COMMISSIONE DELLE COMUNIT EUROPEE

Bruxelles, 21.10.2009

COM(2009) 554 definitivo

2009/0165 (COD)

 

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del

riconoscimento e della revoca della protezione internazionale

(rifusione)

{SEC(2009) 1376}

{SEC(2009) 1377}

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

1.1. Motivazione e obiettivi

La presente proposta una rifusione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato1 (di seguito direttiva procedure).

I contributi delle parti interessate in risposta alla consultazione sul Libro verde2 hanno evidenziato una proliferazione, a livello nazionale, di regimi procedurali disparati e carenze in relazione alle garanzie procedurali per i richiedenti asilo, derivanti prevalentemente dal fatto che lattuale direttiva lascia agli Stati membri ampia discrezionalit. La direttiva manca quindi del potenziale necessario per sostenere la direttiva qualifiche3 e assicurare un rigoroso esame delle domande di protezione internazionale, in conformit degli obblighi internazionali e comunitari degli Stati membri in ordine al principio di non refoulement.

Come annuncia il Piano strategico sullasilo4, la presente proposta una delle iniziative intese a garantire un livello superiore di armonizzazione e migliori norme di protezione internazionale in tutta lUnione. Lobiettivo garantire una maggiore coerenza tra gli strumenti dell'UE in materia di asilo, semplificare, snellire e consolidare i regimi procedurali di tutta lUnione e permettere decisioni di primo grado pi solide, in modo da prevenire gli abusi e migliorare lefficacia della procedura di asilo.

La presente proposta connessa alla proposta di regolamento che istituisce lUfficio europeo di sostegno per lasilo5, presentata dalla Commissione e diretta in particolare a fornire assistenza pratica agli Stati membri per migliorare la qualit del processo decisionale nel settore dellasilo.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari e amministrativi derivanti dalle misure previste per gli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo pi, della loro situazione geografica o demografica, saranno mobilitate le risorse del Fondo europeo per i rifugiati per fornire sostegno adeguato a tali Stati membri e garantire una ripartizione pi equa dell'onere tra tutti gli Stati membri. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo coordiner e sosterr inoltre l'azione comune di assistenza a favore degli Stati membri che subiscono particolari pressioni e, pi in generale, aiuter gli Stati membri a individuare le modalit economicamente pi efficienti per attuare le misure previste accomunando le buone prassi e strutturando lo scambio delle competenze di alto livello.

1.2. Contesto generale

I lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo di asilo sono iniziati immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel maggio 1999, sulla base dei principi approvati dal Consiglio europeo di Tampere. Durante la prima fase (1999-2005) l'obiettivo del sistema comune europeo di asilo stato armonizzare le legislazioni degli Stati membri sulla base di norme minime. La direttiva procedure lultimo dei cinque testi normativi dellUE sullasilo. Il suo obiettivo stabilire norme minime per le procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato negli Stati membri.

La presente proposta risponde allinvito del programma dellAia di sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase, in vista della loro adozione entro il 2010. Il suo obiettivo colmare le carenze delle procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale e migliorare e armonizzare ulteriormente le norme di protezione, cos da progredire verso una procedura comune di asilo e uno status uniforme secondo quanto stabiliscono le conclusioni di Tampere e conferma il programma dellAia.

Alla presente proposta acclusa una valutazione d'impatto comprendente un'analisi dettagliata

dei problemi individuati in relazione alla direttiva e alla preparazione necessaria alla sua

adozione e in cui sono individuate e valutate le varie opzioni strategiche e l'opzione prescelta.

 

1.3. Coerenza con altri obiettivi e politiche dellUnione

La presente proposta pienamente conforme alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 e al programma dell'Aia del 2004 per quanto riguarda la creazione del sistema comune europeo d'asilo, e risponde allinvito del Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio europeo il 17 ottobre 20086, a presentare proposte intese a introdurre, al pi tardi nel 2012, una procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni.

 

2. Consultazione delle parti interessate

Attualmente la Commissione dispone di una grande quantit di informazioni sull'attuazione della direttiva, in particolare di informazioni dettagliate sulle carenze riguardanti i termini della direttiva e le modalit di applicazione pratica.

Nel giugno 2007 la Commissione ha presentato un Libro verde volto a individuare possibili opzioni per la seconda fase del sistema comune europeo di asilo. In risposta alla consultazione pubblica sono stati inviati 89 contributi da unampia gamma di parti interessate. Le questioni sollevate e i suggerimenti avanzati sono il punto di partenza del Piano strategico sullasilo, che elenca le misure che la Commissione intende proporre per completare la seconda fase del sistema comune europeo di asilo, tra cui la proposta di modifica della direttiva procedure. La Commissione ha svolto unattenta analisi delle disposizioni di attuazione notificate dagli Stati membri.

Sono state discusse, nellambito di sei riunioni di esperti organizzate dalla Commissione tra il febbraio 2008 e il gennaio 2009, l'attuazione della direttiva e le possibilit di colmare le attuali lacune del quadro comunitario sulle procedure di asilo. Queste riunioni, cui hanno partecipato esperti degli Stati membri (quattro riunioni del 25.2.2008, 29.9.2008, 25.11.2008 e 12.01.2009), ONG (8.1.2009), l'UNHCR e i professionisti legali che assistono i richiedenti asilo nellesperire le procedure nazionali (17.3.2008), si sono incentrate sugli elementi chiave della direttiva e hanno fornito alla Commissione informazioni utili sugli aspetti da affrontare nella presente proposta. Le parti consultate si sono generalmente espresse a favore di un'ulteriore armonizzazione dei regimi procedurali e di una protezione internazionale che conferisca al richiedente adeguate garanzie che assicurino un esame equo ed efficace delle domande, in linea con la direttiva qualifiche. Alcuni Stati membri hanno per sottolineato la necessit di mantenere un certo livello di flessibilit per quanto riguarda lorganizzazione delle procedure di asilo e regimi procedurali diretti a prevenire abusi, mentre altri preferirebbero colmare le carenze dellattuale quadro attraverso misure di cooperazione pratica piuttosto che con un intervento legislativo.

Per conto della Commissione stato svolto uno studio esterno che analizza i dati esistenti e gli esiti delle consultazioni.

Altri dati sono stati raccolti in risposta a una serie di fitti questionari inviati dalla Commissione agli Stati membri e alle parti interessate della societ civile.

Fonte di importanti informazioni sullattuazione della direttiva sono stati anche i rapporti sui progetti cofinanziati dal Fondo europeo per i rifugiati e il rapporto sulle procedure dasilo degli Stati partecipanti alla CIG (libro blu).

Dai contributi al Libro verde e dalle consultazioni con gli esperti dei governi e della societ civile, dalle osservazioni del mondo accademico, dalle riposte degli Stati membri ai questionari e dallanalisi delle disposizioni di attuazione svolta dalla Commissione sono emersi due problemi principali: le norme minime sono a) insufficienti e b) vaghe, mancano cio della potenzialit necessaria per garantire un esame equo e efficiente. Viste le gravi carenze evidenziate da molte delle parti consultate e interessate, la Commissione ha deciso di definire i concetti e le garanzie procedurali necessari per garantire decisioni sicure in linea con la direttiva qualifiche, nel cui novero figurano, in particolare, la garanzia che il richiedente abbia unopportunit realistica di istruire la domanda di protezione internazionale, garanzie speciali per i richiedenti vulnerabili e disposizioni sulla qualit del processo decisionale. Si tratta di norme vitali se lobiettivo prevenire gli abusi e preservare lintegrit dei sistemi dasilo. Al riguardo, la proposta della Commissione tiene altres conto delle preoccupazioni degli Stati membri sulle domande reiterate e manifestamente infondate. La presente proposta, insomma, vuole definire le condizioni necessarie affinch le procedure di asilo applicate nella Comunit siano accessibili, efficienti, eque e contestualizzate.

 

3. Elementi giuridici della proposta

 

3.1. Sintesi delle misure proposte

Obiettivo principale della presente proposta garantire norme pi elevate e coerenti in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale, che garantiscano un esame adeguato delle esigenze di protezione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi in conformit degli obblighi internazionali e comunitari degli Stati membri.

Per questo la proposta mira ad accrescere lefficacia e la qualit del processo decisionale anticipando i servizi, la consulenza e lassistenza e incoraggiando gli Stati membri ad adottare, in tempi ragionevoli, decisioni solide in primo grado. Procedure di asilo pi efficaci e di migliore qualit dovrebbero a) permettere agli Stati membri un rapido distinguo tra richiedenti asilo e altri migranti negli arrivi misti, ottimizzando le risorse umane e amministrative necessarie per avviare e completare le procedure applicabili (rimpatrio, asilo, status umanitario, estradizione, ecc.); b) permettere alle autorit competenti di prendere decisioni solide sulla scorta di circostanze fattuali complete e correttamente accertate a fondamento della domanda, migliorare la difendibilit delle decisioni negative e ridurre il rischio che siano annullate in sede di ricorso; c) permettere al personale competente di individuare con maggiore certezza le domande infondate e strumentali, comprese quelle basate su un'identit o una cittadinanza false; d) ridurre i costi di accoglienza a carico degli Stati membri e sostenerne gli sforzi diretti ad allontanare dal territorio i richiedenti asilo respinti, poich saranno prese decisioni di qualit in tempi pi rapidi e saranno pi numerosi i casi per i quali si giunger a una decisione definitiva gi in primo grado. I veri rifugiati e le persone bisognose di protezione sussidiaria potrebbero accedere in tempi pi brevi ai diritti riconosciuti dalla direttiva qualifiche.

La proposta mira inoltre a semplificare e consolidare concetti e meccanismi e a migliorare la coerenza fra gli strumenti dellasilo. Con ci si dovrebbe anche riuscire a limitare il fenomeno dei movimenti secondari di richiedenti asilo fra gli Stati membri, nella misura in cui tali movimenti siano imputabili a divergenze fra i regimi procedurali.

La proposta si articola nei seguenti punti:

1. Coerenza fra i diversi strumenti dellasilo

Nellintento di facilitare lapplicazione coerente dellacquis in materia di asilo e semplificare le disposizioni applicabili, la proposta prevede una procedura unica affinch sia chiaro che le domande devono considerarsi alla luce di entrambe le forme di protezione internazionale previste dalla direttiva qualifiche. La proposta precisa poi le regole di questa procedura unica, come lesame obbligatorio delle esigenze di protezione in relazione allo status di rifugiato e allo status di protezione sussidiaria, ed estende le norme vigenti sulla revoca dello status di rifugiato ai casi di revoca della protezione sussidiaria. Queste modifiche rispondono a un obiettivo annoso della politica di asilo della Commissione7 e sono dirette a garantire la coerenza con la direttiva qualifiche. Inoltre, per chiarire lapplicazione materiale della direttiva, la proposta stabilisce che i principi e le garanzie procedurali sanciti dalla direttiva procedure si applichino ai richiedenti soggetti alla procedura di cui al regolamento Dublino8 nel secondo Stato membro, ed evidenzia che la nozione di ritiro implicito della domanda non pu costituire un ostacolo a che il richiedente riacceda alle procedure di asilo nello Stato membro competente.

2. Accesso alle procedure

La proposta prevede una serie di garanzie dirette a migliorare laccesso alle procedure dasilo.

In primo luogo, include esplicitamente nellambito di applicazione della direttiva le acque territoriali e specifica gli obblighi in capo alle guardie di frontiera, alla polizia e al personale dei centri di trattenimento. In secondo luogo, fissa un termine per completare gli adempimenti relativi alla presentazione di una domanda e introduce garanzie affinch i richiedenti asilo possano di fatto articolare la propria istanza di protezione ai valichi di frontiera o nei centri di trattenimento prima dell'allontanamento. Rientrano fra queste garanzie laccesso allinformazione sulle procedure da esperire per fare istanza di protezione internazionale, laccesso alle organizzazioni che prestano consulenza legale e assistenza ai richiedenti asilo e disposizioni dirette a garantire la comunicazione tra le autorit competenti e linteressato.

