Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignit dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina Oviedo, 4 aprile 1997 Preambolo Gli Stati membri dei Consiglio d'Europa,
gli altri Stati e la Comunit Europea firmatari della
presente Convenzione, Considerando la
Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; Considerando la
Convenzione di tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libert Fondamentali del 4
novembre 1950; Considerando la Carta sociale europea del
18 ottobre 1961; Considerando il Patto Internazionale sul Diritti civili e politici e il Patto internazionale
relativo al diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966; Considerando la
Convenzione per la protezione dell'individuo riguardo all'elaborazione dei dati
a carattere personale del 28 gennaio 1981; Considerando anche la Convenzione relativa al diritti del bambino del 20 novembre 1989; Considerando che lo scopo del Consiglio
d'Europa di realizzare una unione pi stretta fra i
suoi membri, e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo la tutela e lo
sviluppo dei diritti dell'Uomo e delle libert fondamentali; Consapevoli dei rapidi sviluppi della
biologia e della medicina; Convinti della necessit di rispettare
l'essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana
e riconoscendo l'importanza di assicurare la sua dignit; Consapevoli delle azioni che potrebbero
mettere in pericolo la dignit umana da un uso improprio della biologia e della
medicina; Affermando che i progressi della biologia e
della medicina debbono essere utilizzati per il
beneficio delle generazioni presenti e future; Sottolineando la necessit di una
cooperazione internazionale affinch l'Umanit tutta intera possa beneficiare
dell'apporto della biologia e della medicina; Riconoscendo
l'importanza di promuovere un dibattito pubblico sulle questioni poste
dall'applicazione della biologia e della medicina e sulle risposte da fornire; Desiderosi di ricordare
a ciascun membro del corpo sociale i suoi diritti e le sue responsabilit; Prendendo in
considerazione i lavori dell'Assemblea Parlamentare in questo campo, compresa
la Raccomandazione 1160 (1991) sull'elaborazione di una Convenzione di
bioetica; Decisi a prendere, nel campo delle
applicazioni della biologia e della medicina, le misure proprie a garantire la
dignit dell'essere umano e i diritti e le libert fondamentali della persona; Si sono accordati su ci
che segue: Capitolo I -
Disposizioni generali Articolo 1 - Oggetto e
finalit Le Parti di cui alla presente Convenzione
proteggono l'essere umano nella sua dignit e nella sua identit e garantiscono
ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto
della sua integrit e dei suoi altri diritti e libert fondamentali riguardo
alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo
diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni
della presente Convenzione. Articolo 2 - Primato
dell'essere umano L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della societ o della
scienza. Articolo 3 - Accesso
equo alle cure sanitarie Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni
della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di
assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a
cure della salute di qualit appropriata. Articolo 4 - Obblighi
professionali e regole di condotta Ogni intervento nel campo della salute,
compresa la ricerca, deve essere effettuato nel
rispetto delle norme e degli obblighi professionali, cos come nel rispetto
delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2. Capitolo II - Consenso Articolo 5 - Regola generale Un intervento nel campo della salute non pu
essere effettuato se non dopo che la persona
interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura
dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata pu, in qualsiasi
momento, liberamente ritirare il proprio consenso. Articolo 6 - Protezione
delle persone che non hanno la capacit di dare consenso 1. Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non pu essere effettuato su una
persona che non ha capacit di dare consenso, se non per un diretto beneficio
della stessa. 2. Quando, secondo la legge, un minore non
ha la capacit di dare consenso a un intervento, questo non pu essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di
un'autorit o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore preso in
considerazione come un fattore sempre pi determinante,
in funzione della sua et e del suo grado di maturit. 3. Allorquando,
secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una
malattia o per un motivo similare, non ha la capacit di dare consenso ad un
intervento, questo non pu essere effettuato senza l'autorizzazione del suo
rappresentante, di un'autorit o di una persona o di un organo designato dalla
legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata
alla procedura di autorizzazione. 4. Il rappresentante, l'autorit, la
persona o l'organo menzionati ai paragrafi 2 e 3
