CONSIGLIO D'EUROPA

Decisione del Consiglio del6 aprile 2009

che istituisce l'Ufficio europeo dipolizia (Europol)

(2009/371/GAI - Pubblicata sulla GUUE n. L 121del 15/05/2009)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONEEUROPEA,

vistoil trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,lettera b), l'articolo 30, paragrafo 2 e l'articolo 34, paragrafo 2, letterac),

vistala proposta della Commissione,

vistoil parere del Parlamento europeo [1],

considerandoquanto segue:

(1)L'istituzione di un Ufficio europeo di polizia (Europol)è prevista dal trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 e disciplinatadalla convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea cheistituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)[2].

(2)La convenzione Europol è stata oggetto di una seriedi modifiche contenute in tre protocolli che sono entrati in vigore dopo unlungo processo di ratifica. Di conseguenza, la sostituzione della convenzionecon una decisione faciliterà le ulteriori modifichenecessarie.

(3)La semplificazione ed il miglioramento del quadro normativo di Europol possono essere parzialmente raggiunti facendo di Europol un'entità dell'Unione, finanziata dal bilanciogenerale dell'Unione europea, cui andrebbero ad applicarsi le norme e le proceduregenerali.

(4)Gli strumenti giuridici che di recente hanno istituito analoghe entità dell'Unionenei settori contemplati dal titolo VI del trattatosull'Unione europea [decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare lalotta contro le forme gravi di criminalità [3], e decisione2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademiaeuropea di polizia (CEPOL) [4]] hanno assunto la forma di decisionidel Consiglio in quanto più facilmente adattabili al mutare delle circostanze ealle nuove priorità politiche.

(5)L'istituzione di Europol come entità dell'Unione,finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea, rafforzerà il ruolo dicontrollo del Parlamento europeo su Europol,attraverso la partecipazione del Parlamento europeo all'adozione del bilancio,comprese la tabella dell'organico e la procedura di discarico.

(6)Assoggettando Europol alle norme e alle proceduregenerali applicabili ad analoghe entità dell'Unione si garantirà unasemplificazione amministrativa che consentirà ad Europoldi destinare più risorse allo svolgimento dei suoi compiti fondamentali.

(7)Il funzionamento di Europol può essere ulteriormentesemplificato e migliorato attraverso misure dirette ad aumentare le possibilitàper Europol di fornire assistenza e sostegno alleautorità di contrasto competenti degli Stati membri, senza conferire poteriesecutivi al personale Europol.

(8)Uno di tali miglioramenti consiste nel disporre che Europolpossa assistere le autorità competenti degli Stati membri nella lotta controdeterminate forme gravi di criminalità, senza che debbano sussistere gli indiziconcreti di una struttura o di un'organizzazione criminale richiestiattualmente.

(9)L'istituzione di squadre investigative comuni dovrebbe essere incoraggiata ed èimportante che il personale Europol sia in grado diparteciparvi. Per assicurare che tale partecipazione sia possibile in ogniStato membro, è opportuno garantire che il personale Europolche partecipa, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni nonbenefici di immunità. Ciò sarà possibile dopo l'adozionedi un regolamento a tal fine in base all'articolo 16del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

(10)Per evitare procedure inutili, è opportuno che le unità nazionali di Europol abbiano accesso diretto a tutti i dati del sistemadi informazione Europol.

(11)Per realizzare i suoi obiettivi Europol tratta datipersonali avvalendosi di procedimenti automatizzati o di casellari manualistrutturati. È opportuno pertanto adottare le misure necessarie per garantireun livello di protezione dei dati almeno equivalente a quello risultante dall'applicazionedei principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezionedelle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati dicarattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e successivemodifiche, quando tali modifiche saranno in vigore tra gli Stati membri.

(12)Una decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambitodella cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sarà applicabileal trasferimento di dati personali dagli Stati membri a Europol.Tale decisione quadro lascia impregiudicata lapertinente serie di disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla presentedecisione e la presente decisione dovrebbe contenere disposizioni specifichesulla protezione dei dati personali che disciplinano più dettagliatamente talimaterie a motivo della natura, delle funzioni e delle competenze particolari diEuropol.

(13)È necessario istituire un responsabile della protezione dei dati incaricato digarantire in modo indipendente la legittimità del trattamento dei dati e ilrispetto delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda iltrattamento dei dati personali, incluso il trattamento dei dati personalirelativi al personale Europol, protetti dall'articolo24 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione altrattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismicomunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [5].

(14)È opportuno aumentare le attuali possibilità per Europoldi creare e gestire sistemi di trattamento delle informazioni a sostegno deisuoi compiti. Tali ulteriori sistemi di trattamentodelle informazioni dovrebbero essere istituiti e mantenuti conformemente aiprincipi generali di protezione dei dati sanciti nella convenzione delConsiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamentoautomatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e nellaraccomandazione R(87)15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17settembre 1987, mediante una decisione del consiglio di amministrazioneapprovata dal Consiglio.

(15)La presente decisione consente che si tenga conto del principio dell'accessodel pubblico ai documenti ufficiali.

(16)Per adempiere alla sua missione Europol dovrebbecooperare con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie europei chegarantiscono un livello adeguato di protezione dei dati, compresa Eurojust.

(17)Europol dovrebbe poter concludere accordi e accordidi lavoro con istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione o della Comunità,al fine di aumentare l'efficacia reciproca nella lotta contro forme gravi dicriminalità che rientrano nelle rispettive competenze delle parti ed evitare laduplicazione di lavori.

(18)È opportuno razionalizzare le possibilità per Europoldi cooperare con organizzazioni e paesi terzi, per garantire la coerenza con lapolitica generale dell'Unione in questo settore, prevedendo nuove disposizioniche definiscano le modalità future di tale cooperazione.

(19)La governance di Europoldovrebbe essere migliorata semplificando le procedure, descrivendo i compitidel consiglio di amministrazione in termini più generali e istituendo una normacomune secondo cui tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza di dueterzi.

(20)È inoltre auspicabile prevedere disposizioni per rafforzare il controllo delParlamento europeo su Europol, affinché Europol resti un'organizzazione trasparente che rendepienamente conto del suo operato, tenendo in debita considerazione l'esigenzadi tutelare la riservatezza delle informazioni operative.

(21)Il controllo giurisdizionale su Europol saràesercitato a norma dell'articolo 35 del trattato sull'Unione europea.

(22)Perché Europol continui a svolgere i suoi compiti almeglio è opportuno prevedere misure transitorie ponderate.

(23)Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire l'istituzione di un'entitàresponsabile della cooperazione delle attività di contrasto a livello dell'Unione,non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e puòdunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione,essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, inbase al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato cheistituisce la Comunità europea e di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unioneeuropea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguiretale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(24)La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principisanciti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unioneeuropea,

DECIDE:

 

CAPO I

ISTITUZIONE E COMPITI

 

Articolo 1

Istituzione

1. La presente decisione sostituisce ledisposizioni della convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unioneeuropea che istituisce un Ufficio europeo di polizia(convenzione Europol).

Europolha sede all'Aia, nei Paesi Bassi.

2. Ai fini della presente decisione, Europol succede giuridicamente a Europol,come sancito dalla convenzione Europol.

3. Europol è in contatto in ogni Stato membro con un'unica unitànazionale istituita o designata ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 2

Capacità giuridica

1. Europol ha personalità giuridica.

2. In ogni Stato membro Europolha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridichedalla legislazione nazionale. Europol può inparticolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e può stare ingiudizio.

3. Europol ha facoltà di concludere un accordo sulla sede con il Regnodei Paesi Bassi.

Articolo 3

Obiettivo

Obiettivo di Europolè sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membrie la loro cooperazione reciproca, per prevenire e combattere la criminalitàorganizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessanodue o più Stati membri.

Ai fini della presente decisione, per"autorità competenti" si intendono tutti gliorgani pubblici degli Stati membri preposti alla prevenzione e alla lottacontro la criminalità in forza della legislazione nazionale.

Articolo 4

Competenza

1. Europol è competente per la criminalità organizzata, il terrorismoed altre forme gravi di criminalità elencate nell'allegato che interessano dueo più Stati membri in modo tale da richiedere, considerate la portata, lagravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri.

2. Su raccomandazione del consiglio diamministrazione, il Consiglio definisce le priorità di Europol,in particolare tenendo conto delle analisi strategiche e delle valutazionidelle minacce preparate da Europol.

3. Europol è altresì competente per i reati connessi. Sono consideratireati connessi:

a) i reati commessi per procurarsi i mezziper perpetrare gli atti rispetto ai quali è competente Europol;

b) i reati commessi per agevolare o compieregli atti rispetto ai quali è competente Europol;

c) i reati commessi per assicurare l'impunitàdegli atti rispetto ai quali è competente Europol.

Articolo 5

Compiti

1. I compiti principali di Europol sono:

a) raccogliere, conservare, trattare,analizzare e scambiare informazioni e intelligence;

b) comunicare senza indugio alle autoritàcompetenti degli Stati membri, attraverso l'unità nazionale di cui all'articolo8, le informazioni che le riguardano e ognicollegamento constatato tra i reati;

c) facilitare le indagini negli Statimembri, in particolare trasmettendo alle unità nazionali tutte le informazionipertinenti;

d) chiedere alle autorità competenti degliStati membri interessati di avviare, svolgere o coordinare indagini e diproporre l'istituzione di squadre investigative comuni in casi specifici;

e) fornire intelligence e supporto analiticoagli Stati membri in relazione ad eventi internazionali di primo piano;

f) preparare valutazioni delle minacce,analisi strategiche e rapporti di situazione in relazione all'obiettivo,incluse valutazioni della minaccia costituita dalla criminalità organizzata.

2. Rientra nei compiti di cui al paragrafo 1 assistere gli Stati membri nei loro compiti di raccoltadelle informazioni da Internet e relativa analisi, per aiutare a identificarele attività criminali agevolate da o commesse attraverso Internet.

3. Europol ha altresì i seguenti compiti addizionali:

a) approfondire le conoscenze specialisticheusate nelle indagini dalle autorità competenti degli Stati membri e offrireconsulenza per le indagini;

b) fornire intelligence strategica perfacilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorsedisponibili, a livello nazionale e dell'Unione, per le attività operative, eprestare il sostegno a tali attività;

4. Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo dicui all'articolo 3, Europolpuò, in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, edentro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione, assistere gli Statimembri, mediante supporto, consulenza e attività di ricerca, nei seguentisettori:

a) la formazione dei membri delle autoritàcompetenti, se del caso in cooperazione con l'Accademia europea di polizia;

b) la logistica e le attrezzature di taliautorità, agevolando la fornitura di supporto tecnico tra gli Stati membri;

c) metodi di prevenzione della criminalità;

d) metodi e analisi di polizia tecnica escientifica e procedure investigative.

5. Europol agisceinoltre quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell'euroconformemente alla decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005,relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione attraverso ladesignazione dell'Europol quale ufficio centralecompetente per la lotta contro la falsificazione dell'euro [6]. Europol può altresì promuovere il coordinamento di misureapplicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro lafalsificazione dell'euro o nel quadro di squadreinvestigative comuni, se del caso in collegamento con organi europei e di paesiterzi. Su richiesta, Europol può fornire sostegnofinanziario a indagini volte a contrastare la falsificazione dell'euro.

Articolo 6

Partecipazione allesquadre investigative comuni

1. Il personale Europolpuò partecipare, con funzioni di supporto, alle squadre investigative comuni,comprese quelle istituite a norma dell'articolo 1della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativaalle squadre investigative comuni [7] dell'articolo 13 dellaconvenzione, del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materiapenale tra gli Stati membri dell'Unione europea [8], o dell'articolo24 della convenzione, del 18 dicembre 1997, relativa alla mutua assistenza ealla cooperazione tra amministrazioni doganali [9], nella misura incui tali squadre indagano su reati che rientrano nella competenza di Europol in virtù dell'articolo 4 della presente decisione.

Entro i limiti previsti dalla legislazionedegli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune econformemente all'accordo di cui al paragrafo 2, ilpersonale Europol può prestare assistenza in tutte leattività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadrainvestigativa comune, conformemente al paragrafo 4. Esso non prende tuttaviaparte all'attuazione di qualsivoglia misuracoercitiva.

2. Le modalitàamministrative della partecipazione del personale Europolad una squadra investigativa comune sono stabilite in un accordo tra ildirettore e le autorità competenti degli Stati membri che partecipano allasquadra in questione, con il coinvolgimento delle unità nazionali. Il consigliodi amministrazione definisce le norme che disciplinano tali accordi.

3. Le norme di cui al paragrafo 2 precisano le condizioni in cui il personale Europol è messo a disposizione della squadra investigativacomune.

4. Conformemente all'accordo di cui alparagrafo 2, il personale Europolpuò entrare in collegamento diretto con i membri di una squadra investigativacomune e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra, a norma dellapresente decisione, informazioni tratte da uno degli elementi di cui constano isistemi di trattamento delle informazioni di cui all'articolo 10. In caso dicollegamento diretto, Europol ne informacontemporaneamente le unità nazionali degli Stati membri che costituiscono lasquadra e quelle degli Stati membri che hanno fornito le informazioni di talecollegamento.

5. Le informazioni ottenute da un membro delpersonale Europol mentre partecipaad una squadra investigativa comune possono, con il consenso e sotto laresponsabilità dello Stato membro che le ha fornite, essere inserite in unodegli elementi di cui consta il sistema informatizzato di cui all'articolo 10alle condizioni previste dalla presente decisione.

