui l'investigatore privato non rispetta la procedura Se lo Sherlock Holmes non avvisa l'interessato dello svolgimento di un'attività di sorveglianza, il risultato della sua fatica rischia di diventare carta straccia nelle mani del giudice.

Secondo la Cassazione, infatti, nemmeno l'esigenza di far valere in giudizio un interesse legittima un prolungato sacrificio della privacy. Perciò, le informazioni raccolte alle spalle del proprio avversario processuale, una volta versate nel fascicolo di causa, possono essere raggiunte dal provvedimento di cancellazione e di inibizione al loro ulteriore utilizzo, emesso dal Garante.

Starà poi al magistrato di quella lite valutare se tener conto dei dati o se, influenzato dal verdetto di scorrettezza emesso dall'Autorità della privacy, cestinare il rapporto viziato.

La decisione. Con la sentenza n. 15096, la prima sezione civile della Suprema corte mette in luce il primo "comandamento deontologico" degli investigatori privati, sanzionando, nei fatti, la condotta di quei professionisti dello spionaggio che usano escamotage per aggirare l'obbligo di informare il soggetto sotto osservazione. Un preciso dovere imposto loro sia dal Codice della privacy che dalla legge sulle indagini difensive.

Il principio affermato. In accordo con quanto sostenuto dall'Authority e dal tribunale di Bergamo, la Cassazione ha escluso che il congelamento dei diritti dell'interessato al trattamento possa durare per tutta la durata di un contenzioso, sia pure questo un lodo arbitrale. In caso di notizie raccolte in violazione della normativa sulla riservatezza, infatti, il trattamento è possibile fino all'inizio della causa. Una volta avviato il procedimento, ritiene la Corte, l'investigatore è tenuto a distruggere le notizie illegali ancora in suo possesso e altrettanto deve fare il committente, che non è più autorizzato da ragioni di urgenza all'uso di informazioni raccolte senza consenso.

Il caso. L'unico modo che gli 007 privati hanno di aggirare il rigido obbligo di informazione è quello di apprendere i dati per "l'occasionale presenza in loco di terzi". Tesi che ha provato a sostenere la Sas assunta per provare la violazione del patto di non concorrenza da parte dell'amministratore di una società. Però, l'eccessiva durata dei dialoghi captati (circa sette ore), ha portato il Garante e il tribunale di merito, davanti al quale era stato impugnato il suo provvedimento, a escludere l'occasionalità della raccolta.

Il foro competente. Non meno rilevante è l'affermazione di principio riguardante il foro competente a decidere in caso di opposizione al provvedimento del Garante.

I giudici, a ulteriore tutela del cittadino, hanno escluso l'applicazione dell'articolo 25 del Codice di procedura civile, che sposta la competenza territoriale nel luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato, tutte le volte in cui sia parte in causa una pubblica amministrazione.

L'impatto sulle indagini difensive. La sentenza, probabilmente la prima a occuparsi di privacy e investigazioni private, ha l'ulteriore merito di riportare all'attenzione il tema delle indagini difensive e le relative difficoltà di applicazione pratica della normativa, a cominciare dalla mancanza di un codice deontologico degli investigatori privati.

(Ndr: ripreso da Il Sole-24 Ore del 16 luglio 2005)