3. Garanzie procedurali nelle procedure di primo grado

La proposta vuole aumentare il livello generale di equit delle procedure di asilo per giungere a unapplicazione pi coerente dei principi e delle garanzie procedurali pattuiti. Le modifiche proposte si informano, in larga misura, allevoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia delle Comunit europee sui principi generali del diritto comunitario, come il diritto alla difesa, il principio dell'eguaglianza delle armi e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti delluomo stata unaltra fonte principale di ispirazione per lo sviluppo di ulteriori garanzie procedurali a beneficio dei richiedenti asilo. A questo proposito, lobiettivo essenziale della proposta dare al richiedente uneffettiva e congrua possibilit di corroborare la propria istanza di protezione internazionale, e garantire che le autorit competenti provvedano a unattenta valutazione delle esigenze di protezione del richiedente. In considerazione di ci, le modifiche proposte:

a) riducono le deroghe ai principi e alle garanzie procedurali sanciti dalla presente direttiva. In particolare, la proposta elimina la possibilit di omettere il colloquio personale nelle procedure accelerate;

b) prevedono nuove garanzie, come il diritto allassistenza legale gratuita per i richiedenti protezione internazionale nelle procedure di primo grado;

c) introducono speciali garanzie per i richiedenti asilo vulnerabili, fra cui disposizioni sulle perizie medico-legali, lesenzione di certe categorie di richiedenti dalle procedure accelerate o di frontiera e dai regimi procedurali diretti ad accertare gli elementi della domanda nei casi di persecuzione per motivi di genere o di et.

Le misure previste contribuiranno inoltre a prevenire abusi delle procedure, migliorando le conoscenze dei richiedenti riguardo ai criteri applicabili e portando cos a un maggiore rispetto degli obblighi procedurali. Per giunta, aiuteranno le autorit competenti a prendere decisioni solide e difendibili sulla scorta di circostanze fattuali complete e correttamente accertate a fondamento della domanda.

4. Concetti e meccanismi procedurali

Nel perseguire lobiettivo di una procedura comune dasilo, la proposta mira a consolidare i principali concetti e meccanismi procedurali e a definirne meglio il ruolo funzionale nellambito delle procedure dasilo. Principalmente interessati sono i motivi di inammissibilit, compreso il concetto di paese terzo sicuro, le procedure accelerate e le domande manifestamente infondate, la nozione di domanda reiterata e il concetto di paese di origine sicuro. I concetti e i meccanismi della direttiva dovrebbero diventare pi coerenti e semplificarsi e dare nel contempo alle autorit competenti gli strumenti procedurali necessari per prevenire gli abusi o reagire agli stessi e trattare rapidamente le domande manifestamente infondate o meno complesse.

Con riguardo alle decisioni di inammissibilit, la proposta stabilisce chiaramente che linteressato debba potersi esprimere in merito allapplicazione dei motivi di inammissibilit noti alle autorit prima che sia presa la decisione di considerare la domanda inammissibile. La proposta elimina poi il concetto di paesi terzi europei sicuri e incorpora i motivi di protezione sussidiaria nel novero dei requisiti sostanziali per lapplicazione del concetto di paese terzo sicuro.

La proposta modifica altres le disposizioni vigenti in materia di procedure accelerate, stabilendo un elenco esaustivo e limitato di motivi per accelerare lesame delle domande manifestamente infondate, e sottolinea che in tali casi lautorit accertante dovrebbe disporre di tempo sufficiente per un esame rigoroso della domanda. Nel contempo la proposta mantiene e sviluppa le disposizioni della direttiva che preservano lintegrit delle procedure, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle domande strumentali o fraudolente. Le modifiche introducono infatti lobbligo per il richiedente di cooperare con le autorit competenti ai fini dellaccertamento dellidentit e di altri elementi della domanda. Questa disposizione andrebbe applicata in combinazione con le norme vigenti che autorizzano gli Stati membri a ritenere manifestamente infondata la domanda basata su informazioni o documenti falsi relativi allidentit o alla cittadinanza del richiedente, e ad accelerarne lesame.

Le misure previste in ordine alla qualit del processo decisionale, comprese le modalit del colloquio personale e le disposizioni sulla consulenza di esperti e sulla formazione, dovrebbero migliorare la preparazione del personale competente nellidentificare tempestivamente le domande strumentali o fraudolente. A ulteriore sostegno di tali misure viene sottolineato il principio di ununica autorit accertante. Questa ultima modifica concilia le disposizioni istituzionali della maggior parte degli Stati membri ed indispensabile per garantire una competenza istituzionale e decisioni solide, prese sulla scorta di circostanze fattuali complete e correttamente accertate. Ci contribuir anche a consolidare la procedura di asilo e a migliorare la qualit degli esami in primo grado, fungendo da deterrente contro eventuali abusi.

La proposta intende anche razionalizzare la procedura dasilo imponendo dei termini per le procedure di primo grado. Il termine generale di sei mesi contempera le modifiche legislative o le prassi della maggior parte degli Stati membri consultati durante la preparazione del progetto di modifica9 e svolge un ruolo importante nel migliorare l'efficacia dellesame delle domande, ridurre i costi di accoglienza, agevolare lallontanamento dei richiedenti asilo respinti e garantire un accesso pi rapido alla protezione per i veri rifugiati e le persone bisognose di protezione sussidiaria. Le modifiche prevedono inoltre la possibilit di prorogare il termine di ulteriori sei mesi in singoli casi. Affinch gli Stati membri dispongano di tempi adeguati per adattare e riordinare le rispettive procedure nazionali sulla base dei nuovi termini, la proposta prevede di rinviare di tre anni il termine per il recepimento di queste modifiche.

La proposta intende anche riconsiderare alcuni elementi del concetto di paese di origine sicuro, sopprimendo la nozione di elenco comune minimo di paesi di origine sicuri e consolidando i criteri obiettivi comuni per la designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri. Le modifiche proposte dovrebbero portare a unapplicazione pi coerente del concetto di paese di origine sicuro, fondato su requisiti sostanziali comuni, sulla revisione periodica della situazione nei paesi designati sicuri e su garanzie procedurali equamente applicate in tutti gli Stati membri che hanno optato per questo meccanismo.

altres rivisto il concetto di paesi terzi europei sicuri non essendo pi contemplato lelenco comune. Nellintento di ridurre le cause allorigine delle domande reiterate, la proposta stabilisce chiaramente che il richiedente e lautorit accertante dovrebbero fare quanto in loro potere per accertare e valutare gli elementi della domanda iniziale in conformit del requisito di cooperazione di cui allarticolo 4, paragrafo 1, della direttiva qualifiche. La proposta consolida inoltre le disposizioni della direttiva in ordine alle domande reiterate in modo da permettere agli Stati membri di sottoporre una domanda reiterata a esame di ammissibilit in linea con il principio della cosa giudicata, e di derogare al diritto di rimanere nel territorio in caso di domande multiple reiterate, prevenendo cos eventuali abusi delle procedure di asilo.

5. Accesso a un ricorso effettivo

La proposta agevola laccesso a un ricorso effettivo per i richiedenti asilo in conformit degli obblighi internazionali e comunitari degli Stati membri. A questo riguardo si informa ampiamente allevoluzione giurisprudenziale della Corte europea di giustizia e della Corte europea dei diritti delluomo e prevede anzitutto il riesame completo e ex nunc delle decisioni di primo grado in sede giurisdizionale, e specifica che la nozione di ricorso effettivo implica il riesame di tutti gli elementi di fatto e di diritto. Inoltre, la proposta mira a conformare il procedimento di impugnazione ai sensi della direttiva al principio dell'eguaglianza delle armi e, fatte salve alcune eccezioni, dispone leffetto sospensivo automatico del ricorso avverso le decisioni di primo grado sulle domande di protezione internazionale.

 

3.2. Base giuridica

La proposta modifica la direttiva 2005/85/CE ma si fonda sulla stessa base giuridica, ossia l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d), del trattato CE. Le modifiche inerenti alle norme procedurali relative allo status di protezione sussidiaria si fondano sullarticolo 63, primo comma, punto 2, lettera a), del trattato CE.

L'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunit europea stabilisce che questi due Stati possono chiedere di partecipare all'adozione di misure volte ad istituire un sistema comune europeo d'asilo. A norma dellarticolo 3 del richiamato protocollo, il Regno Unito e lIrlanda hanno notificato che intendono partecipare alladozione e allapplicazione della direttiva vigente. La posizione di tali Stati membri rispetto alla direttiva in vigore non ne pregiudica leventuale partecipazione alla nuova direttiva.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunit europea, la Danimarca non vincolata dalla direttiva, n soggetta alla sua applicazione.

 

3.3. Principio di sussidiariet

Il titolo IV del trattato CE su visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone conferisce alla Comunit europea talune competenze su queste materie, da esercitare in conformit dellarticolo 5 del trattato CE, cio soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dellazione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dellazione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'attuale base giuridica per l'azione comunitaria costituita dall'articolo 63, punto 1, del trattato CE, ai sensi del quale il Consiglio deve adottare misure in materia di asilo, a norma della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti in settori quali norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato e norme minime per assicurare protezione alle persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale.

Dato il carattere transnazionale dei problemi connessi allasilo e alla protezione dei rifugiati, l'UE si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni, nel quadro del sistema comune europeo di asilo, in particolare ai problemi inerenti le procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale. Sebbene con la direttiva del 2005 si sia raggiunto un livello considerevole di armonizzazione, lintervento dellUE resta necessario per migliorare e armonizzare ulteriormente le norme sulle procedure di asilo e muovere nuovi passi verso una procedura comune di asilo, lobiettivo a lungo termine fissato a Tampere. Tali norme sono indispensabili anche perch garantiscono che le domande dei richiedenti asilo soggetti alla procedura di cui al regolamento Dublino siano esaminate, in condizioni di parit, in tutti gli Stati membri.

 

3.4. Principio di proporzionalit

La valutazione d'impatto sulle modifiche da apportare alla direttiva procedure esamina le singole opzioni per la soluzione dei problemi individuati, in modo da ottenere un equilibrio ideale tra utilit pratica e sforzo necessario, e giunge alla conclusione che privilegiando un'azione a livello UE non si va oltre quanto necessario alla soluzione di questi problemi, che poi l'obiettivo perseguito.

 

3.5. Impatto sui diritti fondamentali

La presente proposta stata oggetto di un esame approfondito diretto a garantirne la piena compatibilit:

con i diritti fondamentali che discendono dai principi generali del diritto comunitario, a loro volta frutto delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, e con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali come integrata, per giunta, nella Carta dei diritti fondamentali dellUnione, e

con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione di Ginevra, dalla convenzione europea dei diritti delluomo e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Garantire norme pi elevate sulle procedure di asilo e un'applicazione coerente in tutta l'Unione avr un impatto generale positivo per i richiedenti asilo sul piano del rispetto dei diritti fondamentali. In particolare la proposta ridurr il margine di errore amministrativo nelle procedure di asilo garantendo con ci l'osservanza del principio di non refoulement e migliorando l'accesso alla protezione e alla giustizia. Rafforzer inoltre luguaglianza di genere e promuover il principio dellinteresse superiore del minore nellambito delle procedure nazionali di asilo.

 

2005/85/CE

nuovo

2009/0165 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato della protezione internazionale

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in particolare larticolo 63, primo comma, punto 1, lettera d), 􏰁 e punto 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione10,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo11,

visto il parere del Comitato delle regioni12,

deliberando secondo la procedura di cui allarticolo 251 del trattato13,

considerando quanto segue:

nuovo

(1) necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato14.

quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

2005/85/CE considerando 1

(2) Una politica comune nel settore dellasilo, che preveda un regime europeo comune in materia sistema comune europeo di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dellobiettivo dellUnione europea relativo allistituzione progressiva di uno spazio di libert, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunit.

􏰀 2005/85/CE considerando 2

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare allistituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sullapplicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (di seguito convenzione di Ginevra), affermando in questo modo il principio di non refoulement (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.

􏰀 2005/85/CE considerando 3

(4) Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme comunitarie debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nella Comunit europea.