6. Durante le operazioni di una squadrainvestigativa comune il personale Europol è soggetto,per quanto riguarda i reati subiti o commessi, alla legislazione nazionaledello Stato membro in cui si svolge l'operazione applicabile alle persone confunzioni comparabili.

Articolo 7

Richiesta di Europol di avviare indagini penali

1. Gli Stati membri trattano le richieste diEuropol di avviare, svolgere o coordinare indagini indeterminati casi e le esaminano debitamente. Gli Stati membri comunicano a Europol se l'indagine richiesta sarà avviata.

2. Prima di formulare una richiesta per l'avviodi indagini penali, Europolne informa Eurojust.

3. Qualora le autorità competenti delloStato membro decidano di non dar seguito ad unarichiesta di Europol, lo informano della lorodecisione e dei motivi che la giustificano, salvo che questi non possano essererivelati perché altrimenti:

a) lederebbero interessi fondamentali dellasicurezza nazionale; oppure

b) comprometterebbero il buon esito di indagini in corso o la sicurezza delle persone.

4. Le autorità competenti degli Stati membritrasmettono a Europol lerisposte alle sue richieste per l'avvio, lo svolgimento o il coordinamentodelle indagini in determinati casi e le informazioni sui risultati delleindagini, conformemente alle norme della presente decisione e dellalegislazione nazionale pertinente.

Articolo 8

Unità nazionali

1. Ciascuno Stato membro istituisce odesigna un'unità nazionale affinché svolga i compiti indicati nel presentearticolo. In ogni Stato membro è designato un agente a capo dell'unitànazionale.

2. L'unità nazionale è l'unico organo dicollegamento tra Europol e le autorità competentidegli Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia consentire contattidiretti tra le autorità competenti designate e Europol, purché siano rispettate le condizioni stabilitedallo Stato membro in questione, in particolare il previo coinvolgimento dell'unitànazionale.

L'unità nazionale riceve al tempo stesso da Europol tutte le informazioni scambiate nei contattidiretti tra Europol e le autorità competentidesignate. Le relazioni tra l'unità nazionale e le autorità competenti sonodisciplinate dalla legislazione nazionale, in particolare dalle pertinentinorme costituzionali nazionali.

3. Gli Stati membri adottano le misurenecessarie per assicurare che le loro unità nazionali possano svolgere i propricompiti e, in particolare, abbiano accesso ai dati nazionali pertinenti.

4. Le unità nazionali:

a) forniscono di loro iniziativa a Europol le informazioni e l'intelligence necessarie per losvolgimento dei suoi compiti;

b) rispondono alle richieste di informazioni, intelligence e consulenza inoltrate da Europol;

c) aggiornano le informazioni e l'intelligence;

d) valutano le informazioni e l'intelligenceper conto delle autorità competenti, nel rispetto della legislazione nazionale,e trasmettono loro il relativo materiale;

e) chiedono a Europolconsulenza, informazioni, intelligence e analisi;

f) trasmettono a Europolinformazioni da conservare nelle banche dati;

g) assicurano la legittimità di qualsiasiscambio di informazioni fra Europole le unità nazionali stesse.

5. Fatto salvo l'esonero delle responsabilitàdegli Stati membri riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, l'unità nazionale non ètenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni e intelligence secosì facendo:

a) si ledono interessi fondamentali dellasicurezza nazionale;

b) si comprometteil successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone; oppure

c) si divulgano informazioni riguardantiorgani o specifiche attività di intelligence inmateria di sicurezza dello Stato.

6. Le spese sostenute dalle unità nazionaliper comunicare con Europol sono a carico degli Statimembri e non sono imputate a Europol, ad eccezionedelle spese di collegamento.

7. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, di loro iniziativa o su richiestadel consiglio di amministrazione o del direttore, per assistere Europol in questioni operative in particolare per:

a) esaminare eelaborare proposte volte a migliorare l'efficacia di Europolsul piano operativo e a incoraggiare l'impegno degli Stati membri;

b) valutare i rapporti e le analisi redattida Europol a norma dell'articolo 5,paragrafo 1, lettera f) ed elaborare misure volte a contribuire all'attuazionedelle loro conclusioni;

c) sostenere l'istituzione delle squadreinvestigative comuni cui partecipa Europol a normadell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo6.

Articolo 9

Ufficiali di collegamento

1. Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Ferme restandodisposizioni specifiche della presente decisione, gli ufficiali di collegamentosono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine.

2. Gli ufficiali di collegamentocostituiscono gli uffici nazionali di collegamentopresso Europol e sono incaricati dalle rispettiveunità nazionali di difendere gli interessi di queste ultime nell'ambito di Europol conformemente alla legislazione nazionale delloStato membro di origine e nel rispetto delle disposizioni applicabili alfunzionamento di Europol.

3. Fatto salvo l'articolo8, paragrafi 4 e 5, gli ufficiali di collegamento:

a) comunicano a Europolle informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali;

b) trasmettono alle rispettive unitànazionali le informazioni provenienti da Europol;

c) cooperano con il personale Europol fornendo informazioni e consulenza; e

d) collaborano allo scambio di informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionalicon gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri sotto la lororesponsabilità, conformemente alla legislazione nazionale. Tali scambibilaterali possono riguardare anche reati che esulano dalla competenza di Europol, per quanto consentito dalla legislazionenazionale.

4. All'attività degli ufficiali dicollegamento si applica per analogia l'articolo 35.

5. I diritti e gli obblighi degli ufficialidi collegamento nei confronti di Europol sono decisi dal consiglio d'amministrazione.

6. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per losvolgimento dei loro compiti conformemente all'articolo 51, paragrafo 2.

7. Europol provvede affinché gli ufficiali di collegamento sianopienamente informati e associati a tutte le sue attività, per quantocompatibile con la loro posizione.

8. Europol mette gratuitamente a disposizione degli Stati membri, nelsuo edificio, i locali necessari e il supporto adeguato per l'espletamentodelle attività degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesseal distacco di ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro diorigine, incluse quelle per l'attrezzatura di tali ufficiali, salvo i casiparticolari in cui il consiglio di amministrazione raccomandiuna deroga nell'ambito della stesura del bilancio di Europol.

 

CAPO II

SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

 

Articolo 10

Trattamento delleinformazioni

1. Per quanto necessario al raggiungimentodei suoi obiettivi, Europol tratta informazioni eintelligence, inclusi i dati personali, a norma della presente decisione. Europol istituisce e mantiene il sistema diinformazione Europol di cui all'articolo 11, egli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 14. Europol può istituire e mantenere anche altri sistemi ditrattamento dei dati personali istituiti conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il consiglio di amministrazione, suproposta del direttore, tenuto conto delle possibilità offerte dai sistemiesistenti di trattamento delle informazioni di Europol e previa consultazione dell'autorità di controllocomune, decide in merito all'istituzione di un nuovo sistema di trattamento deidati personali. La decisione del consiglio di amministrazione è sottoposta alConsiglio per approvazione.

3. La decisione del consiglio diamministrazione di cui al paragrafo 2 definisce lecondizioni e le limitazioni secondo cui Europol puòistituire il nuovo sistema di trattamento dei dati personali. La decisione delconsiglio di amministrazione può autorizzare il trattamento di dati personalicorrelati alle categorie di persone di cui all'articolo 14,paragrafo 1, ma non il trattamento di dati personali che rivelano l'originerazziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose ofilosofiche, l'appartenenza sindacale e il trattamento di dati relativi allasalute o alla vita sessuale. La decisione del consiglio di amministrazioneassicura che le misure e i principi di cui agli articoli da 18,19, 20, 27, 29 e 35 siano attuati correttamente. In particolare, la decisionedel consiglio di amministrazione definisce le finalità del nuovo sistema, l'accessoai dati, il loro uso e i termini per la loro conservazione e cancellazione.

4. Europol può trattare dati per stabilire se questi sono rilevanti peri suoi compiti e possono essere inclusi nel sistema di informazione Europol di cui all'articolo 11, negli archivi di lavoro perfini di analisi di cui all'articolo 14 o in altri sistemi di trattamento deidati personali istituiti conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presentearticolo. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e previaconsultazione dell'autorità di controllo comune, definisce le condizioni relative al trattamento di tali dati, in particolareriguardo all'accesso ai dati, al loro uso e ai termini per la loroconservazione e cancellazione, che non può superare i sei mesi, tenuto debitoconto dei principi di cui all'articolo 27. La decisione del consiglio diamministrazione è trasmessa al Consiglio per approvazione.

Articolo 11

Sistema di informazione Europol

1. Europol mantiene il sistema di informazione Europol.

2. Europol garantisce l'osservanza delle disposizioni della presentedecisione che disciplinano il funzionamento del sistema di informazione Europol. Risponde del corretto funzionamento del sistema di informazione Europol dal puntodi vista tecnico e operativo e, in particolare, adotta tutti i provvedimentinecessari per la regolare attuazione delle misure indicate agli articoli 20,29, 31 e 35 per quanto riguarda il sistema di informazione Europol.

3. L'unità nazionale degli Stati membri èresponsabile della comunicazione con il sistema di informazioneEuropol. In particolare, è competente per le misuredi sicurezza di cui all'articolo 35 relative alleattrezzature utilizzate per il trattamento dei dati nel territorio dello Statomembro interessato, per l'esame di cui all'articolo 20 e, per quanto previstodalle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali diquello Stato membro, per la corretta attuazione della presente decisione inqualsiasi altra materia.

Articolo 12

Contenuto del sistema di informazione Europol

1. Il sistema di informazioneEuropol può essere usato per trattare unicamente idati necessari allo svolgimento dei compiti di Europol.I dati immessi riguardano:

a) persone che, in base alla legislazionenazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso unreato di competenza di Europol o di avervipartecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;

b) persone riguardo alle quali vi sianoindicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionaledello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati dicompetenza di Europol.

2. I dati concernenti lepersone di cui al paragrafo 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

a) cognome, cognomeda nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti;

b) data e luogo di nascita;

c) cittadinanza;

d) sesso;

e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

f) codici di previdenza sociale, patenti diguida, documenti d'identità e dati del passaporto; e

g) all'occorrenza, altri elementi utili all'identificazione,in particolare caratteristiche fisiche particolari, obiettivee inalterabili, quali i dati dattiloscopici ed il profilo DNA (ottenutoa partire dalla parte non codificante del DNA).

3. Oltre ai dati di cui al paragrafo 2, il sistema di informazione Europolpuò essere usato per trattare le seguenti indicazioni relative alle persone dicui al paragrafo 1:

a) reati commessi, reatiimputati, date, luoghi e modi in cui tali reati sarebbero stati commessi;

b) strumenti di reato effettivio potenziali, comprese informazioni relative alle persone giuridiche;

c) servizi responsabili e riferimenti dellepratiche;

d) sospetto di appartenenza ad un'organizzazione criminale;

e) condanne, nella misura in cui riguardinoreati di competenza di Europol;

f) parte che ha introdotto i dati.

Tali dati possono essere immessi anchequando non contengono ancora riferimenti a persone. Se a introdurre i dati è Europol, questo ne indica la fonte, oltre al riferimentodella pratica.

4. Le informazioni complementari sullepersone di cui al paragrafo 1 detenute da Europol o dalle unità nazionali possono essere comunicate,su richiesta, a qualsiasi unità nazionale o a Europol.Le unità nazionali comunicano le informazioni complementari in osservanza dellarispettiva legislazione nazionale.

Nel caso in cui tali informazionicomplementari si riferiscano ad uno o più reaticonnessi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, il dato conservato nel sistema d'informazioneEuropol è corredato di un'indicazione per consentirealle unità nazionali e ad Europol di procedere alloscambio di informazioni relative ai reati connessi.

5. Se il procedimento contro l'interessato èdefinitivamente archiviato o quest'ultimo è assolto in via definitiva, i dati relativi al caso per il quale è stata decisa l'archiviazioneo l'assoluzione sono cancellati.

Articolo 13

Utilizzo del sistema di informazione Europol

1. Le unità nazionali, gli ufficiali dicollegamento, il direttore, i vicedirettori e il personale Europoldebitamente autorizzato hanno il diritto di introdurre e ricercare datidirettamente nel sistema di informazione Europol. Europol può estrarre idati nella misura in cui sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti incasi particolari. Le unità nazionali e gli ufficiali di collegamento estraggonoi dati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari,amministrative e procedurali della parte che accede, nel rispetto di ogni ulteriore disposizione della presente decisione.

2. Solo la parte che ha immesso i dati puòmodificarli, rettificarli o cancellarli. Se un'altra parte ha motivo diritenere che i dati di cui all'articolo 12, paragrafo2, siano errati, o se desidera integrarli, ne avverte al più presto la parteche li ha introdotti, la quale esamina senza indugio la comunicazione e, senecessario, modifica, integra, rettifica o cancella immediatamente i dati.

3. Qualora il sistema contenga dati di cuiall'articolo 12, paragrafo 3, riguardanti una persona,ogni parte può immettere altri dati di cui a detta disposizione. In caso dicontraddizione palese tra i dati introdotti, le parti interessate si consultanoe si accordano.

4. Se una parte intende cancellarecompletamente i dati di cui all'articolo 12, paragrafo2, che ha introdotto in relazione ad una persona sulla quale altre parti hannointrodotto dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, la responsabilità inmateria di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, e ildiritto di modificare, integrare, rettificare e cancellare quei dati ai sensidell'articolo 12, paragrafo 2, sono trasferiti alla parte che successivamenteha immesso i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, su quella persona. Laparte che intende cancellare i dati ne informa la parte cui vienetrasferita la responsabilità in materia di protezione dei dati.

