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COMMISSIONE DELLE COMUNIT EUROPEE Proposta di DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO sulla protezione dei dati personali trattati nellambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale {SEC(2005) 1241} RELAZIONE 1) Contesto della proposta Motivazione e obiettivi della proposta Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dellAia sul rafforzamento della libert, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea(1). In tale programma si invita la Commissione a presentare entro la fine del 2005 proposte relative all'attuazione del principio di disponibilit al fine di migliorare lo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge tra Stati membri. Il programma dellAia sottolinea che nelle proposte dovrebbero essere rigorosamente osservate alcune condizioni fondamentali per quanto riguarda la protezione dei dati. Nel giugno 2005 il Consiglio e la Commissione hanno adottato il piano dazione sull'attuazione del programma dell'Aia(2) sulla base della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata Dieci priorit per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libert, sicurezza e giustizia(3). Conformemente al piano dazione, la Commissione deve presentare nel 2005 proposte relative ai seguenti punti 1) ladozione del principio della disponibilit delle informazioni in materia di applicazione della legge e 2) adeguate garanzie per il trasferimento di dati a carattere personale ai fini della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Il 13 luglio 2005 il Consiglio Giustizia e Affari Interni, nella dichiarazione relativa alla risposta dellUE agli attentati compiuti a Londra(4), ha chiesto alla Commissione di presentare tale proposta entro lottobre 2005. La presente decisione quadro garantir la protezione dei dati personali trattati nellambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale tra Stati membri dellUnione europea (TUE, titolo VI). La decisione finalizzata a migliorare tale cooperazione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo, nel rigoroso rispetto delle condizioni fondamentali relative alla protezione dei dati. Essa mira a garantire il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione al diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, in tutta lUnione europea, soprattutto ai fini dellattuazione del principio di disponibilit. Inoltre, essa garantisce che lo scambio delle informazioni pertinenti tra Stati membri non sia intralciato dai diversi livelli di protezione dei dati negli Stati membri. Contesto generale A seguito delliniziativa dellItalia(5), si gi discusso nel 1998 della protezione dei dati personali nellambito del terzo pilastro. Allepoca, il Consiglio Giustizia e Affari Interni aveva adottato il cosiddetto Piano dazione di Vienna(6) che stabiliva che – in relazione ai problemi orizzontali nel contesto della cooperazione giudiziaria e di polizia – le possibilit di norme armonizzate sulla protezione dei dati dovessero essere esaminate entro due anni dallentrata in vigore del trattato. Tuttavia, nel 2001 non stato adottato un progetto di risoluzione sulle norme per la protezione dei dati personali negli strumenti che rientrano nel terzo pilastro dellUnione europea(7). Nel giugno 2003 la Presidenza greca ha proposto una serie di principi generali sulla protezione dei dati personali nellambito del terzo pilastro(8), ispirati alla direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE e alla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea. Nel 2005 le autorit responsabili della protezione dei dati degli Stati membri dellUnione europea e il garante europeo della protezione dei dati (in appresso: GEPD) si sono espressi caldamente in favore di un nuovo strumento giuridico per la protezione dei dati nellambito del terzo pilastro(9). Il Parlamento europeo ha raccomandato di armonizzare le norme esistenti in materia di protezione dei dati personali nellambito del terzo pilastro inserendole in uno strumento unico che garantisca lo stesso livello di protezione dei dati previsto dal primo pilastro(10). Conformemente al programma dellAia, lintroduzione del principio di disponibilit subordinata alle condizioni fondamentali per la protezione dei dati. Naturalmente, il Consiglio europeo ha ammesso che le disposizioni sulla protezione dei dati attualmente vigenti a livello europeo non sarebbero sufficienti per lattuazione del principio di disponibilit in quanto questultimo potrebbe comprendere anche modalit come laccesso reciproco o diretto (on line) alle banche dati nazionali o linteroperativit di queste ultime. Emergono preoccupazioni riguardo alladeguatezza della protezione dei dati anche in un accordo di cooperazione firmato il 27 maggio 2005 a Prm da sette Stati membri (Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia e Spagna), accordo che tali Stati propongono come modello per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione in generale. Laccordo prevede, a determinate condizioni specifiche, laccesso diretto automatico per le autorit di contrasto di un paese contraente ai dati personali detenuti da un altro paese contraente. Ma tale forma di cooperazione non si applicher finch le disposizioni in materia di protezione dei dati dellaccordo non saranno state recepite nei diritti nazionali dei paesi contraenti. Disposizioni vigenti nelle materie oggetto della proposta La Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea(11) riconosce esplicitamente il diritto alla privacy (articolo 7) e il diritto alla protezione dei dati personali (articolo 8). Tali dati devono essere trattati in modo corretto, per specifiche finalit e sulla base del consenso della persona interessata o su unaltra base legittima prevista dalla legge. Ognuno ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole soggetto al controllo di un'autorit indipendente. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati(12) contiene norme fondamentali sulla legittimit del trattamento dei dati personali e sui diritti della persona cui tali dati si riferiscono. Essa prevede disposizioni concernenti i ricorsi giurisdizionali, la responsabilit e le sanzioni, il trasferimento dei dati personali a paesi terzi, i codici di condotta, le specifiche autorit di controllo e il gruppo di lavoro e infine le norme comunitarie d'esecuzione. Tuttavia, la direttiva non si applica alle attivit che non rientrano nel campo di applicazione della Comunit come quelle previste dal titolo VI del trattato sullUnione europea (TUE). Pertanto, gli Stati membri sono autorizzati a decidere essi stessi quali siano le norme pi adeguate per il trattamento e la protezione dei dati. Nellambito del titolo VI del TUE la protezione dei dati personali disciplinata da diversi strumenti specifici e, segnatamente, da strumenti che istituiscono sistemi comuni di informazioni a livello europeo come la convenzione di applicazione dellaccordo di Schengen del 1990 che comprende disposizioni specifiche sulla protezione dei dati applicabili al sistema dinformazione Schengen(13); la convenzione Europol del 19954 e, tra laltro, le norme che disciplinano la trasmissione dei dati personali da Europol a Stati e organismi terzi(15); la decisione del 2002 che istituisce Eurojust(16) e le norme procedurali sul trattamento e la protezione dei dati personali di Eurojust(17); la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale del 1995 che comprende disposizioni sulla protezione dei dati personali applicabili al Sistema di informazioni delle dogane(18); la convenzione sullassistenza reciproca in materia penale tra gli Stati membri dellUnione europea del 2000 e segnatamente larticolo 23(19). Per quanto riguarda il sistema dinformazione Schengen, occorre tener particolarmente conto della creazione, messa in opera e utilizzazione del sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II) per il quale la Commissione ha gi presentato una proposta di decisione del Consiglio(20) e due regolamenti(21). Inoltre, occorre tener conto dellarticolo 8 della convenzione sulla protezione dei diritti umani e delle libert fondamentali e della convenzione del Consiglio dEuropa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 1981, del suo protocollo aggiuntivo del 2001 relativo alle autorit di controllo e i flussi transfrontalieri, e della raccomandazione n. R (87) 15 del 1987 che disciplina luso dei dati personali nel settore della polizia. Tutti gli Stati membri partecipano alla convenzione ma non tutti hanno firmato il protocollo aggiuntivo. Coerenza con altri obiettivi e politiche dellUnione necessario rendersi conto della peculiarit del trattamento e della protezione dei dati nel quadro del titolo VI del trattato sullUnione europea. Da una parte, infatti, essi non devono ostacolare la coerenza con la politica generale dellUnione nel settore della privacy e della protezione dei dati sulla base della Carta per i diritti fondamentali dellUE e della direttiva 95/46/CE. I principi fondamentali della protezione dei dati si applicano al trattamento dei dati nellambito del primo e del terzo pilastro. Daltra parte, deve essere garantita la coerenza con altri strumenti che prevedono obblighi specifici in relazione alle informazioni che potrebbero essere rilevanti ai fini della prevenzione e della lotta contro la criminalit. Occorre tener conto degli sviluppi concernenti la conservazione e la memorizzazione dei dati trattati nellambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica o dei dati delle reti di comunicazioni pubbliche al fine della prevenzione, delle indagini e del perseguimento della criminalit e dei reati penali tra cui il terrorismo. In particolare, bisogna tener conto della stretta relazione tra la proposta di decisione quadro e la proposta della Commissione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la memorizzazione dei dati trattati nellambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica che modifica la direttiva 2002/58/CE.