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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 marzo 2010 Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Causa C-518/07) ( 1 )
(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 95/46/CE — Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati — Art. 28, n. 1 — Autorit nazionali di controllo — Indipendenza — Vigilanza amministrativa esercitata su dette autorit) (Pubblicata sulla GUUE n. C 113 del 1/5/2010)
Lingua processuale: il tedesco Parti Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Docksey, C. Ladenburger e H. Krmer) Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Mller, agenti) Interveniente a sostegno della ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (rappresentanti: H. Hijmans e A. Scirocco, agenti)
Oggetto Inadempimento di uno Stato — Violazione dellart. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Obbligo degli Stati membri di assicurare che le autorit nazionali di controllo incaricate di sorvegliare il trattamento dei dati personali siano pienamente indipendenti nellesercizio delle loro funzioni — Assoggettamento al controllo statale delle autorit di controllo dei Lnder incaricate di sorvegliare il trattamento dei dati personali in settori diversi da quello pubblico
Dispositivo 1) La Repubblica federale di Germania venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dellart. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati, sottoponendo alla vigilanza dello Stato le autorit di controllo competenti per la sorveglianza del trattamento dei dati personali da parte degli organismi diversi da quelli pubblici e delle imprese di diritto pubblico che partecipano alla concorrenza sul mercato (ffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen) nei vari Lnder, trasponendo quindi erroneamente il requisito per cui dette autorit nello svolgimento delle loro funzioni sono pienamente indipendenti. 2) La Repubblica federale di Germania condannata a sopportare le spese della Commissione europea. 3) Il Garante europeo della protezione dei dati sopporter le proprie spese.
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