􏰀 2005/85/CE considerando 4

(adattato)

(5) La direttiva 2005/85/CE Le norme minime di cui alla presente direttiva sulle procedure applicabili negli Stati membri per il riconoscimento o la revoca dello status di rifugiato costituiscono pertanto costituisce un primo passo in materia di procedure di asilo.

􏰂 nuovo

(6) Si ora conclusa la prima fase dei lavori per listituzione di un sistema comune europeo di asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dellAia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libert, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dellAia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010. Conformemente al programma dellAia lobiettivo che sottende la creazione di un regime europeo comune in materia di asilo linstaurazione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido in tutta lUnione.

(7) Nel Patto europeo sullimmigrazione e lasilo, adottato il 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo rileva che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e sollecita ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare listituzione, prevista dal programma dellAia, del sistema europeo comune di asilo.

(8) Occorre mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dellUfficio europeo di sostegno per lasilo per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo pi, della loro situazione geografica o demografica.

(9) Onde garantire una valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti ai sensi della direttiva [./../CE] [recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva qualifiche)], opportuno che il quadro comunitario disciplinante la concessione della protezione internazionale si fondi sul concetto di una procedura unica in materia di asilo.

􏰀 2005/85/CE considerando 5

􏰁 nuovo

(10) Obiettivo principale della presente direttiva sviluppare ulteriormente le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, cos da istituire una procedura come di asilo nella Comunit stabilire un quadro minimo nella Comunit sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

􏰀 2005/85/CE considerando 6

􏰁 nuovo

(11) Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale dello status di rifugiato dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo 􏰁 protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversit delle normative, e a creare condizioni equivalenti per lapplicazione negli Stati membri della direttiva [./../CE] [direttiva qualifiche].

 

􏰀 2005/85/CE considerando 7

􏰁 nuovo

(12) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri dovrebbero avere facolt di stabilire o mantenere in vigore disposizioni pi favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata 􏰁 bisognosa di protezione internazionale un rifugiato a norma 􏰁 della direttiva [./../CE] [direttiva qualifiche] dellarticolo 1A della convenzione di Ginevra.

􏰀 2005/85/CE considerando 8

􏰁 nuovo

(13) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea. 􏰁 Essa mira in particolare a promuovere lapplicazione degli articoli 1, 18, 19, 21, 24 e 47 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza.

􏰀 2005/85/EC recital 9

􏰁 nuovo

(14) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nellambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano le discriminazioni.

􏰀 2005/85/CE considerando 10

􏰁 nuovo

(15) indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di asilo protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorit il cui organico dispone di conoscenze adeguate o riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

􏰀 2005/85/CE considerando 11

􏰁 nuovo

(16) nellinteresse, sia degli Stati membri sia dei richiedenti asilo protezione internazionale, decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo protezione internazionale, fatto salvo un esame adeguato e completo .

Lorganizzazione dellesame delle domande di asilo dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne lesame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.

􏰀 2005/85/CE considerando 12

􏰁 nuovo

(17) La nozione di ordine pubblico pu, tra l'altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.

􏰀 2005/85/CE considerando 13

􏰁 nuovo

(18) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dellarticolo 1 della convenzione di Ginevra 􏰁 ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, opportuno che, fatte salve talune eccezioni, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, lopportunit di cooperare e comunicare correttamente con le autorit competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonch disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo 􏰁 protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dellautorit accertante, la possibilit di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorit, la possibilit di comunicare con un rappresentante dellAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito UNHCR) e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale o con altre organizzazioni che operino per conto dellUNHCR, il diritto a unappropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilit di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che ragionevole supporre possa capire 􏰁 nonch, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice .

􏰀 2005/85/CE considerando 14

inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro vulnerabilit. Linteresse superiore del minore dovrebbe pertanto costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri.

􏰂 nuovo

(19) Al fine di garantire leffettivo accesso alla procedura di esame, i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale e che sono in particolare incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime e delle verifiche di frontiera, devono ricevere le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere e trattare le domande di protezione internazionale. Essi devono essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, che intendano chiedere la protezione internazionale, tutte le pertinenti informazioni sulle modalit e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva.

(20) inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, e i disabili, cos da creare i presupposti affinch accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale.

(21) Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva devono tener conto, tra laltro, del Manuale per unefficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

(22) Nellintento di garantire una sostanziale parit tra i richiedenti di entrambi i sessi, opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificit di genere. In particolare i colloqui personali andrebbero organizzati in modo da permettere ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. Occorre tenere debito conto della complessit delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.

(23) Linteresse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

(24) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale andrebbero organizzate in modo da consentire alle autorit competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale.

􏰀 2005/85/CE considerando 15

􏰁 nuovo

(25) Qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri lobbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter 􏰁 respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata scegliere tra diverse procedure con deroghe alle garanzie di cui beneficia di norma il richiedente.

 

􏰀 2005/85/EC considerando 16

􏰁 nuovo

(26) Molte domande di asilo 􏰁 protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sullammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di 􏰁 prevedere procedure per lesame dellammissibilit ovvero del merito, che consentano di decidere delle domande presentate alla frontiera o nelle zone di transito direttamente sul postomantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. Si dovrebbero stabilire norme comuni sulle eventuali deroghe fatte in tali condizioni alle garanzie di cui beneficiano di norma i richiedenti. Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per lingresso nel territorio degli Stati membri.

􏰀 2005/85/EC considerando 17

􏰁 nuovo

(27) Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di asilo 􏰁 protezione internazionale la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo pu essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che questultimo non adduca controindicazioni fondate.

 

􏰀 2005/85/CE considerando 18

(28) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione allattribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

􏰀 2005/85/CE considerando 19

Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e, pertanto, lo ha inserito nellelenco comune minimo di paesi di origine sicuri da adottare a norma della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi gi residenti abitualmente in detto paese, in base alla presunzione confutabile della sicurezza dello stesso. Alla luce dellimportanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti delluomo di un paese di origine e delle relative implicazioni per le politiche dellUnione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dellelenco previa consultazione del Parlamento europeo.

 

􏰀 2005/85/CE considerando 20

(adattato)

La Bulgaria e la Romania, grazie al loro status di paesi candidati alladesione allUnione europea e ai progressi compiuti in vista delladesione, dovrebbero essere considerati paesi di origine sicuri a norma della presente direttiva fino alla data di adesione allUnione europea.

􏰀 2005/85/CE considerando 21

􏰁 nuovo

(29) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non pu stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione pu tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati 􏰁 validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non pu pi applicarsi al suo caso.

􏰀 2005/85/CE considerando 22

(adattato)

􏰁 nuovo

(30) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cio se al richiedente di cui trattasi attribuibile la qualifica di rifugiato beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [/../CE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sullattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto dello status di protezione15, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si pu ragionevolmente presumere che un altro paese proceda allesame o fornisca sufficiente protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo 􏰁 protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sar riammesso in detto paese.

􏰀 2005/85/CE considerando 23

􏰁 nuovo

(31) Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo 􏰁 protezione internazionale, se si pu ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame 􏰁 sufficiente con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo 􏰁 e vi motivo di ritenere che il richiedente sar ammesso o riammesso in quel paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

􏰀 2005/85/EC recital 24

􏰁 nuovo

(32) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti delluomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere allesame o allesame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei. Viste le potenziali conseguenze derivanti per il richiedente da un esame limitato od omesso, lapplicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio dovrebbe deliberare previa consultazione del Parlamento europeo.

􏰀 2005/85/CE considerando 25

Discende dalla natura delle norme comuni relative ad entrambi i concetti di paese terzo sicuro definiti nella presente direttiva che leffetto pratico di tali concetti dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato lingresso nel suo territorio.

􏰀 2005/85/CE considerando 26

􏰁 nuovo

(33) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato 􏰁 o di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinch i beneficiari di 􏰁 protezione internazionale tale status siano debitamente informati delleventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilit di esporre la loro opinione prima che le autorit possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status. A dette garanzie si pu tuttavia derogare quando i motivi della cessazione dello status di rifugiato non sono connessi ad un mutamento delle condizioni su cui si fondava il riconoscimento.

 

􏰀 2005/85/CE considerando 27

􏰁 nuovo

(34) un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo 􏰁 protezione internazionale e alla revoca dello status di rifugiato 􏰁 o di protezione sussidiaria siano soggette ad un rimedio ricorso effettivo dinanzi a un giudice a norma dellarticolo 234 del trattato. Leffettivit del rimedio, anche per quanto concerne lesame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso.

􏰀 2005/85/CE considerando 28

(35) A norma dellarticolo 64 del trattato, la presente direttiva non osta allesercizio delle responsabilit incombenti agli Stati membri per il mantenimento dellordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

􏰀 2005/85/CE considerando 29

(adattato)

􏰁 nuovo

(36) La presente direttiva non contempla le procedure 􏰁 tra Stati membri disciplinate dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, [/ ][che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per lesame di una domanda dasilo 􏰁 di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo 􏰁 o da un apolide (regolamento Dublino)]16.

􏰂 nuovo

(37) I richiedenti cui si applica il regolamento (CE) n. [/] [regolamento Dublino] devono godere dei principi e delle garanzie fondamentali sanciti dalla presente direttiva e delle speciali garanzie introdotte dal richiamato regolamento.

􏰀 2005/85/CE considerando 30

(38) opportuno che lattuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche con scadenza non superiore a due anni.

􏰀 2005/85/CE considerando 31

􏰁 nuovo

(39) Poich lobiettivo della presente direttiva, vale a dire lelaborazione di norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato 􏰁 della protezione internazionale, non pu essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e pu dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dellazione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunit pu intervenire in base al principio di sussidiariet sancito dallarticolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalit enunciato nello stesso articolo.

􏰀 2005/85/CE considerando 32

(adattato)

A norma dellarticolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dellIrlanda allegato al trattato sullUnione europea e al trattato che istituisce la Comunit europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 24 gennaio 2001, la propria volont di partecipare alladozione e allapplicazione della presente direttiva.

􏰀 2005/85/CE considerando 33

(adattato)

In applicazione dellarticolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dellIrlanda allegato al trattato sullUnione europea e al trattato che istituisce la Comunit europea, lIrlanda ha notificato, con lettera del 14 febbraio 2001, la propria volont di partecipare alladozione e allapplicazione della presente direttiva.

􏰀 2005/85/CE considerando 34

(40) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sullUnione europea e al trattato che istituisce la Comunit europea, non partecipa alladozione della presente direttiva e di conseguenza non vincolata da essa, n soggetta alla sua applicazione.

􏰂 nuovo

(41) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente.

L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

(42) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto interno indicati nell'allegato III, parte B, 2005/85/CE nuovo

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca 􏰁 della protezione internazionale a norma della direttiva // CE [direttiva qualifiche] dello status di rifugiato.

