|
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITAĠ EUROPEE SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 25 ottobre 2011 (*) ÇRegolamento (CE) n. 44/2001– Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza Òin materia di illeciti civili dolosi o colposiÓ – Direttiva 2000/31/CE – Pubblicazione di informazioni su Internet – Violazione dei diritti della personalit – Luogo in cui lĠevento dannoso avvenuto o pu avvenire – Diritto applicabile ai servizi della societ dellĠinformazioneÈ Nei procedimenti riuniti C-509/09 e C-161/10, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dellĠart. 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania) (C-509/09) e dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) (C-161/10) con decisioni 10 novembre 2009 e 29 marzo 2010, pervenute in cancelleria rispettivamente il 9 dicembre 2009 e il 6 aprile 2010, nelle cause eDate Advertising GmbH contro X e Olivier Martinez, Robert Martinez contro MGN Limited, LA CORTE (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, U. Lhmus e M. Safjan (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. E. Levits, A. î Caoimh, L. Bay Larsen e T. von Danwitz, giudici, avvocato generale: sig. P. Cruz Villaln cancelliere: sig. B. Flp, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito allĠudienza del 14 dicembre 2010, considerate le osservazioni presentate: – per lĠeDate Advertising GmbH, dagli avv.ti H. Graupner e M. Drre, Rechtsanwlte; – per il sig. X, dallĠavv. A. Stopp, Rechtsanwalt; – per la MGN Limited, dallĠavv. C. Bigot; – per il governo tedesco, dal sig. J. Mller e dalla sig.ra J. Kemper, in qualit di agenti; – per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra B. Beaupre-Manokha, in qualit di agenti; – per il governo danese, dal sig. C. Vang, in qualit di agente; – per il governo ellenico, dalla sig.ra S. Chala, in qualit di agente; – per il governo italiano, dalla sig.ra W. Ferrante, in qualit di agente; – per il governo lussemburghese, dal sig. C. Schiltz, in qualit di agente; – per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer e dal sig. E. Riedl, in qualit di agenti; – per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra F. Penlington, in qualit di agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, QC; – per la Commissione europea, dal sig. M. Wilderspin, in qualit di agente, sentite le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 29 marzo 2011, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sullĠinterpretazione dellĠart. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lĠesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il ÇregolamentoÈ), nonch dellĠart. 3, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ dellĠinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Çdirettiva sul commercio elettronicoÈ) (GU L 178, pag. 1; in prosieguo: la ÇdirettivaÈ). 2 Tali domande sono state presentate nellĠambito di due controversie che vedono contrapposti rispettivamente, da un lato, il sig. X e lĠeDate Advertising GmbH (in prosieguo: lĠÇeDate AdvertisingÈ) e, dallĠaltro, i sigg. Olivier e Robert Martinez e la MGN Limited (in prosieguo: la ÇMGNÈ), in merito alla responsabilit civile dei predetti convenuti per informazioni e foto pubblicate su Internet. Contesto normativo Il regolamento 3 LĠundicesimo ÔconsiderandoĠ del regolamento cos recita : ÇLe norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilit ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o lĠautonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenzaÈ. 4 Ai sensi dellĠart. 2, n. 1, del regolamento, contenuto nel capo II (ÇCompetenzaÈ) di questĠultimo, sezione 1, intitolata ÇDisposizioni generaliÈ: ÇSalve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalit, davanti ai giudici di tale Stato membroÈ. 5 LĠart. 3, n. 1, del medesimo regolamento cos dispone: ÇLe persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capoÈ. 6 Al capo II, sezione 2, intitolata ÇCompetenze specialiÈ, lĠart. 5, punto 3, formulato nei seguenti termini : ÇLa persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro pu essere convenuta in un altro Stato membro: (É) 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui lĠevento dannoso avvenuto o pu avvenireÈ. La direttiva 7 La quarta frase del ventiduesimo ÔconsiderandoĠ della direttiva ha il seguente tenore: ÇInoltre, per garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono in linea di principio essere sottoposti alla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore stabilitoÈ. 