ricevono, alle stesse condizioni, l'informazione menzionata all'articolo 5. 5. L'autorizzazione menzionata ai paragrafi
2 e 3 pu, in qualsiasi momento, essere ritirata nell'interesse
della persona interessata. Articolo 7 - Tutela
delle persone che soffrono di un disturbo mentale La persona che soffre di un disturbo
mentale grave non pu essere sottoposta, senza il proprio consenso, a un
intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo se non quando
l'assenza di un tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole
alla sua salute e sotto riserva delle condizioni di protezione previste dalla
legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo e le vie di
ricorso. Articolo 8 - Situazioni
d'urgenza Allorquando in ragione di una
situazione d'urgenza, il consenso appropriato non pu essere ottenuto, si potr
procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il
beneficio della salute della persona interessata. Articolo 9 - Desideri precedentemente espressi I desideri precedentemente
espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al
momento dell'intervento, non in grado di esprimere la sua volont saranno
tenuti in considerazione. Capitolo III - Vita
privata e diritto all'informazione Articolo 10 - Vita
privata e diritto all'informazione 1. Ogni persona ha diritto al rispetto
della propria vita privata allorch si tratta di
informazioni relative alla propria salute. 2. Ogni persona ha il diritto di conoscere
ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la volont di una
persona di non essere informata deve essere rispettata. 3. A titolo eccezionale, la legge pu
prevedere, nell'interesse del paziente, delle restrizioni all'esercizio dei
diritti menzionati al paragrafo 2. Capitolo IV - Genoma
umano Articolo 11 - Non
discriminazione Ogni forma di discriminazione nei confronti
di una persona in ragione del suo patrimonio genetico vietata. Articolo 12 - Test
genetici predittivi Non si potr procedere a dei test
predittivi di malattie genetiche o che permettano sia di identificare il
soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia sia di rivelare
una predisposizione o una suscettibilit genetica a una malattia se non a fini
medici o di ricerca medica, e sotto riserva di una consulenza genetica
appropriata. Articolo 13 - Interventi
sul Genoma Umano Un intervento che ha come obiettivo di
modificare il genoma umano non pu essere intrapreso che per delle ragioni
preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente se non ha come scopo di
introdurre una modifica nel genoma dei discendenti. Articolo 14 - Non
selezione dei sesso L'utilizzazione delle tecniche di
assistenza medica alla procreazione non ammessa per scegliere il sesso del
nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia ereditaria legata al
sesso. Capitolo V - Ricerca
scientifica Articolo 15 - Regola generale La ricerca scientifica nel campo della
biologia e della medicina si esercita liberamente sotto riserva delle
disposizioni della presente Convenzione e delle altre disposizioni giuridiche
che assicurano la protezione dell'essere umano. Articolo 16 - Tutela
delle persone che si prestano ad una ricerca Nessuna ricerca pu essere intrapresa su
una persona a meno che le condizioni seguenti non
siano riunite: i. non
esiste metodo alternativo alla ricerca sugli esseri umani, di efficacia
paragonabile, ii. i
rischi che pu correre la persona non sono sproporzionati in rapporto con i
benefici potenziali della ricerca, iii. il
progetto di ricerca stato approvato da un'istanza competente, dopo averne
fatto oggetto di un esame indipendente sul piano della sua pertinenza
scientifica, ivi compresa una valutazione dell'importanza dell'obiettivo della
ricerca, nonch un esame pluridisciplinare della sua accettabilit sul piano
etico, iv. la persona che si
presta ad una ricerca informata dei suoi diritti e delle garanzie previste
dalla legge per la sua tutela, v. il consenso di cui
all'articolo 5 stato donato espressamente, specificamente ed stato messo
per iscritto. Questo consenso pu, in ogni momento, essere liberamente
ritirato. Articolo 17 - Tutela
delle persone che non hanno la capacit di consentire ad
una ricerca 1. na ricerca non
pu essere intrapresa su una persona che non ha,
conformemente all'articolo 5, la capacit di consentirvi a meno che le
condizioni seguenti siano riunite: i. le
condizioni enunciate all'articolo 16, dall'alinea (1) al (4) sono soddisfatte; ii. i
risultati attesi dalla ricerca comportano un beneficio reale e diretto per la
sua salute; iii. la
ricerca non pu effettuarsi con una efficacia paragonabile su dei soggetti
capaci di consentirvi; iv. l'autorizzazione
prevista all'articolo 6 stata data specificamente e per iscritto, e v. la persona non vi
oppone rifiuto. 2. A titolo eccezionale e nelle condizioni
di tutela previste dalla legge, una ricerca di cui i risultati attesi non
comportino dei benefici diretti per la salute della persona pu essere
