|
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 19 febbraio 2009 (*) Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Societ dellinformazione – Diritto dautore e diritti connessi – Conservazione e divulgazione di taluni dati relativi al traffico – Tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Nozione di intermediario ai sensi dellart. 8, n. 3, della direttiva 2001/29/CE
Nel procedimento C-557/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellart. 234 CE, dallOberster Gerichtshof (Austria) con decisione 13 novembre 2007, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2007, nella causa LSG – Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH contro Tele2 Telecommunication GmbH, LA CORTE (Ottava Sezione), composta dal sig. T. von Danwitz, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovsk (relatore), giudici, avvocato generale: sig. Y. Bot cancelliere: sig. R. Grass intendendo statuire sulla seconda questione con ordinanza motivata in conformit allart. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura, avendo informato il giudice del rinvio che la Corte intende statuire sulla prima questione con ordinanza motivata in conformit allart. 104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura, avendo invitato gli interessati di cui allart. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo, sentito lavvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullinterpretazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sullarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e dei diritti connessi nella societ dellinformazione (GU L 167, pag. 10); 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37), e 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di propriet intellettuale (GU L 157, pag. 45). 2 Tale domanda stata presentata nellambito di una controversia che oppone la LSG – Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH (in prosieguo: la LSG) alla Tele2 Telecommunication GmbH (in prosieguo: la Tele2) in merito al rifiuto di questultima di comunicare alla prima i nomi e gli indirizzi dei soggetti ai quali fornisce un accesso a Internet. Contesto normativo La normativa comunitaria Le disposizioni relative alla societ dellinformazione e alla tutela della propriet intellettuale, in particolare del diritto dautore – La direttiva 2000/31/CE 3 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ dellinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178, pag. 1), mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della societ dellinformazione tra gli Stati membri, come sancito al suo art. 1, n. 1. – La direttiva 2001/29 4 Il cinquantanovesimo considerando della direttiva 2001/29 enuncia quanto segue: In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre pi utilizzati da terzi per attivit illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i pi idonei a porre fine a dette attivit illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilit di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Questa possibilit dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dallintermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dellarticolo 5. Le condizioni e modalit relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri. 5 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, tale direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto dautore e dei diritti connessi nellambito del mercato interno, con particolare riferimento alla societ dellinformazione. 6 Lart. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, intitolato Eccezioni e limitazioni, cos dispone: Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui allarticolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui allarticolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti allunico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con lintervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo di unopera o di altri materiali. 7 In forza dellart. 8 della medesima direttiva, intitolato Sanzioni e mezzi di ricorso: 1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire lapplicazione delle sanzioni e lutilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare unazione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale allorigine della violazione, nonch delle attrezzature, prodotti o componenti di cui allarticolo 6, paragrafo 2. 3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto dautore o diritti connessi. – La direttiva 2004/48 8 Lart. 8 della direttiva 2004/48 formulato nei seguenti termini: 1. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di propriet intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, lautorit giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sullorigine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di propriet intellettuale siano fornite dallautore della violazione e/o da ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivit di violazione di un diritto; oppure d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue: a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonch dei grossisti e dei dettaglianti; b) informazioni sulle quantit prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonch sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che: a) accordano al titolare diritti di informazione pi ampi; b) disciplinano luso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in virt del presente articolo; c) disciplinano la responsabilit per abuso del diritto dinformazione; d) accordano la possibilit di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la [propria] partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di propriet intellettuale, oppure e) disciplinano la protezione [della] riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali. Le disposizioni relative alla tutela dei dati personali – La direttiva 95/46/CE 9 Lart. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), intitolato Deroghe e restrizioni, prevede quanto segue: 1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dellarticolo 6, paragrafo 1, dellarticolo 10, dellarticolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia: a) della sicurezza dello Stato; b) della difesa; c) della pubblica sicurezza; d) della prevenzione, della ricerca, dellaccertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; e) di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dellUnione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria; f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con lesercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e); g) della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libert altrui. – La direttiva 2002/58 10 Lart. 5, n. 1, della direttiva 2002/58 prevede che: Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonch dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano lascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza [il] consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dellarticolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza. 11 Ai sensi dellart. 6 della medesima direttiva: 1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica [accessibili al pubblico,] devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono pi necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e larticolo 15, paragrafo 1. 2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per labbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale trattamento consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale pu essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. 3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facolt di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che labbonato o lutente a cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilit di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento. () 5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto lautorit dei fornitori della rete pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dellaccertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto. Il trattamento deve essere limitato a quanto strettamente necessario per lo svolgimento di tali attivit. 6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facolt degli organismi competenti di ottenere i dati relativi al traffico in base alla normativa applicabile al fine della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti allinterconnessione e alla fatturazione. 12 In forza dellart. 15, n. 1, della direttiva 2002/58: Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, allarticolo 8, paragrafi da 1 a 4, e allarticolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dellarticolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata allinterno di una societ democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cio della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero delluso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra laltro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo [devono essere] conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui allarticolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sullUnione europea. La normativa nazionale 13 Lart. 81 della legge austriaca relativa al diritto dautore sulle opere letterarie ed artistiche e ai diritti connessi (Bundesgesetz ber das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und ber verwandte Schutzrechte), nella versione pubblicata nel BGBl. I, 81/2006 (in prosieguo: lUrhG), cos dispone: 1) Chi abbia subto la violazione di un diritto di esclusiva discendente dalla presente legge, oppure tema di poterla subire, pu esperire unazione inibitoria. Se la violazione stata commessa, oppure rischia di esserlo, nellesercizio di unattivit dimpresa, il proprietario dellimpresa pu essere citato in giudizio anche per loperato dei suoi impiegati o mandatari. 1 a) Se il soggetto che ha commesso o sta per commettere tale violazione fruisce a tal riguardo dei servizi di un intermediario, lazione inibitoria di cui al n. 1 pu essere esercitata anche nei confronti di questultimo. (). 14 Ai sensi dellart. 87 b, nn. 2-3, dellUrhG: 2) Chi abbia subto la violazione di un diritto di esclusiva discendente dalla presente legge ha il diritto di chiedere informazioni sullorigine e sulle reti di distribuzione dei prodotti o dei servizi integranti tale violazione, se detta richiesta proporzionata alla gravit della violazione e non viola lobbligo di riservatezza sancito dalla legge; sono soggetti allobbligo di informazione lautore della violazione e ogni altra persona che su scala commerciale: 1. sia stata in possesso di prodotti integranti tale violazione; 2. abbia utilizzato servizi integranti tale violazione, oppure 3. abbia fornito servizi utilizzati per commettere tale violazione. 2 a) Lobbligo di informazione di cui al n. 2 comprende, ove opportuno, quanto segue: 1. nome e indirizzo dei produttori, distributori, fornitori ed altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonch dei grossisti e dettaglianti, destinatari dei medesimi; 2. i quantitativi prodotti, consegnati, ricevuti oppure ordinati, nonch il prezzo pagato per i suddetti prodotti o servizi. 