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PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA
DECISIONE N. 779/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2007 che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nellambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (Pubblicata sulla GUUE n. L 173 del 3.7.2007)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in particolare larticolo 152, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), visto il parere del Comitato delle regioni (2), deliberando secondo la procedura di cui allarticolo 251 del trattato (3), considerando quanto segue: (1) Il trattato stabilisce che nel definire ed attuare tutte le politiche ed attivit della Comunit garantito un livello elevato di protezione della salute umana; secondo larticolo 3, paragrafo 1, lettera p) dello stesso, lazione della Comunit comporta un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute. (2) Lazione della Comunit dovrebbe integrare le politiche nazionali dirette a migliorare la salute pubblica e a eliminare le fonti di pericolo per la salute umana. (3) La violenza fisica, sessuale e psicologica nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne, nonch la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libert, nella vita pubblica o privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libert, alla dignit e allintegrit fisica ed emotiva delle vittime e costituiscono una grave minaccia alla loro salute fisica e mentale. Tali violenze sono cos diffuse in tutta la Comunit da costituire una vera e propria violazione dei diritti umani fondamentali, un flagello per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta. (4) LOrganizzazione mondiale della sanit (OMS) definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, non gi come assenza di malattie o infermit. Secondo una risoluzione del 1996 dellAssemblea dellOMS, la violenza uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo. La relazione sulla violenza e la salute presentata dallOMS il 3 ottobre 2002 raccomanda di promuovere misure di prevenzione primaria, potenziare le capacit di reagire delle vittime di atti di violenza e migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza. (5) Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni, dichiarazioni e protocolli delle principali istituzioni e organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, lOrganizzazione internazionale del lavoro, la Conferenza mondiale sulle donne e il Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale. (6) La lotta contro la violenza dovrebbe iscriversi nel contesto della protezione dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea (4) e nelle relative spiegazioni, tenendo presente il suo status, che riconosce, tra laltro, i diritti alla dignit, alluguaglianza e alla solidariet e prevede una serie di articoli specifici che riguardano la tutela e promozione dellintegrit fisica e psichica, la parit di trattamento tra uomini e donne, i diritti dei minori e la non discriminazione, e sanciscono il divieto dei trattamenti disumani o degradanti, della schiavit, del lavoro forzato e del lavoro minorile. Riconosce che nel definire e attuare tutte le politiche ed attivit della Comunit necessario un livello elevato di protezione della salute umana. (7) La Commissione stata invitata dal Parlamento europeo a preparare ed attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza, fra laltro nelle risoluzioni del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta delle donne (4), del 20 settembre 2001, sulle mutilazioni genitali femminili (5); del 17 gennaio 2006, sulle strategie di prevenzione della tratta delle donne e dei bambini esposti allo sfruttamento sessuale (6); e del 2 febbraio 2006, sullattuale situazione nel combattere la violenza contro le donne e qualsiasi futura azione (7). (8) Il programma dazione comunitaria istituito dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma dazione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) (8) ha contribuito alla presa di coscienza allinterno dellUnione europea e a migliorare e consolidare la cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri attive nella lotta alla violenza. (9) Il programma dazione comunitaria istituito dalla decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (9) ha sviluppato ulteriormente i risultati gi ottenuti con il programma Daphne. Larticolo 8, paragrafo 2, della decisione n.803/2004/CE prevede che la Commissione adotti tutte le misure necessarie a garantire la conformit degli stanziamenti annuali con le nuove prospettive finanziarie. (10) opportuno garantire la continuit dei progetti finanziati dai programmi Daphne e Daphne II. (11) importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza contro i bambini, i giovani e le donne arreca ai singoli, alle famiglie e alla collettivit in termini di salute, fisica e mentale, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunit per le persone coinvolte, nonch gli elevati costi sociali ed economici per la societ nel suo complesso. (12) La violenza nei confronti delle donne assume varie forme, che vanno dalla violenza domestica, che si riscontra a tutti i livelli della societ, a pratiche tradizionali dannose associate allesercizio della violenza fisica contro le donne, come le mutilazioni genitali e i delitti donore, le quali costituiscono una particolare forma di violenza contro le donne. (13) Secondo il programma stabilito dalla presente decisione (il programma) i bambini, i giovani e le donne che vedono un parente prossimo aggredito dovrebbero essere considerati vittime di violenza. (14) Per quanto riguarda la prevenzione della violenza, anche sotto forma di abuso e sfruttamento sessuale contro i bambini, i giovani e le donne, e la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio, lUnione europea pu apportare un valore aggiunto alle azioni che devono essere intraprese prevalentemente dagli Stati membri grazie alla diffusione e allo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, alla promozione di un approccio innovativo, alla definizione congiunta di priorit, allo sviluppo di reti ove necessario, alla selezione di progetti su scala comunitaria, compresi progetti a sostegno di linee telefoniche demergenza gratuite per bambini e di assistenza per bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale, alla motivazione e mobilitazione di tutte le parti interessate, e a campagne di sensibilizzazione contro la violenza in tutta Europa. Tali azioni dovrebbero inoltre includere il sostegno ai bambini, ai giovani e alle donne vittime della tratta degli esseri umani. (15) Dato che le cause originarie e le conseguenze della violenza possono spesso essere affrontate efficacemente