autorizzata se le condizioni enunciate agli alinea (1), (3), (4) e (5) del
paragrafo 1 qui sopra riportato, e le condizioni
supplementari seguenti sono riunite: i. la
ricerca ha per oggetto di contribuire, con un miglioramento significativo della
conoscenza scientifica dello stato della persona, della sua malattia o del suo
disturbo, all'ottenimento, a termine, di risultati che permettano un beneficio
per la persona interessata o per altre persone della stessa fascia d'et o che
soffrano della medesima malattia o disturbo o che presentino le stesse
caratteristiche, ii. la
ricerca non presenta per la persona che un rischio minimo e una costrizione
minima. Articolo 18 - Ricerca
sugli embrioni in vitro 1. Quando la ricerca sugli embrioni in
vitro ammessa dalla legge, questa assicura una protezione adeguata
all'embrione. 2. La costituzione di embrioni umani a fini
di ricerca vietata. Capitolo
VI - Prelievo di organi e di tessuti da donatori
viventi a fini di trapianto Articolo 19 - Regola generale 1. Il prelievo di organi o di tessuti a
fini di trapianto non pu essere effettuato su un
donatore vivente che nell'interesse terapeutico del ricevente e allorch non si
dispone di organo o di tessuto appropriati di una persona deceduta n di metodo
terapeutico alternativo di efficacia paragonabile. 2. Il consenso di cui all'articolo 5 deve essere dato espressamente e specificamente, sia per
iscritto sia davanti a un organo ufficiale. Articolo 20 - Tutela
delle persone incapaci di consentire al prelievo d'organo 1. Nessun prelievo d'organo o di tessuto pu
essere effettuato su una persona che non ha la capacit
di consentire conformemente all'articolo 5. 2. A titolo eccezionale e nelle condizioni
di tutela previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili su una
persona che non ha la capacit di consentire pu essere autorizzata se le
condizioni seguenti sono riunite: i. non
si dispone di un donatore compatibile che gode della capacit di consentire, ii. il
ricevente un fratello o una sorella del donatore, iii. la
donazione deve essere di natura tale da preservare la vita del ricevente, iv. l'autorizzazione
prevista ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 stata data specificamente e per
iscritto, secondo la legge e in accordo con l'istanza competente, v. il donatore potenziale
non oppone rifiuto. Capitolo
VII - Divieto del profitto e utilizzazione di una parte del corpo umano Articolo 21 - Divieto dei profitto Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto. Articolo 22 - Utilizzo
di una parte del corpo umano prelevato Allorquando una parte del corpo
umano stata prelevata nel corso di un intervento, questa non pu essere conservata
e utilizzata per scopo diverso da quello per cui stata prelevata in conformit
alle procedure di informazione e di consenso appropriate. Capitolo VIII -
Violazione delle disposizioni della convenzione Articolo 23 - Violazione
dei diritti o principi Le Parti assicurano una tutela
giurisdizionale appropriata al fine di impedire o far cessare a breve scadenza una violazione illecita ai diritti e ai
principi riconosciuti nella presente Convenzione. Articolo 24 -
Risarcimento per danno ingiusto La persona che ha subito un danno
ingiustificato risultante da un intervento ha diritto a un equo indennizzo
nelle condizioni e secondo le modalit previste dalla
legge. Articolo 25 - Sanzioni Le Parti prevedono delle sanzioni
appropriate nel caso di trasgressione alle disposizioni della presente
Convenzione. Capitolo IX - Relazione
fra la presente convenzione e altre disposizioni Articolo 26 -
Restrizione all'esercizio dei diritti 1. L'esercizio dei diritti e le
disposizioni di tutela contenute nella presente Convenzione non possono essere
oggetto di altre restrizioni all'infuori di quelle che, previste dalla legge,
costituiscono delle misure necessarie, in una societ democratica, alla
sicurezza pubblica, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione
della salute pubblica o alla protezione dei diritti e
libert altrui. 2. Le restrizioni di cui all'alinea
precedente non possono essere applicate agli articoli 11,
13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21. Articolo 27 - Protezione
pi estesa Nessuna delle disposizioni della presente
Convenzione sar interpretata come limitante o recante pregiudizio alla facolt
di ciascuna Parte di accordare una tutela pi estesa a riguardo delle applicazioni
della biologia e della medicina rispetto a quelle previste dalla presente
Convenzione. Capitolo X - Dibattito
pubblico Articolo 28 - Dibattito
pubblico Le Parti di cui alla presente Convenzione
vigilano a che le domande fondamentali poste dallo sviluppo della biologia e
della medicina siano oggetto di un dibattito pubblico
appropriato alla luce, in particolare, delle implicazioni mediche, sociali,
economiche, etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro possibili
applicazioni siano oggetto di consultazioni appropriate. Capitolo XI -
Interpretazione e seguito della convenzione Articolo 29 -