3) Su richiesta scritta e debitamente motivata della vittima della violazione, gli intermediari ai sensi dellart. 81, n. 1 a), hanno lobbligo di fornire a questultima le informazioni sullidentit dellautore della violazione (nome e indirizzo) o le informazioni necessarie allidentificazione dellautore della violazione. La motivazione deve indicare in maniera sufficientemente chiara, in particolare, gli elementi di fatto che legittimano il sospetto della violazione. La vittima della violazione tenuta a rimborsare allintermediario le spese ordinarie sostenute al fine di fornire le suddette informazioni. Causa principale e questioni pregiudiziali 15 La LSG una societ di gestione collettiva. Nella sua qualit di fiduciaria, essa gestisce i diritti dei produttori di fonogrammi sulle loro registrazioni prodotte in tutto il mondo, nonch i diritti degli artisti che eseguono le loro interpretazioni in Austria. Tali diritti sono, in particolare, i diritti di riproduzione e distribuzione e il diritto di messa a disposizione del pubblico. 16 La Tele2 un fornitore di accesso a Internet, che assegna ai propri clienti un indirizzo IP (Internet Protocol), per lo pi dinamico. Sulla base di questultimo e del periodo o momento preciso in cui esso stato assegnato, la Tele2 in grado di identificare un cliente. 17 La creazione dei sistemi di condivisione dei file, i quali consentono ai partecipanti di scambiare copie di dati memorizzati, produce un danno finanziario ai titolari dei diritti rappresentati dalla LSG. Questultima, al fine di poter avviare un procedimento civile contro detti trasgressori, ha chiesto la condanna della Tele2 a comunicarle i nomi e gli indirizzi dei soggetti ai quali fornisce un servizio di accesso a Internet e di cui sono noti lindirizzo IP nonch il giorno e lora della connessione. Dal canto suo, la Tele2 ha sostenuto che la domanda dinformazioni dovesse essere respinta, affermando di non essere un intermediario e di non essere autorizzata alla memorizzazione dei dati di accesso. 18 Con sentenza 21 giugno 2006, lo Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna) ha accolto la domanda della LSG, ritenendo che la Tele2, nella sua qualit di fornitore di accesso a Internet, costituisse un intermediario ai sensi dellart. 81, n. 1 a), dellUrhG e, in quanto tale, fosse tenuta a fornire le informazioni indicate allart. 87 b), n. 3, dellUrhG. 19 Come risulta dallordinanza di rinvio, la sentenza di primo grado stata confermata in appello dallOberlandesgericht Wien (Corte dappello di Vienna) con sentenza 12 aprile 2007, a sua volta impugnata mediante un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi allOberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca). 20 Nellambito di tale ricorso, la Tele 2 sostiene, da un lato, di non essere un intermediario ai sensi dellart. 81, n. 1 a), dellUrhG e dellart. 8, n. 3, della direttiva 2001/29, poich, se vero che, nella sua qualit di fornitore di accesso a Internet, essa consente allutente di accedere alla rete, vero anche che essa non esercita alcun controllo giuridico o sostanziale sui servizi da questultimo utilizzati. Daltro canto, i conflitti sussistenti tra il diritto di informazione, che sottende la tutela giuridica del diritto dautore, e i limiti alla conservazione e alla comunicazione di dati personali derivanti dalla normativa sulla tutela dei dati sarebbero stati risolti dalle direttive comunitarie in favore della tutela dei dati. 21 LOberster Gerichtshof ritiene che le conclusioni dellavvocato generale presentate nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza 29 gennaio 2008, causa C-275/06, Promusicae (Racc. pag. I-271), emessa dopo il rinvio pregiudiziale in oggetto, generino taluni dubbi sulla questione se il diritto di informazione sancito dal combinato disposto degli artt. 87 b), n. 3, e 81, n. 1 a), dellUrhG sia conforme alle direttive adottate in materia di tutela dei dati e, in particolare, agli artt. 5, 6 e 15 della direttiva 2002/58. Infatti, le suddette disposizioni di diritto nazionale imporrebbero di fornire a terzi, privati, informazioni sui dati personali relativi al traffico e tale obbligo di informazione implicherebbe che i dati relativi al traffico vengano previamente trattati e memorizzati. 22 In tale contesto, lOberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se la nozione di intermediario utilizzata dagli artt. 5, n. 1, lett. a), e 8, n. 3, della direttiva [2001/29] debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche un fornitore di accesso che si limiti a fornire allutente laccesso alla rete mediante lassegnazione di un indirizzo IP dinamico, ma che in quanto tale non fornisca allutente servizi quali, ad esempio, un servizio di posta elettronica, un FTP o un servizio di condivisione dei file, n eserciti alcun controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato dallutente. 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se lart. 8, n. 3, della direttiva [2004/48], tenuto conto degli artt. 6 e 15 della direttiva [2002/58], debba essere interpretato (in via restrittiva) nel senso che esso non permette la comunicazione a soggetti privati terzi di dati personali relativi al traffico, quando essa richiesta a fini di procedimenti civili per presunte violazioni di diritti di esclusiva discendenti dal diritto dautore (diritti di sfruttamento e di uso). Sulle questioni pregiudiziali 23 Ai sensi dellart. 