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "convenzione di Ginevra": la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

b) "domanda" o "domanda di asilo": la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che si pu equiparare a una domanda di protezione internazionale ad uno Stato membro a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che la persona interessata richieda esplicitamente un altro tipo di protezione, che possa essere richiesta con domanda separata;

􏰂 nuovo

b) domanda o domanda di protezione internazionale: una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si pu ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nel campo d'applicazione della direttiva // CE [direttiva qualifiche] e che possa essere richiesto con domanda separata;

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

c) richiedente o richiedente 􏰁 protezione internazionale asilo: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale asilo sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva;

􏰂 nuovo

d) richiedente con esigenze particolari: il richiedente che, per motivi di et, sesso, disabilit, problemi psichici o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

d)e) decisione definitiva: una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide concesso lo status di rifugiato 􏰁 o di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2004/83/CE [./../CE] [direttiva qualifiche] e che non pi impugnabile nellambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che il mezzo di l'impugnazione produca leffetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito, fatto salvo lallegato III della presente direttiva;

e)f) autorit accertante: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di asilo 􏰁 protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo lallegato I;

f)g) rifugiato: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide rispondente ai criteri stabiliti dallarticolo 1 della convenzione di Ginevra, quali specificati nella 2, lettera d), della direttiva 2004/83/CE [./../CE] [direttiva qualifiche];

􏰂 nuovo

h) persona ammissibile alla protezione sussidiaria: il cittadino di un paese terzo o lapolide che soddisfa i requisiti dellarticolo 2, lettera f), della direttiva [./../CE] [direttiva qualifiche];

i) status di protezione internazionale: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato ovvero persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

􏰀 2005/85/CE (adattato)

g)j) status di rifugiato: il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato da parte di uno Stato membro;

􏰂 nuovo

k) status di protezione sussidiaria : il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

l) minore: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di et inferiore agli anni diciotto;

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

h)m) minore non accompagnato: una persona det inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, compreso il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri; 􏰁 il minore definito allarticolo 2, lettera l), della direttiva [./.../CE] [direttiva qualifiche];

i)n) rappresentante: la persona che agisca per conto di unorganizzazione che rappresenta il minore non accompagnato in qualit di tutore, la persona che agisca per conto di unorganizzazione nazionale responsabile dellassistenza ai minori e del loro benessere, o qualunque altro idoneo rappresentante, nominato nellinteresse superiore del minore; 􏰁 la persona nominata dalle autorit competenti ad agire in qualit di tutore per assistere e rappresentare il minore non accompagnato allo scopo di garantirne linteresse superiore ed esercitare la capacit di agire per suo conto;

j)o) revoca dello status di rifugiato 􏰁 protezione internazionale : la decisione di unautorit competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato 􏰁 o protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della direttiva 2004/83/CE [//CE] [direttiva qualifiche];

k)p) rimanere nello Stato membro: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di asilo protezione internazionale stata presentata o oggetto desame.

Articolo 3

Ambito dapplicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le domande di asilo protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonch alla revoca dello status di rifugiato 􏰁 della protezione internazionale.

2. La presente direttiva non si applica in caso di domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3. Qualora gli Stati membri utilizzino o avviino un procedimento in cui le domande di asilo sono esaminate sia quali domande a norma della convenzione di Ginevra sia quali domande concernenti altri tipi di protezione internazionale a seconda delle circostanze definite dallarticolo 15 della direttiva 2004/83/CE, essi applicano la presente direttiva nel corso dellintero procedimento.

43. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese ad ottenere qualsiasi forma di protezione internazionale 􏰁 che esula dall'ambito di applicazione della direttiva [//CE] [direttiva qualifiche] .

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

Articolo 4

Autorit responsabili

3. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano unautorit che sar competente per lesame adeguato delle domande a norma della presente direttiva, in particolare dellarticolo 8, paragrafo 2, e dellarticolo 9. 􏰁 Gli Stati membri provvedono affinch lautorit disponga di personale competente e specializzato in numero sufficiente per assolvere ai propri compiti nei termini prescritti. A tal fine gli Stati membri predispongono programmi di formazione iniziale e successiva per il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito alla protezione internazionale.

􏰂 nuovo

4. La formazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:

a) le norme sostanziali e procedurali previste in materia di protezione internazionale e di diritti umani dai pertinenti strumenti internazionali e comunitari, compresi i principi di non refoulement e di non discriminazione;

b) la consapevolezza di genere e la sensibilizzazione ai fattori trauma e et;

c) lutilizzo delle informazioni sul paese dorigine;

d) le tecniche di colloquio, compresa la comunicazione transculturale;

e) lidentificazione e la documentazione di segni e sintomi di tortura;

f) la valutazione degli elementi probatori, compreso il principio del beneficio del dubbio;

g) la giurisprudenza relativa allesame delle domande di protezione internazionale.

􏰀 2005/85/CE

A norma dellarticolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 343/2003, le domande di asilo presentate in uno Stato membro alle autorit di un altro Stato membro che vi svolgono controlli sullimmigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio presentata la domanda.

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

23. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sia competente unaltra autorit al fine di: 􏰁 trattare i casi a norma del regolamento (CE) n. / [regolamento Dublino].

a) trattare i casi in cui si prevede il trasferimento del richiedente in un altro Stato ai sensi della normativa che stabilisce criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente per lesame di una domanda dasilo, fino a che non avvenga il trasferimento o lo Stato richiesto abbia rifiutato di prendere a carico il richiedente o di riprenderlo;

b) decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, purch sia consultata lautorit accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE;

c) svolgere un esame preliminare a norma dellarticolo 32, purch detta autorit abbia accesso al fascicolo del richiedente asilo relativo alla domanda precedente;

d) trattare i casi nellambito della procedura di cui allarticolo 35, paragrafo 1;

e) rifiutare il permesso di ingresso nellambito della procedura di cui allarticolo 35, paragrafi da 2 a 5, secondo le condizioni di cui a detti paragrafi e come da essi stabilito;

f) stabilire che un richiedente asilo sta tentando di entrare o entrato nello Stato membro da un paese terzo sicuro a norma dellarticolo 36, secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito.

34. Ove siano designate sia designata un autorit a norma del paragrafo 23, gli Stati membri provvedono affinch il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nellapplicazione della presente direttiva.

􏰂 nuovo

5. Le domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro alle autorit di un altro Stato membro che vi svolgono controlli di frontiera o sullimmigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio presentata la domanda.

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

Articolo 5

Disposizioni pi favorevoli

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri pi favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato della protezione internazionale, purch tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.

 

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

 

Articolo 6

Accesso alla procedura

1. Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.

 

􏰂 nuovo

1. Gli Stati membri designano le autorit competenti a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale. Fatti salvi i paragrafi 5, 6, 7 e 8, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.

2. Gli Stati membri provvedono affinch colui che intende presentare istanza di protezione internazionale abbia uneffettiva possibilit di inoltrare la domanda all'autorit competente quanto prima.

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

23. Gli Stati membri provvedono affinch ciascun adulto con capacit giuridica di agire abbia il diritto di presentare una domanda di asilo 􏰁 protezione internazionale per proprio conto.

34. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinch gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno lopportunit di presentare la domanda per proprio conto.

richiesto il Il consenso chiesto allatto della presentazione della domanda o, al pi tardi, allatto del colloquio personale con ladulto a carico.􏰁Prima della richiesta di consenso, ciascun adulto a carico informato in privato delle relative conseguenze procedurali e del diritto di chiedere la protezione internazionale con domanda separata.

􏰂 nuovo

5. Gli Stati membri provvedono affinch il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto.

6. Gli Stati membri provvedono affinch gli organismi appropriati di cui allarticolo 10 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 abbiano il diritto di presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non accompagnato se, sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore, ritengono che questi necessiti di protezione ai sensi della direttiva [./../CE] [direttiva qualifiche].

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

47. Gli Stati membri possono determinare nella legislazione nazionale:

a) i casi in cui il minore pu presentare per proprio conto una domanda;

b) i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dellarticolo 1721, paragrafo 1, lettera a);

c) i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda dasilo di protezione internazionale costituisca anche la presentazione di una domanda dasilo di protezione internazionale per eventuali minori celibi o nubili.

5. Gli Stati membri provvedono affinch le autorit cui potrebbe rivolgersi chi intende presentare domanda dasilo siano in grado di fornire indicazioni sulle modalit e sulle sedi per la presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorit in questione trasmettano la domanda allautorit competente.

􏰂 nuovo

8. Gli Stati membri dispongono che le guardie di frontiera, le forze di polizia, le autorit competenti per limmigrazione e il personale dei centri di trattenimento ricevano le istruzioni e la formazione necessaria per trattare le domande di protezione internazionale. Se queste autorit sono designate autorit competenti a norma del paragrafo 1, le istruzioni comportano lobbligo di registrare la domanda. Diversamente, le istruzioni comportano lobbligo di trasmettere la domanda allautorit competente per la registrazione, corredata di tutte le informazioni pertinenti.

Gli Stati membri provvedono affinch tutte le altre autorit cui potrebbe rivolgersi chi intende chiedere la protezione internazionale siano in grado di fornire indicazioni sulle modalit e sulle sedi per presentare listanza e/o per chiedere che le autorit in questione trasmettano la domanda allautorit competente.

9. Le autorit competenti provvedono a registrare le domande di protezione internazionale entro 72 ore dacch linteressato ha espresso il desiderio di chiedere la protezione internazionale, in conformit del paragrafo 8, primo comma.

 

Articolo 7

Informazione e consulenza ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento

5. Gli Stati membri dispongono che le informazioni sulle procedure da esperire per presentare domanda di protezione internazionale siano garantite:

a) ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, delle frontiere esterne; e

b) nei centri di trattenimento.

6. Gli Stati membri prevedono servizi di interpretazione per garantire la comunicazione fra chi intende presentare domanda di protezione internazionale e le guardie di frontiera o il personale dei centri di trattenimento.

3. Gli Stati membri provvedono affinch le organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale accedano ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento, sulla base di un accordo con le autorit competenti degli Stati membri.

Gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di tali organizzazioni nelle aree di cui al presente articolo.

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

Articolo 78

Diritto di rimanere nello Stato membro durante lesame della domanda

7. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoch lautorit accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non d diritto a un titolo di soggiorno.

8. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se, a norma degli articoli 32 e 34, linteressato presenta non sar dato seguito a una domanda reiterata ai sensi dellarticolo 35, paragrafo 8, o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virt degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo18 o altro, o in un paese terzo, eccetto il paese dorigine del richiedente interessato, o presso una corte o un tribunale penale internazionale.

􏰂 nuovo

9. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformit del paragrafo 2 soltanto se le autorit competenti hanno accertato che la decisione di estradizione non comporter il refoulement diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro.

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

Articolo 89

Criteri applicabili allesame delle domande

10. Fatto salvo larticolo 23, paragrafo 4, lettera i), Ggli Stati membri provvedono affinch le domande dasilo 􏰁 di protezione internazionale non siano respinte n escluse dallesame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.

􏰂 nuovo

11. Lesame della domanda di protezione internazionale determina anzitutto se al richiedente attribuibile la qualifica di rifugiato. In caso contrario, lesame determina se linteressato ammissibile alla protezione sussidiaria.

􏰀2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

23. Gli Stati membri provvedono affinch le decisioni dellautorit accertante relative alle domande di asilo 􏰁 protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali lAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) 􏰁 e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito 􏰁, nonch del richiedente e del suo avvocato ove lautorit accertante tenga conto di quelle informazioni per prendere la decisione ;

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati;.

 

􏰂 nuovo

d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto istruzione e la possibilit di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli dordine medico, culturale, di genere e inerenti ai minori.

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

34. Le autorit di cui al capo V, per il tramite dellautorit accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 23, lettera b), necessarie per ladempimento delle loro funzioni.

45. Gli Stati membri possono prevedere - prevedono norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dellesame delle domande.

 

Articolo 910

Criteri applicabili alle decisioni dellautorit accertante

12. Gli Stati membri provvedono affinch le decisioni sulle domande di asilo protezione internazionale siano comunicate per iscritto.

13. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda 􏰁riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato in una decisione con la quale al richiedente riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello comunitario riconoscono allo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE. In tali casi gli Stati membri provvedono affinch le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.

Inoltre, nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.

14. Ai fini dellarticolo 6, paragrafo 34, e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, gli Stati membri possono adottare ununica decisione che contempli tutte le persone a carico.

 

􏰂 nuovo

15. Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere o di et. In tali casi allinteressato comunicata una decisione separata.

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

Articolo 1011

Garanzie per i richiedenti asilo 􏰁 protezione internazionale

16. In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinch tutti i richiedenti asilo protezione internazionale godano delle seguenti garanzie:

a) il richiedente asilo informato, in una lingua che ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonch delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorit. informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere allobbligo di addurre gli elementi di cui allarticolo 4 della direttiva 2004/83/CE [./../CE] [direttiva qualifiche]. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinch il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nellarticolo 1112;

b) il richiedente asilo riceve, laddove necessario, lassistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorit competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando lautorit accertante convoca il richiedente a un colloquio personale di cui agli articoli 12 and 13 13, 14, 15, 16 e 30 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorit competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza retribuita con fondi pubblici;

c) non negata al richiedente asilo la possibilit di comunicare con lUNHCR o con altre organizzazioni che operino per conto dellUNHCR nel territorio dello Stato membro conformemente a un accordo con 􏰁 che prestano consulenza legale e assistenza ai richiedenti asilo a norma del diritto nazionale dello detto Stato membro;

d) la decisione dellautorit accertante relativa alla domanda di asilo comunicata al richiedente asilo protezione internazionale con anticipo ragionevole. Se il richiedente legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anzich al richiedente asilo protezione internazionale;

e) il richiedente asilo informato dellesito della decisione dellautorit accertante in una lingua che ragionevole supporre possa capire, quando non assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale e quando non disponibile il gratuito patrocinio. Il richiedente contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dellarticolo 910, paragrafo 2.