(22) 2) Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto Consultazione Metodi di consultazione, principali settori consultati e profilo generale di quanti hanno risposto Il 22 novembre 2004 e il 21 giugno 2005 la Commissione ha invitato e consultato gli esperti dei governi degli Stati membri, dellIslanda, della Norvegia e della Svizzera e l11 gennaio 2005 gli esperti delle autorit responsabili della protezione dei dati di tali Stati. Erano rappresentati anche il GEPD, Europol, Eurojust e il Segretariato delle autorit di controllo comuni. Lo scopo principale delle consultazioni era di valutare la necessit di uno strumento giuridico per il trattamento e la protezione dei dati personali per quanto riguarda il terzo pilastro ed, eventualmente, di individuare quale dovesse essere il contenuto principale di tale strumento. La Commissione, sulla base di un questionario e di un documento di riflessione, ha chiesto, tra laltro, alle parti interessate la loro posizione per quanto riguarda lapproccio generale da adottare per la creazione di un nuovo strumento giuridico e i suoi collegamenti con gli strumenti esistenti, la base giuridica, leventuale campo di applicazione, i principi relativi alla qualit dei dati, i criteri per rendere legittimo il trattamento dei dati da parte delle autorit giudiziarie e di polizia, i dati personali delle persone non sospette, le condizioni da soddisfare per la trasmissione dei dati personali alle autorit competenti in altri Stati membri e in paesi terzi, i diritti degli interessati, le autorit di controllo e un eventuale organo consultivo per la protezione dei dati nellambito del terzo pilastro. Il gruppo di lavoro, costituito conformemente allarticolo 29 della direttiva 95/46/CE, stato regolarmente informato sugli sviluppi in corso. Il 12 aprile e il 21 giugno 2005 la Commissione ha partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro della polizia nellambito della conferenza delle autorit europee responsabili della protezione dei dati. Il 31 gennaio 2005 la Commissione ha partecipato a un Seminario pubblico: protezione dei dati e sicurezza dei cittadini: quali principi per lUnione europea? organizzato dalla commissione per le libert civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento. La Commissione ha tenuto conto dei risultati della conferenza di aprile delle autorit europee responsabili della protezione dei dati (Cracovia, 25-26 aprile 2005) e della posizione del Parlamento europeo esposta, tra laltro, nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sullo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (2005/2046(INI), adottata il 7 giugno 2005. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Sia il Parlamento europeo che le autorit responsabili della protezione dei dati nellUnione europea sono estremamente favorevoli a uno strumento giuridico sulla protezione dei dati personali nellambito del terzo pilastro. I rappresentanti dei Governi degli Stati membri, dellIslanda, della Norvegia e della Svizzera e di Europol e Eurojust non hanno espresso una posizione comune in materia. La Commissione, tuttavia, ha potuto concludere che non cera unopposizione di principio allidea di un tale strumento. Sembra esservi un accordo sul fatto che lattuazione del principio di disponibilit deve essere accompagnata da adeguate norme di compensazione nel settore della protezione dei dati. Alcuni Stati membri hanno dichiarato che occorre prima definire le modalit dello scambio futuro di informazioni e successivamente le norme per la protezione dei dati. Alcuni Stati erano invece pi a favore dellinserimento di una serie di disposizioni specifiche nellatto relativo al principio di disponibilit. Dopo aver valutato le diverse posizioni, la Commissione ha deciso che lattuazione del principio di disponibilit, che cambier sostanzialmente la qualit e lintensit dello scambio di informazioni tra Stati membri, deve essere portata avanti. Si tratta di uno sviluppo che avr conseguenze rilevanti per i dati personali e il diritto alla protezione dei dati e che deve essere opportunamente compensato. Iniziative recenti finalizzate allaccesso diretto automatico, almeno sulla base del sistema hit/no hit aumenteranno probabilmente il rischio di scambio di dati illegali, non accurati o non aggiornati e di ci occorre tener conto. Tali iniziative portano a far s che il responsabile del controllo non sia in grado di verificare in ciascun caso la legittimit di una trasmissione e laccuratezza dei dati in questione. Pertanto, devono esservi obblighi severi di garantire e di verificare costantemente la qualit dei dati a cui viene dato laccesso diretto automatico. Le disposizioni relative a singoli aspetti della protezione dei dati e incentrate sullimpatto dellattuazione del principio di disponibilit non sono sufficienti. Uno strumento giuridico relativo alla protezione dei dati personali nellambito del terzo pilastro pu, in linea di principio, contribuire a instaurare una cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale per quanto riguarda lefficacia e la legittimit e conformit con i diritti fondamentali, e, segnatamente, il diritto alla protezione dei dati personali. In particolare, ai fini dellattuazione del principio di disponibilit, uno strumento di questo tipo particolarmente necessario e deve essere elaborato di pari passo con lattuazione di tale principio. La decisione quadro deve rifarsi, per quanto possibile, allo spirito e alla struttura della direttiva 95/46/CE, pur tenendo conto delle esigenze specifiche della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e nellottica del principio di proporzionalit. Si tenuto conto della raccomandazione n. R(87)15 che disciplina lutilizzazione dei dati personali nel settore di polizia del Consiglio dEuropa del 1987 al fine di recepirne i principi essenziali in disposizioni giuridicamente vincolanti a livello dellUE. Devono essere istituite norme chiare per la protezione dei dati personali che saranno o sono stati resi disponibili alle autorit competenti degli altri Stati membri. Ci richiede un sistema che garantisca la qualit del trattamento di tali dati. Tale sistema deve comprendere disposizioni che stabiliscano i diritti di coloro cui i dati si riferiscono e i poteri delle autorit di controllo dal momento che lesercizio di tali diritti e poteri pu contribuire alla qualit dei dati in questione. Valutazione dell'impatto Sono state esaminate le seguenti possibilit: applicabilit della direttiva 95/46/CE; nessuna proposta o una proposta successiva per la protezione dei dati personali nellambito del terzo pilastro; una serie limitata di disposizioni specifiche in un atto giuridico in relazione allo scambio di informazioni nellambito della protezione dei dati personali; una decisione quadro sulla protezione dei dati personali nellambito del terzo pilastro. Per quanto riguarda questultima si valutato se tale strumento dovesse applicarsi anche allo scambio di informazioni tra sistemi e organi di informazione istituiti a livello dellUE. Le disposizioni generali fondamentali della direttiva 95/46/CE non sono applicabili nellambito del terzo pilastro, come specifica larticolo 3, paragrafo 2. Neanche la soppressione di questo articolo porterebbe automaticamente allapplicabilit della direttiva alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Prima di tutto, poich la direttiva non esamina fino in fondo le peculiarit di tale cooperazione, sarebbero necessarie ulteriori precisazioni. In secondo luogo, devono essere rispettate le esigenze relative alla legislazione adottata nellambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea che si propone di consolidare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Lopzione nessuna proposta o una proposta successiva per la protezione dei dati personali nellambito del terzo pilastro deve essere esclusa. Tale opzione potrebbe portare, con lattuazione del principio di disponibilit, allintroduzione di nuove forme di scambi di informazioni senza la garanzia del rispetto delle condizioni fondamentali per quanto riguarda la protezione dei dati. Una serie limitata di disposizioni specifiche in un atto giuridico concernente lo scambio di informazioni nellambito del principio di disponibilit non sufficiente, considerato il probabile impatto di questultimo. Una decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nellambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale lunica opzione soddisfacente. unopzione che difficilmente comporter costi amministrativi rilevanti – se mai ci saranno dei costi – per gli Stati membri. La Commissione ha effettuato una valutazione dimpatto che viene presentata nel programma di lavoro mentre la relazione sulla valutazione dimpatto consultabile al seguente indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/evaluation/dg_coordination_evaluation_annexe_en.htm. 3) Elementi giuridici della proposta Sintesi delle misure proposte La proposta di decisione quadro comprende norme generali sulla legittimit del trattamento dei dati personali e disposizioni concernenti: le forme specifiche di trattamento (trasmissione e messa a disposizione di dati personali alle autorit competenti degli altri Stati membri, ulteriore trattamento, segnatamente ulteriore trasmissione, dei dati ricevuti o resi disponibili dalle autorit competenti degli altri Stati membri); i diritti delle persone cui i dati si riferiscono; la riservatezza e la sicurezza del trattamento; i ricorsi giurisdizionali; le responsabilit; le sanzioni; le autorit di controllo e un gruppo di lavoro sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento dei reati penali. Occorre, in particolare, che si tenga conto del principio secondo cui i dati a carattere personale devono essere trasmessi solo ai paesi terzi e agli organi internazionali che garantiscono un livello adeguato di protezione. La decisione quadro prevede un meccanismo finalizzato ad assicurare il rispetto di tale principio in tutta lUE.