104, n. 3, del regolamento di procedura, cio, in particolare, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza oppure non dia adito a ragionevoli dubbi, la Corte pu statuire con ordinanza motivata. Sulla seconda questione 24 Mediante la seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto comunitario, in particolare lart. 8, n. 3, della direttiva 2004/48, in combinato disposto con gli artt. 6 e 15 della direttiva 2002/58, osti a che gli Stati membri istituiscano un obbligo di comunicazione a soggetti privati terzi di dati personali relativi al traffico al fine di consentire lavvio di procedimenti civili per violazioni del diritto dautore. 25 La risposta a tale questione pu essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza della Corte. 26 Infatti, al punto 53 della citata sentenza Promusicae, la Corte ha dichiarato che tra le eccezioni previste allart. 15, n. 1, della direttiva 2002/58, il quale opera un rinvio espresso allart. 13, n. 1, della direttiva 95/46, si annoverano le disposizioni necessarie alla tutela dei diritti e delle libert altrui. Poich la direttiva 2002/58 non specifica i diritti e le libert oggetto di tale eccezione, essa deve essere interpretata nel senso che esprime la volont del legislatore comunitario di non escludere dal suo ambito di applicazione la tutela del diritto di propriet n le situazioni in cui gli autori mirano ad ottenere tale tutela nel contesto di un procedimento civile. 27 La Corte ne ha inferito, ai punti 54 e 55 della suddetta sentenza Promusicae, che la direttiva 2002/58, in particolare il suo art. 15, n. 1, non esclude la possibilit per gli Stati membri di prevedere lobbligo di divulgare dati personali nellambito di un procedimento civile, ma nemmeno vincola tali Stati a prevedere siffatto obbligo. 28 Inoltre, la Corte ha precisato che la discrezionalit lasciata agli Stati membri circa la scelta di privilegiare il diritto al rispetto della vita privata oppure il diritto di propriet di portata ridotta, in ossequio a vari obblighi. Cos, allatto della trasposizione delle direttive 2000/31, 2001/29, 2002/58 e 2004/48, gli Stati membri devono avere cura di fondarsi su uninterpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dallordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di applicazione delle misure di trasposizione delle suddette direttive, le autorit e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche fare attenzione ad evitare di fondarsi su uninterpretazione di queste ultime che entri in conflitto con i citati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalit (sentenza Promusicae, cit., punto 70). 29 Occorre quindi rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto comunitario, in particolare lart. 8, n. 3, della direttiva 2004/48, in combinato disposto con lart. 15, n. 1, della direttiva 2002/58, non osta a che gli Stati membri istituiscano un obbligo di comunicazione a soggetti privati terzi di dati personali relativi al traffico al fine di consentire lavvio di procedimenti civili per violazioni del diritto dautore. Tuttavia, il diritto comunitario impone che gli Stati membri, allatto della trasposizione delle direttive 2000/31, 2001/29, 2002/58 e 2004/48, abbiano cura di fondarsi su uninterpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali in gioco. Peraltro, in sede di applicazione delle misure di trasposizione delle suddette direttive, le autorit e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche fare attenzione ad evitare di fondarsi su uninterpretazione di queste ultime che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalit. Sulla prima questione 30 Mediante la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se rientri nella nozione di intermediario ai sensi degli artt. 5, n. 1, lett. a), e 8, n. 3, della direttiva 2001/29 un fornitore di accesso che si limiti a procurare agli utenti laccesso a Internet, senza proporre altri servizi n esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato. 31 Poich la soluzione di tale questione non d adito a dubbi ragionevoli, la Corte, ai sensi dellart. 104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio che essa intendeva statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati, di cui allart. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo. 32 La LSG, i governi spagnolo e del Regno Unito nonch la Commissione delle Comunit europee hanno dichiarato alla Corte di non avere nessuna obiezione da sollevare riguardo allintenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata. 33 La Tele2, nelle osservazioni da essa formulate a questo proposito, si limitata essenzialmente a riproporre gli elementi gi sollevati nelle sue osservazioni scritte. In forza del diritto comunitario, il fornitore di accesso a Internet godrebbe, dal punto di vista della sua responsabilit, di un trattamento privilegiato, tale da escludere un obbligo di informazione illimitato. Tuttavia, questi argomenti riproposti non inducono la Corte ad abbandonare liter procedurale prospettato. 34 Come si evince chiaramente sia dallordinanza di rinvio, sia dalla formulazione delle questioni deferite, con la sua prima questione il giudice nazionale mira a sapere se un fornitore di accesso a Internet, che si limiti a consentire agli utenti di accedere alla rete, possa essere obbligato a fornire le informazioni indicate nella seconda questione. 35 In via preliminare, occorre rilevare che lart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/29 obbliga gli Stati membri a prevedere esenzioni dal diritto di riproduzione. 36 Tuttavia, la controversia deferita al giudice del rinvio tende ad accertare se la LSG possa far valere un diritto di informazione nei confronti della Tele2 e non, invece, se questultima abbia violato un diritto di riproduzione. 