5. La parte che estrae, introduce o modificadati nel sistema di informazione Europolè responsabile della legittimità di tali operazioni. Tale parte deve poteressere identificata. La comunicazione delle informazioni tra le unità nazionalie le autorità competenti degli Stati membri è disciplinata dalla legislazionenazionale.

6. Oltre alle unità nazionali e alle personeindicate al paragrafo 1, hanno facoltà di interrogareil sistema di informazione Europol anche le autoritàcompetenti designate a tal fine dagli Stati membri. L'interrogazione tuttaviaconsente solamente di sapere se i dati richiesti sono disponibili nel sistema. Ulteriori informazioni possono essere ottenute tramite l'unitànazionale.

7. Le informazioni relativeai servizi competenti designati a norma del paragrafo 6 e le lorosuccessive modifiche sono trasmesse al segretariato generale del Consiglio cheprovvede a pubblicarle nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Archivi di lavoro perfini di analisi

1. Qualora sia necessario per lo svolgimentodei suoi compiti, Europol può conservare, modificaree utilizzare in archivi di lavoro per fini di analisi dati relativi ai reati disua competenza, compresi i dati relativi ai reaticonnessi di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Gli archivi di lavoro per fini dianalisi possono contenere dati sulle seguenti categorie di persone:

a) persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

b) persone che potrebbero essere chiamate atestimoniare nel corso di indagini sui reati in esameo di procedimenti penali conseguenti;

c) persone che sono state vittime di uno deireati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che potrannoessere vittime di un siffatto reato;

d) persone di contatto e di accompagnamento;e

e) persone che possono fornire informazionisui reati in esame.

Il trattamento di dati personali cherivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzionireligiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonchéil trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale sonoautorizzati soltanto se strettamente necessari per le finalità dell'archiviointeressato e se tali dati integrano altri dati personali già immessi in quell'archivio.È vietata la selezione di una categoria specifica di persone partendounicamente dai dati sensibili summenzionati, in violazione delle citate norme relative alla finalità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranzaqualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le norme diattuazione degli archivi di lavoro per fini dianalisi, predisposti dal consiglio di amministrazione, sulla scorta del pareredell'autorità di controllo comune, che precisano in particolare le categorie didati personali previste nel presente articolo, la sicurezza dei datiinteressati e il controllo interno del loro uso.

2. Detti archivi sono costituiti per fini dianalisi, definita come la raccolta, il trattamento o l'uso di dati a sostegnodelle indagini penali. Ciascun progetto di analisi comporta la costituzione diun gruppo di analisi cui partecipano:

a) gli analisti e gli altri membri delpersonale Europol designati dal direttore;

b) gli ufficiali di collegamento e/o gliesperti degli Stati membri che hanno fornito le informazioni o che sonoimplicati nell'analisi ai sensi del paragrafo 4.

Solo gli analisti sono autorizzati aimmettere dati nell'archivio interessato e a modificarli. Tutti i partecipantial gruppo di analisi possono effettuare ricerche didati nell'archivio.

3. Su richiesta di Europolo di loro iniziativa, le unità nazionali comunicano a Europol,fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 5, tutte leinformazioni necessarie alla finalità di un determinato archivio di lavoro perfini di analisi. Gli Stati membri trasmettono i dati soltanto qualora anche laloro legislazione nazionale ne permetta il trattamento a scopo di prevenzione oanalisi dei reati, oppure di lotta contro gli stessi. Aseconda del grado di urgenza, i dati provenienti dalle autoritàcompetenti designate possono essere trasmessi direttamente agli archivi dilavoro per fini di analisi conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

4. In caso di analisi generale di tipostrategico tutti gli Stati membri, tramite i rispettivi ufficiali dicollegamento e/o esperti, sono pienamente associati ai risultati dei lavori,specie mediante la comunicazione dei rapporti di Europol.

Alle analisi di casi particolari che nonriguardano tutti gli Stati membri e hanno scopi direttamente operativipartecipano i rappresentanti:

a) degli Stati membri da cui provengono leinformazioni in base alle quali è stato deciso di costituire l'archivio dilavoro ai fini di analisi, o che sono direttamente interessati da taliinformazioni, e degli Stati membri che il gruppo di analisi invita in unsecondo tempo ad associarsi poiché anch'essi interessati;

b) degli Stati membri che, consultata lafunzione indice di cui all'articolo 15, ravvisano lanecessità di essere informati e la fanno valere alle condizioni stabilite alparagrafo 5 del presente articolo.

5. Possono farvalere la necessità di essere informati gli ufficiali di collegamentoautorizzati. Ciascuno Stato membro designa e autorizza a tal fine un numerolimitato di ufficiali.

Per far valere la necessità di essereinformato di cui al paragrafo 4, secondo comma,lettera b), l'ufficiale di collegamento trasmette a tutti i partecipanti all'analisiuna dichiarazione scritta motivata, convalidata dall'autorità gerarchica cui facapo nel suo Stato membro. È quindi associato automaticamente all'analisi incorso.

Se nel gruppo di analisi sorgono obiezioni,l'associazione automatica è differita fino a conclusione di una procedura diconciliazione comprendente le tre fasi seguenti:

a) i partecipanti all'analisi cercano unaccordo con l'ufficiale di collegamento che ha fatto valere la necessità diessere informato. Essi dispongono a tal fine di un massimo di otto giorni;

b) se non raggiungono un accordo, i capidelle unità nazionali interessate e il direttore si riuniscono entro tre giornie cercano un accordo;

c) se il disaccordo persiste, irappresentanti delle parti interessate in sede di consiglio diamministrazione si riuniscono entro otto giorni. Se lo Stato membro interessatonon rinuncia a far valere la necessità di essereinformato, la sua associazione all'analisi è decisa per consenso.

6. Lo Stato membro che ha comunicato un'informazionea Europol è il solo che può giudicarne il grado disensibilità e le possibili variazioni, e ha facoltà di definirne le condizionidi trattamento. La diffusione o l'uso operativo dei dati comunicati a Europol è deciso dallo Stato membro che li ha trasmessi. Senon è possibile stabilire quale Stato membro ha comunicato i dati a Europol, la decisione di diffonderli o usarli a scopioperativi è presa dai partecipanti all'analisi. Uno Stato membro o un espertoassociato che si unisca ad un'analisi in corso non puòdiffondere o usare i dati senza il previo consenso dello Stato membroinizialmente interessato.

7. In deroga al paragrafo 6,se dopo l'immissione di dati in un archivio di lavoro per fini di analisi, Europol rileva che questi si riferiscono ad una persona oad un oggetto per i quali già sussistono nell'archivio dati forniti da un altroStato membro o terzi, lo Stato membro o i terzi interessati sono immediatamenteinformati del collegamento identificato, conformemente all'articolo 17.

8. Europol può invitare esperti delegati dalle entità di cui agliarticoli 22, paragrafo 1 o 23, paragrafo 1 da associare alle attività di ungruppo di analisi, se:

a) un accordo o un accordo di lavoro, comequello di cui agli articoli 22, paragrafo 2 o 23,paragrafo 2, che contiene disposizioni appropriate sullo scambio diinformazioni, compresa la trasmissione di dati personali, e sulla riservatezzadelle informazioni scambiate, è in vigore tra Europole l'entità interessata;

b) l'associazione degli esperti dell'entità ènell'interesse degli Stati membri;

c) l'entità è direttamente interessata dallavoro di analisi;

d) tutti i partecipanti accettano che gliesperti dell'entità vengano associati alle attivitàdel gruppo di analisi.

Alle condizioni stabilite al primo comma,lettere b), c) e d) Europolinvita gli esperti dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode a essereassociati alle attività del gruppo di analisi se il progetto di analisiriguarda frodi o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziaridelle Comunità europee.

L'associazione di esperti di un'entità alleattività di un gruppo di analisi è subordinata a unaccordo tra Europol e l'entità. Il consiglio diamministrazione definisce le norme che disciplinano tali accordi.

Gli accordi tra Europole le entità sono trasmessi all'autorità di controllo comune, che puòindirizzare al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie.

Articolo 15

Funzioneindice

1. Europol crea una funzione indice per i dati conservati negli archividi lavoro per fini di analisi.

2. Il direttore, i vicedirettori e ilpersonale Europol debitamente autorizzato, gliufficiali di collegamento e i membri debitamente autorizzati delle unitànazionali hanno diritto di accedere alla funzioneindice. Tale funzione è strutturata in modo da consentire alle persone che lausano di sapere chiaramente, in base ai dati consultati, se un archivio dilavoro per fini di analisi contiene dati di interesseper lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'accesso alla funzione indice èconcepito in modo tale che sia possibile determinare se un'informazione èconservata in un archivio di lavoro per fini di analisi, ma non effettuare collegamenti o deduzioni ulteriori riguardo alcontenuto dell'archivio.

4. Il consiglio di amministrazione definiscele modalità relative alla struttura della funzioneindice, comprese le condizioni di accesso alla stessa, previo parere dell'autoritàdi controllo comune.

Articolo 16

Provvedimento costitutivodi un archivio di lavoro per fini di analisi

1. Per ciascun archivio di lavoro per finidi analisi il direttore specifica in un provvedimento costitutivo:

a) la denominazione dell'archivio;

b) la finalità dell'archivio;

c) le categorie di persone su cui siconservano dati;

d) il tipo di dati da conservare e i datipersonali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, leconvinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale nonché i dati relativi alla salute e alla vita sessuale chesono strettamente necessari;

e) il contestogenerale della decisione di creare l'archivio;

f) i partecipanti al gruppo di analisi almomento della creazione dell'archivio;

g) le condizioni per comunicare i datipersonali conservati nell'archivio, a quali destinatari e secondo qualeprocedura;

h) la frequenza dei controlli e la duratadella conservazione;

i) le modalitàrelative alla stesura dei verbali.

2. Il consiglio di amministrazione e l'autoritàdi controllo comune sono immediatamente informati daldirettore del provvedimento costitutivo dell'archivio o di ogni successivamodifica degli elementi di cui al paragrafo 1 e ricevono la relativa pratica. L'autoritàdi controllo comune può indirizzare al consiglio di amministrazione leosservazioni che reputa necessarie. Il direttore può chiedere all'autorità dicontrollo comune di formulare tali osservazioni entro un termine determinato.

3. Gli archivi di lavoro per fini di analisisono conservati per un periodo massimo di tre anni. Tuttavia, prima dellascadenza di questo termine Europol esamina lanecessità di conservare l'archivio. Se strettamente necessario alla finalitàdell'archivio, il direttore può deciderne la conservazione per un altrotriennio. Il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune sonoimmediatamente informati dal direttore degli elementi contenuti nell'archivioche giustificano la stretta necessità di conservarlo. L'autorità di controllocomune invia al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputanecessarie. Il direttore può chiedere all'autorità di controllo comune diformulare tali osservazioni entro un termine determinato.

4. Il consiglio di amministrazione può inqualsiasi momento incaricare il direttore di modificare un provvedimentocostitutivo o di chiudere l'archivio di lavoro per fini di analisi. Ilconsiglio di amministrazione decide la data in cui tale modifica o chiusura haeffetto.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI PERIL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

 

Articolo 17

Obbligo di comunicazione

Fatto salvo l'articolo 14,paragrafi 6 e 7, Europol comunica senza indugio alleunità nazionali e, su richiesta di queste, ai loro ufficiali di collegamento leinformazioni riguardanti i rispettivi Stati membri, compresi i collegamentiidentificati tra reati di competenza di Europol, aisensi dell'articolo 4. Possono inoltre essere comunicate informazioni eintelligence su altre forme gravi di criminalità di cui Europolviene a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 18

Disposizioni sulcontrollo del recupero dati

Europolistituisce, in cooperazione con gli Stati membri, adeguati meccanismi dicontrollo che consentono di verificare la legittimità delle operazioni di recupero dati dagli archivi automatizzati per trattaredati personali e consentono agli Stati membri di accedere, su richiesta, aiverbali. I dati così raccolti sono usati da Europol edalle autorità di controllo di cui agli articoli 33 e34 soltanto a scopo di verifica e sono cancellati dopo diciotto mesi, a menoche siano necessari per un controllo in corso. Il consiglio di amministrazionedisciplina le modalità dei meccanismi di controllo,previa consultazione dell'autorità di controllo comune.

Articolo 19

Norme d'uso dei dati

1. I dati personali recuperati dagli archiviper il trattamento dei dati di Europol o trasmessicon altri mezzi appropriati possono essere trasmessi o usati unicamente dalleautorità competenti degli Stati membri per prevenire e combattere le forme dicriminalità di competenza di Europole le altre forme gravi di criminalità. Europol usa idati solo per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. Qualora uno Stato membro, paese terzo oorgano terzo comunichino certi dati subordinandone l'usoa particolari restrizioni in quello Stato membro, paese terzo o presso quell'organoterzo, dette restrizioni sono rispettate anche da chi usa i dati, eccetto ilcaso specifico in cui la legislazione nazionale disponga una deroga allerestrizioni a favore delle autorità giudiziarie, degli organi legislativi o diqualsiasi altro organo indipendente istituito per legge e incaricato delcontrollo delle autorità nazionali competenti. In questo caso i dati sono usatisolo previa consultazione dello Stato membro che li ha comunicati, tenendoconto per quanto possibile dei suoi interessi e punti di vista.

3. L'uso dei dati per finalità diverse o daparte di autorità diverse dalle autorità nazionalicompetenti è possibile solo previa consultazione dello Stato membro che li hatrasmessi nella misura in cui la legislazione nazionale di quello Stato lopermette.