17. In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinch tutti i richiedenti asilo godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo.

Articolo 1112

Obblighi dei richiedenti asilo 􏰁 protezione internazionale

18. 􏰁I richiedenti protezione internazionale cooperano con le autorit competenti ai fini dellaccertamento dellidentit e degli altri elementi di cui allarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva [./../CE] [direttiva qualifiche]. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti asilo lobbligo di cooperare altri obblighi di cooperazione con le autorit competenti nella misura in cui detto obbligo sia necessario detti obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda.

19. In particolare, gli Stati membri possono prevedere che:

a) i richiedenti asilo abbiano lobbligo di riferire alle autorit competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia in una data specifica;

b) i richiedenti asilo debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dellesame della domanda, quali i passaporti;

c) i richiedenti asilo siano tenuti a informare le autorit competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio pi recente dallo stesso appositamente indicato;

d) le autorit competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali, purch alla perquisizione provveda una persona dello stesso sesso;

e) le autorit competenti possano fotografare il richiedente; e

f) le autorit competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purch questi ne sia stato preventivamente informato.

Articolo 1213

Colloquio personale

1. Prima che lautorit accertante decida, data facolt al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo 􏰁 protezione internazionale con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio. 􏰁I colloqui sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti esclusivamente da personale dellautorit accertante.

Gli Stati membri possono inoltre accordare la facolt di sostenere un colloquio personale a ciascuno degli adulti a carico di cui allarticolo 6, paragrafo 3.

􏰂 nuovo

Quando un richiedente presenta domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico, ciascun adulto che a quello fa capo deve avere la possibilit di esprimersi in privato e di sostenere un colloquio sulla domanda.

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore data facolt di sostenere un colloquio personale.

2. Il colloquio personale 􏰁 sul merito della domanda pu essere omesso se:

a) lautorit accertante in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite;

oppure

b) lautorit competente ha gi avuto un incontro con il richiedente, al fine di assisterlo nella compilazione della domanda e nella trasmissione delle informazioni essenziali attinenti alla stessa, ai termini dellarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE; oppure

c) lautorit accertante, in base a un esame completo delle informazioni fornite dal richiedente, reputa la domanda infondata nei casi in cui si applicano le circostanze di cui allarticolo 23, paragrafo 4, lettere a), c), g), h) e j).

3. Si pu parimenti soprassedere al colloquio personale quando

b) non ragionevolmente fattibile, in particolare quando lautorit competente reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, 􏰁 lautorit competente consulta un medico per stabilire se tale stato temporaneo o permanente. gli Stati membri possono esigere il certificato di un medico o di uno psicologo.

Quando lo Stato membro non prevede la possibilit per il richiedente di un colloquio personale a norma del presente paragrafo della lettera b) oppure, ove applicabile, per la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

43. La mancanza di un colloquio personale a norma del presente articolo non osta a che lautorit accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo 􏰁 protezione internazionale.

54. La mancanza di un colloquio personale a norma del paragrafo 2, lettere lettera b) e c), e del paragrafo 3, non incide negativamente sulla decisione dellautorit accertante.

65. A prescindere dallarticolo 2024, paragrafo 1, gli Stati membri, allatto di decidere riguardo a una domanda di asilo 􏰁 protezione internazionale, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

 

Articolo 1314

Criteri applicabili al colloquio personale

3. Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che lautorit accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.

4. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinch il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:

a) provvedono affinch la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza sufficiente per tener conto del contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa lorigine culturale, il sesso o la vulnerabilit del richiedente, per quanto ci sia possibile; e

􏰂 nuovo

b) se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso;

 

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

bc) selezionano un interprete 􏰁 competente, idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo, se esiste unaltra lingua che ragionevole supporre possa capire capisce e nella quale in grado di comunicare 􏰁 chiaramente . Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso;

􏰂 nuovo

d) provvedono affinch la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non sia in uniforme;

e) provvedono affinch i colloqui con i minori siano condotti con modalit consone alla loro et.

􏰀 2005/85/CE

6. Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.

5. Il presente articolo si applica anche allincontro di cui allarticolo 12, paragrafo 2, lettera b).

􏰂 nuovo

Articolo 15

Contenuto del colloquio personale

Nel condurre il colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorit accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilit di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, ai sensi dellarticolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva [/../CE] [direttiva qualifiche]. A tal fine gli Stati membri dispongono:

a) che i quesiti posti al richiedente siano pertinenti per valutare se questi necessiti di protezione internazionale ai sensi della direttiva [..../../CE] [direttiva qualifiche];

b) che il richiedente abbia una congrua possibilit di spiegare l'eventuale assenza di elementi necessari a motivare la domanda, ovvero le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

􏰀 2005/85/CE

Articolo 14

Valore giuridico del verbale del colloquio personale ai fini della procedura

1. Gli Stati membri dispongono che sia redatto il verbale di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino almeno le informazioni pi importanti in merito alla domanda, presentata dal richiedente, a norma dellarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE.

2. Gli Stati membri provvedono affinch i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale. Se laccesso autorizzato solo dopo la decisione dellautorit accertante, gli Stati membri provvedono affinch laccesso sia possibile non appena necessario per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.

3. Gli Stati membri possono chiedere che il richiedente approvi il contenuto del verbale del colloquio personale.

Se un richiedente asilo rifiuta di approvare il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale non osta a che lautorit accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.

4. Il presente articolo si applica anche allincontro di cui allarticolo 12, paragrafo 2, lettera b).

􏰂 nuovo

Articolo 16

Trascrizione e verbale del colloquio personale

7. Gli Stati membri dispongono che il colloquio personale sia trascritto.

8. Gli Stati membri chiedono al richiedente di approvare il contenuto della trascrizione al termine del colloquio personale. A tal fine, dispongono che al richiedente sia data la possibilit di formulare osservazioni o di fornire chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione.

9. Se il richiedente rifiuta di approvare il contenuto della trascrizione, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

Il rifiuto del richiedente di approvare il contenuto della trascrizione non osta a che lautorit accertante prenda una decisione sulla domanda.

10. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono redigere un verbale scritto del colloquio personale, in cui figurino quanto meno le informazioni essenziali relative alla domanda, come fornite dal richiedente. In tal caso gli Stati membri dispongono che la trascrizione del colloquio personale sia allegata al verbale.

11. Gli Stati membri provvedono affinch i richiedenti abbiano accesso tempestivo alla trascrizione e, se del caso, al verbale del colloquio personale, prima che l'autorit accertante decida.

 

Articolo 17

Perizie medico-legali

1. Gli Stati membri consentono ai richiedenti che ne fanno domanda di sottoporsi a visita medica per corroborare dichiarazioni relative alle persecuzioni o ai danni gravi subiti. A tal fine gli Stati membri concedono ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per presentare il certificato medico all'autorit accertante.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il richiedente soffra di disturbi post-traumatici da stress, l'autorit accertante, previo consenso del richiedente, dispone che questi sia sottoposto a visita medica.

3. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinch, ai fini della visita medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e qualificate.

4. Gli Stati membri stabiliscono le regole e le modalit di identificazione e documentazione dei sintomi di tortura o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, necessarie allapplicazione del presente articolo.

5. Gli Stati membri provvedono affinch le persone che conducono i colloqui con i richiedenti conformemente alla presente direttiva ricevano la formazione necessaria per identificare i sintomi di tortura.

6. Lautorit accertante valuta gli esiti delle visite mediche di cui ai paragrafi 1 e 2, congiuntamente agli altri elementi della domanda. Di questi tiene conto, in particolare, al momento di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano credibili e sufficienti.

 

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

Articolo 1518

Diritto allassistenza e alla rappresentanza legali

1. 􏰁 Ai richiedenti protezione internazionale data la possibilit Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo la possibilit di consultare, a loro spese, in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa.

2. Nelleventualit di una decisione negativa dellautorit accertante, Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3. 􏰁A tal fine gli Stati membri:

􏰂 nuovo

a) prevedono lassistenza legale gratuita nellambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa;

b) prevedono lassistenza o la rappresentanza legali gratuite nellambito delle procedure di cui al capo V. Questa comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

3. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:

a) soltanto nei procedimenti dinanzi a un giudice a norma del capo V e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione nazionale, compreso il riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame ulteriori; e/o

b)a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

c)b) soltanto rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo protezione internazionale; e/o

d) soltanto se il ricorso o il riesame hanno buone probabilit di successo.

Gli Stati membri provvedono affinch lassistenza e la rappresentanza legali di cui alla lettera d) non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.

􏰂 nuovo

Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati membri provvedono affinch lassistenza e la rappresentanza legali di cui al presente paragrafo non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.

􏰀 2005/85/CE

4. Le norme a disciplina delle modalit di presentazione e di trattamento di richieste di assistenza e/o rappresentanze legali possono essere previste dagli Stati membri.

􏰂 nuovo

5. Gli Stati membri possono acconsentire a che le organizzazioni non governative prestino assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito delle procedure di cui al capo III o al capo V.

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

56. Gli Stati membri possono altres:

a) imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite, purch essi non costituiscano restrizioni arbitrarie allaccesso allassistenza e/o rappresentanza legali;

b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia pi favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nellassistenza legale.

67. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorch vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

 

Articolo 1619

Ambito di applicazione dellassistenza e della rappresentanza legali

3. Gli Stati membri provvedono affinch lavvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale e che assiste o rappresenta un richiedente 􏰁 protezione internazionale asilo a norma della legislazione nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente 􏰁 che o sar oggetto di decisione. che potrebbero costituire oggetto di esame da parte delle autorit di cui al capo V, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per la valutazione della domanda.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi allesame delle domande di asilo 􏰁 protezione internazionale da parte delle autorit competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi 􏰁 gli Stati membri:

􏰂 nuovo

a) danno accesso alle informazioni o alle fonti in questione quanto meno allavvocato o altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per lesame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale;

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

b) aprono laccesso alle informazioni o alle fonti in questione aperto alle autorit di cui al capo V, salvo che tale accesso sia vietato in casi riguardanti la sicurezza nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinch lavvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo 􏰁 protezione internazionale possa accedere alle aree chiuse, quali le strutture di permanenza temporanea i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente.

Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione , a norma della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dellordine pubblico o della gestione amministrativa dellarea o per garantire un esame efficace della domanda, purch laccesso da parte dellavvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile.

􏰂 nuovo

5. Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale il richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale.

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

34. Gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento, fatto salvo il presente articolo o larticolo 1721, paragrafo 1, lettera b).

4. Gli Stati membri possono disporre che il richiedente sia autorizzato a portare con s al colloquio personale un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale.

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi rappresentato a norma della legislazione nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.

Lassenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che lautorit competente svolga il colloquio personale con il richiedente, 􏰁 fatto salvo larticolo 21, paragrafo 1, lettera b) .

􏰂 nuovo

Articolo 20

Richiedenti con esigenze particolari

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinch ai richiedenti con esigenze particolari sia data la possibilit di presentare gli elementi della domanda nel modo pi completo e con tutti gli elementi probatori a disposizione. Qualora necessario, ai richiedenti concessa una proroga per produrre elementi probatori ovvero espletare altri adempimenti necessari ai fini della procedura.

7. L'autorit accertante, ove ritenga che il richiedente abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale di cui all'articolo 21 della direttiva [.../.../CE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)], concede allinteressato il tempo sufficiente e il sostegno necessario per prepararsi al colloquio personale sul merito della domanda.