8 Il ventitreesimo ÔconsiderandoĠ della direttiva sancisce quanto segue: ÇLa presente direttiva non volta a introdurre norme supplementari di diritto internazionale privato sui conflitti di leggi, n tratta della competenza degli organi giurisdizionali. Le disposizioni della legge applicabile in base alle norme del diritto internazionale privato non limitano la libert di fornire servizi della societ dellĠinformazione come stabilito dalla presente direttivaÈ. 9 Il venticinquesimo ÔconsiderandoĠ della direttiva precisa quanto segue: ÇLe giurisdizioni nazionali, anche civili, chiamate a dirimere controversie di diritto privato possono adottare provvedimenti per derogare alla libert di fornire servizi della societ dellĠinformazione conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttivaÈ. 10 Conformemente al suo art. 1, n. 1, la direttiva mira Ça contribuire al buon funzionamento del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della societ dellĠinformazione tra Stati membriÈ. 11 LĠart. 1, n. 4, della direttiva redatto nei seguenti termini: ÇLa presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato, n tratta delle competenze degli organi giurisdizionaliÈ. 12 Ai termini dellĠart. 2, lett. h), sub i), della direttiva : Ç[L]Ġambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne: – lĠaccesso allĠattivit di servizi della societ dellĠinformazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica; – lĠesercizio dellĠattivit di servizi della societ dellĠinformazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualit o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicit e ai contratti, oppure la responsabilit del prestatoreÈ. 13 LĠart. 3, nn. 1 e 2, della direttiva cos dispone: Ç1. Ogni Stato membro provvede affinch i servizi della societ dellĠinformazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nellĠambito regolamentato. 2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nellĠambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] societ dellĠinformazione provenienti da un altro Stato membroÈ. 14 LĠart. 3, n. 4, della direttiva precisa le condizioni in presenza delle quali gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al n. 2, per quanto concerne un determinato servizio della societ dellĠinformazione. Cause principali e questioni pregiudiziali Causa C-509/09 15 Nel 1993 il sig. X, domiciliato in Germania, stato condannato da un giudice tedesco allĠergastolo, assieme a suo fratello, per lĠomicidio di un attore famoso. Nel gennaio 2008, egli stato ammesso alla liberazione condizionale. 16 LĠeDate Advertising, stabilita in Austria, gestisce un portale Internet accessibile allĠindirizzo Çwww.rainbow.atÈ. Nella rubrica ÇInfo-newsÈ, sulle pagine riservate alle notizie meno recenti, fino al 18 giugno 2007 la convenuta ha mantenuto accessibile, ai fini della sua consultazione, una notizia risalente al 23 agosto 1999, in cui si diceva, citando segnatamente il sig. X nonch suo fratello, che essi avevano entrambi presentato un ricorso avverso la loro condanna dinanzi al Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) di Karlsruhe (Germania). Oltre ad una breve descrizione dei fatti commessi nel 1990, veniva citato lĠavvocato incaricato dai due condannati, a detta del quale essi intendevano provare che, nel corso del processo, molti dei principali testimoni dellĠaccusa non avrebbero dichiarato il vero. 17 Il sig. X ha ingiunto allĠeDate Advertising di smettere di riportare una simile notizia e di assumersi un obbligo di non fare mediante unĠapposita dichiarazione. LĠeDate Advertising non ha risposto alla suddetta lettera, ma, in data 18 giugno 2007, essa ha eliminato dal proprio sito Internet lĠinformazione contestata. 18 Con il suo ricorso dinanzi ai giudici tedeschi, il sig. X chiede allĠeDate Advertising di non riportare pi notizie che lo concernono, indicando il suo nome per esteso in relazione allĠatto commesso. LĠeDate Advertising ha contestato principalmente la competenza internazionale dei giudici tedeschi. Poich il ricorso ha avuto esito positivo nei due gradi di giudizio inferiori, la medesima rinnova, dinanzi al Bundesgerichtshof, le proprie conclusioni volte al rigetto del ricorso. 19 Il Bundesgerichtshof rileva che lĠesito di tale ricorso dipende dalla questione se i giudici dei gradi inferiori abbiano, a giusto titolo, riconosciuto la propria competenza internazionale per dirimere la controversia conformemente allĠart. 5, punto 3, del regolamento. 20 Ove venga accertata la competenza internazionale dei giudici tedeschi, si porrebbe la questione se sia applicabile il diritto tedesco o il diritto austriaco. Ci dipenderebbe dallĠinterpretazione dellĠart. 3, nn. 1 e 2, della direttiva. 