Articolo 20

Termini per laconservazione e la cancellazione dei dati

1. Europolconserva i dati contenuti negli archivi solo per il tempo necessario allosvolgimento dei suoi compiti. La necessità di un'ulterioreconservazione va esaminata al più tardi tre anni dopo l'introduzione dei dati.L'esame dei dati conservati nel sistema di informazionedi Europol e la loro cancellazione sono effettuatidall'unità che li ha introdotti. L'esame dei dati conservati in altri archividi Europol e la loro cancellazione sonoeffettuati da Europol. Europolavvisa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi d'anticipo, dellascadenza dei termini per esaminare i dati conservati.

2. Durante l'esame le unità di cui al paragrafo1, terza e quarta frase, possono decidere dicontinuare a conservare i dati fino all'esame successivo che ha luogo dopo unulteriore periodo di tre anni qualora ciò sia ancora necessario per losvolgimento dei compiti di Europol. Se non è deciso nullain merito all'ulteriore conservazione dei dati, questisono automaticamente cancellati.

3. Qualora uno Stato membro cancelli daisuoi archivi nazionali dati comunicati a Europol e daquesto conservati in altri archivi, esso ne informa Europol.In tal caso Europol cancella i dati, salvo che abbiaun interesse ulteriore per gli stessi in base aintelligence che va al di là di quella posseduta dallo Stato membro che hatrasmesso i dati. Europol informa lo Stato membrointeressato dell'ulteriore conservazione di tali dati.

4. Tali dati non sono cancellati se ciòrischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare. In tal caso i datisono usati solo con il consenso dell'interessato.

Articolo 21

Accesso a datiprovenienti da altri sistemi di informazione

Nella misura in cui strumenti giuridici dell'Unioneo strumenti giuridici internazionali o nazionali consentono a Europol l'accesso informatizzato a dati contenuti in altrisistemi di informazione nazionali o internazionali, Europol può estrarre dati personali in tal modo quando sianecessario per lo svolgimento dei suoi compiti. Se le norme in materia diaccesso e uso dei dati previste dalle disposizioni applicabili dei suddettistrumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nella presente decisione,l'accesso e l'uso di tali dati da parte di Europol è disciplinato da queste disposizioni.

 

CAPO IV

RELAZIONICON I PARTNER

 

Articolo 22

Relazionicon istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione o della Comunità

1. Se utile allo svolgimento dei suoicompiti, Europol può instaurare e mantenere relazionidi cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzieistituite dal trattato sull'Unione europea e dal trattatoche istituisce la Comunità europea, o sulla base dei medesimi, in particolarecon:

a) Eurojust;

b) l'Ufficio europeo per la lotta antifrode(OLAF) [10];

c) l'Agenzia europea per la gestione dellacooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unioneeuropea (Frontex) [11];

d) l'Accademia europea di polizia (AEP);

e) la Banca centrale europea;

f) l'Osservatorio europeo delle droghe edelle tossicodipendenze (OEDT) [12].

2. Europol stipulaaccordi o accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Gli accordi o accordi di lavoro possono riguardare loscambio di informazioni operative, strategiche otecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate. Tale accordo oaccordo di lavoro può essere stipulato solo previa approvazione del consigliodi amministrazione dopo che questi abbia ottenuto, inrelazione allo scambio di dati personali, il parere dell'autorità dicontrollo comune.

3. Prima dell'entrata in vigore dell'accordoo dell'accordo di lavoro di cui al paragrafo 2, Europol può ricevere direttamente informazioni, inclusidati personali, dalle entità di cui al paragrafo 1, e usarle, se ciò ènecessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, e può, allecondizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere direttamenteinformazioni, inclusi dati personali, a tali entità, se ciò è necessario per illegittimo svolgimento dei compiti del destinatario.

4. La trasmissione da parte di Europol di informazioniclassificate alle entità di cui al paragrafo 1 è permessa solo se tra Europol e il destinatario esiste un accordo sulla protezionedel segreto.

Articolo 23

Relazioni con paesi eorganizzazioni terzi

1. Se necessario allo svolgimento dei suoicompiti, Europol può instaurare e mantenere relazionidi cooperazione con:

a) paesi terzi;

b) organizzazioni quali:

i) organizzazioni internazionali e enti di diritto pubblico a quelle subordinate;

ii)altri organi di diritto pubblico istituiti da o sulla base diun accordo tra due o più Stati; e

iii)l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

2. Europol stipulaaccordi con le entità di cui al paragrafo 1 che sonostate immesse nell'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a). Gliaccordi possono riguardare lo scambio di informazionioperative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate,se trasmesse attraverso un punto di contatto designato, individuato nell'accordodi cui al paragrafo 6, lettera b) del presente articolo. Tali accordi possonoessere stipulati solo previa approvazione del Consiglio, che abbia previamente consultato il consiglio di amministrazione e,nella misura in cui essi riguardano lo scambio di dati personali, abbiaottenuto il parere dell'autorità di controllo comune tramite il consiglio diamministrazione.

3. Prima dell'entrata in vigore degliaccordi di cui al paragrafo 2, Europolpuò ricevere direttamente ed utilizzare informazioni, inclusi dati personali einformazioni classificate, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento deisuoi compiti.

4. Prima dell'entrata in vigore degliaccordi di cui al paragrafo 2, Europolpuò, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmetteredirettamente informazioni diverse da dati personali e informazioni classificatealle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se ciò è necessarioper il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.

5. Europol può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1,trasmettere direttamente informazioni diverse da dati personali e informazioniclassificate alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo che nonsono sull'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), se ciò èassolutamente necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta controreati di competenza di Europol.

6. Europol può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1,trasmettere alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a) dati personali e informazioniclassificate qualora ciò sia necessario in singoli casi per laprevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol;e

b) dati personali qualora Europol abbia stipulato con l'entità interessata un accordodi cui al paragrafo 2 del presente articolo cheautorizza la trasmissione di tali dati sulla base di una valutazione dell'esistenzadi un adeguato livello di protezione dei dati garantito da tale entità.

7. La trasmissione da parte di Europol di informazioniclassificate alle entità di cui al paragrafo 1 è permessa solo se tra l'Europol e il destinatario esiste un accordo diriservatezza.

8. In deroga ai paragrafi 6e 7 e fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, Europolpuò trasmettere dati personali e informazioni classificate in suo possesso alleentità di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora il direttore neconsideri assolutamente necessaria la trasmissione per salvaguardare gliinteressi essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettividi Europol o al fine di evitare un pericolo imminenteassociato alla criminalità o a reati terroristici. Il direttore tiene conto intutti i casi del livello di protezione dei datiapplicabile all'organo in questione, al fine di conciliare questo livello diprotezione dei dati e gli interessi di cui sopra. Il direttore informa quantoprima il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune dellasua decisione e della base di valutazione dell'adeguatezzadel livello di protezione dei dati offerto dalle entità interessate.

9. Prima di trasmettere dati personali anorma del paragrafo 8, il direttore valuta l'adeguatezzadel livello di protezione dei dati offerto dalle entità interessate tenendoconto di tutte le circostanze relative alla trasmissione di dati personali, inparticolare:

a) il tipo di dati;

b) la loro finalità;

c) la durata del trattamento previsto;

d) le disposizioni generali o particolari inmateria di protezione dei dati applicabili all'entità;

e) il fatto che l'entità abbia o meno acconsentito alle condizioni particolari richieste daEuropol in relazione ai dati.

Articolo 24

Trasmissione dei dati

1. Se a trasmettere a Europoli dati in questione è uno Stato membro, Europol litrasmette alle entità di cui all'articolo 22,paragrafo 1 e all'articolo 23, paragrafo 1 solo con il consenso di quello Statomembro. Lo Stato membro in questione può dare un consenso preventivo allatrasmissione, generale o soggetto a condizioni particolari, revocabile inqualsiasi momento.

Se i dati non sono stati trasmessi da unoStato membro, Europol si accerta che la lorotrasmissione non sia tale da:

a) ostacolare il corretto svolgimento deicompiti di competenza di uno Stato membro;

b) costituire una minaccia per la sicurezzao l'ordine pubblico di uno Stato membro o arrecargli comunque pregiudizio.

2. Europol è responsabile della legittimità della trasmissione deidati. Mantiene una traccia di tutte le trasmissioni di dati ai sensi delpresente articolo, e dei relativi motivi. I dati sono trasmessi solo se ildestinatario si impegna a usarli unicamente per loscopo per il quale sono stati trasmessi.

Articolo 25

Informazioni provenientida parti private e persone private

1. Ai fini della presente decisione si intende per:

a) "parti private", entità eorgani costituiti secondo la legge di uno Stato membro o di un paese terzo,soprattutto società, associazioni professionali, organizzazioni senza scopo dilucro e altre persone giuridiche di diritto privato, che esulano dall'ambito diapplicazione dell'articolo 23, paragrafo 1;

b) "persone private" tutte le persone fisiche.

2. Se necessario per il legittimosvolgimento dei suoi compiti, Europol può trattareinformazioni, inclusi dati personali provenienti da parti private allecondizioni previste al paragrafo 3.

3. I dati personali provenienti da partiprivate possono essere trattati da Europolalle seguenti condizioni:

a) i dati personali provenienti da partiprivate costituite secondo la legge di uno Stato membro possono essere trattateda Europol solo se trasmesse tramite l'unitànazionale di tale Stato membro conformemente alla legislazione nazionale. Europol non può contattaredirettamente parti private negli Stati membri per ottenere informazioni;

b) i dati personali provenienti da partiprivate costituite secondo la legge di un paese terzo con cui Europol ha stipulato, a norma dell'articolo 23, un accordo di cooperazione che consente lo scambio didati personali possono essere trasmessi a Europolsolo tramite il punto di contatto di tale Stato, individuato dall'accordo dicooperazione in vigore e in conformità con lo stesso;

c) i dati personali provenienti da partiprivate costituite secondo la legge di un paese terzo con cui Europol non ha stipulato un accordo di cooperazione checonsente lo scambio di dati personali possono essere trattati da Europol solo se:

i) la parte privata in questione è sull'elencodi cui all'articolo 26, paragrafo 2; e

ii)Europol e la parte privata interessata hannostipulato un memorandum d'intesa sulla trasmissione diinformazioni, inclusi dati personali, che conferma la legittimità dellaraccolta e della trasmissione dei dati personali ad opera della parte privata especifica che i dati personali trasmessi possono essere usati solo per illegittimo svolgimento dei compiti di Europol. Tale memorandum d'intesa può essere stipulato solo previaapprovazione del consiglio di amministrazione dopo che questi abbia ottenuto ilparere dell'autorità di controllo comune.

Se i dati trasmessi influiscono sugliinteressi di uno Stato membro, Europol informa senzaindugio l'unità nazionale dello Stato membro in questione.

4. Oltre al trattamento di dati provenientida parti private a norma del paragrafo 3, Europol può direttamente ottenere e trattare dati, inclusidati personali, da fonti accessibili al pubblico, quali i media e i fornitoridi dati pubblici e di intelligence commerciale conformemente alle disposizionidella presente decisione relative alla protezione dei dati. A norma dell'articolo17 Europol trasmette alleunità nazionali tutte le informazioni pertinenti.

5. Le informazioni, inclusi dati personali,provenienti da persone private possono essere trattate da Europolse ricevute tramite un'unità nazionale conformemente alla legislazionenazionale o il punto di contatto di un paese terzo con cui Europolha stipulato un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23. Se riceve informazioni, inclusi dati personali, da unapersona privata che risiede in un paese terzo con cui non ha stipulato accordidi cooperazione, Europol può trasmetterle solo alloStato membro o al paese terzo interessati con cui ha conclusoun accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23. Europolnon può contattare direttamente persone private perottenere informazioni.

6. I dati personali trasmessi a Europol o ottenuti dallo stesso ai sensi del paragrafo 3, lettera c) del presente articolo possono essere trattatisolo ai fini della loro inclusione nel sistema di informazione Europol di cui all'articolo 11 e negli archivi di lavoroper fini di analisi di cui all'articolo 14 o in altri sistemi di trattamentodei dati personali istituiti a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, se talidati sono connessi ad altri dati già introdotti in uno dei suddetti sistemi osono connessi ad una interrogazione effettuata precedentemente da un'unitànazionale in uno dei suddetti sistemi.

La responsabilità dei dati trattati da Europol, trasmessi alle condizioni previste al paragrafo 3, lettere b) e c) e al paragrafo 4 del presente articolo, edelle informazioni trasmesse tramite il punto di contatto di un paese terzo concui Europol ha stipulato un accordo di cooperazione anorma dell'articolo 23 incombe a Europol a norma dell'articolo29, paragrafo 1, lettera b).

7. Il direttore presenta al consiglio diamministrazione un rapporto completo sull'applicazione del presente articolodue anni dopo la data di applicazione della presente decisione. Su consigliodell'autorità di controllo comune o di propria iniziativa, il consiglio diamministrazione può adottare qualsiasi misura ritenuta appropriata a norma dell'articolo37, paragrafo 9, lettera b).

Articolo 26

Norme di attuazione relative alle relazioni di Europol

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranzaqualificata previa consultazione del Parlamento europeo:

a) stabilisce un elenco dei paesi e organizzazioni terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 concui Europol stipula accordi. L'elenco è preparato dalconsiglio di amministrazione ed è, ove necessario, riesaminato; e

b) adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europolcon le entità di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 23, paragrafo1, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate. Le normedi attuazione sono preparate dal consiglio di amministrazione dopo averottenuto il parere dell'autorità di controllo comune.

