Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignit dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina

Oviedo, 4 aprile 1997

 

Preambolo

 

Gli Stati membri dei Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunit Europea firmatari della presente Convenzione,

 

Considerando la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

 

Considerando la Convenzione di tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libert Fondamentali del 4 novembre 1950;

 

Considerando la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961;

 

Considerando il Patto Internazionale sul Diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo al diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966;

 

Considerando la Convenzione per la protezione dell'individuo riguardo all'elaborazione dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981;

 

Considerando anche la Convenzione relativa al diritti del bambino del 20 novembre 1989;

 

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa di realizzare una unione pi stretta fra i suoi membri, e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'Uomo e delle libert fondamentali;

 

Consapevoli dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina;

 

Convinti della necessit di rispettare l'essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana e riconoscendo l'importanza di assicurare la sua dignit;

 

Consapevoli delle azioni che potrebbero mettere in pericolo la dignit umana da un uso improprio della biologia e della medicina;

 

Affermando che i progressi della biologia e della medicina debbono essere utilizzati per il beneficio delle generazioni presenti e future;

 

Sottolineando la necessit di una cooperazione internazionale affinch l'Umanit tutta intera possa beneficiare dell'apporto della biologia e della medicina;

 

Riconoscendo l'importanza di promuovere un dibattito pubblico sulle questioni poste dall'applicazione della biologia e della medicina e sulle risposte da fornire;

 

Desiderosi di ricordare a ciascun membro del corpo sociale i suoi diritti e le sue responsabilit;

 

Prendendo in considerazione i lavori dell'Assemblea Parlamentare in questo campo, compresa la Raccomandazione 1160 (1991) sull'elaborazione di una Convenzione di bioetica;

 

Decisi a prendere, nel campo delle applicazioni della biologia e della medicina, le misure proprie a garantire la dignit dell'essere umano e i diritti e le libert fondamentali della persona;

 

Si sono accordati su ci che segue:

 

Capitolo I - Disposizioni generali

 

Articolo 1 - Oggetto e finalit

 

Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l'essere umano nella sua dignit e nella sua identit e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrit e dei suoi altri diritti e libert fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 2 - Primato dell'essere umano

 

L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della societ o della scienza.

 

Articolo 3 - Accesso equo alle cure sanitarie

 

Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di qualit appropriata.

 

Articolo 4 - Obblighi professionali e regole di condotta

 

Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, cos come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2.

 

Capitolo II - Consenso

 

Articolo 5 - Regola generale

 

Un intervento nel campo della salute non pu essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.

 

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

 

La persona interessata pu, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

 

Articolo 6 - Protezione delle persone che non hanno la capacit di dare consenso

 

1. Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non pu essere effettuato su una persona che non ha capacit di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.

 

2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacit di dare consenso a un intervento, questo non pu essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorit o di una persona o di un organo designato dalla legge.

 

Il parere di un minore preso in considerazione come un fattore sempre pi determinante, in funzione della sua et e del suo grado di maturit.

 

3. Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacit di dare consenso ad un intervento, questo non pu essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorit o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.

 

4. Il rappresentante, l'autorit, la persona o l'organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l'informazione menzionata all'articolo 5.

 

5. L'autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 pu, in qualsiasi momento, essere ritirata nell'interesse della persona interessata.

 

Articolo 7 - Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale

 

La persona che soffre di un disturbo mentale grave non pu essere sottoposta, senza il proprio consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo se non quando l'assenza di un tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle condizioni di protezione previste dalla legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo e le vie di ricorso.

 

Articolo 8 - Situazioni d'urgenza

 

Allorquando in ragione di una situazione d'urgenza, il consenso appropriato non pu essere ottenuto, si potr procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata.

 

Articolo 9 - Desideri precedentemente espressi

 

I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non in grado di esprimere la sua volont saranno tenuti in considerazione.

 

Capitolo III - Vita privata e diritto all'informazione

 

Articolo 10 - Vita privata e diritto all'informazione

 

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorch si tratta di informazioni relative alla propria salute.

 

2. Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la volont di una persona di non essere informata deve essere rispettata.

 

3. A titolo eccezionale, la legge pu prevedere, nell'interesse del paziente, delle restrizioni all'esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2.

 

Capitolo IV - Genoma umano

 

Articolo 11 - Non discriminazione

 

Ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico vietata.