37 Ne consegue che linterpretazione dellart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/29 non presenta alcuna utilit ai fini della soluzione della controversia principale. 38 La Tele2 afferma, in particolare, che gli intermediari dovrebbero essere in grado di porre fine alle violazioni del diritto dautore. Orbene, dato che i fornitori di accesso a Internet non dispongono di alcun controllo giuridico o sostanziale sui servizi ai quali lutente accede, essi non sarebbero in grado di porre fine a dette violazioni e, quindi, non rientrerebbero nella nozione di intermediario ai sensi della direttiva 2001/29. 39 Occorre anzitutto osservare che la causa allorigine della citata sentenza Promusicae aveva ad oggetto la comunicazione, da parte della Telefnica de Espaa SAU, societ la cui attivit consiste, tra laltro, nella fornitura di servizi di accesso a Internet, dellidentit e dellindirizzo fisico di talune persone alle quali essa forniva tali servizi ed il cui indirizzo IP, nonch la data e lora di connessione, erano noti (sentenza Promusicae, cit., punti 29 e 30). 40 pacifico che la societ Telefnica de Espaa SAU era un fornitore di accesso a Internet, come risulta dalla questione deferita, nonch dai fatti della causa principale allorigine della citata sentenza Promusicae (sentenza Promusicae, cit., punti 30 e 34). 41 Pertanto, allorch al punto 70 della citata sentenza Promusicae la Corte ha dichiarato che le direttive 2000/31, 2001/29, 2002/58 e 2004/48 non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire leffettiva tutela del diritto dautore nel contesto di un procedimento civile, essa non ha escluso, sic et simpliciter, la possibilit per gli Stati membri di stabilire un dovere di informazione a carico dei fornitore di accesso a Internet, in applicazione dellart. 8, n. 1, della direttiva 2004/48. 42 Si deve altres rilevare che, in forza dellart. 8, n. 3, della direttiva 2001/29, gli Stati membri vigilano a che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto dautore o diritti connessi. 43 Orbene, un fornitore di accesso che si limiti a consentire agli utenti laccesso a Internet, anche senza proporre altri servizi n esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato, fornisce un servizio suscettibile di essere utilizzato da un terzo per violare un diritto dautore o un diritto connesso, dato che procura allutente la connessione che gli consentir di violare detti diritti. 44 Del resto, in base al cinquantanovesimo considerando della direttiva 2001/29, i titolari di diritti devono avere la possibilit di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Orbene, certo che il fornitore di accesso, allorch consente laccesso alla rete Internet, permette che labbonato e un terzo operino siffatte violazioni in rete. 45 Siffatta interpretazione avvalorata dalla finalit della direttiva 2001/29 che, come risulta in particolare dal suo art. 1, n. 1, mira a garantire la tutela giuridica effettiva del diritto dautore e dei diritti connessi nellambito del mercato interno. Infatti, qualora si escludesse dalla nozione di intermediario, ai sensi dellart. 8, n. 3, di tale direttiva, un fornitore di accesso, unico detentore dei dati che consentano di identificare gli utenti che abbiano violato i suddetti diritti, la tutela prevista dalla medesima direttiva subirebbe una riduzione sostanziale. 46 In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che un fornitore di accesso che si limiti a procurare agli utenti laccesso a Internet, senza proporre altri servizi, quali, ad esempio, un servizio di posta elettronica, un FTP o un servizio di condivisione dei file, n esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato, deve essere considerato un intermediario ai sensi dellart. 8, n. 3, della direttiva 2001/29. Sulle spese 47 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: 1) Il diritto comunitario, in particolare lart. 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di propriet intellettuale, in combinato disposto con lart. 15, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), non osta a che gli Stati membri istituiscano un obbligo di comunicazione a soggetti privati terzi di dati personali relativi al traffico al fine di consentire lavvio di procedimenti civili per violazioni del diritto dautore. Tuttavia, il diritto comunitario impone che gli Stati membri, allatto della trasposizione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ dellinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico); 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sullarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e dei diritti connessi nella societ dellinformazione; 2002/58 e 2004/48, abbiano cura di fondarsi su uninterpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali in gioco. Peraltro, in sede di applicazione delle misure di trasposizione delle suddette direttive, le autorit e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche fare attenzione ad evitare di fondarsi su uninterpretazione di queste ultime che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalit. 2) Un fornitore di accesso che si limiti a procurare agli utenti laccesso a Internet, senza proporre altri servizi, quali, ad esempio, un servizio di posta elettronica, un FTP o un servizio di condivisione dei file, n esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato, deve essere considerato un intermediario ai sensi dellart. 8, n. 3, della direttiva 2001/29. Firme |