da organizzazioni locali e regionali che cooperano con le loro controparti di altri Stati membri, il programma dovrebbe dare la dovuta importanza alle misure di prevenzione e alle azioni a sostegno di vittime a livello locale e regionale. (16) Gli obiettivi dellazione proposta, vale a dire prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, vista la necessit di scambiare informazioni a livello comunitario e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Data la necessit di un approccio coordinato e multidisciplinare e considerata la portata o lincidenza del programma, la Comunit pu intervenire, in base al principio di sussidiariet sancito dallarticolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalit enunciato nello stesso articolo. (17) La presente decisione istituisce, per lintera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per lautorit di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dellaccordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (10). (18) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunit europee (11) (di seguito regolamento finanziario) e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalit desecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunit europee (12), che tutelano gli interessi finanziari della Comunit, devono essere applicati tenendo conto dei principi di semplicit e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilit diretta a livello di attuazione e gestione, nonch della necessaria proporzionalit tra lentit delle risorse e lonere amministrativo del loro impiego. (19) opportuno adottare inoltre misure atte a prevenire le irregolarit e le frodi e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunit (13), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunit europee contro le frodi e altre irregolarit (14) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dallUfficio per la lotta antifrode (OLAF) (15). (20) Il regolamento finanziario impone di dotare di un atto di base le sovvenzioni di funzionamento. (21) Le misure necessarie per lattuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalit per lesercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16). (22) La partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale un elemento fondamentale per il conseguimento di una sostanziale eguaglianza tra donne e uomini. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adoperarsi al massimo per realizzare un equilibrio tra i sessi nella composizione del comitato di cui allarticolo 10, DECIDONO:
Articolo 1 Oggetto e ambito dapplicazione 1. La presente decisione, continuando le politiche e gli obiettivi definiti con i programmi Daphne e Daphne II, istituisce un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) in seguito denominato il programma, come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia, al fine di contribuire a un elevato livello di protezione dalla violenza nonch a una maggiore tutela della salute fisica e mentale. 2. Il programma istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 3. Ai fini del programma, il termine bambini comprende le fasce di et che vanno dagli 0 ai 18 anni, conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti del bambino. 4. Tuttavia i progetti che comportano azioni concepite specificamente per gruppi di destinatari quali ad esempio adolescenti (13-19 anni) o persone di et compresa tra i 12 e i 25 anni, vanno intesi come destinati ai soggetti indicati come giovani.
Articolo 2 Obiettivi generali 1. Obiettivo del programma contribuire a proteggere i bambini, i giovani e le donne da tutte le forme di violenza e raggiungere un livello elevato di tutela della salute, benessere e coesione sociale. 2. Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunit europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono, specialmente allorch riguardano bambini, giovani e donne, allo sviluppo delle politiche comunitarie, in particolare a quelle nel settore della salute pubblica, dei diritti umani e delleguaglianza di genere, nonch alle azioni volte a tutelare i diritti dei bambini, e a lottare contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale.
Articolo 3 Obiettivo specifico Il programma persegue lobiettivo specifico di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne, compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta degli esseri umani, adottando misure di prevenzione e fornendo sostegno e protezione alle vittime e ai gruppi a rischio. Ci pu essere realizzato mediante le seguenti azioni transnazionali o altri tipi di azione, come stabilito dallarticolo 4: a) assistendo e incoraggiando le organizzazioni non governative (ONG) e altre organizzazioni attive in questo settore, come stabilito dallarticolo 7; b) sviluppando e attuando azioni di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici, quali professioni specifiche, autorit competenti, determinati settori del pubblico generale e gruppi a rischio, al fine sia di migliorare la comprensione e promuovere ladozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza sia di incoraggiare lassistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorit competenti; c) diffondendo i risultati ottenuti nellambito dei programmi Daphne e Daphne II, compreso il loro adeguamento, trasferimento e uso da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche; d) individuando e rafforzando le azioni che contribuiscono al trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza, ossia seguendo un approccio che favorisca il rispetto nei loro confronti e ne promuova il benessere e lautorealizzazione; e) costituendo e sostenendo reti multidisciplinari, al fine di rafforzare la cooperazione tra le ONG e le altre organizzazioni attive in questo settore; f) assicurando lo sviluppo di informazioni fondate su dati di fatto e della base delle conoscenze, lo scambio, lindividuazione e la diffusione di informazioni e buone pratiche, ivi comprese la ricerca, la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale; g) elaborando e sperimentando materiale didattico e di sensibilizzazione per quanto riguarda la prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, e integrando e adattando quello gi disponibile per un uso in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari; h) studiando i fenomeni collegati alla violenza e il relativo im- patto sia sulle vittime che sulla societ nel suo insieme, compresi i costi sociali, economici e relativi allassistenza sanitaria, al fine di combattere le origini della violenza a tutti i livelli della societ; i) sviluppando e attuando programmi di sostegno per le vit- time e le persone a rischio e programmi dintervento per gli autori delle violenze, garantendo nel contempo la sicurezza delle vittime.