8. L'articolo 27, paragrafi 6 e 7, non si applica ai richiedenti di cui al paragrafo 2.

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

Articolo 1721

Garanzie per i minori non accompagnati

1. In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 12 e 14 13, 􏰁 14 e 15, gli Stati membri:

a) non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in relazione alla presentazione e allesame della domanda di asilo.

􏰁 Tale rappresentante imparziale ed ha la competenza necessaria a trattare con minori. Questo rappresentante Questi pu anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nellarticolo 19 della direttiva 2003/9/CE, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative allaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri19 nella direttiva [./../CE] [direttiva qualifiche];

b) provvedono affinch al rappresentante sia data la possibilit di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono 􏰁 provvedono affinch al il rappresentante 􏰁 e/o lavvocato o altro consulente legale autorizzato a norma della legislazione nazionale di partecipare partecipino al colloquio 􏰁 e abbiano la possibilit di, porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se presente il rappresentante.

2. Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato:

a) raggiunger presumibilmente la maggiore et prima che sia presa una decisione in primo grado; oppure

b) pu disporre gratuitamente di un avvocato o altro consulente legale autorizzato, a norma della legislazione nazionale, a svolgere i compiti di sopra assegnati al rappresentante; oppure

c)b) , o stato, sposato.

3. Gli Stati membri, in conformit delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore il 1o dicembre 2005, possono altres astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato ha 16 anni o pi, a meno che questi non sia in grado di occuparsi della sua domanda senza un rappresentante.

43. Gli Stati membri provvedono affinch:

(a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di asilo 􏰁 protezione internazionale a norma degli articoli 12, 13 and 14,13, 14 e 15, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;

(b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dallautorit accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.

􏰂 nuovo

4. Ai minori non accompagnati concessa assistenza legale gratuita nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva, alle condizioni di cui allarticolo 18.

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare let del minore non accompagnato nel quadro dellesame di una domanda di asilo 􏰁 protezione internazionale 􏰁, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa let.

􏰂 nuovo

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignit della persona e con i metodi meno invasivi.

􏰀 2005/85/CE

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Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinch:

a) il minore non accompagnato sia informato, prima dellesame della domanda di asilo 􏰁 protezione internazionale e in una lingua che ragionevole supporre possa capire capisce, della possibilit che la loro et possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dellesame della domanda dasilo 􏰁 di protezione internazionale, cos come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;

b) i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita atta ad accertare let dei minori interessati; e

c) la decisione di respingere la domanda di asilo 􏰁 protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi alla visita medica non osta a che lautorit accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo protezione internazionale.

􏰂 nuovo

6. Non si applicano ai minori non accompagnati larticolo 27, paragrafi 6 e 7, larticolo 29, paragrafo 2, lettera c), larticolo 32 e larticolo 37.

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

67. Linteresse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nellattuazione, da parte degli Stati membri, del presente articolo.

 

Articolo 1822

Arresto Trattenimento

3. Gli Stati membri non trattengono in arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo protezione internazionale. 􏰁I motivi e le condizioni del trattenimento nonch le garanzie per i richiedenti protezione internazionale trattenuti sono conformi alla direttiva [//CE] [direttiva accoglienza].

4. Qualora un richiedente asilo protezione internazionale sia trattenuto in arresto, gli Stati membri provvedono affinch sia possibile un rapido controllo sindacato giurisdizionale a norma della direttiva [//CE] [direttiva accoglienza] .

Articolo 1923

Procedura in caso di ritiro della domanda

5. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilit di un ritiro esplicito della domanda in virt della legislazione nazionale, ove il richiedente asilo protezione internazionale ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinch lautorit accertante prenda la decisione di sospendere lesame ovvero di respingere la domanda.

6. Gli Stati membri possono altres stabilire che lautorit accertante pu decidere di sospendere lesame senza prendere una decisione. In questo caso, gli Stati membri dispongono che lautorit accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.

 

Articolo 2024

Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa

7. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo protezione internazionale abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinch lautorit accertante prenda la decisione di sospendere lesame ovvero respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.

Gli Stati membri possono presumere che il richiedente asilo protezione internazionale abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, in particolare quando accertato che:

a) il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dellarticolo 4 della direttiva 2004/83/CE [./../CE] [direttiva qualifiche] n comparso al colloquio personale di cui agli articoli 1213, 1314, 15 e 1416, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;

b) fuggito o si allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare lautorit competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione.

Per lattuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.

8. Gli Stati membri provvedono affinch il richiedente che si ripresenta allautorit competente dopo che stata presa la decisione di sospendere lesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso, a meno che la domanda non sia esaminata a norma degli articoli 32 e 34.

Gli Stati membri possono prevedere un termine dopo il quale un caso non pu pi essere riaperto.

Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di non refoulement.

Gli Stati membri possono autorizzare lautorit accertante a riprendere lesame della domanda dal momento in cui stato sospeso.

􏰂 nuovo

9. Il presente articolo fa salvo il regolamento (CE) n. /. [regolamento Dublino].

􏰀 2005/85/CE (adapted)

􏰁 nuovo

Articolo 2125

Ruolo dellUNHCR

1. Gli Stati membri consentono che lUNHCR:

a) abbia accesso ai richiedenti asilo protezione internazionale , compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;

b) abbia accesso, previo consenso del richiedente asilo protezione internazionale , alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

c) nellesercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dellarticolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorit competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di asilo protezione internazionale .

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dellUNHCR nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente ad un accordo con lo Stato membro stesso.

 

Articolo 2226

Raccolta di informazioni su singoli casi

Per lesame di singoli casi, gli Stati membri:

a) non rivelano direttamente ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave ai dannio del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalit che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere allincolumit fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libert e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese dorigine.

 

CAPO III

PROCEDURE DI PRIMO GRADO

 

SEZIONE I

 

Articolo 2327

Procedure di esame

1. Gli Stati membri esaminano le domande di asilo protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.

2. Gli Stati membri provvedono affinch siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.

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3. Gli Stati membri provvedono affinch la procedura sia conclusa entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

In singoli casi comportanti questioni complesse in fatto e in diritto, gli Stati membri possono prorogare il termine di ulteriori sei mesi.

4. Gli Stati membri provvedono affinch, nellimpossibilit di prendere una decisione nel termine di cui al paragrafo 3, primo comma, il richiedente interessato:

a) sia informato del ritardo; e

b) ottenga, su richiesta, informazioni sui motivi del ritardo e sui tempi previsti per la decisione relativa alla domanda.

Le conseguenze della mancata adozione della decisione entro i termini di cui al paragrafo 3 sono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

Gli Stati membri provvedono affinch, nellimpossibilit di prendere una decisione entro sei mesi, il richiedente asilo interessato:

a) sia informato del ritardo; oppure

b) sia informato, su sua richiesta, del termine entro cui prevista la decisione in merito alla sua domanda. Tali informazioni non comportano per lo Stato membro alcun obbligo, nei confronti del richiedente in questione, di prendere una decisione entro il suddetto termine.

35. Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria o accelerare lesame una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, anche qualora la domanda sia verosimilmente fondata

o il richiedente abbia particolari bisogni :

a) qualora la domanda sia verosimilmente fondata;

b) qualora il richiedente abbia esigenze particolari:

c) in altri casi, salvo le domande di cui al paragrafo 6.

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

46. Gli Stati membri possono altres prevedere che una procedura desame sia valutata in via prioritaria o accelerata conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, se:

a) nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza o hanno pertinenza minima per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva [./../CE] [direttiva qualifiche]; oppure

b) il richiedente chiaramente non pu essere considerato rifugiato o non a lui attribuibile la qualifica di rifugiato in uno Stato membro a norma della direttiva 2004/83/CE; oppure

c) la domanda di asilo giudicata infondata:

i)b) poich il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma degli articoli 29, 30 e 31 della presente direttiva ;, o

ii) poich il paese che non uno Stato membro considerato paese terzo sicuro per il richiedente, fatto salvo larticolo 28, paragrafo 1; oppure

d)c) il richiedente ha indotto in errore le autorit presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identit e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; oppure

c) il richiedente ha presentato unaltra domanda di asilo contenente dati personali diversi; oppure

f)d) il richiedente non ha fornito le informazioni necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identit o cittadinanza oppure probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento didentit o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne lidentit o la cittadinanza; oppure

g) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, contraddittorie, improbabili o insufficienti, che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione di cui alla direttiva 2004/83/CE; oppure

h) il richiedente ha reiterato la domanda di asilo senza addurre nuovi elementi pertinenti in merito alle sue condizioni personali o alla situazione nel suo paese dorigine; oppure

i) il richiedente, senza un valido motivo e pur avendo avuto la possibilit di presentare la domanda in precedenza, ha omesso di farlo; oppure

􏰂 nuovo

e) la domanda stata presentata da un minore non coniugato cui si applica larticolo 6, paragrafo 7, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati addotti nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese dorigine; oppure

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

j)f) il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire lesecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe lallontanamento.; oppure

k) il richiedente, senza un valido motivo, non ha adempiuto agli obblighi di cui allarticolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/83/CE o allarticolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), e allarticolo 20, paragrafo 1, della presente direttiva; oppure

l) il richiedente entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si presentato alle autorit e/o non ha presentato la domanda di asilo quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; oppure m) il richiedente costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o lordine pubblico dello Stato membro o il richiedente stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico a norma della legislazione nazionale; oppure

n) il richiedente rifiuta di adempiere allobbligo del rilievo dattiloscopico a norma della pertinente normativa comunitaria e/o nazionale; oppure

o) la domanda stata presentata da un minore non coniugato cui si applica larticolo 6, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati addotti nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese dorigine.

􏰂 nuovo

7. Quando a una domanda infondata ai sensi dellarticolo 28 si applica una qualsiasi delle circostanze elencate al paragrafo 6, gli Stati membri possono respingere la domanda in quanto manifestamente infondata, previo un esame adeguato e completo.

8. Gli Stati membri stabiliscono termini ragionevoli per l'adozione della decisione in primo grado di cui al paragrafo 6.

9. Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata dopo l'ingresso irregolare nel territorio ovvero alla frontiera, comprese le zone di transito, cos come lassenza di documenti o luso di documenti falsificati, non comporta di per s il ricorso a una procedura di esame accelerata.

 

Articolo 28

Domande infondate

Fatto salvo larticolo 23, gli Stati membri ritengono infondata una domanda di protezione internazionale solo se lautorit accertante ha stabilito che al richiedente non attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [./../CE] [direttiva qualifiche].

 

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

Articolo 24

Procedure specifiche

1. Gli Stati membri possono inoltre prevedere le seguenti procedure specifiche che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:

a) un esame preliminare per il trattamento dei casi considerati nellambito della sezione IV;

b) procedure per il trattamento dei casi considerati nellambito della sezione V.

2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga per quanto riguarda la sezione VI.

 

SEZIONE II

 

Articolo 2529

Domande irricevibili inammissibili

5. Oltre ai casi in cui una domanda non esaminata a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 [n. /.] [regolamento Dublino], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2004/83/CE [./../CE] [direttiva qualifiche], qualora la domanda di asilo sia giudicata irricevibile inammissibile a norma del presente articolo.

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

6. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo protezione internazionale irricevibile inammissibile a norma del presente articolo soltanto se:

a) un altro Stato membro ha concesso lo status di rifugiato;

b) un paese che non uno Stato membro considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dellarticolo 2631;

c) un paese che non uno Stato membro considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dellarticolo 2732;

d) il richiedente autorizzato a rimanere nello Stato membro interessato per un altro motivo ed in conseguenza di ci gli stato concesso uno status equivalente ai diritti e ai benefici dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE;

e) il richiedente autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato per altri motivi che lo proteggono dal "refoulement" in attesa dellesito di una procedura relativa alla determinazione del suo status a norma della lettera d);

f)d) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva;

g)e) una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dellarticolo 6, paragrafo 34, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.