21 Da un lato, il principio del paese dĠorigine potrebbe costituire un correttivo sul piano del diritto sostanziale. LĠesito giuridico sostanziale, previsto dal diritto dichiarato applicabile in base alle norme di conflitto dello Stato del foro, verrebbe, nel caso concreto, modificato a livello contenutistico e ridotto alle prescrizioni meno rigorose del diritto del paese dĠorigine. Secondo questa interpretazione, il principio del paese dĠorigine non inciderebbe sulle norme nazionali sul conflitto di leggi dello Stato del foro e – al pari delle libert fondamentali enunciate nel Trattato CE – interverrebbe solo nellĠambito di una comparazione concreta, tra costi e benefici, sul piano del diritto sostanziale. 22 DĠaltro lato, lĠart. 3 della direttiva potrebbe sancire un principio generale in materia di norme di conflitto che comporti la sola applicazione del diritto vigente nel paese dĠorigine, con esclusione delle norme nazionali sul conflitto di leggi. 23 Il Bundesgerichtshof evidenzia che, qualora si consideri il principio del paese dĠorigine come un ostacolo allĠapplicazione del diritto sul piano sostanziale, troverebbe applicazione il diritto internazionale privato tedesco e occorrerebbe annullare la decisione impugnata e respingere definitivamente il ricorso, poich non si potrebbe riconoscere al ricorrente una pretesa inibitoria fondata sul diritto tedesco. Per contro, se si riconosce al principio del paese dĠorigine il carattere di una norma di conflitto, la pretesa inibitoria del sig. X andrebbe valutata in base al diritto austriaco. 24 Ci premesso, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: Ç1) Se, per lĠipotesi di (minacciata) violazione di diritti della personalit attraverso contenuti di un sito Internet, la locuzione Òluogo in cui lĠevento dannoso pu avvenireÓ di cui allĠart. 5, punto 3, del regolamento (...) debba essere interpretata nel senso che lĠinteressato pu esercitare unĠazione inibitoria contro il gestore del sito Internet, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento del gestore, anche dinanzi ai giudici di ogni Stato membro in cui il sito Internet pu essere consultato, oppure la competenza dei giudici di uno Stato membro, in cui il gestore del sito Internet non stabilito, presuppone che, oltre alla mera accessibilit tecnica a tale sito, sussista uno specifico collegamento dei contenuti controversi o del sito Internet con lo Stato del foro. 2) Qualora sia richiesto un siffatto collegamento con lo Stato del foro: secondo quali criteri esso vada riscontrato; se assume rilievo il fatto che il sito Internet cui si riferisce lĠazione inibitoria si rivolga, alla luce delle scelte del gestore, (anche) agli utenti di Internet nello Stato del foro, o se sia sufficiente che le informazioni accessibili sul sito presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che, secondo le circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, un conflitto tra interessi contrapposti – lĠinteresse del ricorrente al rispetto dei propri diritti della personalit e lĠinteresse del gestore ad impostare discrezionalmente il proprio sito e a fornire informazione – possa essersi verificato o potr verificarsi nello Stato del foro; se, al fine del riscontro di tale collegamento con lo Stato del foro, sia determinante il numero di accessi al sito Internet controverso operati da detto Stato. 3) Ove, ai fini della sussistenza della competenza giurisdizionale, non sia necessario alcuno specifico collegamento con lo Stato del foro oppure tale collegamento si presuma qualora le informazioni controverse presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che un conflitto tra contrapposti interessi, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito Internet controverso, possa essersi verificato o potr verificarsi in detto Stato e la presunzione di tale collegamento non presupponga il riscontro di un numero minimo di accessi al sito Internet controverso dallo Stato del foro: se lĠart. 3, nn. 1 e 2, della direttiva (...) debba essere interpretato nel senso che alle menzionate disposizioni va attribuito carattere di norme di conflitto, nel senso che esse, anche nellĠambito del diritto civile, prescrivono la sola applicazione del diritto vigente nel paese dĠorigine, con esclusione delle norme di conflitto nazionali, oppure tali disposizioni costituiscono un correttivo rilevante sul piano giuridico materiale, attraverso il quale lĠesito giuridico sostanziale del diritto individuato come applicabile dalle norme di conflitto nazionali viene modificato a livello contenutistico e ridotto alle prescrizioni normative dello Stato dĠorigine. Per il caso in cui i nn. 1 e 2 dellĠart. 