Articolo 4 Tipi di azione Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il programma sostiene i seguenti tipi di azione, alle condizioni stabilite nei programmi di lavoro annuali: a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, sviluppo di indicatori e metodologie, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di un servizio di assistenza e di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo (comprese le applicazioni informatiche e lo sviluppo di strumenti pedagogici), creazione e sviluppo di un laboratorio didee composto dalle parti interessate per offrire consulenze specialistiche in materia di violenza, supporto ad altre reti di esperti nazionali e attivit di analisi, di monitoraggio e di valutazione; b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario che coinvolgano almeno due Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; c) sostegno alle attivit delle ONG e altre organizzazioni che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali fissati dallarticolo 2 del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali.
Articolo 5 Partecipazione di paesi terzi Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi: a) paesi con i quali lUnione europea ha firmato un trattato di adesione; b) i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti rispettivamente nellaccordo quadro e nelle decisioni dei consigli di associazione; c) Stati EFTA che sono parti contraenti dellaccordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo; d) i paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle condizioni che saranno stabilite, assieme a tali paesi, negli accordi quadro, in materia di principi generali che disciplinano la loro partecipazione ai programmi comunitari. I progetti possono coinvolgere paesi candidati che non partecipano al programma qualora ci sia utile alla loro preparazione alladesione, o altri paesi terzi che non partecipano al programma qualora ci sia in linea con gli obiettivi dei progetti.
Articolo 6 Gruppi beneficiari e destinatari 1. Il programma a favore dei bambini, dei giovani e delle donne che sono o rischiano di diventare vittime di violenza. 2. I principali gruppi destinatari del programma sono, tra gli altri, le famiglie, gli insegnanti e gli educatori, gli assistenti sociali, la polizia e le guardie di frontiera, le autorit locali, nazionali e militari, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunit religiose.
Articolo 7 Accesso al programma Il programma aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorit locali al livello appropriato, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne, a garantire una protezione contro tale violenza o a fornire sostegno alle vittime, o ad attuare azioni destinate a promuovere il rifiuto di tale violenza o a favorire un cambiamento di atteggiamento e di comportamento nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle vittime della violenza.
Articolo 8 Tipologie di intervento 1. Il finanziamento comunitario pu assumere una delle seguenti forme giuridiche: — sovvenzioni, — contratti di appalto pubblico. 2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse a seguito dellesame delle richieste risultanti dagli inviti a presentare proposte, salvo in casi di urgenza eccezionali e debitamente giustificati o qualora le caratteristiche del beneficiario non lascino altra scelta per una determinata azione. Le sovvenzioni comunitarie hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. Il tasso massimo di cofinanziamento specificato nei programmi di lavoro annuali. 3. Inoltre possono essere previste spese per misure complementari, tramite contratti di appalto pubblico. In tal caso i fondi comunitari finanziano lacquisto di beni e servizi direttamente correlati agli obiettivi del programma. In particolare sono finanziate le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.
Articolo 9 Misure di attuazione 1. La Commissione attua lassistenza comunitaria secondo il regolamento finanziario. 2. Per attuare il programma la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali del programma stabiliti allarticolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorit tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste allarticolo 8 e, se necessario, un elenco di altre azioni. Il programma di lavoro annuale stabilisce la percentuale minima delle spese annuali da assegnare alle sovvenzioni. 3. Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di gestione di cui allarticolo 10, paragrafo 2. 4. Le misure necessarie per lattuazione della presente decisione riguardanti tutti gli altri aspetti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui allarticolo 10, paragrafo 3. 5. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra laltro, dei seguenti criteri: a) gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 e le misure adottate nei vari settori di cui allarticolo 3 e la conformit con il programma di lavoro annuale; b) la qualit dellazione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi; c) limporto del finanziamento comunitario richiesto e sua efficacia sotto il profilo dei costi rispetto ai risultati attesi; d) limpatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 e sulle misure adottate nei vari settori di cui allarticolo 3; e) linnovazione. 6. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui allarticolo 4, lettera c), vanno valutate considerando: a) la coerenza con gli obiettivi del programma; b) la qualit delle attivit programmate; c) il probabile effetto moltiplicatore di tali attivit sul pubblico; d) limpatto geografico delle attivit svolte; e) il coinvolgimento dei cittadini nellorganizzazione degli organismi interessati; f) il rapporto costi/efficacia dellattivit proposta.