2. Il consiglio di amministrazione redige e,ove necessario, riesamina un elenco che stabilisce le parti private con cui Europol può stipulare memorandum d'intesaa norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), punto ii),e adotta norme relative al contenuto e alla procedura di conclusione di dettimemorandum d'intesa dopo aver ottenuto il parere dell'autorità di controllocomune.

 

CAPO V

PROTEZIONE E SICUREZZADEI DATI

 

Articolo 27

Livello di protezione deidati

Fatte salve le specifiche disposizioni dellapresente decisione, Europol tiene conto dei principidella convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispettoal trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981e della raccomandazione R(87)15 del 17 settembre 1987del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Europolrispetta questi principi nel trattamento dei dati personali, fra l'altro per idati automatizzati e non automatizzati che detiene in forma di archivi, inparticolare qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondocriteri determinati.

Articolo 28

Responsabile dellaprotezione dei dati

1. Il consiglio di amministrazione nomina suproposta del direttore, tra i membri del personale, un responsabile dellaprotezione dei dati. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabiledella protezione dei dati agisce in modo indipendente.

2. I compiti del responsabile dellaprotezione dei dati sono:

a) garantire, in maniera indipendente, lalegittimità del trattamento dati e il rispetto delle disposizioni dellapresente decisione relativa al trattamento dei datipersonali, incluso il trattamento dei dati personali riguardanti il personale Europol;

b) garantire che sia mantenuta tracciascritta della trasmissione e del ricevimento di dati personali a norma della presente decisione;

c) garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensidella presente direttiva;

d) cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla formazione e allaconsulenza in materia di trattamento dati;

e) cooperare con l'autorità di controllocomune;

f) redigere un rapporto annuale etrasmetterlo al consiglio di amministrazione e all'autorità di controllocomune.

3. Nello svolgimento dei suoi compiti, ilresponsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i datitrattati da Europol e a tutti i locali di Europol.

4. Qualora il responsabile della protezionedei dati ritenga che le disposizioni della presente decisione relative al trattamento dei dati personali non siano staterispettate, ne informa il direttore chiedendo allo stesso di porre rimedio all'inadempienzaentro un termine determinato.

Se il direttore non pone rimedio altrattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile dellaprotezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione e concorda conquest'ultimo un termine determinato per la risposta.

Se il consiglio di amministrazione non ponerimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, ilresponsabile della protezione dei dati si rivolge all'autorità di controllocomune.

5. Il consiglio di amministrazione adotta ulteriori norme di attuazione relative al responsabile dellaprotezione dei dati, riguardanti, in particolare, la selezione, la revoca, icompiti, le mansioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabiledella protezione dei dati.

Articolo 29

Responsabilità in materiadi protezione dei dati

1. La responsabilità dei dati trattatipresso Europol, in particolare per quanto riguarda lalegittimità della loro raccolta, la trasmissione a Europole l'introduzione, la loro esattezza, il loro aggiornamento e il controllo deitermini di conservazione incombe:

a) allo Stato membro che ha introdotto ocomunicato i dati;

b) a Europol, perquanto riguarda i dati comunicatigli da terzi, compresi i dati comunicati daprivati a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettereb) e c) e dell'articolo 25, paragrafo 4, nonché i dati comunicati tramite ilpunto di contatto di un paese terzo con cui Europolha concluso un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23, o checostituiscono il risultato di analisi svolte da Europol.

2. I dati trasmessi a Europolma non ancora immessi in uno dei suoi archivi rimangono sotto la responsabilitàin materia di protezione dei dati della parte che liha trasmessi. Europol è tuttavia tenuto a garantirela sicurezza dei dati, a norma dell'articolo 35,paragrafo 2, secondo cui può consultare tali dati, finché sono immessi in unarchivio, solo il personale Europol autorizzato, alfine di stabilire se possono essere trattati presso Europolo da funzionari autorizzati della parte che li ha comunicati. Se a seguito diuna valutazione Europol ha motivo di ritenere che idati forniti siano inesatti o non aggiornati, ne notizia alla parte che li ha trasmessi.

3. Inoltre, fatte salve le altredisposizioni della presente decisione, Europol èresponsabile di tutti i dati da esso trattati.

4. Se Europol è in possesso di prove in base alle quali i dati inseriti inuno dei suoi sistemi di cui al capo II contengono errori di fatto o sono statiarchiviati illecitamente, ne informa lo Stato membro o l'altra parteinteressata.

5. Europolconserva i dati in modo che sia possibile individuare lo Stato membro o laparte terza che li ha trasmessi, oppure accertare se siano il risultato dell'analisidi Europol.

Articolo 30

Diritto di accesso dellapersona

1. Chiunque hadiritto, a intervalli ragionevoli, di ottenere informazioni se i dati personaliche lo riguardano sono stati o meno trattati da Europole di avere tale comunicazione in forma intelligibile, o di farli verificare intutti i casi alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Chiunque desideri esercitare i dirittiriconosciutigli dal presente articolo può presentare,senza costi eccessivi, un'apposita domanda, nello Stato membro di sua scelta,all'autorità designata a tal fine in quello Stato. L'autorità sottopone ladomanda a Europol senza indugio, in ogni caso entroun mese dal ricevimento.

3. Senza indebito ritardo e in ogni casoentro tre mesi dal ricevimento, Europol risponde alladomanda a norma del presente articolo.

4. Europolconsulta le autorità competenti degli Stati membri interessati prima didecidere in merito alla risposta ad una domanda anorma del paragrafo 1. La decisione di accesso ai dati è subordinata allastretta cooperazione tra Europol e gli Stati membridirettamente interessati dalla comunicazione. In ogni caso in cui uno Statomembro si opponga alla risposta proposta da Europol,comunica la motivazione a Europol.

5. La comunicazione di informazioniin risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1 è rifiutata nella misura incui tale rifiuto sia necessario per:

a) consentire il corretto svolgimento deicompiti di Europol;

b) tutelare la sicurezza e l'ordine pubbliconegli Stati membri o prevenire la criminalità;

c) garantire che nessuna indagine nazionalesia compromessa;

d) proteggere i diritti e le libertà diterzi.

Nel valutare l'applicabilità di un'esenzione,si tiene conto degli interessi della persona interessata.

6. In caso di rifiuto di comunicareinformazioni in risposta ad una domanda a norma delparagrafo 1, Europol comunica all'interessato diavere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelarese Europol abbia trattato dati personali che loriguardano.

7. Chiunque hadiritto di chiedere all'autorità di controllo comune, a intervalli ragionevoli,di verificare se il modo in cui Europol ha raccolto,conservato, trattato e usato dati personali che lo riguardano è conforme alledisposizioni della presente decisione relativa al trattamento dei datipersonali. L'autorità di controllo comune comunica all'interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni chepossano rivelare se Europol abbia trattato datipersonali che lo riguardano.

Articolo 31

Diritto dell'interessatodi rettifica e cancellazione dei dati

1. Chiunque ha ildiritto di chiedere a Europol che i dati errati chelo riguardano siano rettificati o cancellati. Se dalla richiesta di rettifica ocancellazione, oppure in altro modo, emerge che dati in possesso di Europol comunicati da terzi o risultanti dalle analisi di Europol sono erratioppure sono stati immessi o conservati in violazione della presente decisione, Europol provvede alla loro rettifica o cancellazione.

2. Se i dati errati o trattati in violazionedella presente decisione sono stati trasmessi a Europoldirettamente dagli Stati membri, gli Stati membriinteressati li rettificano o li cancellano in collaborazione con Europol.

3. Se i dati errati sono stati trasmessi conaltro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancata trasmissione o sono trasmessi inviolazione della presente decisione, oppure al fatto che Europolha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione dellapresente decisione, Europol li rettifica o licancella in collaborazione con gli Stati membri interessati.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri o i terzi che hanno ricevuto idati sono informati senza indugio e sono tenuti a rettificarli o cancellarli.Qualora la cancellazione non sia possibile, i dati sono bloccati per impedireeventuali trattamenti futuri.

5. Senza indebito ritardo e in ogni casoentro tre mesi, Europol informa per iscritto ilrichiedente che i dati che lo riguardano sono stati rettificati o cancellati.

Articolo 32

Ricorsi

1. Nella risposta aduna domanda di verifica o di accesso ai dati oppure di rettifica ocancellazione dei dati, Europol informa ilrichiedente che se la decisione non lo soddisfa può presentare ricorso dinanziall'autorità di controllo comune. Il richiedente può altresì rivolgersi all'autoritàdi controllo comune se non ha ricevuto risposta alla sua domanda entro itermini previsti agli articoli 30 o 31.

2. Se il richiedente presenta ricorsodinanzi all'autorità di controllo comune, il ricorso è istruito da tale autorità.

3. Qualora il ricorso riguardi una decisionedi cui agli articoli 30 o 31, l'autorità di controllocomune consulta l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziariacompetente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello Stato membrodirettamente interessato. La decisione dell'autorità di controllo comune, chepuò estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, èadottata in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente.

4. Se il ricorso riguarda l'accesso a datiimmessi nel sistema di informazione Europol da Europol o a daticonservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altrosistema istituito da Europol per trattare datipersonali a norma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune, in caso diopposizione persistente di Europol, può, sentito Europol e lo Stato membro o gli Stati membri di cui all'articolo30, paragrafo 4, non tener conto di tale opposizione soltanto con decisionepresa a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Se tale maggioranza non èraggiunta l'autorità di controllo comune comunica ilrifiuto al richiedente, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenzadi dati personali sul suo conto.

5. Se il ricorso riguarda la verifica didati immessi nel sistema di informazione Europol da uno Stato membro, o di dati conservati negliarchivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito daEuropol per trattare dati personali a norma dell'articolo10, l'autorità di controllo comune si accerta che le opportune verifiche sianostate effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l'autorità dicontrollo nazionale dello Stato membro che ha immesso i dati. L'autorità dicontrollo comune comunica al richiedente che sono state effettuatele verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza didati personali sul suo conto.

6. Se il ricorso riguarda la verifica didati introdotti nel sistema di informazione Europol da Europol o conservatinegli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistemaistituito da Europol per trattare dati personali anorma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune si accerta che Europol abbia effettuato le opportune verifiche. L'autoritàdi controllo comune comunica al richiedente che sono state effettuatele verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza didati personali sul suo conto.

Articolo 33

Autorità di controllonazionale

1. Ciascuno Stato membro designa un'autoritàdi controllo nazionale incaricata di monitorare, in modo indipendente e nelrispetto della legislazione nazionale, che l'introduzione, il recupero e lacomunicazione a Europol di dati personali da partedello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e non ledano i dirittidelle persone cui si riferiscono i dati. A tal fine l'autorità di controllo haaccesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali dicollegamento, ai dati introdotti dallo Stato membro nel sistema di informazione Europol o inqualsiasi altro sistema istituito da Europol pertrattare dati personali a norma dell'articolo 10, secondo le procedurenazionali applicabili.

Ai fini dell'esercizio della funzione di controllo, le autorità di controllo nazionali hannoaccesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamentopresso Europol.

Inoltre, secondo le procedure nazionaliapplicabili, le autorità di controllo nazionali controllano le attività svoltedalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, inquanto rilevanti per la protezione dei dati personali. Esse informano l'autoritàdi controllo comune delle azioni che intraprendono inrelazione a Europol.

2. Chiunque hadiritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare lalegittimità dell'introduzione o della comunicazione a Europol,in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e della consultazione di talidati da parte dello Stato membro interessato.

Il diritto è esercitato conformemente allalegislazione nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata.

Articolo 34

Autorità di controllocomune

1. È istituita un'autorità di controllocomune indipendente incaricata di sorvegliare, nel rispetto della presentedecisione, le attività di Europol per accertarsi chela conservazione, il trattamento e l'uso dei dati in possesso di Europol non ledano i diritti delle persone cui siriferiscono. L'autorità di controllo comune controlla inoltre la legittimitàdella trasmissione dei dati provenienti da Europol.Si compone di un massimo di due membri o rappresentanti, eventualmenteassistiti da supplenti, di ciascuna autorità dicontrollo nazionale indipendente con le capacità richieste, nominati per cinqueanni dai rispettivi Stati membri. Ogni delegazione dispone diun voto. L'autorità di controllo comune sceglie un presidente al suo interno.

Nello svolgimento delle loro mansioni, imembri dell'autorità di controllo comune non ricevono istruzioni da nessunaautorità.

2. Europol assiste l'autorità di controllo comune nello svolgimento deisuoi compiti. In particolare:

a) fornisce le informazioni richieste dall'autoritàdi controllo comune e le permette di accedere a tutti i documenti e fascicoli nonché ai dati conservati nei suoi archivi;

b) permette all'autorità di controllo comunedi accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i suoi locali;

c) esegue le decisioni dell'autorità dicontrollo comune in relazione ai ricorsi.

3. Compete all'autorità di controllo comuneesaminare i problemi di attuazione e interpretazione connessi con le attivitàdi Europol in relazione altrattamento e all'uso di dati personali, esaminare i problemi inerenti alleverifiche svolte indipendentemente dalle autorità di controllo nazionali degliStati membri o all'esercizio del diritto di accesso, ed elaborare propostearmonizzate per la soluzione comune di problemi esistenti.

4. Qualora constativiolazioni della presente decisione nella conservazione, nel trattamento o nell'usodi dati personali, l'autorità di controllo comune invia al direttore le osservazioniche ritiene necessarie ed esige una risposta entro un determinato termine. Ildirettore informa il consiglio di amministrazione di tutta la procedura. Se nonè soddisfatta della risposta del direttore, l'autorità di controllo comune sirivolge al consiglio di amministrazione.