3 della direttiva (...) abbiano carattere di norme di conflitto: se le disposizioni citate si limitino a prescrivere la sola applicazione del diritto sostanziale del paese dĠorigine o prescrivano anche lĠapplicazione delle norme di conflitto ivi in vigore, con la conseguenza che resti possibile il rinvio da parte del diritto dello Stato di origine al diritto dello Stato del foroÈ. Causa C-161/10 25 Dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi, lĠattore francese Olivier Martinez e suo padre, Robert Martinez, lamentano violazioni della loro vita privata e del diritto allĠimmagine di Olivier Martinez, che sarebbero avvenute tramite la messa in rete, sul sito Internet accessibile allĠindirizzo Çwww.sundaymirror.co.ukÈ, di un testo redatto in lingua inglese, datato 3 febbraio 2008 ed intitolato, secondo la traduzione francese non contestata, depositata in udienza, ÇKylie Minogue di nuovo con Olivier MartinezÈ, unitamente a dettagli relativi al loro incontro. 26 In base allĠart. 9 del codice civile francese, il quale dispone che Çciascuno ha diritto al rispetto della propria vita privataÈ, stata intentata unĠazione contro la societ di diritto inglese MGN, editrice del sito del quotidiano britannico Sunday Mirror. Tale societ eccepisce lĠincompetenza del Tribunal de grande instance di Parigi per insussistenza di un collegamento sufficiente tra la pubblicazione on line controversa e il presunto danno sul territorio francese, mentre i ricorrenti ritengono al contrario che un siffatto collegamento non sia necessario e che, in ogni caso, esso sussista. 27 Il giudice del rinvio rileva che un evento dannoso, il cui supporto costituito dalla rete Internet, pu essere considerato come prodottosi sul territorio di uno Stato membro soltanto qualora sussista un nesso sufficiente, sostanziale o significativo, che lo colleghi con detto territorio. 28 Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della questione della competenza del giudice di uno Stato membro a conoscere di una violazione dei diritti della personalit commessa sulla rete Internet, a partire da un sito edito da una persona domiciliata in un altro Stato membro ed essenzialmente destinato al pubblico di questĠaltro Stato, non emerge chiaramente dal tenore letterale degli artt. 2 e 5, punto 3, del regolamento. 29 In tale contesto, il Tribunal de grande instance di Parigi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: ÇSe gli artt. 2 e 5, [punto 3,] del regolamento (...) debbano essere interpretati nel senso che riconoscono la competenza del giudice di uno Stato membro a decidere in merito ad unĠazione per una violazione dei diritti della personalit commessa mediante la pubblicazione di informazioni e/o fotografie su un sito Internet edito in un altro Stato membro da una societ stabilita in detto secondo Stato (oppure in un terzo Stato membro, in ogni caso diverso dal primo): – alla mera condizione che tale sito Internet possa essere consultato a partire dal primo Stato, oppure – solamente qualora tra lĠevento dannoso e il territorio del primo Stato sussista un collegamento sufficiente, sostanziale e significativo e, in questa seconda ipotesi, se il collegamento possa derivare: – dalla quantit di connessioni alla pagina controversa provenienti dal primo Stato membro, in valore assoluto o relativo al numero totale di connessioni alla pagina, – dalla residenza o dalla nazionalit della persona che lamenta la violazione dei propri diritti della personalit o, pi in generale, dalla residenza o dalla nazionalit delle persone interessate, – dalla lingua in cui diffusa lĠinformazione controversa o da qualunque altro elemento idoneo a dimostrare la volont dellĠeditore del sito Internet di rivolgersi specificamente al pubblico del primo Stato, – dal luogo in cui sono avvenuti i fatti lamentati e/o dove sono state effettuate le riprese fotografiche eventualmente pubblicate in linea, – da altri criteriÈ. 30 Con ordinanza 29 ottobre 2010, il presidente della Corte di giustizia ha deciso, ai sensi dellĠart. 43 del regolamento di procedura della Corte, di riunire i procedimenti C-509/09 e C-161/10 ai fini della trattazione orale e della sentenza. Sulla ricevibilit 31 Il governo italiano considera che le questioni poste nel procedimento C-509/09 devono essere dichiarate irricevibili per difetto di rilevanza nella causa principale. LĠazione inibitoria costituirebbe uno strumento giurisdizionale dĠurgenza e presupporrebbe quindi lĠattualit del comportamento dannoso. DallĠesposizione dei fatti di causa risulterebbe, nondimeno, che la condotta assunta come lesiva non era pi attuale al momento della proposizione della domanda inibitoria, in quanto il gestore del sito aveva gi eliminato la notizia controversa prima dellĠinizio del giudizio. 