 

Articolo 12 - Test genetici predittivi

 

Non si potr procedere a dei test predittivi di malattie genetiche o che permettano sia di identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia sia di rivelare una predisposizione o una suscettibilit genetica a una malattia se non a fini medici o di ricerca medica, e sotto riserva di una consulenza genetica appropriata.

 

Articolo 13 - Interventi sul Genoma Umano

 

Un intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non pu essere intrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre una modifica nel genoma dei discendenti.

 

Articolo 14 - Non selezione dei sesso

 

L'utilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla procreazione non ammessa per scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia ereditaria legata al sesso.

 

Capitolo V - Ricerca scientifica

 

Articolo 15 - Regola generale

 

La ricerca scientifica nel campo della biologia e della medicina si esercita liberamente sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione e delle altre disposizioni giuridiche che assicurano la protezione dell'essere umano.

 

Articolo 16 - Tutela delle persone che si prestano ad una ricerca

 

Nessuna ricerca pu essere intrapresa su una persona a meno che le condizioni seguenti non siano riunite:

 

i. non esiste metodo alternativo alla ricerca sugli esseri umani, di efficacia paragonabile,

 

ii. i rischi che pu correre la persona non sono sproporzionati in rapporto con i benefici potenziali della ricerca,

 

iii. il progetto di ricerca stato approvato da un'istanza competente, dopo averne fatto oggetto di un esame indipendente sul piano della sua pertinenza scientifica, ivi compresa una valutazione dell'importanza dell'obiettivo della ricerca, nonch un esame pluridisciplinare della sua accettabilit sul piano etico,

 

iv. la persona che si presta ad una ricerca informata dei suoi diritti e delle garanzie previste dalla legge per la sua tutela,

 

v. il consenso di cui all'articolo 5 stato donato espressamente, specificamente ed stato messo per iscritto. Questo consenso pu, in ogni momento, essere liberamente ritirato.

 

Articolo 17 - Tutela delle persone che non hanno la capacit di consentire ad una ricerca

 

1. na ricerca non pu essere intrapresa su una persona che non ha, conformemente all'articolo 5, la capacit di consentirvi a meno che le condizioni seguenti siano riunite:

 

i. le condizioni enunciate all'articolo 16, dall'alinea (1) al (4) sono soddisfatte;

 

ii. i risultati attesi dalla ricerca comportano un beneficio reale e diretto per la sua salute;

 

iii. la ricerca non pu effettuarsi con una efficacia paragonabile su dei soggetti capaci di consentirvi;

 

iv. l'autorizzazione prevista all'articolo 6 stata data specificamente e per iscritto, e

 

v. la persona non vi oppone rifiuto.

 

2. A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, una ricerca di cui i risultati attesi non comportino dei benefici diretti per la salute della persona pu essere autorizzata se le condizioni enunciate agli alinea (1), (3), (4) e (5) del paragrafo 1 qui sopra riportato, e le condizioni supplementari seguenti sono riunite:

 

i. la ricerca ha per oggetto di contribuire, con un miglioramento significativo della conoscenza scientifica dello stato della persona, della sua malattia o del suo disturbo, all'ottenimento, a termine, di risultati che permettano un beneficio per la persona interessata o per altre persone della stessa fascia d'et o che soffrano della medesima malattia o disturbo o che presentino le stesse caratteristiche,

 

ii. la ricerca non presenta per la persona che un rischio minimo e una costrizione minima.

 

Articolo 18 - Ricerca sugli embrioni in vitro

 

1. Quando la ricerca sugli embrioni in vitro ammessa dalla legge, questa assicura una protezione adeguata all'embrione.

 

2. La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca vietata.

 

Capitolo VI - Prelievo di organi e di tessuti da donatori viventi a fini di trapianto

 

Articolo 19 - Regola generale

 

1. Il prelievo di organi o di tessuti a fini di trapianto non pu essere effettuato su un donatore vivente che nell'interesse terapeutico del ricevente e allorch non si dispone di organo o di tessuto appropriati di una persona deceduta n di metodo terapeutico alternativo di efficacia paragonabile.

 

2. Il consenso di cui all'articolo 5 deve essere dato espressamente e specificamente, sia per iscritto sia davanti a un organo ufficiale.

 

Articolo 20 - Tutela delle persone incapaci di consentire al prelievo d'organo

 

1. Nessun prelievo d'organo o di tessuto pu essere effettuato su una persona che non ha la capacit di consentire conformemente all'articolo 5.

