|
Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA n. 98/05 22 novembre 2005
Conclusioni dellAvvocato generale nelle cause C-317/04 e C-318/04
Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo / Commissione delle Comunit europee
L'AVVOCATO GENERALE P. LGER PROPONE DI ANNULLARE LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO RELATIVE AL TRASFERIMENTO ALLE AUTORIT AMERICANE DI DATI PERSONALI RIGUARDANTI I PASSEGGERI AEREI
A suo parere, n la decisione del Consiglio che approva l'accordo, n la decisione della Commissione che constata la protezione adeguata di tali dati da parte degli Stati Uniti hanno un fondamento giuridico appropriato.
All'indomani degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 gli Stati Uniti hanno adottato una normativa che dispone che i vettori aerei che assicurano collegamenti con destinazione o partenza nel territorio degli Stati Uniti ovvero traversanti tale territorio sono tenuti a fornire alle autorit americane un accesso elettronico ai dati contenuti nel loro sistema di prenotazione e di controllo delle partenze, denominati Passenger Name Records (PNR).
Ritenendo che tali disposizioni potessero entrare in conflitto con la normativa comunitaria e quella degli Stati membri in materia di protezione dei dati a carattere personale, la Commissione ha avviato trattative con le autorit americane.
In esito a tali trattative, il 14 maggio 2004 la Commissione ha adottato una decisione 1 (decisione sull'adeguatezza) nella quale si constata che l'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti (CBP) offre un livello di protezione adeguato per i dati a carattere personale trasferiti dalla Comunit. Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato una decisione 2 con la quale si approva la conclusione di un accordo tra la Comunit europea e gli Stati Uniti sul trattamento e il trasferimento di dati PNR dai vettori aerei stabiliti nel territorio degli Stati membri della Comunit al CBP. Il Parlamento europeo ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunit europee di annullare la decisione del Consiglio (causa C-317/04) e la decisione sull'adeguatezza (causa C-318/04).
Nelle sue conclusioni odierne l'Avvocato generale Philippe Lger propone alla Corte di annullare queste due decisioni.
Sulla decisione sull'adeguatezza L'Avvocato generale esamina anzitutto se la decisione sull'adeguatezza possa validamente fondarsi sulla direttiva 95/46 3 che ha lo scopo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei dati a carattere personale rendendo equivalente negli Stati membri il livello di protezione dei diritti e delle libert con riguardo a tali dati. In proposito, egli rileva che tale direttiva non si applica al trattamento di dati a carattere personale che sono raccolti per l'esercizio di attivit non rientranti nell'ambito di applicazione del diritto comunitario e in ogni caso a trattamenti aventi ad oggetto, in particolare, la pubblica sicurezza e le attivit dello Stato attinenti a settori del diritto penale.
Orbene, l'Avvocato generale Lger ritiene che la consultazione, l'utilizzazione da parte del CBP e la messa a disposizione di quest'ultimo di dati di passeggeri aerei costituiscano trattamenti di dati a carattere personale aventi ad oggetto la pubblica sicurezza e che riguardano attivit statali attinenti a settori del diritto penale. Essi sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 95/46. Di conseguenza, egli considera che la Commissione non disponeva, in forza di tale direttiva, del potere di adottare una decisione riguardante il livello di protezione adeguato di dati a carattere personale trasferiti nell'ambito e in vista di un trattamento espressamente escluso dalla sfera di applicazione della detta direttiva. L'Avvocato generale conclude quindi che la decisione sull'adeguatezza viola l'atto di base costituito dalla direttiva 95/46 e propone alla Corte di annullare tale decisione.
Sulla decisione del Consiglio L'Avvocato generale Lger esamina poi se l'art. 95 CE, riguardante l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni normative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'istituzione e il funzionamento del mercato interno, costituisca un fondamento giuridico appropriato per la decisione del Consiglio. Orbene, l'esame delle finalit e del contenuto dell'accordo con gli Stati Uniti, approvato dalla decisione del Consiglio, conduce l'Avvocato generale a constatare che esso persegue contemporaneamente due obiettivi: la lotta contro il terrorismo e altri gravi crimini e la protezione dei dati a carattere personale. Egli considera pertanto che l'art. 95 CE non costituisca un fondamento giuridico appropriato per la decisione del Consiglio e propone alla Corte di annullare la detta decisione. Per contro, esaminando solo in subordine gli altri motivi fatti valere dal Parlamento, egli considera infondati i detti motivi riguardanti tanto la procedura di consultazione del Parlamento quanto la violazione del diritto al rispetto alla vita privata.
Note 1 Decisione della Commissione 14 maggio 2004, 2004/535/CE, relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti al CBP (GU L 235, pag. 11). 2 Decisione del Consiglio 17 maggio 2004, 2004/496/CE, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunit europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (GU L 183, pag. 83). 3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).
IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'Avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sar pronunciata in una data successiva.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Lingue disponibili: FR, DE, EL, EN, ES, IT, HU, SL, CS, PL, SK Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it Di regola tale testo pu essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674 Talune immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su EbS Europe by Satellite, servizio reso dalla Commissione europea, Direzione generale Stampa e Comunicazione. L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249 o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956 |