32 A tal riguardo occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nellĠambito di un procedimento ex art. 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilit dellĠemananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessit di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano lĠinterpretazione del diritto dellĠUnione, la Corte, in via di principio, tenuta a pronunciarsi (v. sentenza 17 febbraio 2011, causa C-52/09, TeliaSonera Sverige, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). 33 Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale , infatti, possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che lĠinterpretazione del diritto dellĠUnione richiesta non ha alcun rapporto con la realt effettiva o lĠoggetto della causa principale, in particolare qualora la questione sia di tipo ipotetico (v. sentenza TeliaSonera Sverige, cit., punto 16). 34 Orbene, non sembra che, nella causa principale, lĠazione inibitoria sia divenuta priva di oggetto per il fatto che il gestore del sito avesse gi rimosso la notizia controversa prima dellĠinizio del procedimento. Infatti, come ricordato al punto 18 della presente sentenza, lĠazione inibitoria ha avuto esito favorevole nei due gradi di giudizio inferiori. 35 Ad ogni modo, la Corte ha gi statuito che, alla luce del suo tenore letterale, lĠart. 5, punto 3, del regolamento non presuppone la sussistenza attuale di un danno (v., in tal senso, sentenza 1Ħ ottobre 2002, causa C-167/00, Henkel, Racc. pag. I-8111, punti 48 e 49). Ne consegue che rientra nellĠambito di applicazione di tale disposizione unĠazione diretta ad impedire che si riproduca un comportamento considerato illecito. 36 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile. Sulle questioni pregiudiziali SullĠinterpretazione dellĠart. 5, punto 3, del regolamento 37 Con le sue prime due questioni nel procedimento C-509/09 e con la sua questione unica nel procedimento C-161/10, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono sostanzialmente alla Corte come debba essere interpretata la locuzione Çluogo in cui lĠevento dannoso avvenuto o pu avvenireÈ, di cui allĠart. 5, punto 3, del regolamento, in caso di asserita lesione di diritti della personalit attraverso contenuti messi in rete su un sito Internet. 38 Per risolvere dette questioni occorre ricordare che, da un lato, secondo una costante giurisprudenza, le disposizioni del regolamento vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema generale e delle loro finalit (v., in particolare, sentenza 16 luglio 2009, causa C-189/08, Zuid-Chemie, Racc. pag. I-6917, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). 39 DĠaltro lato, poich il regolamento ha sostituito, nei rapporti tra Stati membri, la Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e lĠesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative allĠadesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la ÇConvenzione di BruxellesÈ), lĠinterpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali atti comunitari possono essere qualificate come equivalenti (sentenza Zuid-Chemie, cit., punto 18). 40 Secondo costante giurisprudenza, la norma sulla competenza speciale enunciata allĠart. 5, punto 3, del regolamento, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, trova il suo fondamento nellĠesistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui lĠevento dannoso avvenuto, che giustifica unĠattribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dellĠeconomia processuale (v. sentenza Zuid-Chemie, cit., punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 41 Va altres ricordato che la locuzione Çluogo in cui lĠevento dannoso avvenutoÈ si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si concretato. Questi due luoghi possono costituire un significativo collegamento dal punto di vista della competenza giurisdizionale, dato che ciascuno di essi pu, a seconda della circostanze, fornire unĠindicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (sentenza 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill e a., Racc. pag. I-415, punti 20 e 21). 42 Per quanto riguarda lĠapplicazione di questi due criteri di collegamento ad azioni dirette al risarcimento di un danno immateriale asseritamente causato da una pubblicazione diffamatoria, la Corte ha considerato che, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in pi Stati contraenti, la vittima pu esperire nei confronti dellĠeditore unĠazione di risarcimento sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove stabilito lĠeditore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralit, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente in cui la pubblicazione stata diffusa e in cui la vittima assume aver subto una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito (sentenza Shevill e a., cit., punto 33). 