5. Nello svolgimento dei suoi compiti, percontribuire ad una maggiore coerenza nell'applicazionedelle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati, l'autorità dicontrollo comune coopera per quanto necessario con altre autorità di controllo.

6. L'autorità di controllo comune redigeperiodicamente rapporti di attività. I rapporti sono trasmessi al Parlamentoeuropeo e al Consiglio. Il consiglio di amministrazione può formulareosservazioni che vengono accluse ai rapporti.

L'autorità di controllo comune decide serendere pubblico il rapporto di attività, nel qual caso stabilisce le modalità di pubblicazione.

7. L'autorità di controllo comune adotta ilsuo regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e losottopone all'approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranzaqualificata.

8. L'autorità di controllo comune istituisceun comitato interno composto di un rappresentante qualificato per ogni Statomembro con diritto di voto. Il comitato è incaricato di esaminare con tutti imezzi appropriati i ricorsi di cui all'articolo 32. Surichiesta, le parti sono ascoltate dal comitato e possono farsi assistere a talfine da consulenti. Le decisioni adottate in questoambito sono definitive nei confronti di tutte le parti interessate.

9. L'autorità di controllo comune puòistituire una o più commissioni in aggiunta a quella di cui al paragrafo 8.

10. L'autorità di controllo comune èconsultata sulla parte del bilancio di Europol che lariguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione.

11. L'autorità di controllo comune èassistita da un segretariato i cui compiti sono determinati dal regolamentointerno.

Articolo 35

Sicurezza dei dati

1. Europol adotta le misure tecniche e organizzative necessarie pergarantire l'attuazione della presente decisione. Le misure sono consideratenecessarie quando l'impegno che comportano èproporzionato all'obiettivo di protezione.

2. Per quanto riguarda il trattamentoautomatizzato dei dati presso Europol, ogni Statomembro ed Europol attuano misure dirette a:

a) negare l'accesso alle attrezzature usateper il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllodell'accesso alle attrezzature);

b) impedire che persone non autorizzateleggano, copino, modifichino o rimuovano supporti di dati (controllo dei supporti di dati);

c) impedire che siano introdotti,consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione(controllo della conservazione);

d) impedire che persone non autorizzateusino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllodegli utilizzatori);

e) garantire che le persone autorizzate ausare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedereesclusivamente ai dati cui si riferisce la loroautorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);

f) garantire che sia possibile verificare eaccertare a quali organi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature ditrasmissione di dati (controllo della comunicazione);

g) garantire che sia possibile verificare eaccertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamentoautomatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti(controllo dell'introduzione);

h) impedire che dati personali possanoessere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante iltrasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

i) garantire che in caso di guasto i sistemiinstallati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino);

j) garantire che le funzioni del sistema nonsiano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalatiimmediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano esserecorrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).

 

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE

 

Articolo 36

Organi di Europol

Gli organi di Europolsono:

a) il consiglio di amministrazione,

b) il direttore.

Articolo 37

Consiglio diamministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ècomposto da un rappresentante di ciascuno Stato membroe da un rappresentante della Commissione. Ogni membro del consiglio diamministrazione ha diritto ad un voto. Egli può essererappresentato da un supplente: questi, in assenza del titolare, può esercitareil diritto di voto.

2. Il presidente e il vicepresidente delconsiglio di amministrazione sono scelti nell'ambito e a cura del gruppo di treStati membri che hanno congiuntamente preparato il programma di diciotto mesidel Consiglio. Essi assolvono tali funzioni per il periodo di diciotto mesicorrispondente a detto programma. Durante tale periodo il presidente nonricopre più l'incarico di rappresentante del proprio Stato membro in seno alconsiglio di amministrazione. Il vicepresidente sostituisce il presidente incaso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le suefunzioni.

3. Il presidente è responsabile del correttofunzionamento del consiglio di amministrazione nell'espletamento dei suoicompiti fissati al paragrafo 9, che assicurano unaparticolare attenzione alle questioni strategiche e ai compiti principali di Europol di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4. Il presidente è assistito dalsegretariato del consiglio di amministrazione, il quale in particolare:

a) è strettamente e costantemente coinvoltonell'organizzare, coordinare ed assicurare la coerenzadell'operato del consiglio di amministrazione; sotto la responsabilità e laguida del presidente, assiste quest'ultimo nella ricerca di soluzioni;

b) fornisce al consiglio di amministrazionegli strumenti amministrativi necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

5. Il direttore partecipa alle riunioni delconsiglio di amministrazione senza diritto di voto.

6. I membri del consiglio di amministrazioneo i loro supplenti e il direttore possono farsiaccompagnare da esperti.

7. Il consiglio di amministrazione siriunisce almeno due volte all'anno.

8. Il consiglio di amministrazione deliberaa maggioranza dei due terzi dei suoi membri tranne se diversamente dispostonella presente decisione.

9. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta una strategia per Europol che prevede parametri di riferimento per valutarese gli obiettivi stabiliti siano stati raggiunti;

b) controlla la qualità del lavoro deldirettore, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;

c) prende qualsiasi decisione o disposizionedi attuazione a norma della presente decisione;

d) adotta le norme di attuazione applicabilial personale Europol, su proposta del direttore eprevia richiesta di accordo della Commissione;

e) adotta il regolamento finanziario edesigna il contabile conformemente al regolamento (CE, Euratom)n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamentofinanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 delregolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglioche stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generaledelle Comunità europee [13], previa consultazione della medesima;

f) crea la funzione di revisionecontabile interna e nomina i revisori dei conti fra i membri del personale Europol. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre le ulteriori norme di attuazione riguardanti la funzione direvisione contabile interna. Tali norme di attuazione dovrebbero riguardare, inparticolare, la selezione, la revoca, i compiti, lemansioni, i poteri e le garanzie di indipendenza della funzione. La funzione direvisione contabile interna risponde unicamente alconsiglio di amministrazione e ha accesso a tutta la documentazione necessariaper l'espletamento dei propri compiti;

g) adotta un elenco di almeno tre candidatial posto di direttore e vicedirettori da presentare al Consiglio;

h) è responsabile dell'espletamento deglialtri compiti che il Consiglio gli affida, in particolare nell'ambito delledisposizioni di attuazione della presente decisione;

i) adotta il suoregolamento interno, comprese le disposizioni che sanciscono l'indipendenza delsegretariato.

10. Ogni anno il consiglio diamministrazione adotta:

a) il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto ditabella dell'organico da presentare alla Commissione, e il bilancio finale;

b) un programma di lavoro sulle attivitàfuture di Europol, che tenga conto delle necessitàoperative degli Stati membri e dell'impatto sul bilancio e sull'organico di Europol, previo parere della Commissione;

c) un rapporto generale delle attivitàsvolte da Europol nell'anno trascorso, compresi irisultati raggiunti rispetto alle priorità fissate dal Consiglio.

Questi documenti sono presentati perapprovazione al Consiglio, che li trasmette al Parlamento europeo perinformazione.

11. Entro quattro anni dalla data diapplicazione della presente decisione, e successivamenteogni quattro anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazioneesterna indipendente sull'attuazione della presente decisione e sulle attivitàdi Europol.

Il consiglio di amministrazione stabilisce atal fine precisi termini di riferimento.

Il rapporto della valutazione è trasmesso alParlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

12. Il consiglio di amministrazione puòdecidere di istituire gruppi di lavoro. Le norme che disciplinano l'istituzionee il funzionamento dei gruppi di lavoro sono stabilitedal regolamento interno.

13. Il consiglio di amministrazione esercitai poteri di cui all'articolo 39, paragrafo 3, inrelazione al direttore, fatto salvo l'articolo 38, paragrafi 1 e 7.

Articolo 38

Direttore

1. Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dalConsiglio a maggioranza qualificata sulla base di un elenco di almeno trecandidati presentato dal consiglio di amministrazione, con un mandato diquattro anni. Il Consiglio, su proposta del consiglio di amministrazione, cheha previamente valutato la qualità del lavoro deldirettore, può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo non superiorea quattro anni.

2. Il direttore è assistito da trevicedirettori designati per un periodo di quattro anni rinnovabile una solavolta, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, ene definisce i compiti.

3. Il consiglio di amministrazione fissa lenorme per la selezione dei candidati al posto di direttore o vicedirettore,compresa la proroga dei rispettivi mandati. Prima di entrare in vigore, lenorme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

4. Il direttore è responsabile:

a) dello svolgimento dei compiti assegnati aEuropol;

b) dell'ordinaria amministrazione;

c) dell'esercizio, nei confronti delpersonale e dei vicedirettori, fatti salvi i paragrafi 2 e 7del presente articolo, dei poteri di cui all'articolo 39, paragrafo 3;

d) dell'elaborazione e dell'esecuzione delledecisioni del consiglio di amministrazione e dellarisposta alle sue richieste;

e) dell'assistenza al presidente delconsiglio di amministrazione nella preparazione delleriunioni dello stesso consiglio;

f) della redazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, cheinclude il progetto di tabella dell'organico, e del programma preliminare dilavoro;

g) della stesura della relazione di cui all'articolo37, paragrafo 10, lettera c);

h) dell'esecuzione del bilancio di Europol;

i) della trasmissione, su base periodica, alconsiglio di amministrazione di informazioni sull'attuazionedelle priorità stabilite dal Consiglio e sulle relazioni esterne di Europol;

j) dell'istituzione e dell'attuazione, incooperazione con il consiglio di amministrazione, di una procedura efficienteed efficace di controllo e di valutazione in relazione alrendimento di Europol in termini di raggiungimento diobiettivi. Il direttore riferisce periodicamente al consiglio diamministrazione sui risultati di tale controllo;

k) svolgimento di tutti gli altri compitiassegnati al direttore dalla presente decisione.

5. Il direttore rende conto dell'eserciziodelle sue funzioni al consiglio di amministrazione.

6. Il direttore è il rappresentante legaledi Europol.

7. Il direttore e i vicedirettori possonoessere sollevati dalle loro funzioni con decisione del Consiglio, adottata amaggioranza qualificata, previo parere del consiglio di amministrazione. Ilconsiglio di amministrazione fissa le norme applicabili in tali casi. Prima dientrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranzaqualificata.

Articolo 39

Personale

1. Al direttore, ai vicedirettori e alpersonale Europol assunto dopo la data diapplicazione della presente decisione si applicano lo statuto dei funzionaridelle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunitàeuropee (di seguito denominati rispettivamente "lo statuto delpersonale" e "il regime") previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [14] e leregole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai finidell'applicazione di detti statuto e regime.

2. Ai fini dell'attuazione dello statuto delpersonale e del regime, Europol è considerata un'agenziaai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2 dellostatuto del personale.

3. Europol esercita nei confronti del suo personale e del direttore ipoteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere dinomina e dal regime all'autorità autorizzata a concludere i contratti, a normadell'articolo 37, paragrafo 13, e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c)della presente decisione.

4. Il personale Europolè costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. Il consiglio diamministrazione di Europol dà annualmente il proprioassenso qualora il direttore intenda accordare contratti di durataindeterminata. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporaneiprevisti nella tabella dell'organico possono esserecoperti solo da personale assunto dalle autorità nazionali competenti. Ilpersonale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei dicui all'articolo 2, lettera a) del regime ai qualipossono essere accordati solo contratti a tempo determinato rinnovabili unavolta sola per un ulteriore periodo determinato.

5. Gli Stati membri possono distaccare pressoEuropol esperti nazionali. Il consiglio diamministrazione adotta le necessarie modalità diattuazione.

6. Europol applica i principi del regolamento (CE) n. 45/2001 altrattamento di dati personali relativi al personale Europol.

 

CAPO VII

RISERVATEZZA

 

Articolo 40

Riservatezza

1. Europol e gliStati membri adottano misure appropriate per garantire la protezione delleinformazioni soggette ad obbligo di riservatezzaprovenienti da Europol o con esso scambiate a normadella presente decisione. A tal fine il Consiglio, deliberando a maggioranzaqualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta regole diriservatezza appropriate, predisposte dal consiglio di amministrazione. Talinorme includono disposizioni per i casi in cui Europolpuò scambiare con terzi informazioni soggette aobbligo di riservatezza.

2. Qualora Europolintenda affidare a determinate persone attività sensibili, gli Stati membri si impegnano a fare effettuare, su richiesta del direttore econformemente alle proprie disposizioni nazionali, indagini di sicurezza suirispettivi cittadini e a prestarsi reciproca assistenza a tal fine. L'autoritàcompetente ai sensi delle disposizioni nazionali comunica a Europolsoltanto i risultati dell'indagine di sicurezza. Tali risultati vincolano Europol.

3. Ogni Stato membro eEuropol possono incaricare del trattamento dei datipresso Europol soltanto persone che hanno ricevutouna formazione specifica e che sono state sottoposte ad un'indagine disicurezza. Il consiglio di amministrazione adotta le norme per l'abilitazionedi sicurezza del personale Europol. Il direttoreinforma periodicamente il consiglio di amministrazione dello stato di abilitazione di sicurezza del personale Europol.

Articolo 41

Obbligo di segreto eriservatezza

1. I membri del consiglio diamministrazione, il direttore, i vicedirettori, i dipendenti di Europol e gli ufficiali di collegamento si astengono da qualsiasi atto o espressione di opinioni chepossa danneggiare Europol o nuocere alle sue attività.