􏰂 nuovo

Articolo 30

Norme speciali in ordine al colloquio sullammissibilt

7. Prima di decidere dellinammissibilit di una domanda, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 29 alla sua situazione particolare. A tal fine, gli Stati membri organizzano un colloquio personale sullammissibilit della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 36 in caso di domanda reiterata.

8. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 5 del regolamento (CE) No .../. [regolamento Dublino].

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

Articolo 2631

Concetto di paese di primo asilo

Un paese pu essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:

a) questultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione, ovvero

b) goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di non refoulement, purch sia riammesso nel paese stesso.

Nellapplicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente asilo protezione internazionale gli Stati membri possono tener conto dellarticolo 2732, paragrafo 1.

 

Articolo 2732

Concetto di paese terzo sicuro

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorit competenti hanno accertato che una persona richiedente asilo protezione internazionale nel paese terzo in questione ricever un trattamento conforme ai seguenti criteri:

a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libert per ragioni di razza, religione, nazionalit, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

􏰂 nuovo

b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva [./../CE] [direttiva qualifiche];

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

b)c) rispettato il principio di non refoulement conformemente alla convenzione di Ginevra;

c)d) osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture n trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e

d)e) esiste la possibilit di chiedere lo status di rifugiato e, per chi riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformit della convenzione di Ginevra.

2. Lapplicazione del concetto di paese terzo sicuro subordinata alle norme stabilite dalla legislazione nazionale, comprese:

a) norme che richiedono un legame tra la persona richiedente asilo protezione internazionale e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

b) norme sul metodo mediante il quale le autorit competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro pu essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende lesame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente, norme e che consentano almeno al richiedente di impugnare lapplicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante a motivo del fatto che quel paese terzo non sicuro nella sua situazione particolare. Al richiedente altres data la possibilit di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a)

3. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

a) ne informano il richiedente; e

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorit del paese terzo, nella lingua di questultimo, che la domanda non stata esaminata nel merito.

4. Se il paese terzo non concede al richiedente asilo protezione internazionale lingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformit dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

5. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

 

SEZIONE III

 

Articolo 28

Domande infondate

1. Fatti salvi gli articoli 19 e 20, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda di asilo solo se lautorit accertante ha stabilito che al richiedente non attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.

2. Nei casi di cui allarticolo 23, paragrafo 4, lettera b), e nei casi di domande di asilo infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate nellarticolo 23, paragrafo 4, lettere a) e da c) a o), gli Stati membri possono altres ritenere una domanda manifestamente infondata, se cos definita dalla legislazione nazionale.

 

Articolo 29

Elenco comune minimo di paesi terzi considerati paesi di origine sicuri

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta un elenco comune minimo dei paesi terzi considerati dagli Stati membri paesi dorigine sicuri a norma dellallegato II.

2. Il Consiglio pu modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, lelenco comune minimo aggiungendo o depennando paesi terzi a norma dellallegato II. La Commissione esamina le richieste fatte dal Consiglio o dagli Stati membri di presentare una proposta di modifica dellelenco comune minimo.

3. Nellelaborare la proposta, a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri, le proprie informazioni e, se necessario, quelle fornite dallUNHCR, dal Consiglio dEuropa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4. Quando il Consiglio chiede alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dallelenco comune minimo, sospeso lobbligo degli Stati membri a norma dellarticolo 31, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione con cui il Consiglio chiede tale presentazione.

5. Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dallelenco comune minimo, lo Stato membro notifica al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione.

Lobbligo dello Stato membro a norma dellarticolo 31, paragrafo 2, sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica al Consiglio.

6. Il Parlamento europeo informato delle sospensioni a norma dei paragrafi 4 e 5.

7. Le sospensioni a norma dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dallelenco comune minimo. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio respinge la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dallelenco.

8. Su richiesta del Consiglio, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio se la situazione di un paese incluso nellelenco comune minimo ancora conforme allallegato II. Nel presentare la relazione la Commissione pu formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

Articolo 3033

Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri

1. Fatto salvo larticolo 29, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dellallegato II, di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano nellelenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dellesame delle domande di asilo protezione internazionale anche possibile designare come sicura una parte di un paese, purch siano soddisfatte le condizioni di cui allallegato II relativamente a tale parte.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere la normativa in vigore al 1o dicembre 2005 che consente di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nellelenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dellesame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono in genere sottoposte a:

a) persecuzione quale definita nellarticolo 9 della direttiva 2004/83/CE; o

b) tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante.

3. Gli Stati membri possono altres mantenere la normativa in vigore al 1o dicembre 2005, che consente di designare a livello nazionale una parte di un paese sicura o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 relativamente a detta parte o a detto gruppo.

4. Nel valutare se un paese un paese di origine sicuro a norma dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, lapplicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.

􏰂 nuovo

2. Gli Stati membri provvedono affinch la situazione nei paesi terzi designati sicuri conformemente al presente articolo sia oggetto di revisione periodica.

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

53. La valutazione volta ad accertare che un paese un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dallUfficio europeo di sostegno per l'asilo, dallUNHCR, dal Consiglio dEuropa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

64. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.

Articolo 3134

Concetto di paese di origine sicuro

3. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva dellarticolo 29 o dellarticolo 30, previo esame individuale della domanda, pu essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se questi:

a) questi ha la cittadinanza di quel paese; oppure

b) un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese;

c) e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva 2004/83/CE [./../CE] [direttiva qualifiche].

2. A norma del paragrafo 1 gli Stati membri considerano infondata la domanda di asilo, se il paese terzo designato sicuro a norma dellarticolo 29.

32. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalit inerenti allapplicazione del concetto di paese di origine sicuro.

 

SEZIONE IV

 

Articolo 3235

Domande reiterate

2. Se una persona che ha chiesto asilo protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi pu esaminare esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nellambito dellesame della precedente domanda o dellesame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorit competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

4. Inoltre, Per decidere dellinammissibilit di una domanda di protezione internazionale ai sensi dellarticolo 29, paragrafo 2, lettera d), gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo , qualora il richiedente reiteri la domanda di asilo protezione internazionale:

a) dopo il ritiro della sua precedente domanda o la rinuncia alla stessa a norma degli articoli dellarticolo 19 or 2023;

b) dopo che sia stata presa una decisione sulla domanda precedente. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare questa procedura solo dopo che sia stata presa una decisione definitiva.

􏰂 nuovo

b) dopo che sia stata presa una decisione definitiva sulla domanda precedente.

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

5. Una domanda di asilo protezione internazionale reiterata anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per lesame delleventuale qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva 2004/83/CE [./../CE] [direttiva qualifiche].

6. Se, in seguito allesame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente articolo, emergono o sono addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentino in modo significativo la probabilit che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva 2004/83/CE [./../CE] [direttiva qualifiche], la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II.

7. Gli Stati membri, in conformit della legislazione nazionale, possono procedere ad un ulteriore esame di una domanda reiterata, se vi sono altre ragioni che rendono necessario avviare nuovamente un procedimento.

8. Gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un rimedio ricorso effettivo a norma dellarticolo 39 41.

9. La procedura di cui al presente articolo pu essere applicata anche nel caso di una persona a carico che presenti una domanda dopo aver acconsentito, a norma dellarticolo 6, paragrafo 34, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo. In tal caso lesame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente articolo consiste nellesaminare se i fatti connessi alla situazione della persona a carico giustifichino una domanda separata.

 

􏰂 nuovo

10. Se, a seguito di una decisione definitiva che dichiara inammissibile una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), ovvero di una decisione definitiva che respinge una domanda reiterata in quanto infondata, l'interessato presenta nuova domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro prima che sia eseguita la decisione di rimpatrio, lo Stato membro pu:

a) ammettere un'eccezione al diritto di rimanere nel territorio, purch l'autorit accertante abbia accertato che la decisione di rimpatrio non comporter il refoulement diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali e comunitari dello Stato membro; e/o

b) disporre che la domanda sia sottoposta a procedura di esame di ammissibilit, in conformit del presente articolo e dell'articolo 29; e/o

c) prevedere che la procedura desame sia accelerata, in conformit dell'articolo 27, paragrafo 6, lettera f).

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma, gli Stati membri possono derogare ai termini di norma applicabili alle procedure di esame di ammissibilit ovvero alle procedure accelerate, in conformit della legislazione nazionale.

11. Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento (CE) [/] [regolamento Dublino] rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi del regolamento (CE) [.../...] [regolamento Dublino], in conformit della presente direttiva.

􏰀 2005/85/CE (adattato)

􏰁 nuovo

Articolo 33

Mancata presentazione

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare la procedura di cui allarticolo 32 nel caso di una domanda di asilo presentata in una data successiva da un richiedente che, intenzionalmente o per negligenza grave, non si rechi in un centro di accoglienza o non si presenti dinanzi alle autorit competenti ad una data stabilita.

Articolo 3436

Norme procedurali

12. Gli Stati membri provvedono affinch i richiedenti asilo protezione internazionale la cui domanda oggetto di un esame preliminare a norma dellarticolo 32 35 godano delle garanzie di cui allarticolo 10 11, paragrafo 1.

13. Gli Stati membri possono stabilire nella legislazione nazionale norme che disciplinino lesame preliminare di cui allarticolo 32 35. Queste disposizioni possono in particolare:

a) obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;

b) obbligare il richiedente a presentare le nuove informazioni entro un determinato termine dopo che venuto in possesso di tale informazione;

c)b) fare in modo che lesame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale 􏰁, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 35, paragrafo 7.

Queste disposizioni non rendono impossibile laccesso del richiedente asilo protezione internazionale a una nuova procedura, n impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.

14. Gli Stati membri provvedono affinch:

a) il richiedente sia opportunamente informato dellesito dellesame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilit di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione;

b) se ricorre una delle situazioni di cui allarticolo 3235, paragrafo 23, lautorit accertante procede quanto prima a un ulteriore esame della domanda reiterata, a norma del capo II.

 

SEZIONE V

 

Articolo 3537

Procedure di frontiera

1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro in merito alle:

a) 􏰁dellammissibilit delle domande di asilo ivi presentate; e/o

 

􏰂 nuovo

b) sul merito di una domanda nellambito di una procedura accelerata a norma dellarticolo 27, paragrafo 6.

􏰀 2005/85/CE

􏰁 nuovo

2. Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, fatte salve le disposizioni del presente articolo e conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti il 1o dicembre 2005, procedure che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito allammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e ivi presentano domanda di asilo.

3. Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano in particolare che le persone in questione:

a) siano autorizzate a rimanere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro, fatto salvo larticolo 7;

b) siano immediatamente informate dei loro diritti ed obblighi, a norma dellarticolo 10, paragrafo 1, lettera a);

c) abbiano accesso, se necessario, ai servizi di un interprete, a norma dellarticolo 10, paragrafo 1, lettera b);

d) abbiano un colloquio prima che lautorit competente prenda una decisione nellambito di siffatte procedure, in relazione alla loro domanda dasilo con persone che abbiano unadeguata conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati, a norma degli articoli 12, 13 e 14;

e) possano consultare un avvocato o consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, a norma dellarticolo 15, paragrafo 1; e

f) in caso di minori non accompagnati, dispongano di un rappresentante nominato a norma dellarticolo 17, paragrafo 1, salvo nel caso in cui si applichi larticolo 17, paragrafo 2 o 3;

Inoltre, nel caso in cui lingresso sia rifiutato da unautorit competente, questultima specifica i motivi de jure e de facto che fanno ritenere infondata o inammissibile la domanda di asilo.

42. Gli Stati membri provvedono affinch la decisione nellambito delle procedure di cui al paragrafo 21 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente asilo ammesso nel territorio dello Stato membro, affinch la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

53. Nel caso in cui particolari tipi di arrivo, o di arrivi in cui coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di asilo protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, che rendano allatto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 o la procedura specifica di cui ai paragrafi 2 e 3, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

 

SEZIONE VI

 

Articolo 3638

Concetto di paesi terzi europei sicuri

1. Gli Stati membri possono prevedere che lesame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni specifiche, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui unautorit competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente asilo protezione internazionale sta cercando di entrare o entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.