43 A tal riguardo, la Corte ha parimenti precisato che, nonostante gli inconvenienti derivanti dalla limitazione della competenza dei giudici dello Stato di diffusione ai soli danni cagionati nello Stato del foro, lĠattore ha pur sempre la facolt di esperire lĠazione nel suo complesso dinanzi al giudice sia del domicilio del convenuto, sia del luogo dove stabilito lĠeditore della pubblicazione diffamatoria (sentenza Shevill e a., cit., punto 32). 44 Come evidenziato dallĠavvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, tali considerazioni possono essere applicate anche ad altri mezzi e supporti di comunicazione e possono coprire unĠampia gamma di violazioni dei diritti della personalit conosciute dai vari ordinamenti giuridici, come quelle lamentate dai ricorrenti nella causa principale. 45 Tuttavia, come rilevato tanto dai giudici del rinvio quanto dalla maggioranza delle parti e degli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte, la messa in rete di contenuti su un sito Internet si distingue dalla diffusione circoscritta territorialmente di un mezzo di comunicazione quale una stampa, giacch, in via di principio, essa mira allĠubiquit di detti contenuti. Questi possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque al mondo, indipendentemente da qualsiasi intenzione del loro emittente in ordine alla loro consultazione al di l del proprio Stato membro di stabilimento e al di fuori del proprio controllo. 46 Sembra dunque che Internet riduca lĠutilit del criterio inerente alla diffusione, poich la portata della diffusione di contenuti messi in rete, in linea di principio, universale. Inoltre, sul piano tecnico tuttora impossibile quantificare tale diffusione con certezza ed attendibilit rispetto ad un determinato Stato membro e, di conseguenza, valutare il danno causato esclusivamente in tale Stato membro. 47 Le difficolt di attuazione, nel contesto di Internet, di detto criterio della concretizzazione del danno, sancito nella citata sentenza Shevill e a., contrastano, come rilevato dallĠavvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, con la gravit della lesione che pu subire il titolare del diritto della personalit, il quale constata che unĠinformazione lesiva di suddetto diritto disponibile in qualunque parte del mondo. 48 I criteri di collegamento ricordati al punto 42 della presente sentenza vanno quindi adeguati nel senso che la vittima di una lesione di un diritto della personalit per mezzo di Internet pu adire un foro, a seconda del luogo di concretizzazione del danno cagionato da detta lesione nellĠUnione europea, per la totalit di tale danno. Poich lĠimpatto, sui diritti della personalit di un soggetto, di unĠinformazione messa in rete pu essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi, lĠattribuzione di competenza a tale giudice corrisponde allĠobiettivo di una buona amministrazione della giustizia, ricordato al punto 40 della presente sentenza. 49 Il luogo in cui una persona ha il proprio centro di interessi corrisponde, in via generale, alla sua residenza abituale. Tuttavia, una persona pu avere il proprio centro di interessi anche in uno Stato membro in cui non risiede abitualmente, ove altri indizi, quali lĠesercizio di unĠattivit professionale, possano dimostrare lĠesistenza di un collegamento particolarmente stretto con tale Stato. 50 La competenza del giudice del luogo in cui la presunta vittima ha il proprio centro di interessi conforme allĠobiettivo della prevedibilit delle norme sulla competenza (v. sentenza 12 maggio 2011, causa C-144/10, BVG, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33) anche nei confronti del convenuto, poich chi emette lĠinformazione lesiva, al momento della messa in rete della stessa, in condizione di conoscere i centri dĠinteressi delle persone che ne formano oggetto. Occorre dunque considerare che il criterio del centro dĠinteressi consente, al contempo, allĠattore di individuare agevolmente il giudice al quale pu rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice pu essere citato (v. sentenza 23 aprile 2009, causa C-533/07, Falco Privatstiftung e Rabitsch, Racc. pag. I-3327, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 51 Peraltro, in luogo di unĠazione di risarcimento per la totalit del danno, il criterio della concretizzazione del danno, sancito nella citata sentenza Shevill e a., conferisce competenza ai giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio unĠinformazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi sono competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio dello Stato membro del giudice adito. 