Base giuridica La presente decisione quadro si basa sugli articoli 30, 31 e 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sullUnione europea. Soprattutto in considerazione dellattuazione del principio di disponibilit sono indispensabili disposizioni adeguate sul trattamento e la protezione dei dati personali, comprese norme comuni per la trasmissione di tali dati a paesi terzi e organi internazionali, per migliorare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, segnatamente ai fini della lotta contro il terrorismo e i reati gravi. Inoltre, gli Stati membri avranno piena fiducia reciproca soltanto se vi saranno norme comuni chiare sulleventuale ulteriore trasmissione dei dati scambiati ad altri ed in particolare a paesi terzi. Le disposizioni proposte garantiranno che lo scambio di informazioni tra le autorit competenti non venga pregiudicato da livelli diversi di protezione dei dati negli Stati membri. Principi di sussidiariet e di proporzionalit La presente decisione quadro riguarda situazioni di particolare rilevanza per la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale tra gli Stati membri, soprattutto in relazione allo scambio di informazioni al fine di garantire e promuovere misure efficaci e lecite per prevenire e combattere la criminalit ed in particolare i reati gravi e il terrorismo in tutti gli Stati membri. Soluzioni nazionali, bilaterali o multilaterali potrebbero essere utili per i singoli Stati membri ma non terrebbero conto della necessit di garantire la sicurezza interna in tutta lUnione. La necessit di informazioni avvertita dalle autorit di contrasto determinata in gran parte dal livello di integrazione tra paesi. Si ritiene che lo scambio di informazioni tra Stati membri ai fini delle attivit di contrasto sia destinato a crescere e debba pertanto essere accompagnato da norme coerenti in materia di trattamento e protezione dei dati. La presente decisione quadro rispetta il principio di sussidiariet previsto dallarticolo 2 del trattato sullUnione europea e dallarticolo 5 del trattato che istituisce la Comunit europea dal momento che intende ravvicinare le leggi e i regolamenti degli Stati membri, cosa che non pu essere fatta in maniera adeguata se gli Stati membri agiscono unilateralmente ma richiede unazione concertata a livello dellUnione europea. Nel rispetto del principio di proporzionalit, enunciato nel medesimo articolo, la presente decisione non va al di l di quanto necessario per conseguire il suddetto obiettivo. In particolare, la presente decisione si riferisce soltanto al trattamento dei dati personali ai fini della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Scelta dello strumento Lo strumento proposto una decisione quadro. Tale strumento giuridico intende ravvicinare le leggi e i regolamenti degli Stati membri relativi alla protezione dei dati personali trattati ai fini della prevenzione e della lotta contro la criminalit. 4) Incidenza sul bilancio Lattuazione della presente proposta di decisione quadro comporterebbe spese amministrative supplementari solo di lieve entit, da addebitare al bilancio delle Comunit europee, per le riunioni e i servizi di segreteria per il comitato e lorgano consultivo da istituire conformemente all'articolo 16 e all'articolo 31. 2005/0202 (CNS) Proposta di DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO sulla protezione dei dati personali trattati nellambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), vista la proposta della Commissione(23), visto il parere del Parlamento europeo(24), considerando quanto segue: (1) LUnione europea si posta lobiettivo di far s che lUnione sia e si sviluppi come uno spazio di libert, sicurezza e giustizia; un elevato livello di sicurezza offerto dalle azioni comuni degli Stati membri nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. (2) Le azioni comuni nel settore della cooperazione di polizia ai sensi dellarticolo 30, paragrafo 1, lettera b) del trattato sullUnione europea e le azioni comuni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale ai sensi dellarticolo 31, paragrafo 1, lettera a) del trattato sullUnione europea richiedono un trattamento delle informazioni rilevanti che deve essere disciplinato da adeguate disposizioni sulla protezione dei dati personali. (3) La legislazione che rientra nellambito del titolo VI del trattato sullUnione europea dovrebbe rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale per quanto riguarda lefficacia e la legittimit e il rispetto dei diritti fondamentali, soprattutto il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. Le norme comuni sul trattamento e la protezione dei dati personali trattati ai fini della prevenzione e della lotta contro la criminalit possono contribuire a raggiungere entrambi gli obiettivi. (4) Il programma dellAia sul rafforzamento della libert, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea adottato dal Consiglio europeo il 4 novembre 2004 ha sottolineato la necessit di un approccio innovativo allo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge nel rigoroso rispetto delle condizioni fondamentali per quanto riguarda la protezione dei dati e ha invitato la Commissione a presentare proposte in proposito entro la fine del 2005. Ci ha trovato riscontro nel piano dazione del Consiglio e della Commissione per lattuazione del programma dellAia sul rafforzamento della libert, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea(25). (5) Lo scambio dei dati personali nellambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, segnatamente in conformit del principio di disponibilit delle informazioni stabilito dal programma dellAia, deve essere disciplinato da norme vincolanti chiare che rafforzino la fiducia reciproca delle autorit competenti e garantiscano che le informazioni rilevanti siano protette in modo da escludere qualsiasi intralcio alla cooperazione tra Stati membri pur nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dellindividuo. Gli strumenti esistenti a livello europeo non sono sufficienti. La direttiva 95/46 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati[26] non si applica al trattamento dei dati personali nel corso di attivit che esulino dal campo di applicazione della normativa comunitaria, come quelle previste dal titolo VI del trattato sull'Unione europea e, in ogni caso, ai trattamenti dati relativi alla sicurezza pubblica, alla difesa, alla sicurezza di Stato e alle attivit dello Stato in materia di diritto penale. (6) Uno strumento giuridico relativo a norme comuni per la protezione dei dati personali trattati ai fini della prevenzione e della lotta contro la criminalit deve essere coerente con la politica generale dellUnione europea in materia di privacy e protezione dei dati. Esso dovrebbe, pertanto, rifarsi, per quanto possibile e tenendo conto della necessit di migliorare lefficacia delle attivit legittime delle autorit giudiziarie, doganali, di polizia e delle altre autorit competenti, ai principi e definizioni esistenti e gi dimostrati, segnatamente quelli contenuti nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o quelli che riguardano lo scambio di informazioni di Europol e Eurojust o trattati mediante il sistema di informazione doganale o altri strumenti affini. (7) Il ravvicinamento delle leggi degli Stati membri non deve portare ad una riduzione del livello di protezione dei dati ma deve, al contrario, cercare di garantire che esso sia elevato in tutta lUnione. (8) necessario specificare quali sono gli obiettivi della protezione dei dati nellambito delle attivit giudiziarie e di polizia e istituire norme sulla legittimit del trattamento dei dati personali al fine di garantire che tutte le informazioni che possono essere scambiate siano state trattate in maniera legittima e conformemente ai principi fondamentali in materia di qualit dei dati. Al tempo stesso, le legittime attivit delle autorit giudiziarie, doganali, di polizia e delle altre autorit competenti non devono in alcun modo essere compromesse. (9) Per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali dei cittadini europei sono necessarie disposizioni comuni per determinare la legittimit e la qualit dei dati trattati dalle autorit competenti in altri Stati membri. (10) opportuno fissare a livello europeo le condizioni alle quali le autorit competenti degli Stati membri possono essere autorizzate a trasmettere e rendere disponibili i dati personali alle autorit e ai privati in altri Stati membri. (11) Lulteriore trattamento dei dati personali ricevuti o resi disponibili dalle autorit competenti di un altro Stato membro e, in particolare, lulteriore trasmissione o messa a disposizione di tali dati devono essere disciplinati da norme comuni a livello europeo. (12) Qualora i dati personali siano trasferiti da uno Stato membro dellUnione europea a paesi terzi o organismi internazionali, tali dati devono, in linea di principio, godere di un adeguato livello di protezione. (13) La presente decisione quadro definisce il procedimento per ladozione delle misure necessarie per valutare il livello della protezione dei dati in un paese terzo o organismo internazionale. (14) Al fine di garantire la protezione dei dati personali senza compromettere le indagini penali necessario definire i diritti di coloro cui i dati si riferiscono. (15) opportuno stabilire norme comuni sulla riservatezza e la sicurezza del trattamento, sulla responsabilit e le sanzioni in caso di uso illegittimo da parte delle autorit competenti e sui ricorsi giurisdizionali che coloro cui si riferiscono i dati possono utilizzare. Inoltre, necessario che gli Stati membri prevedano sanzioni penali per le violazioni particolarmente gravi e intenzionali delle disposizioni per la protezione dei dati. (16) Listituzione negli Stati membri di autorit di controllo, che esercitino le proprie funzioni in piena indipendenza, una componente essenziale della protezione dei dati personali trattati nellambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. (17) Tali autorit devono disporre dei mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti, siano essi poteri investigativi o di intervento, segnatamente in caso di reclami di singoli individui, nonch poteri di avviare azioni legali. Tali autorit devono contribuire alla trasparenza dei trattamenti effettuati nello Stato membro da cui dipendono. Tuttavia, i poteri di tali autorit non