2. I membri del consiglio diamministrazione, il direttore, i vicedirettori, i dipendenti di Europol e gli ufficiali di collegamento, e tutte le altrepersone sottoposte ad un obbligo particolare disegreto e riservatezza, sono tenuti a non divulgare a persone non autorizzate oal pubblico fatti o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'eserciziodelle loro funzioni o della loro attività. Ciò non vale per quei fatti oinformazioni che per la loro irrilevanza non esigono segretezza. L'obbligo disegreto e riservatezza permane anche dopo la cessazione del servizio o delrapporto di lavoro, o al termine dell'attività. Europolcomunica l'obbligo particolare di cui alla prima frase unitamente ad unrichiamo sulle conseguenze giuridiche della sua violazione. Di tale comunicazioneviene preso atto per iscritto.

3. I membri del consiglio diamministrazione, il direttore, i vicedirettori, i dipendenti di Europol e gli ufficiali di collegamento, e tutte le altrepersone sottoposte all'obbligo di cui al paragrafo 2,non possono, senza riferirne al direttore o, per quanto riguarda il direttore,al consiglio di amministrazione, deporre o fare dichiarazioni in sedegiudiziaria o extragiudiziaria su fatti o informazioni di cui siano venuti aconoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o delle loro attività.

Il consiglio di amministrazione o ildirettore, a seconda dei casi, si mette in contattocon l'autorità giudiziaria o con qualsiasi altro organo competente al fine digarantire che siano adottate le misure necessarie ai sensi della legislazionenazionale applicabile all'autorità o all'organo contattato.

Tali misure possono riguardare l'adeguamentodelle procedure di deposizione per assicurare la riservatezza delleinformazioni, oppure, purché la legislazione nazionale interessata lo consenta,il rifiuto di comunicare dati qualora ciò sia indispensabile per la protezionedegli interessi di Europol o di uno Stato membro.

Se la legislazione dello Stato membroprevede il diritto di non testimoniare, le persone di cui al paragrafo 2 invitate a testimoniare devono essere autorizzate a farlo.L'autorizzazione è concessa dal direttore e, per quanto riguarda il direttore, dal consiglio di amministrazione. Se un ufficialedi collegamento è chiamato a deporre in merito ad informazioni che gli sonopervenute da Europol, l'autorizzazione è rilasciataprevio accordo dello Stato membro da cui dipende l'ufficiale di collegamento. L'obbligodi chiedere l'autorizzazione a deporre permane anche dopo la cessazione delservizio o del rapporto di lavoro, o al termine delle attività.

Inoltre, se risulta che la deposizione puòriguardare informazioni e conoscenze che uno Stato membro ha comunicato a Europol o che si riferiscono chiaramente aduno Stato membro, deve essere ottenuto il parere di quello Stato membro primadi rilasciare l'autorizzazione.

L'autorizzazione a testimoniare può essererifiutata solo se necessario per proteggere interessi superiori di Europol o di uno Stato membro o di Stati membri che necessitano di protezione.

4. Ogni Stato membro considera le violazionidell'obbligo di segreto o riservatezza di cui ai paragrafi 2e 3 come violazioni degli obblighi imposti dalla legislazione nazionale inmateria di segreto d'ufficio o professionale o delle disposizioni per laprotezione di materiale classificato.

Esso provvede affinché queste norme edisposizioni si applichino anche ai suoi dipendenti che hanno contatti con Europol nell'ambito delle loro attività.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DI BILANCIO

 

Articolo 42

Bilancio

1. Le entrate di Europolsono costituite, fatti salvi altri introiti, da un contributo della Comunitàiscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione della Commissione) a partire dalla data di applicazione della presentedecisione. Il finanziamento di Europol è soggetto ad un accordo del Parlamento europeo e del Consiglio (diseguito denominata "l'autorità di bilancio") come previsto nell'accordointeristituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio ela Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [15].

2. Le spese di Europolcomprendono le spese di personale, amministrazione,infrastruttura ed esercizio.

3. Il direttore prepara il progetto di statodi previsione delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio successivo, che include un progettodi tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione. Ilprogetto di tabella dell'organico indica i posti permanenti o temporanei e unriferimento agli esperti nazionali distaccati, e precisa il numero, il grado ela categoria del personale impiegato da Europol nell'esercizioconsiderato.

4. Le entrate e le spese devono essere inpareggio.

5. Il consiglio di amministrazione adotta ilprogetto di stato di previsione delle entrate e dellespese, che include il progetto di tabella dell'organico ed è accompagnato dalprogramma preliminare di lavoro, e lo trasmette alla Commissione entro il 31marzo di ogni anno. Se ha obiezioni sul progetto di stato di previsione, laCommissione informa il consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalricevimento.

6. La Commissione trasmettelo stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto preliminaredi bilancio generale dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, laCommissione iscrive le stime relative alla tabelladell'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generalenel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea, chetrasmette all'autorità di bilancio, conformemente all'articolo 272 del trattatoche istituisce la Comunità europea.

8. Quando adotta il bilancio generale dell'Unioneeuropea, l'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzionedi Europol e la tabella dell'organico.

9. Il consiglio di amministrazione adotta ilbilancio e la tabella dell'organico di Europol, chediventano definitivi dopo l'adozione finale del bilancio generale dell'Unioneeuropea e, se necessario, sono adeguati di conseguenza con l'adozione di unbilancio riveduto.

10. Qualsiasi modifica del bilancio e dellatabella dell'organico segue la procedura di cui ai paragrafi da 5 a 9.

11. Il consiglio di amministrazione comunicaquanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasiprogetto che possa avere incidenze finanziarie significativesul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di naturaimmobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa laCommissione. Il ramo dell'autorità di bilancio che comunichi l'intenzione diesprimere un parere lo trasmette al consiglio di amministrazione entro seisettimane dalla data in cui il progetto è notificato all'autorità di bilancio.

Articolo 43

Esecuzione e controllodel bilancio

1. Il direttore esegue il bilancio di Europol.

2. Entro il 28 febbraio successivo allachiusura dell'esercizio, il contabile di Europoltrasmette al contabile della Commissione i contiprovvisori e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio.Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni edegli organismi decentrati conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002,che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generaledelle Comunità europee [16].

3. Entro il 31 marzo successivo allachiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Cortedei conti i conti provvisori di Europole una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Larelazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Ricevute le osservazioni della Corte deiconti sui conti provvisori di Europolai sensi dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom)n. 1605/2002, il direttore redige i conti definitivi di Europolsotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio diamministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formulaun parere sui conti definitivi di Europol.

6. Entro il 1o luglio successivo allachiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, unitamenteal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, alConsiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi sono pubblicati.

8. Il direttore invia alla Corte dei contiuna risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette copiaal consiglio di amministrazione.

9. Il direttore presenta al Parlamentoeuropeo, su richiesta di quest'ultimo e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento dellaprocedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, suraccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, incarico al direttore, prima del 30 aprile dell'anno n +2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 44

Regolamento finanziario

Previa consultazione della Commissione, ilconsiglio di amministrazione adotta il regolamento finanziario applicabile a Europol. Esso può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se lo richiedono le esigenzespecifiche di funzionamento di Europol. Per l'adozionedi qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n.2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'autorità dibilancio è informata di queste deroghe.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI VARIE

 

Articolo 45

Norme di accesso aidocumenti di Europol

In base ad una proposta del direttore, entrosei mesi dalla data di applicazione della presente decisione il consiglio diamministrazione adotta le norme relative all'accessoai documenti di Europol, tenuto conto dei principi elimiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documentidel Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [17].

Articolo 46

Informazioni classificateUE

Europolapplica i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezzadel Consiglio [18], relativamente alleinformazioni classificate UE.

Articolo 47

Lingue

1. A Europol siapplicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunitàeconomica europea [19].

2. Il consiglio di amministrazione decideall'unanimità l'organizzazione linguistica interna di Europol.

3. I servizi di traduzione necessari per ilavori di Europol sonoassicurati dal centro di traduzione delle istituzioni dell'Unione europea [20].

Articolo 48

Informazione delParlamento europeo

La presidenza del Consiglio, il presidentedel consiglio di amministrazione e il direttore compaiono dinanzi al Parlamentoeuropeo, su richiesta di quest'ultimo, per discutere questioni inerenti a Europol tenendo conto degli obblighi di segreto eriservatezza.

Articolo 49

Lotta antifrode

A Europol siapplicano le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficioper la lotta antifrode (OLAF) [21]. Sulla base della proposta deldirettore, il consiglio di amministrazione adotta, entro sei mesi dalla data diapplicazione della presente decisione, le necessarie misure di attuazione chepossono escludere i dati operativi dalla sfera investigativa dell'OLAF.

Articolo 50

Accordo sulla sede

Le disposizioni relativeall'insediamento di Europol nello Stato che neospita la sede e alle prestazioni a carico di tale Stato, e le normeparticolari applicabili in quello Stato al direttore, ai membri del consigliodi amministrazione, ai vicedirettori, ai dipendenti di Europole ai loro familiari sono stabilite in un accordo sulla sede fra Europol e il Regno dei Paesi Bassi, concluso previaapprovazione del consiglio di amministrazione.

Articolo 51

Privilegi e immunità

1. Il protocollo sui privilegi e sulleimmunità delle Comunità europee ed un regolamentospecifico da adottare in base all'articolo 16 del protocollo sui privilegi esulle immunità delle Comunità europee si applicano al direttore, aivicedirettori e al personale Europol.

2. A Europol siapplica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

3. Il Regno dei Paesi Bassi e gli altriStati membri concordano, per gli ufficiali di collegamento distaccati daglialtri Stati membri e per i loro familiari, i privilegi e le immunità necessarial corretto svolgimento dei loro compiti presso Europol.

Articolo 52

Responsabilità per iltrattamento illecito o non corretto dei dati

1. Ciascuno Stato membro è responsabile,conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, dei danni causati ad una persona da dati contenenti errori di diritto o difatto conservati o trattati presso Europol. Ilsoggetto danneggiato può promuovere un'azione di risarcimento soltanto controlo Stato membro in cui si è verificato l'evento generatore del danno, dinanziall'autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione nazionale diquello Stato membro. Uno Stato membro non può invocare ilfatto che un altro Stato membro o Europolabbia trasmesso dati non corretti per sottrarsi alle sue responsabilità neiconfronti del soggetto danneggiato ai sensi della legislazione nazionale.

2. Se gli errori di diritto o di fatto di cui al paragrafo 1 risultano dallacomunicazione errata di dati o dall'inosservanza degli obblighi previsti dallapresente decisione da parte di uno o più Stati membri, ovvero dallaconservazione o dal trattamento illeciti o non corretti da parte di Europol, quest'ultimo o lo Stato membro o gli Stati membriin questione sono tenuti, su richiesta, a rimborsare le somme versate a titolodi risarcimento ai sensi del paragrafo 1, a meno che lo Stato membro nel cuiterritorio è stato causato il danno abbia usato i dati in violazione dellapresente decisione.

3. Qualsiasi controversia tra lo Statomembro che ha corrisposto il risarcimento a norma del paragrafo 1 e Europol o un altro Statomembro sul principio o sull'importo di detto rimborso è sottoposta al consigliod'amministrazione che provvede a risolverla con una maggioranza dei due terzidei suoi membri.

Articolo 53

Altre responsabilità

1. La responsabilità contrattuale di Europol è disciplinata dalla legge applicabile al contrattoin questione.

2. In caso di responsabilitàextracontrattuale, Europol è tenuto,indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo 52, a risarcire i danni dovuti a colpa dei suoi organi o delsuo personale nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui possanoessere imputati ad essi e a prescindere dai diversi procedimenti dirisarcimento danni ai sensi della legislazione degli Stati membri.

3. Il soggetto danneggiato ha diritto diesigere che Europol si astenga dal promuovere un'azioneo vi rinunci.

4. Le autorità giudiziarie degli Statimembri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono laresponsabilità di Europol di cui al presente articolosono determinate con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio,del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, ilriconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [22].

Articolo 54

Responsabilità per lapartecipazione di Europol a squadre investigativecomuni

1. Lo Stato membro sul cui territorio ilpersonale Europol abbia causato danni assistendo amisure operative a norma dell'articolo 6 provvede alrisarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dalproprio personale.

2. Salvo se diversamente convenuto dalloStato membro interessato, Europol rimborsaintegralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loroaventi diritto per i danni di cui al paragrafo 1.Qualsiasi controversia tra lo Stato membro e Europol sul principio o sull'importo di detto rimborso è sottopostaal consiglio d'amministrazione che provvede a risolverla.

 

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Articolo 55

Successione giuridicagenerale

1. La presente decisione non pregiudica l'efficaciagiuridica degli accordi conclusi da Europol istituitoai sensi della convenzione Europol prima della data di applicazione della presente decisione.

2. Il paragrafo 1si applica, in particolare, all'accordo sulla sede concluso in base all'articolo37 della convenzione Europol, agli accordi tra ilRegno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri conclusi in base all'articolo41, paragrafo 2 della convenzione Europol, e a tuttigli accordi internazionali, incluse le loro disposizioni sullo scambio diinformazioni, e a tutti i contratti conclusi, le passività a carico e leproprietà acquisite da Europol istituito ai sensidella convenzione Europol.

Articolo 56

Direttore e vicedirettori

1. Il direttore e i vicedirettori nominatiin base all'articolo 29 della convenzione Europol sono, per il periodo rimanente del loro mandato, ildirettore e i vicedirettori ai sensi dell'articolo 38 della presente decisione.Se il loro mandato scade un anno o meno dalla data di applicazione dellapresente decisione, è automaticamente prorogato per un anno dalla data diapplicazione della medesima.

2. Qualora il direttore o uno o piùvicedirettori non intendano o non possano agireconformemente al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione nomina undirettore ad interim o un vicedirettore(i) ad interim, a seconda del caso, perun periodo massimo di diciotto mesi, in attesa della nomina di cui all'articolo38, paragrafi 1 e 2.