52 Di conseguenza, le prime due questioni nel procedimento C-509/09 e la questione unica nel procedimento C-161/10 vanno risolte dichiarando che lĠart. 5, punto 3, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalit per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facolt di esperire unĠazione di risarcimento, per la totalit del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro dĠinteressi. In luogo di unĠazione di risarcimento per la totalit del danno cagionato, tale persona pu altres esperire unĠazione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio unĠinformazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito. SullĠinterpretazione dellĠart. 3 della direttiva 53 Con la sua terza questione nel procedimento C-509/09, il Bundesgerichtshof intende sapere se le disposizioni di cui allĠart. 3, nn. 1 e 2, della direttiva abbiano carattere di norme di conflitto, nel senso che esse prescrivono anche in materia civile lĠapplicazione esclusiva, per i servizi della societ dellĠinformazione, del diritto in vigore nel paese dĠorigine con esclusione della norme nazionali sul conflitto di leggi, oppure se esse costituiscano un correttivo al diritto dichiarato applicabile secondo le norme nazionali sul conflitto di leggi, per modificarne il contenuto conformemente alle prescrizioni del paese dĠorigine. 54 Si devono analizzare tali disposizioni tenendo conto non soltanto della lettera delle stesse, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v. sentenze 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 50; 7 dicembre 2006, causa C-306/05, SGAE, Racc. pag. I-11519, punto 34, nonch 7 ottobre 2010, causa C-162/09, Lassal, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49). 55 In tal senso, il dispositivo di un atto dellĠUnione indissociabile dalla sua motivazione e deve essere pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (sentenze 29 aprile 2004, causa C-298/00 P, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4087, punto 97 e giurisprudenza ivi citata, nonch Lassal, cit., punto 50). 56 La direttiva, adottata in base agli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE, ai sensi del suo art. 1, n. 1, mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della societ dellĠinformazione tra gli Stati membri. Il suo quinto ÔconsiderandoĠ elenca, quali ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno in tale settore, le divergenze tra le normative nazionali, nonch lĠincertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi. 57 Orbene, per la maggior parte degli aspetti del commercio elettronico, la direttiva non prevede unĠarmonizzazione delle norme sostanziali, bens definisce un Çambito regolamentatoÈ, in cui il meccanismo previsto dallĠart. 3 deve consentire, secondo il ventiduesimo ÔconsiderandoĠ della direttiva in parola, di sottoporre, Error! Not a valid link.i servizi della societ dellĠinformazione alla normativa dello Stato membro in cui stabilito il prestatore. 58 A tal riguardo va rilevato, da una parte, che la normativa dello Stato membro di stabilimento del prestatore comprende lĠambito del diritto civile, il che emerge, in particolare, dal venticinquesimo ÔconsiderandoĠ della direttiva, nonch dalla circostanza che lĠallegato di questĠultima elenca i diritti e gli obblighi di natura civilistica ai quali non si applica il meccanismo di cui allĠart. 3. DĠaltra parte, lĠapplicazione del medesimo alla responsabilit dei prestatori espressamente prevista dallĠart. 2, lett. h), sub i), secondo trattino, della direttiva. 59 La lettura dellĠart. 3, nn. 1 e 2, della direttiva, alla luce delle disposizioni e degli obiettivi summenzionati, dimostra che il meccanismo delineato dalla direttiva dispone, anche in diritto civile, lĠosservanza delle prescrizioni del diritto sostanziale vigente nel paese di stabilimento del prestatore. Invero, in mancanza di disposizioni vincolanti di armonizzazione, adottate a livello dellĠUnione, soltanto il riconoscimento del carattere vincolante della normativa nazionale, al quale il legislatore ha deciso di sottoporre i prestatori e i lori servizi, pu garantire la piena efficacia della libera prestazione dei medesimi servizi. LĠart. 3, n. 4, della direttiva pu corroborare siffatta lettura in quanto precisa le condizioni alle quali gli Stati membri possono derogare al n. 2 dellĠarticolo in parola, condizioni da considerarsi esaustive. 60 Orbene, lĠinterpretazione dellĠart. 3 della direttiva deve anche tenere conto del suo art. 1, n. 4, secondo cui essa non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato relative al conflitto di leggi. 