devono interferire con le norme specifiche stabilite per i procedimenti penali e con lindipendenza della magistratura. (18) Deve essere costituito un gruppo di lavoro per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali al fine della prevenzione, delle indagini e del perseguimento dei reati penali. Tale gruppo deve essere completamente indipendente nellesercizio delle proprie funzioni. Il gruppo deve fornire consulenza alla Commissione e agli Stati membri e, segnatamente, contribuire allapplicazione uniforme delle norme nazionali adottate conformemente alla presente decisione quadro. (19) Larticolo 47 del trattato sullUnione europea prevede che nessuna sua disposizione pregiudichi i trattati che istituiscono le Comunit europee n i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati. Conformemente a ci, la decisione quadro non pregiudica la protezione dei dati personali ai sensi del diritto comunitario, segnatamente, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati(27) e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)(28). (20) La presente decisione quadro non pregiudica le disposizioni specifiche per la protezione dei dati previste dagli strumenti giuridici in materia di trattamento e protezione dei dati personali di Europol, Eurojust e del sistema di informazione doganale. (21) Le disposizioni relative alla protezione dei dati personali, previste dal titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni(29) del 1990 (in appresso convenzione di Schengen) e integrate nell'ambito dell'Unione europea in virt del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunit europea, sono sostituite dalle norme della presente decisione quadro per quanto rientra nellambito di applicazione del trattato UE. (22) opportuno che la presente decisione quadro si applichi ai dati personali trattati nellambito della seconda generazione del sistema di informazione Schengen e al relativo scambio di informazioni supplementari ai sensi della decisione GAI/2006/ sullistituzione, lesercizio e luso del sistema dinformazione Schengen di seconda generazione. (23) La presente decisione quadro non pregiudica le norme relative allaccesso illecito ai dati previste dalla decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione(30). (24) opportuno sostituire larticolo 23 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea(31). (25) Qualsiasi riferimento alla convenzione del Consiglio dEuropa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale del 28 gennaio 1981 deve essere considerato come un riferimento alla presente decisione quadro. (26) Poich gli obiettivi dellazione proposta, ossia definire norme comuni per la protezione dei dati personali trattati nellambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello dellUnione europea, il Consiglio pu adottare provvedimenti ai sensi del principio di sussidiariet definito all'articolo 5 del trattato CE e richiamato allarticolo 2 del trattato UE. Conformemente al principio di proporzionalit enunciato all'articolo 5 del trattato CE, la presente decisione quadro non va al di l di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi. (27) Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunit europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(32). (28) LIrlanda partecipa alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunit europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28.2.02, riguardante la richiesta dellIrlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. (29) In relazione all'Islanda e alla Norvegia, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa ad alcune modalit per l'applicazione del suddetto accordo(33). (30) In relazione alla Svizzera, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall'Unione europea, la Comunit europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito contemplato all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunit europea, nonch all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo(34). (31) La presente decisione quadro costituisce un atto fondato sull'acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003. (32) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente decisione quadro cerca di garantire il pieno rispetto dei diritti alla privacy e alla protezione dei dati personali di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO: CAPITOLO I Obiettivi, definizioni e portata Articolo 1 1. La presente decisione quadro definisce norme comuni per garantire la protezione delle persone riguardo al trattamento dei dati personali nellambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale di cui al titolo VI del trattato sullUnione europea. 2. Gli Stati membri garantiscono che la divulgazione dei dati personali alle autorit competenti degli altri Stati membri non sia limitata n proibita per motivi legati alla protezione dei dati personali di cui alla presente decisione quadro. Articolo 2 Ai fini della presente decisione quadro s'intende per: (a) dati personali: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (persona interessata); si considera identificabile la persona che pu essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o pi elementi specifici caratteristici della sua identit fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale; (b) trattamento di dati personali (trattamento): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonch il congelamento, la cancellazione o la distruzione; (c) archivio di dati personali (archivio): qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; (d) responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorit pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalit e gli strumenti del trattamento di dati personali. Qualora le finalit e gli strumenti del trattamento siano definiti dal diritto nazionale o dalla legislazione adottata conformemente al titolo VI del trattato sullUnione europea, il responsabile pu essere designato o i criteri specifici per la sua nomina possono essere stabiliti dal diritto nazionale o dalla legislazione adottata conformemente al titolo VI del trattato sullUnione europea; (e) incaricato del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorit pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento; (f) terzi: la persona fisica o giuridica, l'autorit pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia la persona interessata, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e le persone autorizzate all'elaborazione dei dati sotto la loro autorit diretta; (g) destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorit pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di un terzo; (h) consenso della persona interessata: qualsiasi manifestazione di volont libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento; (i) organismi internazionali: organismi o organizzazioni istituiti sulla base di accordi internazionali; (j) autorit competenti: autorit giudiziarie, doganali, di polizia e altre autorit competenti degli Stati membri ai sensi dellarticolo 29 del trattato sullUnione europea. Articolo 3 1. La presente decisione quadro si applica al trattamento di dati personali, interamente o parzialmente automatizzato, nonch al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi da parte di unautorit competente ai fini della prevenzione, dellindagine, dellaccertamento e del perseguimento dei reati penali. 2. Le disposizioni della presente decisione quadro non si applicano ai trattamenti dei dati personali effettuati: – dallUfficio europeo di polizia (Europol), – dallUnit europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), – dal sistema di informazione delle dogane costituito conformemente alla convenzione stilata sulla base dellarticolo K.3 del trattato sullUnione europea sulluso della tecnologia informatica ai fini doganali e successive modifiche. CAPITOLO II Articolo 4 1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere: (a) trattati correttamente e lecitamente; (b) rilevati per finalit determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalit. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non ritenuto incompatibile, purch gli Stati membri forniscano garanzie appropriate; (c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalit per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; (d) esatti e, se necessario, aggiornati. Devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalit per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Gli Stati membri possono disporre per il trattamento dei dati diversi livelli di accuratezza ed affidabilit; in tal caso, devono provvedere a distinguere i dati sulla base del loro livello di accuratezza ed affidabilit e, segnatamente, a distinguere i dati basati sui fatti dai dati basati su opinioni e considerazioni personali; (e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalit per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici. 2. Il responsabile del trattamento tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1. 3. Gli Stati membri provvedono ad effettuare una chiara distinzione tra i dati personali relativi a – una persona sospettata di aver commesso o di essere stata complice di un reato penale, – una persona condannata per un reato penale, – una persona che dia adito a ritenere che commetter un reato penale, – una persona che potrebbe essere convocata per testimoniare in indagini relative a reati penali o ai successivi procedimenti penali, – una persona che sia stata vittima di un reato penale o che dia ragionevolmente adito a ritenere che possa essere vittima di un reato penale, – una persona che possa fornire informazioni su reati penali, – una persona che in contatto o collegata alle persone di cui sopra, – una persona che non rientra nelle categorie di cui sopra. 