Interpretazione della Convenzione La Corte europea dei diritti dell'uomo pu
dare, al di fuori di ogni lite concreta che si svolga davanti a una giurisdizione,
dei pareri consultivi su delle questioni giuridiche che concernono
l'interpretazione della presente Convenzione su richiesta: - del Governo di una Parte, dopo averne informato le altre Parti, - del Comitato istituito dall'articolo 32, nella sua composizione ristretta ai Rappresentanti delle
Parti di cui alla presente Convenzione, per decisione presa a maggioranza dei
due terzi dei voti espressi. Articolo 30 - Rapporti
sull'applicazione della Convenzione Ogni Parte fornir, su domanda del
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le spiegazioni richieste sul modo
in cui il diritto interno del proprio Paese assicura l'applicazione effettiva
di tutte le disposizioni di questa Convenzione. Capitolo XII -
Protocolli Articolo 31 - Protocolli Dei Protocolli possono essere elaborati
conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, in
vista di sviluppare, in campi specifici, i principi contenuti nella presente
Convenzione. I Protocolli sono aperti alla firma dei
Firmatari la Convenzione. Essi saranno sottomessi a ratifica, accettazione o
approvazione. Un firmatario non pu ratificare, accettare o approvare i
Protocolli senza avere precedentemente o
contemporaneamente ratificato accettato o approvato la Convenzione. Capitolo XIII -
Emendamenti alla Convenzione Articolo 32 -
Emendamenti alla Convenzione 1. I compiti affidati al Comitato nel
presente articolo e nell'articolo 29 sono effettuati
dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI), o da un altro comitato designato
a questo fine dal Comitato dei Ministri. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni
specifiche dell'articolo 29, ogni Stato membro del
Consiglio d'Europa cos come ogni Parte di cui alla presente Convenzione che
non membro del Consiglio d'Europa, pu farsi rappresentare in seno al
Comitato allorch questo adempie ai compiti affidati dalla presente
Convenzione, e dispone di un voto. 3. Ogni Stato menzionato all'articolo 33 o invitato ad aderire alla Convenzione conformemente alle
disposizioni dell'articolo 34, che non fa parte della presente Convenzione, pu
designare un osservatore presso il Comitato. Se la Comunit europea non
Parte, essa pu designare un osservatore presso il Comitato. 4. Al fine di tenere conto degli sviluppi
scientifici, la presente Convenzione far l'oggetto di un esame in seno al
Comitato in un tempo massimo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e in
seguito ad intervalli che il Comitato potr determinare. 5. Ogni proposta di emendamenti alla
presente Convenzione come ogni proposta di protocollo o di emendamenti a un
Protocollo, presentata da una Parte, dal Comitato o dal Comitato dei Ministri,
comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa a cura
dello stesso agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunit europea, a
ogni Firmatario, a ogni Parte, a ogni Stato invitato a firmare la presente
Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 33,
e a ogni Stato invitato ad aderirvi conformemente alle disposizioni
dell'articolo 34. 6. Il Comitato esamina la proposta al pi
presto due mesi dopo che stata trasmessa dal Segretario Generale
conformemente al paragrafo 5. Il Comitato sottopone il
testo adottato a maggioranza dei due terzi dei voti espressi all'approvazione
del Comitato dei Ministri. Dopo la sua approvazione,
questo testo comunicato alle Parti in vista della sua ratifica, sua
accettazione o sua approvazione. 7. Ogni emendamento entrer in vigore,
riguardo alle Parti che l'hanno accettato, il primo giorno del mese che segue
la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale cinque Parti, ivi
compresi almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno
informato il Segretario Generale che essi l'hanno accettato. Per ogni Parte che
l'avr accettata ulteriormente, l'emendamento entrer in vigore il primo giorno
del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale
la suddetta Parte avr informato il Segretario Generale della sua accettazione. Capitolo XIV - Clausole
finali Articolo 33 - Firma,
ratifica ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione aperta alla
firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che
hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunit europea. 2. La presente Convenzione sar sottoposta
a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di
accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale
del Consiglio d'Europa. 3. La presente Convenzione entrer in
vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi
dopo la data alla quale cinque Stati, includenti almeno quattro Stati membri
del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro
consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni
del paragrafo precedente. 4. Per ogni Firmatario che esprimer