 

2. A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili su una persona che non ha la capacit di consentire pu essere autorizzata se le condizioni seguenti sono riunite:

 

i. non si dispone di un donatore compatibile che gode della capacit di consentire,

 

ii. il ricevente un fratello o una sorella del donatore,

 

iii. la donazione deve essere di natura tale da preservare la vita del ricevente,

 

iv. l'autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 stata data specificamente e per iscritto, secondo la legge e in accordo con l'istanza competente,

 

v. il donatore potenziale non oppone rifiuto.

 

Capitolo VII - Divieto del profitto e utilizzazione di una parte del corpo umano

 

Articolo 21 - Divieto dei profitto

 

Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto.

 

Articolo 22 - Utilizzo di una parte del corpo umano prelevato

 

Allorquando una parte del corpo umano stata prelevata nel corso di un intervento, questa non pu essere conservata e utilizzata per scopo diverso da quello per cui stata prelevata in conformit alle procedure di informazione e di consenso appropriate.

 

Capitolo VIII - Violazione delle disposizioni della convenzione

 

Articolo 23 - Violazione dei diritti o principi

 

Le Parti assicurano una tutela giurisdizionale appropriata al fine di impedire o far cessare a breve scadenza una violazione illecita ai diritti e ai principi riconosciuti nella presente Convenzione.

 

Articolo 24 - Risarcimento per danno ingiusto

 

La persona che ha subito un danno ingiustificato risultante da un intervento ha diritto a un equo indennizzo nelle condizioni e secondo le modalit previste dalla legge.

 

Articolo 25 - Sanzioni

 

Le Parti prevedono delle sanzioni appropriate nel caso di trasgressione alle disposizioni della presente Convenzione.

 

Capitolo IX - Relazione fra la presente convenzione e altre disposizioni

 

Articolo 26 - Restrizione all'esercizio dei diritti

 

1. L'esercizio dei diritti e le disposizioni di tutela contenute nella presente Convenzione non possono essere oggetto di altre restrizioni all'infuori di quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una societ democratica, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute pubblica o alla protezione dei diritti e libert altrui.

 

2. Le restrizioni di cui all'alinea precedente non possono essere applicate agli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.

 

Articolo 27 - Protezione pi estesa

 

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione sar interpretata come limitante o recante pregiudizio alla facolt di ciascuna Parte di accordare una tutela pi estesa a riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione.

 

Capitolo X - Dibattito pubblico

 

Articolo 28 - Dibattito pubblico

 

Le Parti di cui alla presente Convenzione vigilano a che le domande fondamentali poste dallo sviluppo della biologia e della medicina siano oggetto di un dibattito pubblico appropriato alla luce, in particolare, delle implicazioni mediche, sociali, economiche, etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro possibili applicazioni siano oggetto di consultazioni appropriate.

 

Capitolo XI - Interpretazione e seguito della convenzione

 

Articolo 29 - Interpretazione della Convenzione

 

La Corte europea dei diritti dell'uomo pu dare, al di fuori di ogni lite concreta che si svolga davanti a una giurisdizione, dei pareri consultivi su delle questioni giuridiche che concernono l'interpretazione della presente Convenzione su richiesta:

 

- del Governo di una Parte, dopo averne informato le altre Parti,

 

- del Comitato istituito dall'articolo 32, nella sua composizione ristretta ai Rappresentanti delle Parti di cui alla presente Convenzione, per decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

 

Articolo 30 - Rapporti sull'applicazione della Convenzione

 

Ogni Parte fornir, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le spiegazioni richieste sul modo in cui il diritto interno del proprio Paese assicura l'applicazione effettiva di tutte le disposizioni di questa Convenzione.

 

Capitolo XII - Protocolli

 

Articolo 31 - Protocolli

 

Dei Protocolli possono essere elaborati conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, in vista di sviluppare, in campi specifici, i principi contenuti nella presente Convenzione.

 

I Protocolli sono aperti alla firma dei Firmatari la Convenzione. Essi saranno sottomessi a ratifica, accettazione o approvazione. Un firmatario non pu ratificare, accettare o approvare i Protocolli senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato accettato o approvato la Convenzione.

 

Capitolo XIII - Emendamenti alla Convenzione

 

Articolo 32 - Emendamenti alla Convenzione

 

1. I compiti affidati al Comitato nel presente articolo e nell'articolo 29 sono effettuati dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI), o da un altro comitato designato a questo fine dal Comitato dei Ministri.