4. Gli Stati membri dispongono affinch tale trattamento dei dati sia necessario soltanto se – vi sono ragionevoli motivi, sulla base di fatti accertati, per credere che i dati personali in questione rendano possibili, agevolino o accelerino la prevenzione, le indagini, laccertamento o il perseguimento di un reato penale, – non vi siano altri mezzi meno invasivi per la persona cui i dati si riferiscono, – il trattamento dei dati non sia eccessivo rispetto al reato in questione. Articolo 5 Gli Stati membri dispongono affinch i dati personali siano trattati dalle autorit competenti soltanto se ci previsto da una legge che stabilisca che il trattamento dei dati necessario per svolgere i compiti legittimi dellautorit interessata e ai fini della prevenzione, delle indagini, dellaccertamento o del perseguimento dei reati penali. Articolo 6 1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonch il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale. 2. Il paragrafo 1 non si applica qualora: – il trattamento sia previsto da una legge e sia assolutamente necessario per ladempimento delle legittime funzioni dellautorit interessata ai fini della prevenzione, delle indagini, dellaccertamento o del perseguimento dei reati penali o se la persona cui i dati si riferiscono ha dato il proprio esplicito consenso al trattamento – gli Stati membri prevedono specifici ed adeguati meccanismi di salvaguardia, per esempio che laccesso ai dati interessati sia permesso solo al personale responsabile delladempimento dei compiti legittimi che giustificano tale trattamento. Articolo 7 1. Gli Stati membri dispongono affinch i dati personali non siano memorizzati per un tempo pi lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale siano stati raccolti, tranne che nei casi in cui il diritto nazionale stabilisca diversamente. I dati personali relativi alle persone di cui allarticolo 4, paragrafo 3, ultimo trattino, sono memorizzati solo per il tempo assolutamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti. 2. Gli Stati membri prevedono adeguate misure procedurali e tecniche per garantire che i limiti di tempo per la memorizzazione dei dati personali siano rispettati. Il rispetto di tali limiti di tempo regolarmente verificato. CAPITOLO III – Forme specifiche di trattamento Sezione I – Trasmissione e messa a disposizione di dati personali alle autorit competenti di altri Stati membri Articolo 8 Gli Stati membri dispongono affinch i dati personali siano trasmessi o resi disponibili alle autorit competenti degli altri Stati membri soltanto se necessario per ladempimento di un compito legittimo dellautorit che trasmette o che riceve e ai fini della prevenzione, delle indagini, dellaccertamento o del perseguimento dei reati penali. Articolo 9 1. Gli Stati membri dispongono affinch la qualit dei dati personali sia verificata prima che questi siano trasmessi o resi disponibili. Nei limiti del possibile, in tutte le trasmissioni di dati, devono essere indicate le decisioni giudiziarie e le decisioni di proscioglimento e i dati basati su opinioni o considerazioni personali devono essere verificati alla fonte prima di essere trasmessi e occorre indicare il loro livello di accuratezza e affidabilit. 2. Gli Stati membri dispongono affinch la qualit dei dati personali, resi disponibili mediante laccesso diretto automatico alle autorit competenti degli altri Stati membri, sia regolarmente verificata al fine di garantire che i dati cui si d laccesso siano precisi ed aggiornati. 3. Gli Stati membri dispongono affinch i dati personali che non sono pi precisi o aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. 4. Gli Stati membri dispongono affinch lautorit competente che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali a unautorit competente di un altro Stato membro informi immediatamente questultimo qualora accerti, di propria iniziativa o in seguito a una richiesta della persona cui si riferiscono i dati, che tali dati non dovevano essere trasmessi o resi disponibili o che sono stati trasmessi o resi disponibili dati imprecisi o non aggiornati. 5. Gli Stati membri dispongono affinch lautorit competente informata conformemente al paragrafo 4 cancelli o rettifichi i dati in questione. Inoltre, tale autorit, qualora dovesse accertare che i dati in questione sono imprecisi, tenuta a rettificarli. Qualora abbia ragionevoli motivi per credere che i dati personali ricevuti siano imprecisi o debbano essere cancellati, tale autorit tenuta ad informare immediatamente lautorit competente che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione. 6. Gli Stati membri dispongono che, fatta salva la procedura penale nazionale, i dati personali siano contrassegnati su richiesta della persona interessata qualora questa ritenga che essi non siano precisi e qualora non possa essere accertato se essi siano o meno precisi. Tale contrassegno viene cancellato solo previo consenso dellinteressato o sulla base di una decisione del tribunale competente o dellautorit di controllo competente. 7. Gli Stati membri dispongono affinch i dati personali ricevuti dallautorit di un altro Stato membro siano cancellati nei seguenti casi: – se tali dati non avrebbero dovuto essere trasmessi, resi disponibili o ricevuti, – dopo un termine stabilito dalla legislazione dellaltro Stato membro se lautorit che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione ha informato lautorit ricevente di tale termine quando sono stati trasmessi o resi disponibili tali dati, a meno che i dati personali non servano ulteriormente per un procedimento giudiziario, – se tali dati non sono o non sono pi necessari per il fine per cui erano stati trasmessi o resi disponibili. 8. Se i dati personali sono stati trasmessi senza essere stati richiesti, lautorit ricevente verifica immediatamente se tali dati sono necessari per il fine per il quale sono stati trasmessi. 9. I dati personali non vengono cancellati ma bloccati conformemente al diritto nazionale se vi sono motivi ragionevoli per credere che tale cancellazione possa compromettere gli interessi legittimi della persona cui si riferiscono i dati. I dati bloccati possono essere utilizzati o trasmessi solo per lo scopo per il quale non sono stati cancellati. Articolo 10 1. Gli Stati membri dispongono affinch qualsiasi trasmissione automatica di dati personali, segnatamente mediante accesso diretto automatico, venga registrata al fine di garantire la successiva verifica dei motivi della trasmissione, dei dati trasmessi, del momento in cui sono stati trasmessi, delle autorit coinvolte e, per quanto riguarda lautorit ricevente, delle persone che hanno ricevuto i dati e delle persone che ne avevano fatto richiesta. 2. Gli Stati membri dispongono affinch sia documentata qualsiasi trasmissione e ricevimento non automatici di dati personali al fine di garantire la successiva verifica dei motivi della trasmissione, dei dati trasmessi, del momento in cui sono stati trasmessi, delle autorit coinvolte e, per quanto riguarda lautorit ricevente, delle persone che hanno ricevuto i dati e delle persone che ne avevano fatto richiesta. 3. Lautorit che ha registrato o documentato tali informazioni tenuta a comunicarle immediatamente alle autorit competenti di controllo su richiesta di queste ultime. Le informazioni devono essere utilizzate solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati nonch lintegrit e la sicurezza di questi. Sezione II – ulteriore trattamento, segnatamente ulteriore trasmissione e trasferimento, dei dati ricevuti o resi disponibili dalle autorit competenti degli altri Stati membri Articolo 11 1. Gli Stati membri dispongono che, conformemente alla presente decisione quadro e segnatamente agli articoli 4, 5 e 6, il trattamento dei dati personali ricevuti o resi disponibili dalle autorit competenti di un altro Stato membro possa essere effettuato soltanto (a) per il fine specifico per il quale sono stati trasmessi o resi disponibili (b) se necessario ai fini della prevenzione, delle indagini, dellaccertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessit di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono. 2. Il trattamento ulteriore dei dati personali interessati pu essere effettuato per le finalit di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo solo previo consenso dellautorit che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali. 3. Il paragrafo 1, lettera b) non si applica nei casi in cui una legislazione specifica adottata in virt del titolo VI del trattato sullUnione europea disponga esplicitamente che un ulteriore trattamento dei dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorit competente di un altro Stato membro possa essere effettuato solo per le finalit per la quali tali dati sono stati trasmessi o resi disponibili. Articolo 12 Gli Stati membri dispongono affinch i dati personali ricevuti o resi disponibili dallautorit competente di un altro Stato membro possano essere trasmessi o resi disponibili ad altre autorit competenti di uno Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a) la trasmissione o la messa a disposizione prevista da una legge che la imponga chiaramente come un obbligo o la autorizzi; (b) la trasmissione o la messa a disposizione necessaria per ladempimento dei compiti legittimi dellautorit che ha ricevuto i dati in questione o dellautorit a cui saranno successivamente trasmessi; (c) la trasmissione o la messa a disposizione necessaria per il fine specifico per il quale sono stati trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dellaccertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessit di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono; (d) lautorit competente dello Stato membro che ha trasmesso o reso disponibile i dati in questione alle autorit competenti che intendono trasmetterli ulteriormente o renderli disponibili ha dato preventivamente il proprio consenso ad unulteriore trasmissione o messa a disposizione. Articolo 13 Gli Stati membri dispongono affinch i dati personali ricevuti o resi disponibili dallautorit competente di un altro Stato membro possano essere ulteriormente trasmessi o resi disponibili ad autorit diverse dalle autorit competenti di uno Stato membro solo in casi specifici e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) la trasmissione prevista da una legge che la imponga chiaramente come un obbligo o la autorizzi; (b) la trasmissione necessaria per il fine specifico per il quale i dati sono stati trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dellaccertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessit di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono; oppure necessaria perch i dati in questione sono indispensabili allautorit a cui i dati devono essere ulteriormente trasmessi per permetterle di svolgere i propri legittimi compiti e a condizione che la finalit della raccolta o del trattamento che deve essere effettuato da tale autorit non sia incompatibile con il trattamento originario e che gli obblighi giuridici dellautorit