ulteriormente il suo consenso a essere vincolato alla Convenzione, questa
entrer in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo
di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di
ratifica, di accettazione o di approvazione. Articolo 34 - Stati non
membri 1. Dopo l'entrata in vigore della presente
Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potr, dopo
consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio
d'Europa ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la
maggioranza prevista all'articolo 20, alinea iv) dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimit
dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di sedere
in Comitato dei Ministri. 2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione
entrer in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo
di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di
adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Articolo 35 -
Applicazione territoriale 1. Ogni Firmatario pu, al momento della
firma o al momento del deposito del suo documento di
ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i
territori ai quali si applicher la presente Convenzione. Ogni altro Stato pu
formulare la stessa dichiarazione al momento del deposito del suo strumento di adesione. 2. Ogni Parte pu, in qualsiasi momento in
seguito, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro
territorio designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni
internazionali o per la quale essa stata abilitata a stipulare. La
Convenzione entrer in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del
mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di
ricevimento della dichiarazione da parte del
Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione fatta in virt dei
due paragrafi precedenti potr essere ritirata, per ci che concerne ogni
territorio designato in questa dichiarazione, da una notifica indirizzata al
Segretario Generale. La revoca avr effetto il primo giorno del mese che segue
la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della
notifica da parte del Segretario Generale. Articolo 36 - Riserve 1. Ogni Stato e la Comunit europea
possono, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del
documento di ratifica, formulare una riserva al
contenuto di una disposizione particolare della Convenzione, nella misura in
cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non conforme a
questa disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai
sensi del presente articolo. 2. Ogni riserva emessa conformemente al
presente articolo comporta una breve esposizione della legge pertinente. 3. Ogni Parte che estende l'applicazione
della presente Convenzione a un territorio designato da una dichiarazione
prevista in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo
35 pu, per il territorio concernente, formulare una riserva, conformemente
alle disposizioni dei paragrafi precedenti. 4. Ogni Parte che ha formulato la riserva
prevista nel presente articolo pu ritirarla a mezzo di
una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La
revoca avr effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un
periodo di un mese dopo la data di ricevimento da parte del Segretario
Generale. Articolo 37 - Denuncia 1. Ogni Parte pu, in qualsiasi momento,
denunciare la presente Convenzione indirizzandone una notifica al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa. 2. La notifica avr effetto il primo giorno
del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di
ricevimento della notifica da parte del Segretario
Generale. Articolo 38 - Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa notificher agli Stati membri del Consiglio, alla Comunit europea, a
ogni Firmatario, a ogni Parte e ad ogni altro Stato
che stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: a. ogni firma; b. il deposito di ogni
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c. ogni data di entrata in
vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 33 o 34; d. ogni emendamento o
protocollo adottato conformemente all'articolo 32, e la data alla quale questo
emendamento o protocollo entra in vigore; e. ogni
dichiarazione formulata in virt delle disposizioni dell'articolo 35; f. ogni riserva e ogni
revoca di riserva formulate conformemente alle disposizioni dell'articolo 36; g. ogni altro atto,
notifica o comunicazione che hanno riguardo alla seguente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente
autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Oviedo il 4 aprile 1997 in francese
e in inglese, i due testi fanno egualmente fede, in un
solo esemplare che sar depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetter copia certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunit
europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della
presente Convenzione, a ogni Stato invitato ad aderire alla presente
Convenzione. (Traduzione non ufficiale ripresa dal sito del Consiglio d'Europa) |