 

2. Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche dell'articolo 29, ogni Stato membro del Consiglio d'Europa cos come ogni Parte di cui alla presente Convenzione che non membro del Consiglio d'Europa, pu farsi rappresentare in seno al Comitato allorch questo adempie ai compiti affidati dalla presente Convenzione, e dispone di un voto.

 

3. Ogni Stato menzionato all'articolo 33 o invitato ad aderire alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, che non fa parte della presente Convenzione, pu designare un osservatore presso il Comitato. Se la Comunit europea non Parte, essa pu designare un osservatore presso il Comitato.

 

4. Al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici, la presente Convenzione far l'oggetto di un esame in seno al Comitato in un tempo massimo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e in seguito ad intervalli che il Comitato potr determinare.

 

5. Ogni proposta di emendamenti alla presente Convenzione come ogni proposta di protocollo o di emendamenti a un Protocollo, presentata da una Parte, dal Comitato o dal Comitato dei Ministri, comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa a cura dello stesso agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunit europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, e a ogni Stato invitato ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'articolo 34.

 

6. Il Comitato esamina la proposta al pi presto due mesi dopo che stata trasmessa dal Segretario Generale conformemente al paragrafo 5. Il Comitato sottopone il testo adottato a maggioranza dei due terzi dei voti espressi all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo la sua approvazione, questo testo comunicato alle Parti in vista della sua ratifica, sua accettazione o sua approvazione.

 

7. Ogni emendamento entrer in vigore, riguardo alle Parti che l'hanno accettato, il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale cinque Parti, ivi compresi almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno informato il Segretario Generale che essi l'hanno accettato. Per ogni Parte che l'avr accettata ulteriormente, l'emendamento entrer in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale la suddetta Parte avr informato il Segretario Generale della sua accettazione.

 

Capitolo XIV - Clausole finali

 

Articolo 33 - Firma, ratifica ed entrata in vigore

 

1. La presente Convenzione aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunit europea.

 

2. La presente Convenzione sar sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

3. La presente Convenzione entrer in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, includenti almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

 

4. Per ogni Firmatario che esprimer ulteriormente il suo consenso a essere vincolato alla Convenzione, questa entrer in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

Articolo 34 - Stati non membri

 

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potr, dopo consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20, alinea iv) dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimit dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di sedere in Comitato dei Ministri.

 

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrer in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

Articolo 35 - Applicazione territoriale

 

1. Ogni Firmatario pu, al momento della firma o al momento del deposito del suo documento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali si applicher la presente Convenzione. Ogni altro Stato pu formulare la stessa dichiarazione al momento del deposito del suo strumento di adesione.

 

2. Ogni Parte pu, in qualsiasi momento in seguito, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per la quale essa stata abilitata a stipulare. La Convenzione entrer in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

 

3. Ogni dichiarazione fatta in virt dei due paragrafi precedenti potr essere ritirata, per ci che concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, da una notifica indirizzata al Segretario Generale. La revoca avr effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 

Articolo 36 - Riserve

 

1. Ogni Stato e la Comunit europea possono, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del documento di ratifica, formulare una riserva al contenuto di una disposizione particolare della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non conforme a questa disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

 

2. Ogni riserva emessa conformemente al presente articolo comporta una breve esposizione della legge pertinente.

 

3. Ogni Parte che estende l'applicazione della presente Convenzione a un territorio designato da una dichiarazione prevista in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 35 pu, per il territorio concernente, formulare una riserva, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.

 

4. Ogni Parte che ha formulato la riserva prevista nel presente articolo pu ritirarla a mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La revoca avr effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento da parte del Segretario Generale.

 

Articolo 37 - Denuncia

 

1. Ogni Parte pu, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzandone una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

2. La notifica avr effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 

Articolo 38 - Notifiche

 

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificher agli Stati membri del Consiglio, alla Comunit europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte e ad ogni altro Stato che stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

 

a. ogni firma;

 

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

 

c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 33 o 34;

 

d. ogni emendamento o protocollo adottato conformemente all'articolo 32, e la data alla quale questo emendamento o protocollo entra in vigore;

 

e. ogni dichiarazione formulata in virt delle disposizioni dell'articolo 35;

 

f. ogni riserva e ogni revoca di riserva formulate conformemente alle disposizioni dell'articolo 36;

 

g. ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo alla seguente Convenzione.

 

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

 

Fatto a Oviedo il 4 aprile 1997 in francese e in inglese, i due testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare che sar depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetter copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunit europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

 

(Traduzione non ufficiale ripresa dal sito del Consiglio d'Europa)