competente che intende trasmettere i dati non vi si oppongano; oppure , indubbiamente, nellinteresse della persona cui i dati si riferiscono e tale persona ha acconsentito ad essa o le circostanze sono tali da far presumere inequivocabilmente tale consenso; (c) Lautorit competente dello Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione alle autorit competenti che intendono trasmetterli ulteriormente ha dato preventivamente il proprio consenso ad una loro ulteriore trasmissione. Articolo 14 Gli Stati membri, fatte salve le norme procedurali nazionali in materia penale, dispongono affinch i dati personali ricevuti dalle autorit competenti di un altro Stato membro o da esse resi disponibili possano essere ulteriormente trasmessi a privati di uno Stato membro solo in casi particolari e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a) la trasmissione prevista da una legge che la imponga chiaramente come un obbligo o la autorizzi, (b) la trasmissione necessaria per il fine per il quale i dati sono stati trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dellaccertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessit di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono, (c) lautorit competente dello Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione alle autorit competenti che intendono trasmetterli ulteriormente ha dato preventivamente il proprio consenso ad una loro ulteriore trasmissione a privati. Articolo 15 1. Gli Stati membri dispongono affinch i dati personali ricevuti o resi disponibili dallautorit competente di un altro Stato membro non possano essere ulteriormente trasferiti alle autorit competenti di paesi terzi o a organismi internazionali tranne che nel caso in cui tale trasferimento sia conforme alla decisione quadro e, segnatamente, siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni. (a) Il trasferimento previsto da una legge che lo imponga chiaramente come un obbligo o lo autorizzi. (b) Il trasferimento necessario per il fine per il quale i dati sono stati trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dellaccertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessit di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono. (c) Lautorit competente dellaltro Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione alle autorit competenti che intendono trasferirli ulteriormente ha dato preventivamente il proprio consenso ad un loro ulteriore trasferimento. (d) Il paese terzo o lorganismo internazionale a cui i dati in questioni sono trasferiti garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. 2. Gli Stati membri garantiscono che ladeguatezza del livello di protezione offerto da un paese terzo o da un organismo internazionale sia valutata alla luce di tutte le circostanze per ciascun trasferimento o categoria di trasferimenti. In particolare, tale valutazione deve avvenire sulla base dei seguenti elementi: il tipo di dati, le finalit e la durata del trattamento per il quale i dati sono trasferiti, il paese di origine e quello di destinazione finale, le norme generali e settoriali del diritto applicabile nel paese terzo o organismo in questione, le norme professionali e di sicurezza ivi applicabili e lesistenza di garanzie sufficienti fornite dal destinatario del trasferimento. 3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo o un organismo internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. 4. Qualora
si accerti, sulla base della procedura prevista dallarticolo 16, che un paese
terzo o un organismo internazionale non garantisce un livello adeguato di
protezione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri prendono le misure
necessarie per impedire qualsiasi trasferimento di dati personali al paese
terzo o organismo internazionale in questione. 5. Conformemente
alla procedura di cui allarticolo 16, pu essere deciso che un paese terzo o
un organismo internazionale garantisce un adeguato livello di protezione ai
sensi del paragrafo 2 in considerazione della sua legislazione nazionale o dei
suoi impegni internazionali, ai fini della tutela della vita privata o delle
libert e dei diritti dellindividuo. 6. In via eccezionale, i dati personali ricevuti dalle autorit competenti di un altro Stato membro possono essere ulteriormente trasferiti alle autorit competenti di paesi terzi o di organismi internazionali in cui non garantito un adeguato livello di protezione dei dati se ci assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi di uno Stato membro o per prevenire gravi pericoli imminenti che minacciano la sicurezza pubblica o una persona o pi persone specifiche. Articolo 16 1. Qualora sia fatto riferimento al presente articolo, la Commissione assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea. 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente pu fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere deve essere espresso a maggioranza, secondo quando stabilito dallarticolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunit europea, nel caso delle decisioni che il Consiglio tenuto ad adottare su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri nell'ambito del comitato sono ponderati secondo i criteri che figurano a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto. 4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo. 5. Il Consiglio pu deliberare a maggioranza qualificata entro due mesi dalla data in cui gli stata presentata la proposta. Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa pu presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto. Articolo 17 Gli articoli 12, 13, 14 e 15 non si applicano nei casi in cui una legislazione specifica adottata in virt del titolo VI del trattato sullUnione europea disponga esplicitamente che i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorit competente di un altro Stato membro non possano essere ulteriormente trasmessi o possano essere ulteriormente trasmessi soltanto a determinate condizioni. Articolo 18 Gli Stati membri dispongono affinch le autorit competenti cui i dati sono trasmessi o resi disponibili o che trasmettono e rendono disponibili i dati siano informate, quando lo richiedono, sullulteriore trattamento dei dati e sui risultati raggiunti. CAPITOLO IV DIRITTI DELL'INTERESSATO Articolo 19 1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, o il suo rappresentante, debba fornire gratuitamente alla persona presso la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano e che a conoscenza di tale raccolta almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia gi informata: (a) l'identit del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante; (b) le finalit del trattamento cui sono destinati i dati; (c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue: – la base giuridica del trattamento, – i destinatari o le categorie di destinatari dei dati; – il carattere obbligatorio o facoltativo delle risposte alle domande o di altre forme di cooperazione, nonch le possibili conseguenze di una mancata risposta o di una mancata cooperazione; – l'esistenza di diritti di accesso e di rettifica in merito ai dati che riguardano l'interessato; nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento che sia corretto nei confronti della persona interessata. 2. La fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1 rifiutata o limitata solo se ci di rivela necessario per (a) permettere al responsabile del controllo di svolgere correttamente i propri compiti, (b) non compromettere le indagini, inchieste o procedimenti in corso o lo svolgimento dei legittimi doveri delle autorit competenti, (c) tutelare la sicurezza pubblica e lordine pubblico negli Stati membri, (d) proteggere i diritti e le libert di terzi, tranne quando su tali considerazioni prevalga la necessit di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali dellinteressato. 3. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano rifiutate o limitate, il responsabile del controllo informa linteressato che pu ricorrere alle autorit di controllo competenti, fatti salvi i ricorsi giurisdizionali e le procedure penali nazionali. 4. I motivi che giustificano un rifiuto o una limitazione ai sensi del paragrafo 2 non vengono forniti se la loro comunicazione pregiudica la finalit del rifiuto. In tal caso, il responsabile del controllo informa linteressato che pu presentare ricorso alle autorit di controllo competenti, fatti salvi i ricorsi giurisdizionali e le procedure penali nazionali. Se linteressato presenta un ricorso allautorit di controllo, questultima tenuta ad esaminarlo. Quando esamina il ricorso, lautorit di controllo deve soltanto comunicare allinteressato se il trattamento dei dati stato effettuato correttamente e, in caso contrario, se sono state apportate le opportune modifiche. Articolo 20 1. Qualora i dati non siano stati ottenuti dallinteressato o siano stati ottenuti da esso senza che ne fosse a conoscenza o senza che egli fosse consapevole del fatto che i dati raccolti lo riguardavano, gli Stati membri dispongono affinch il responsabile del controllo o il suo rappresentante comunichi gratuitamente, quando vengono registrati dati personali o entro un tempo ragionevole dal momento in cui dati sono stati comunicati per la prima volta, allinteressato almeno le seguenti informazioni, tranne che nei casi in cui linteressato ne sia gi in possesso o in cui fornire tali informazioni si dimostri impossibile o sproporzionatamente difficile. (a) l'identit del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante; (b) le finalit del trattamento, (c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue: – la base giuridica del trattamento, – le categorie di dati interessate, – i destinatari o le categorie di destinatari dei dati, – se esiste un diritto di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che lo riguardano, nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono fornite se ci necessario per: (a) permettere al responsabile del controllo di svolgere correttamente i propri compiti, (b) non compromettere le indagini, inchieste o procedimenti in corso o lo svolgimento dei legittimi doveri delle autorit competenti, (c) tutelare la sicurezza pubblica e lordine pubblico negli Stati membri, (d) proteggere i diritti e le libert di terzi, tranne quando su tali considerazioni prevalga la necessit di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali dellinteressato. Articolo 21 1. Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento: (a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi: – la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l'informazione almeno sulle finalit dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono stati comunicati i dati; – la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonch di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati; (b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non conforme alle disposizioni della presente decisione quadro, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati; (c) la notificazione a terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che impossibile o implica uno sforzo sproporzionato. 2. Qualsiasi azione che linteressato ha il diritto di effettuare conformemente al paragrafo 1 rifiutata se ci necessario per: (a) permettere al responsabile del controllo di svolgere correttamente i propri compiti, (b) non compromettere le indagini, inchieste o procedimenti in corso o lo svolgimento dei legittimi doveri delle autorit competenti, (c) tutelare la sicurezza pubblica e lordine pubblico negli Stati membri, (d) proteggere i diritti e le libert di terzi, tranne quando su tali considerazioni prevalga la necessit di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali dellinteressato. 3. Qualsiasi rifiuto o limitazione dei diritti di cui al paragrafo 1 deve essere formulato per iscritto. Qualora al diritto di cui al paragrafo 1 venga opposto un rifiuto o imposta una limitazione, il responsabile del controllo informa linteressato che pu ricorrere alle autorit di controllo competenti, fatti salvi i ricorsi giurisdizionali e le procedure penali nazionali. 4. I motivi che giustificano un rifiuto ai sensi del paragrafo 2 non vengono forniti se la loro comunicazione pregiudica la finalit del rifiuto. In tal caso, il responsabile del controllo informa linteressato che pu presentare ricorso alle autorit di controllo competenti, fatti salvi i ricorsi giurisdizionali e le procedure penali nazionali. Se linteressato presenta un ricorso allautorit di controllo, questultima tenuta ad esaminarlo. Quando esamina il ricorso, lautorit di controllo deve soltanto comunicare allinteressato se il trattamento dei dati stato effettuato correttamente e, in caso contrario, se sono state apportate le opportune modifiche. Articolo 22 Gli Stati membri dispongono affinch vengano prese misure adeguate per garantire che, nei casi in cui il responsabile del controllo rettifichi, blocchi o cancelli dati personali a seguito di una richiesta, venga elaborato automaticamente un elenco dei fornitori e dei destinatari di tali dati. Il responsabile del controllo tenuto a garantire che le persone presenti in tale elenco vengano informate dei cambiamenti effettuati riguardo ai dati personali. CAPITOLO V Riservatezza e sicurezza del trattamento Articolo 23 L'incaricato del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorit o sotto quella del responsabile del trattamento non deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso, se non dietro istruzione del responsabile del trattamento oppure in virt di obblighi giuridici. Tutti coloro che lavorano con unautorit competente di uno Stato membro o al suo interno sono vincolati da norme severe di riservatezza. Articolo 24 1. Gli Stati membri dispongono affinch il responsabile del controllo prenda misure tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dalla divulgazione o accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete o la loro messa a disposizione mediante lassicurazione di un accesso diretto automatico e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali, segnatamente in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere. Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere. Le misure sono considerate necessarie quando limpegno che esse comportano non sproporzionato all'obiettivo di protezione. 2. Ciascuno Stato membro adotta, per il trattamento automatizzato dei dati misure atte a: (a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento di dati di carattere personale (controllo dell'accesso alle attrezzature), (b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati); (c) impedire che nell'archivio siano inseriti, senza autorizzazione, dati di carattere personale e che di essi sia presa visione, o che siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della memorizzazione); (d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utilizzazione); (e) garantire che le persone autorizzate ad usare un sistema di elaborazione automatizzata di dati abbiano accesso solo ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione daccesso (controllo dellaccesso ai dati); (f) garantire che sia possibile verificare ed accertare a quali organizzazioni siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utilizzazione); (g) garantire la possibilit di verificare ed accertare a posteriori quali dati di natura personale sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'introduzione); (h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto); (i) garantire che, in caso di guasto, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati immediatamente (riparazione); (j) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilit) e che i dati memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (autenticit). 3. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, quando quest'ultimo sia eseguito per suo conto, deve scegliere un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti in merito alle misure di sicurezza tecnica e di organizzazione dei trattamenti da effettuare e deve assicurarsi del rispetto di tali misure. 4. L'esecuzione dei trattamenti su commissione deve essere disciplinata da un contratto o da un atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente: – che l'incaricato del trattamento operi soltanto su istruzioni del responsabile del trattamento, – che gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, quali sono definiti dalla legislazione dello Stato membro nel quale stabilito l'incaricato del trattamento, vincolino anche quest'ultimo. 5. A fini di conservazione delle prove, gli elementi del contratto o dell'atto giuridico relativi alla protezione dei dati e i requisiti concernenti le misure di cui al paragrafo 1 sono stipulati per iscritto o in altra forma equivalente. Articolo 25 1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento tenga un registro di tutte le operazioni destinate al conseguimento di una o pi finalit correlate. Le informazioni contenute nel registro devono comprendere: (a) il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante; (b) la o le finalit del trattamento; (c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime; (d) la base giuridica del trattamento al quale sono destinati i dati; (e) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; (f) i trasferimenti di dati previsti verso paesi terzi; (g) una descrizione generale che consenta una prima valutazione dell'adeguatezza delle misure adottate in virt dell'articolo 24 per garantire la sicurezza del trattamento. 2. Gli Stati membri precisano le condizioni e le modalit di notificazione all'autorit di controllo delle informazioni di cui al paragrafo 1. Articolo 26 1. Gli Stati membri individuano quali sono i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libert delle persone e controllano che tali trattamenti siano esaminati prima della loro messa in opera. 2. Tali esami preliminari sono effettuati dall'autorit di controllo una volta ricevuta la notificazione del responsabile del trattamento, oppure dalla persona incaricata della protezione dei dati che, nei casi dubbi, deve consultare l'autorit di controllo medesima. 3. Gli Stati membri possono effettuare tale esame anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento del Parlamento nazionale, o in base ad un provvedimento fondato su siffatto provvedimento legislativo, in cui si definisce il tipo di trattamento e si stabiliscono appropriate garanzie. CAPITOLO VI RISCORSI GIURISDIZIONALI E RESPONSABILIT Articolo 27 Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, segnatamente dinanzi all'autorit di controllo di cui all'articolo 30, prima che sia adita l'autorit giudiziaria, gli Stati membri stabiliscono il diritto di chiunque a presentare un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dal diritto nazionale applicabile ai sensi della presente decisione quadro al trattamento in questione. Articolo 28 1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente decisione quadro abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento pu essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilit se prova che l'evento dannoso non gli imputabile. 2. Tuttavia, unautorit competente che ha ricevuto i dati personali da parte di un altro Stato membro responsabile nei confronti della parte lesa per i danni causati a causa delluso di dati imprecisi e non aggiornati. Non pu escludere la propria responsabilit giustificandola con il fatto che i dati ricevuti da unaltra autorit erano imprecisi o non aggiornati. Qualora i danni vengano addebitati allautorit ricevente perch ha utilizzato dati imprecisi trasmessi o resi disponibili dall'autorit competente di un altro Stato membro, quest'ultima deve risarcire completamente l'importo pagato per tali danni dallautorit ricevente. Articolo 29 1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro e in particolare stabiliscono sanzioni efficaci, commisurate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni di attuazione della presente decisione quadro. 2. Gli Stati membri prevedono sanzioni penali efficaci, commisurate e dissuasive per i reati commessi intenzionalmente che comportano violazioni gravi delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro, segnatamente le disposizioni finalizzate a garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento. CAPITOLO VII Autorit di sorveglianza e gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali Articolo 30 1. Ogni Stato membro dispone che una o pi autorit pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente decisione quadro, adottate dagli Stati membri. Tali autorit sono pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite. 2. Ciascuno Stato membro dispone che le autorit di controllo siano consultate al momento dell'elaborazione delle misure regolamentari o amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libert della persona con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, delle indagini e del perseguimento della criminalit e dei reati penali. 