Articolo 10 Comitato 1. La Commissione assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dellarticolo 8 della stessa. Il periodo di cui allarticolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE fissato a due mesi. 3. Nei casi in cui fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dellarticolo 8 della stessa. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 11 Complementarit 1. Vanno ricercate sinergie e complementarit con altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi generali Sicurezza e tutela delle libert e Solidariet e gestione dei flussi migratori, il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo e i programmi relativi alla tutela della salute, Occupazione e solidariet sociale — Progress e Safer Internet Plus. La complementarit va ricercata anche con il futuro Istituto europeo per luguaglianza di genere. Le informazioni statistiche sulla violenza saranno sviluppate in collaborazione con gli Stati membri, usando se necessario il programma statistico comunitario. 2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare i programmi generali Sicurezza e tutela delle libert, Solidariet e gestione dei flussi migratori, e il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, per realizzare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti questi programmi. 3. Le operazioni finanziate in virt della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. La Commissione garantisce che i beneficiari del programma forniscano alla Commissione stessa informazioni sui finanziamenti a carico del bilancio generale dellUnione europea e ottenuti da altre fonti, nonch sulle richieste di finanziamento in corso.
Articolo 12 Finanziamento 1. La dotazione finanziaria per lattuazione della presente decisione di 116,85 milioni di EUR per il periodo indicato allarticolo 1. 2. Le risorse assegnate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dellUnione europea. Lautorit di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili nei limiti del quadro finanziario.
Articolo 13 Monitoraggio 1. Per ogni azione finanziata dal programma, la Commissione garantisce che il beneficiario trasmette relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dellazione inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni. 2. La Commissione garantisce che i contratti e le convenzioni risultanti dallattuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o di un rappresentante da essa autorizzato) da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, ivi compresi controlli a campione e lesecuzione di verifiche contabili da parte della Corte dei conti. 3. La Commissione esige che il beneficiario dellassistenza finanziaria tenga a disposizione della Commissione stessa tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con lazione per un periodo di cinque anni dopo lultimo pagamento relativo allazione stessa. 4. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica lentit o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonch il calendario dei pagamenti. 5. La Commissione adotta ogni altra misura necessaria per verificare che le azioni finanziate siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.
Articolo 14 Tutela degli interessi finanziari della Comunit 1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virt della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunit mediante lapplicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altro illecito attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarit, mediante lapplicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, nonch dal regolamento (CE) n. 1073/1999. 2. Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nellambito del programma, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da unazione o da unomissione di un operatore economico che abbia o possa avere leffetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dellUnione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita. 3. La Commissione riduce, sospende o recupera limporto del sostegno finanziario concesso per unazione qualora accerti lesistenza di irregolarit, inclusa linosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere lapprovazione della Commissione, siano state apportate ad unazione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto. 4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o la realizzazione di unazione giustifichi solo in parte il sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a presentare le proprie osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione pu annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi gi erogati. 5. Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
Articolo 15 Valutazione 1. Il programma soggetto a monitoraggio periodico, al fine di seguire lattuazione delle attivit previste nellambito dello stesso. 2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, in- dipendente ed esterna del programma. 3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio: a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dellattuazione del programma, entro il 31 marzo 2011 accompagnata dallelenco dei progetti e delle azioni finanziati; b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 maggio 2012; c) una relazione di valutazione ex post sullattuazione e sui risultati del programma entro il 31 dicembre 2014.
Articolo 16 Pubblicazione dei progetti La Commissione pubblica annualmente lelenco dei progetti finanziati nellambito del programma corredato di una breve descrizione di ogni progetto.
Articolo 17 Misure transitorie La decisione n. 803/2004/CE abrogata. Le azioni iniziate in applicazione di tale decisione continuano a essere regolate dalla stessa fino al loro compimento.
Articolo 18 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea. Fatto a Strasburgo, add 20 giugno 2007. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. PTTERING
Per il Consiglio Il presidente G. GLOSER
NOTE (1) GU C 69 del 21.3.2006, pag. 1. (2) GU C 192 del 16.8.2006, pag. 25. (3) Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 marzo 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1. (4) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307. (5) GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126. (6) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 75. (7) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66. (8) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1. (9) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1. (10) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. (11) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n.1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1). (12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13). (13) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1 (14) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. (15) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. (16) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
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