2. Un paese terzo pu essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:

a) ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;

b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e

c) ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi; e.

d) stato designato tale dal Consiglio a norma del paragrafo 3.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

43. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalit di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformit del principio di "non refoulement" a norma della convenzione di Ginevra, prevedendo altres le eccezioni allapplicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

54. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

a) ne informano il richiedente; e

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorit del paese terzo, nella lingua di questultimo, che la domanda non stata esaminata nel merito.

65. Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformit dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

7. Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi sicuri in conformit della legislazione nazionale vigente il 1o dicembre 2005 e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi terzi fintantoch il Consiglio avr adottato lelenco comune a norma del paragrafo 3.

 

CAPO IV

PROCEDURE DI REVOCA DELLO STATUS DI RIFUGIATO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

 

Articolo 3739

Revoca dello status di rifugiato della protezione internazionale

Gli Stati membri provvedono affinch un esame per la revoca dello status di rifugiato protezione internazionale di a una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare lo status di rifugiato protezione internazionale di quella persona.

 

Articolo 38 40

Norme procedurali

15. Gli Stati membri provvedono affinch, se lautorit competente prende in considerazione di revocare lo status di rifugiato protezione internazionale di a un cittadino di un paese terzo o di a un apolide a norma dellarticolo 14 o dellarticolo 19 della direttiva 2004/83/CE [./../CE] [direttiva qualifiche], linteressato goda delle seguenti garanzie:

a) sia informato per iscritto che lautorit competente procede al riesame del suo diritto allattribuzione dello status di rifugiato protezione internazionale e dei motivi del riesame; e

b) gli sia data la possibilit di esporre in un colloquio personale a norma dellarticolo 10 11, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli 12, 13, e 14 e 15, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status di rifugiato protezione internazionale non dovrebbe essere revocato.

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinch nellambito di tale procedura:

a) lautorit competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dallUNHCR e dallUfficio europeo di sostegno per l'asilo, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e

b) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame dello status di rifugiato protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalit che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che linteressato un rifugiato beneficiario di protezione internazionale il cui status oggetto di riesame e che potrebbero nuocere allincolumit fisica dellinteressato e delle persone a suo carico o alla libert e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

16. Gli Stati membri provvedono affinch la decisione dellautorit competente di revocare lo status di rifugiato protezione internazionale sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalit per limpugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

17. Non appena lautorit competente ha preso la decisione di revocare lo status di rifugiato protezione internazionale, sono applicabili anche larticolo 1518, paragrafo 2, larticolo 1619, paragrafo 1, e larticolo 21 25.

18. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che lo status di rifugiato protezione internazionale decada per legge in caso di cessazione a norma dellarticolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva 2004/83/CE o se il rifugiato beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come rifugiato tale .

 

CAPO V

PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE

 

Articolo 3941

Diritto a un ricorso effettivo mezzo di impugnazione efficace

1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo protezione internazionale abbia diritto a un ricorso effettivo mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a) la decisione sulla sua domanda di asilo protezione internazionale, compresa la decisione:

 

􏰂 nuovo

i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria,

􏰀 2005/85/CE

nuovo

i)ii) di considerare la domanda irricevibile inammissibile a norma dellarticolo 2529, paragrafo 2;

ii)iii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dellarticolo 35 37, paragrafo 1,;

iii)iv) di non procedere a un esame a norma dellarticolo 3638;

b) il rifiuto di riaprire lesame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 19 23 e 20 24;

c) una decisione di non esaminare ulteriormente la domanda reiterata a norma degli articoli 32 e 34;

d) una decisione di rifiutare lingresso nellambito delle procedure di cui allarticolo 35, paragrafo 2;

e)c) una decisione di revoca dello status di rifugiato protezione internazionale a norma dellarticolo 3840.

􏰂 nuovo

2. Gli Stati membri provvedono affinch le persone che l'autorit accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso la decisione di ritenere inammissibile la domanda in relazione allo status di rifugiato.

L'interessato gode dei diritti e dei vantaggi garantiti ai beneficiari di protezione sussidiaria a norma della direttiva [..../../CE] [direttiva qualifiche] in attesa dell'esito del procedimento.

3. Gli Stati membri assicurano che il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 preveda l'esame completo degli elementi di fatto e di diritto, compreso l'esame ex nunc delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [./../CE] [direttiva qualifiche], quanto meno nei procedimenti dinanzi al giudice di primo grado.

 

􏰀 2005/85/CE Articolo 4

nuovo

24. Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per lesercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo mezzo di impugnazione efficace di cui al paragrafo 1.

􏰀 2005/85/CE Articolo 4

3. Gli Stati membri prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali intese:

a) a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce leffetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito;

b) a prevedere la possibilit di un mezzo di impugnazione giurisdizionale o di misure cautelari, qualora il mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1 non produca leffetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Gli Stati membri possono anche prevedere un mezzo di impugnazione dufficio; e

c) a stabilire i motivi per impugnare una decisione a norma dellarticolo 25, paragrafo 2, lettera c), conformemente al metodo applicato a norma dellarticolo 27, paragrafo 2, lettere b) e c).

􏰂 nuovo

I termini prescritti non rendono eccessivamente difficile o impossibile laccesso dei richiedenti a un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono altres disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 37.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, il ricorso di cui al paragrafo 1 del presente articolo produce leffetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dellesito del procedimento.

6. Nel caso di decisione adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, o di decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), e ove la legislazione nazionale non preveda il diritto di restare nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro.

Il presente paragrafo non si applica alle procedure di cui all'articolo 37.

7. Gli Stati membri consentono al richiedente di rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura di cui al paragrafo 6.

8. I paragrafi 5, 6 e 7 lasciano impregiudicato l'articolo 26 del regolamento (CE) n. [.../.] [regolamento Dublino].

􏰀 2005/85/CE Articolo 4

nuovo

49. Gli Stati membri possono stabilire stabiliscono i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dellautorit accertante.

510. Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE [./../CE] [direttiva qualifiche], si pu considerare che il richiedente disponga di un ricorso effettivo mezzo di impugnazione efficace, se un giudice decide che il ricorso mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1 inammissibile o ha poche possibilit di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.

611. Gli Stati membri possono altres stabilire nella legislazione nazionale le condizioni che devono sussistere affinch si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1, nonch le norme procedurali applicabili.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

Articolo 4042

Impugnazione da parte delle autorit pubbliche

La presente direttiva non pregiudica per le autorit pubbliche la possibilit di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale.

 

Articolo 4143

Riservatezza

Gli Stati membri garantiscono che le autorit che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

 

􏰂 nuovo

Articolo 44

Cooperazione

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorit competenti.

􏰀 2005/85/CE (adattato)

nuovo

Articolo 4245

Relazioni

Entro il 1o dicembre 2009 [], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullapplicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo alloccorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sullapplicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni due cinque anni.

 

Articolo 4346

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o dicembre 2007 agli articoli [] [articoli modificati nella sostanza rispetto alla direttiva precedente] entro il [] Per quanto concerne larticolo 15, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o dicembre 2008. Essi ne informano comunicano immediatamente la alla Commissione il testo di tali disposizioni nonch una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva .

 

􏰂 nuovo

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi allarticolo 27, paragrafo 3 entro [3 anni dalla data del recepimento]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonch una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

􏰀 2005/85/CE (adattato)

nuovo

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento allatto della pubblicazione ufficiale. Le modalit di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Esse recano altres un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalit del suddetto riferimento nonch la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato contemplate dalla presente direttiva , nonch una tavola di concordanza tra queste disposizioni e la presente direttiva .

 

Articolo 4447

Transizione Disposizioni transitorie

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui allarticolo 43 46, primo comma, alle domande di asilo protezione internazionale presentate dopo il 1o dicembre 2007 [] ed alle procedure di revoca dello status di rifugiato della protezione internazionale avviate dopo il 1o dicembre 2007 []. 􏰁Alle domande presentate prima del [] e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima del [] si applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in conformit della direttiva 2005/85/CE.

􏰂 nuovo

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui allarticolo 46, secondo comma, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il []. Alle domande presentate prima del [] si applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in conformit della direttiva 2005/85/CE.

 

Articolo 48

Abrogazione

La direttiva 2005/85/CE abrogata con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 46, primo comma, della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

2005/85/CE (adapted)

Articolo 45 49

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli [...] si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 46, primo comma].

2005/85/CE (adattato)

Articolo 4650

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva, conformemente al trattato che istituisce la Comunit europea.

Fatto a [...]

Per il Parlamento europeo

Il presidente

[]

 

Per il Consiglio

Il presidente

[]

NOTE                                     

1 GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

2 Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo (COM(2007) 301).

3 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag.12).

4 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano strategico sull'asilo - Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea (COM(2008) 360 del 17 giugno 2008).

5 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (COM (2009) 66).

6 Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, documento del Consiglio n. 13440/08.

7 Si veda la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Un sistema di asilo comune europeo pi efficiente: la procedura unica come prossima fase (COM(2004) 503 del 15.7.2004).

8 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per lesame di una domanda dasilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag.1).

9 Per maggiori ragguagli sulle leggi e le prassi nazionali si veda la valutazione dimpatto allegata alla presente proposta.

10 GU C [], [], pag. [].

11 GU C [], [], pag. [].

12 GU C [], [], pag. [].

13 GU C [], [], pag. [].

14 GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

15 GU L 304 del 13.09.2004, pag. 12.

16 GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1.

17 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

18 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato darresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

19 GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

 

 

 

2005/85/CE

ALLEGATO I

Definizione di "autorit accertante"

Nellattuare le disposizioni della presente direttiva e nella misura in cui continuano ad applicarsi le disposizioni dellarticolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996 (e relative modifiche), lIrlanda pu considerare quanto segue:

- per autorit accertante di cui allarticolo 2, lettera e) f), della presente direttiva sintende lOffice of the Refugee Applications Commissioner, per quanto attiene allesame volto a determinare se a un richiedente debba essere o meno attribuita la qualifica di rifugiato, e le decisioni di primo grado di cui allarticolo 2, lettera e) f), della presente direttiva comprendono le raccomandazioni del Refugee Applications Commissioner in merito allopportunit o meno di attribuire a un richiedente la qualifica di rifugiato.

LIrlanda notificher alla Commissione le eventuali modifiche delle disposizioni dellarticolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996 (e relative modifiche).

ALLEGATO II

Designazione dei paesi di origine sicuri

ai fini degli articoli 29 e 30 dellarticolo 33, paragrafo1

Un paese considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dellapplicazione della legge allinterno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si pu dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nellarticolo 9 della direttiva 2004/83/CE [./../CE] [direttiva qualifiche], n tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, n pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra laltro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libert stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si pu derogare a norma dellarticolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;

c) il rispetto del principio di non refoulement conformemente alla convenzione di Ginevra;

d) un sistema di rimedi efficaci contro le violazioni di tali diritti e libert.

2005/85/CE

nuovo

ALLEGATO III

Definizione di "richiedente" o "richiedente asilo"

Nellapplicare le disposizioni della presente direttiva e nella misura in cui continuano ad applicarsi le disposizioni della "Ley 30/1992 de Rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn" del 26 novembre 1992 e della "Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa" del 13 luglio 1998, la Spagna pu considerare che, ai fini del capo V, la definizione di "richiedente" o "richiedente asilo" di cui allarticolo 2, lettera c), della presente direttiva comprende il "recurrente" secondo quanto stabilito nelle leggi suindicate.

Un "recurrente" gode delle stesse garanzie di un "richiedente" o "richiedente asilo" fissate nella direttiva ai fini dellesercizio del diritto a un mezzo di impugnazione efficace secondo quanto prescritto al capo V.

La Spagna notificher alla Commissione le eventuali modifiche alle leggi suindicate.

ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata

(cfr. articolo 48)

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).

 

Parte B

Termine del recepimento nel diritto interno

(cfr. articolo 48)

Direttiva Termini del recepimento

2005/85/CE Primo termine: 1 dicembre 2007

Secondo termine: 1 dicembre 2008

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2005/85/CE con La presente direttiva

 

omissis