61 A tal riguardo va rilevato, da un lato, che unĠinterpretazione della norma relativa al mercato interno, di cui allĠart. 3, n. 1, della direttiva, nel senso che essa conduce allĠapplicazione del diritto sostanziale vigente nello Stato membro di stabilimento, non determina la sua qualificazione come norma di diritto internazionale privato. Infatti, tale paragrafo impone principalmente agli Stati membri lĠobbligo di provvedere affinch i servizi della societ dellĠinformazione, forniti da un prestatore stabilito sul loro territorio, rispettino le disposizioni nazionali applicabili in tali Stati membri, rientranti nellĠambito regolamentato. LĠimposizione di un obbligo siffatto non presenta le caratteristiche di una norma di conflitto, destinata a dirimere un conflitto specifico tra pi diritti applicabili. 62 DĠaltra parte, lĠart. 3, n. 2, della direttiva contiene un divieto per gli Stati membri di limitare, per motivi che rientrano nellĠambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi della societ dellĠinformazione provenienti da un altro Stato membro. Per contro, dallĠart. 1, n. 4, della direttiva, letto alla luce del ventitreesimo ÔconsiderandoĠ della medesima, emerge che, in linea di principio, gli Stati membri ospitanti sono liberi di designare, in base al loro diritto internazionale privato, le norme sostanziali applicabili, purch non ne derivi una restrizione della libera prestazione dei servizi del commercio elettronico. 63 Ne consegue che lĠart. 3, n. 2, della direttiva non impone un recepimento in forma di norme specifiche di conflitto di leggi. 64 Occorre tuttavia interpretare le disposizioni di cui allĠart. 3, nn. 1 e 2, della direttiva in modo da garantire che lĠapproccio coordinativo prescelto dal legislatore dellĠUnione consenta effettivamente di assicurare la libera circolazione dei servizi della societ dellĠinformazione tra gli Stati membri. 65 A tale proposito va ricordato che la Corte ha gi statuito che le disposizioni imperative di una direttiva, necessarie per la realizzazione degli obiettivi del mercato interno, devono potersi applicare anche nonostante una scelta legislativa diversa (v., in tal senso, sentenze 9 novembre 2000, causa C-381/98, Ingmar, Racc. pag. I-9305, punto 25, nonch 23 marzo 2006, causa C-465/04, Honyvem Informazioni Commerciali, Racc. pag. I-2879, punto 23). 66 Orbene, per quanto riguarda il meccanismo di cui allĠart. 3 della direttiva, occorre considerare che la sottoposizione dei servizi del commercio elettronico alla normativa dello Stato membro di stabilimento dei rispettivi prestatori, in forza dellĠart. 3, n. 1, non consentirebbe di garantire pienamente la libera circolazione di tali servizi qualora, in definitiva, i prestatori dovessero rispettare, nello Stato membro ospitante, prescrizioni pi rigorose di quelle loro applicabili nel proprio Stato membro di stabilimento. 67 Ne consegue che, fatte salve le deroghe autorizzate secondo le condizioni di cui al suddetto art. 3, n. 4, lĠart. 3 della direttiva osta a che il prestatore di un servizio del commercio elettronico sia soggetto a prescrizioni pi rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale in vigore nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore. 68 Alla luce di quanto precede, la terza questione nel procedimento C-509/09 deve essere risolta dichiarando che lĠart. 3 della direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene allĠambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dallĠart. 3, n. 4, della direttiva, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni pi rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore. Sulle spese 69 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 1) LĠart. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lĠesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalit per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facolt di esperire unĠazione di risarcimento, per la totalit del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro dĠinteressi. In luogo di unĠazione di risarcimento per la totalit del danno cagionato, tale persona pu altres esperire unĠazione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio unĠinformazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito. 2) LĠart. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ dellĠinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Çdirettiva sul commercio elettronicoÈ), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene allĠambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dallĠart. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni pi rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore. Firme |