Articolo 57

Personale

1. In deroga all'articolo 39,tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol,istituito ai sensi della convenzione Europol, e invigore alla data di applicazione della presente decisione saranno rispettatifino alla data di scadenza e non potranno essere rinnovati in base allo statutodel personale Europol [23] dopo la data diapplicazione della presente decisione.

2. A tutti i membri del personale concontratti di cui al paragrafo 1 è offerta lapossibilità di concludere contratti di agente temporaneo ai sensi dell'articolo2, lettera a) del regime ai vari gradi previsti nella tabella dell'organico odi agente contrattuale ai sensi dell'articolo 3 bis del regime.

A tal fine, dopo l'entrata in vigore edentro due anni dalla data di applicazione della presente decisione, l'autoritàche ha il potere di nomina espleterà una procedura diselezione interna limitata al personale avente un contratto con Europol alla data di applicazione della presente decisione,al fine di valutare la capacità, l'efficienza e l'integrità delle persone daassumere.

In funzione del tipo e del livello dellefunzioni svolte, ai candidati idonei sono offerti contratti di agente temporaneoo di agente contrattuale per periodi corrispondentialmeno al tempo restante in base al contratto concluso prima della data diapplicazione della presente decisione.

3. Se un secondo contratto a tempodeterminato è stato concluso da Europolprima della data di applicazione della presente decisione e il membro delpersonale ha accettato un contratto di agente temporaneo o un contratto diagente contrattuale alle condizioni stabilite nel terzo comma del paragrafo 2,ogni successivo rinnovo può essere concluso solo a tempo indeterminato, a normadell'articolo 39, paragrafo 4.

4. Se un contratto a tempo indeterminato èstato concluso da Europolprima della data di applicazione della presente decisione e il membro delpersonale ha accettato un contratto di agente temporaneo o di agentecontrattuale alle condizioni di cui al terzo comma del paragrafo 2, talecontratto è concluso per un periodo indeterminato, a norma dell'articolo 8,primo comma e dell'articolo 85, paragrafo 1, del regime.

5. Lo statuto del personale Europol e gli altri strumenti pertinenti continuanoad applicarsi ai membri che non sono assunti a norma del paragrafo 2. In derogaal capitolo 5 dello statuto del personale Europol, al personale Europol siapplica l'aliquota percentuale dell'adeguamento annuale delle retribuzionidecisa dal Consiglio a norma dell'articolo 65 dello statuto del personale.

Articolo 58

Bilancio

1. La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in base all'articolo 35,paragrafo 5 della convenzione Europol, è espletataconformemente alle norme stabilite dall'articolo 36, paragrafo 5, dellaconvenzione Europol e al regolamento finanziarioadottato in base all'articolo 35, paragrafo 9, della convenzione Europol.

2. Nell'espletamento della procedura didiscarico di cui al paragrafo 1, si applica quantosegue:

a) ai fini dell'espletamento della proceduradi discarico relativa ai conti annuali dell'annoprecedente la data di applicazione della presente decisione, il comitato dicontrollo comune continua ad operare secondo le procedure stabilite dall'articolo36 della convenzione Europol. Le procedure didiscarico stabilite dalla convenzione Europol si applicano nella misura necessaria a tal fine;

b) il consiglio di amministrazione di cuiall'articolo 36 della presente decisione ha facoltà didecidere in merito alla sostituzione delle funzioni precedentemente svolte dalcontrollore finanziario e dal comitato del bilancio in base alla convenzione Europol.

3. Tutte le spese risultanti dagli impegniassunti da Europol conformemente al regolamentofinanziario adottato in base all'articolo 35,paragrafo 9, della convenzione Europol prima delladata di applicazione della presente decisione, e non ancora pagate a tale data,sono pagate secondo le modalità di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

4. Prima della scadenza del termine didodici mesi dalla data di applicazione della presente decisione, il consigliodi amministrazione fissa l'importo per la coperturadelle spese di cui al paragrafo 3. Un importo corrispondente, finanziato dall'eccedenzaaccumulata dei bilanci approvati in base all'articolo 35,paragrafo 5, della convenzione Europol, è trasferitoal primo bilancio fissato a norma della presente decisione e costituisce un'entratacon destinazione specifica per coprire tali spese.

Qualora le eccedenze non siano sufficientiper coprire le spese di cui al paragrafo 3, gli Statimembri forniscono il finanziamento necessario secondo le procedure stabilitedalla convenzione Europol.

5. Il saldo delle eccedenze dei bilanciapprovati in base all'articolo 35, paragrafo 5, dellaconvenzione Europol è restituito agli Stati membri. L'importoda corrispondere ad ogni Stato membro è calcolatosulla base dei contributi annuali degli Stati membri ai bilanci di Europol, fissati in base all'articolo 35, paragrafo 2,della convenzione Europol.

Il versamento è effettuatoentro tre mesi dalla fissazione dell'importo per la copertura delle spese dicui al paragrafo 3 e dal completamento delle procedure di discarico relative aibilanci approvati in base all'articolo 35, paragrafo 5, della convenzione Europol.

Articolo 59

Misure da preparare eadottare prima della data di applicazione della presente decisione

1. Il consiglio di amministrazione istituitoai sensi della convenzione Europol, il direttorenominato ai sensi di detta convenzione e l'autorità di controllo comuneistituita ai sensi della medesima convenzione, preparanol'adozione dei seguenti strumenti:

a) le norme relative aidiritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento di cui all'articolo 9,paragrafo 5;

b) le norme applicabili agli archivi dilavoro per fini di analisi di cui all'articolo 14,paragrafo 1, terzo comma;

c) le norme relative allerelazioni di Europol di cui all'articolo 26,paragrafo 1, lettera b);

d) le norme di attuazione applicabili alpersonale di Europol di cui all'articolo 37, paragrafo 9, lettera d);

e) le norme di selezione e revoca deldirettore e dei vicedirettori di cui all'articolo 38,paragrafi 3 e 7;

f) le norme di riservatezza di cui all'articolo40, paragrafo 1;

g) il regolamento finanziario di cui all'articolo44;

h) qualsiasi altro strumento necessario perpreparare l'applicazione della presente decisione.

2. Ai fini dell'adozione delle misure di cuial paragrafo 1, lettere a), d), e), g) e h), ilconsiglio di amministrazione è composto ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1.Il consiglio di amministrazione adotta tali misure secondo la procedura di cuialle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), d), e)e g) del presente articolo.

Il Consiglio adotta le misure di cui alparagrafo 1, lettere b), c) e f) secondo la proceduradi cui alle disposizioni del paragrafo 1, lettere b), c) e f).

Articolo 60

Azioni e decisionifinanziarie da adottare prima della data di applicazione della presente decisione

1. Il consiglio di amministrazione, nellacomposizione di cui all'articolo 37, paragrafo 1,adotta tutte le azioni e le decisioni finanziarie necessarie per l'applicazionedel nuovo quadro finanziario.

2. Le azioni e le decisioni di cui alparagrafo 1 sono adottate a norma del regolamento (CE,Euratom) n. 2343/2002 e comprendono, fra l'altro:

a) la preparazione e l'adozione di tutte leazioni e le decisioni di cui all'articolo 42 inrelazione al primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione dellapresente decisione;

b) la nomina del contabile di cui all'articolo37, paragrafo 9, lettera e), entro il 15 novembre dell'annoprecedente il primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione dellapresente decisione;

c) la creazione della funzione di revisione contabile interna di cui all'articolo 37,paragrafo 9, lettera f).

3. Le operazioni imputate al primo eserciziofinanziario dopo la data di applicazione della presente decisione sonoautorizzate dal direttore nominato ai sensi dell'articolo 29della convenzione Europol a decorrere dal 15 novembredell'anno precedente il primo esercizio finanziario dopo la data diapplicazione della presente decisione. Successivamentea tale data, il direttore può anche delegare la funzione di ordinatore, senecessario. Nello svolgimento del ruolo di ordinatore occorre rispettare ledisposizioni del regolamento (CE, Euratom) n.2342/2002.

4. La verifica ex ante delle operazioniimputate al primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione dellapresente decisione è effettuata dal controllorefinanziario istituito ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della convenzioneEuropol nel periodo compreso tra il 15 novembre e il31 dicembre dell'anno precedente il primo esercizio finanziario dopo la data diapplicazione della presente decisione. Il controllore finanziario svolge talefunzione a norma del regolamento (CE, Euratom) n.2342/2002.

5. I costi transitori sostenuti da Europol per preparare il nuovo quadro finanziario adecorrere dall'anno precedente il primo esercizio finanziario dopo la data diapplicazione della presente decisione sono proporzionalmente a carico delbilancio generale dell'Unione europea, eventualmente sotto forma di unasovvenzione comunitaria.

 

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 61

Recepimento

Gli Stati membri provvedono affinché lalegislazione nazionale sia conforme alla presente decisione entro la data diapplicazione della stessa.

Articolo 62

Sostituzione

La presente decisione sostituisce laconvenzione Europol e il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol,dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti a decorrere dalladata di applicazione della presente decisione.

Articolo 63

Abrogazione

Salvo se diversamente previsto nellapresente decisione, tutte le misure di attuazione della convenzione Europol sono abrogate con effetto dalla data diapplicazione della presente decisione.

Articolo 64

Entrata in vigore eapplicazione

1. La presente decisione entra in vigore ilventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unioneeuropea.

2. Essa si applicaa decorrere dal 1o gennaio 2010 o dalla data di applicazione del regolamento dicui all'articolo 51, paragrafo 1, se successiva.

Tuttavia, l'articolo 57,paragrafo 2, secondo comma, e gli articoli 59, 60 e 61 si applicano a decorreredalla data di entrata in vigore della presente decisione.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J.Pospíšil

 

NOTE                                         

[1] Parere del 17 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzettaufficiale).

[2] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

[3] GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

[4] GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63.

[5] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[6] GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35.

[7] GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

[8] GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

[9] GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

[10] Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom dellaCommissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lottaantifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

[11] Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, cheistituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa allefrontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del25.11.2004, pag. 1).

[12] Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delledroghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

[13] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

[14] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

[15] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[16] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[17] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[18] GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

[19] GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

[20] Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994,relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unioneeuropea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

[21] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[22] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[23]Atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personaleapplicabile ai dipendenti dell'Europol (GU C 26 del30.1.1999, pag. 23).

 

ALLEGATO

Elenco di altre forme gravi di criminalitàche Europol è competente a trattare a norma dell'articolo4, paragrafo 1:

- traffico illecito di stupefacenti,

- attività illecite di riciclaggio di denaro,

- criminalità nel settore delle materienucleari e radioattive,

- organizzazione clandestina di immigrazione,

- tratta di esseri umani,

- criminalità connessa al traffico diveicoli rubati,

- omicidio volontario, lesioni personaligravi,

- traffico illecito di organi e tessutiumani,

- rapimento, sequestro e presa d'ostaggi,

- razzismo e xenofobia,

- furti organizzati,

- traffico illecito di beni culturali,compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,

- truffe e frodi,

- racket ed estorsioni,

- contraffazione e pirateria in materia diprodotti,

- falsificazione di atti amministrativi etraffico di documenti falsi,

- falsificazione di monete e di altri mezzidi pagamento,

- criminalità informatica,

- corruzione,

- traffico illecito di armi, munizioni edesplosivi,

- traffico illecito di specie animaliprotette,

- traffico illecito di specie e di essenzevegetali protette,

- criminalità ambientale,

- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita.

Per quanto riguarda le forme di criminalitàelencate nell'articolo 4, paragrafo 1, ai sensi dellapresente decisione si intende per:

a) "criminalità nel settore delle materienucleari e radioattive": i reati quali elencati nell'articolo 7, paragrafo 1, della convenzione per la protezione fisicadei materiali nucleari, firmata a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980,riguardanti i materiali nucleari e/o radioattivi definiti rispettivamente nell'articolo197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica enella direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative allaprotezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoliderivanti dalle radiazioni ionizzanti [1];

b) "organizzazione clandestina di immigrazione": le azioni intese ad agevolaredeliberatamente, a scopo di lucro, l'ingresso ed il soggiorno o il lavoro nelterritorio degli Stati membri dell'Unione europea, in violazione delle leggi edelle condizioni applicabili negli Stati membri;

c) "tratta di esseri umani" : reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accoglierepersone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altreforme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di unaposizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro ovantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra ascopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme disfruttamento sessuale, la produzione, vendita o distribuzione di materialepedopornografico, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o praticheanaloghe, l'asservimento o il prelievo di organi;

d) "criminalità connessa al traffico diveicoli rubati" : il furto o il dirottamento diautomobili, camion, semirimorchi, carichi di camion o di semirimorchi, autobus,motocicli, roulotte e veicoli agricoli, di cantiere, di pezzi di ricambio diveicoli nonché la ricettazione degli stessi;

e) "attività illecite di riciclaggio didenaro" : i reati quali elencati all'articolo 6,paragrafi da 1 a 3, della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio,la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata aStrasburgo l' 8 novembre 1990;

f) "traffico illecito distupefacenti" : i reati quali elencati all'articolo3, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché quelliche figurano nelle disposizioni che modificano o sostituiscono taleconvenzione.

Le forme di criminalità di cui all'articolo 4 e al presente allegato sono valutate dalle autoritàcompetenti degli Stati membri, secondo la legislazione degli Stati ai qualiappartengono.

 

 

NOTE                                               

 [1] GU L 159del 29.6.1996, pag. 1.