3. Ogni autorit di controllo dispone in particolare: – di poteri investigativi, come la facolt di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo, – di poteri effettivi d'intervento, come quello di formulare pareri prima dell'avvio di trattamenti, conformemente all'articolo 26, e di dar loro adeguata pubblicit o quello di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento o quello di adire i Parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali; – del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente decisione quadro ovvero di adire per dette violazioni le autorit giudiziarie. possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorit di controllo recanti pregiudizio. 4. Qualsiasi persona pu presentare a un'autorit di controllo una domanda relativa alla tutela dei propri diritti e libert con riguardo al trattamento di dati personali. La persona interessata viene informata del seguito dato alla sua domanda. 5. Ogni autorit di controllo elabora a intervalli regolari una relazione sulle proprie attivit. La relazione oggetto di pubblicazione. 6. Ciascuna autorit di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, competente per esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuitile a norma del paragrafo 3. Ciascuna autorit pu essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell'autorit di un altro Stato membro. 7. Le autorit di sorveglianza cooperano tra loro e con le autorit di controllo di cui al titolo VI del trattato sullUnione europea e con il garante europeo della protezione dei dati nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi ogni informazione utile. 8. Gli Stati membri dispongono che i membri e il personale delle autorit di controllo sono soggetti, anche dopo la cessazione delle attivit, all'obbligo del segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno accesso. 9. I poteri dellautorit di sorveglianza non pregiudicano lindipendenza dei magistrati e le decisioni prese da tale autorit non pregiudicano lesercizio delle legittime funzioni dei magistrati nei procedimenti penali. Articolo 31 1. istituito un gruppo di lavoro per la tutela della persone con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, delle indagini, dellaccertamento o del perseguimento dei reati penali, in appresso denominato il gruppo. Il gruppo ha carattere consultivo e indipendente. 2. Il gruppo composto da un rappresentante della o delle autorit di controllo designate da ciascuno Stato membro e da un rappresentante del garante europeo della protezione dei dati, nonch da un rappresentante della Commissione. Ogni membro del gruppo designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorit che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato pi autorit di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune. I presidenti delle autorit di controllo comuni istituite ai sensi del titolo VI del trattato sullUnione europea hanno il diritto di partecipare o di essere rappresentati alle riunioni del gruppo di lavoro. Lautorit o le autorit di sorveglianza istituite dallIslanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera hanno il diritto di essere rappresentate alle riunioni del gruppo di lavoro nella misura in cui si trattino questioni legate allacquis di Schengen. 3. Il gruppo adotta le proprie decisioni alla maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorit di controllo degli Stati membri. 4. Il gruppo elegge il proprio presidente. La durata del mandato del presidente di due anni. Il mandato rinnovabile. 5. Al segretariato del gruppo provvede la Commissione. 6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno. 7. Il gruppo di lavoro esamina i punti messi allordine del giorno dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un rappresentante di unautorit di sorveglianza, della Commissione, del garante europeo della protezione dei dati o dei presidenti delle autorit di controllo comuni. Articolo 32 1. Il gruppo ha i seguenti compiti: (a) esaminare ogni questione attinente all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della presente decisione quadro per contribuire alla loro applicazione omogenea, (b) fornire un parere sul livello di protezione negli Stati membri e nei paesi terzi ed organismi internazionali, segnatamente al fine di garantire che i dati personali siano trasferiti, conformemente allarticolo 15 della presente decisione quadro, solo ai paesi terzi ed organismi internazionali che garantiscono un livello adeguato di protezione di dati, (c) fornire consulenze alla Commissione e agli Stati membri su ogni proposta di modifica della presente decisione quadro o su qualsiasi altra misura supplementare o specifica per tutelare: i diritti e le libert delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, delle indagini, dellaccertamento edel perseguimento dei reati penali nonch in merito a qualsiasi altro progetto di misure comunitarie che incidano su tali diritti e libert. 2. Il gruppo, qualora constati che tra le legislazioni e le prassi degli Stati membri si manifestino divergenze che possono pregiudicare l'equivalenza della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali nellUnione europea, ne informa il Consiglio e la Commissione. 3. Il gruppo pu, di propria iniziativa o su iniziativa della Commissione o del Consiglio, formulare raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone relativamente al trattamento di dati personali nellUnione europea ai fini della prevenzione, delle indagini, dellaccertamento o del perseguimento dei reati penali. 4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo vengono trasmessi al Consiglio, alla Commissione, al Parlamento e al comitato di cui all'articolo 16. 5. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, informa il gruppo sulle azioni intraprese a seguito dei suoi pareri e raccomandazioni. A tal fine redige una relazione che viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione oggetto di pubblicazione. Gli Stati membri informano il gruppo su qualsiasi azione da essi intrapresa ai sensi del paragrafo 1. 6. Il gruppo redige una relazione annuale sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, delle indagini e del perseguimento della criminalit e dei reati penali nellUnione europea e nei paesi terzi e la trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione oggetto di pubblicazione. CAPITOLO VIII Disposizioni finali Articolo 33 Per le materie che ricadono nellambito di applicazione del trattato sullUnione europea, la presente decisione quadro sostituisce gli articoli 126-130 della convenzione di Schengen. Articolo 34 1. La presente decisione quadro sostituisce larticolo 23 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. 2. Qualsiasi riferimento alla convenzione del Consiglio dEuropa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981 deve essere considerato come un riferimento alla presente decisione quadro. Articolo 35 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro 31.12.06. 2. Entro tale data gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nel diritto nazionale gli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro e le informazioni relative alla nomina dellautorit di sorveglianza di cui allarticolo 29. Sulla base di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio valuta, entro il 31 dicembre 2007, in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per attuare la presente decisione quadro. Articolo 36 La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea. Fatto a Bruxelles, il 4.10.2005 Per il Consiglio Il Presidente
NOTE [1] OJ C 53 del 3.3.2005, p. 1 2 GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1. 3 COM(2005)184 def., Bruxelles, 10.5.2005 4 Documento di lavoro del Consiglio 11158/1/01 REV 1 JAI 255 5 Documento di lavoro del Consiglio 8321/98 JAI 15 6 GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1. 7 Documento di lavoro del Consiglio 6316/2/01 REV 2 JAI 13 8 Riunione n. 2514 del Consiglio Giustizia e Affari Interni, Lussemburgo 5-6 giugno 2003, documento del Consiglio 9845/03(Stampa 150), pag. 32. 9 Dichiarazione e documento programmatico sullapplicazione della legge e lo scambio di informazioni nellUE, adottati dalla conferenza di primavera delle autorit europee per la protezione dei dati, Cracovia, 25-26 aprile 2005. 10 Punto 1 h) della raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio europeo concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (2005/2046(INI), adottata il 7 giugno 2005. 11 GU C 364 del 18.12.2000, pagg. 1, 10. 12 GU C 281 del 23.11.1995, pag. 31. 13 GU C 239 del 22.09.2000, pag. 19. 14 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. 15 GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1. 16 GU C 63 del 6.3.2002, pag. 1. 17 GU C 68 del 19.3.2005, pag. 1. 18 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34. 19 GU C 197 del 12.7.2000, pagg. 1, 15. 20 COM(2005) 230 def. 21 COM (2005) 236 def., COM (2005) 237 def. 22 COM(2005) 438 def. del 21.9.2005. 23 24 25 GU C 198 del 12.08.2005, pag. 1. 26 GU C 281 del 23.11.1995, pag. 31. 27 GU C 8 del 12.01.2001, pag. 1. 28 GU C 201 del 31.07.2002, pag. 37. 29 GU C 239 del 22.09.2000, pag. 19. 30 GU C 69 del 13.03.2005, pag. 67. 31 GU C 197 del 12.07.2000, pag. 3. 32 GU C 131 del 01.06.2000, pag. 43. 33 GU C 176 del 10.07.1999, pag. 31. 34 GU C 368 del 15.12.2004, pag. 26.
ALLEGATO SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE NA 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1. Dotazione finanziaria complessiva per l'azione (Parte B): impegni in milioni di euro NA 2.2. Periodo di applicazione: inizio nel 2006 2.3. Stima globale pluriennale delle spese: (a) Scadenziario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1) milioni di EUR (al terzo decimale)
(b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)
(c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e di altre spese di funzionamento(cfr. punti 7.2 e 7.3)
2.4. Compatibilit con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie NA 2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate: Nessuna incidenza finanziaria. 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO
4. BASE GIURIDICA Articolo 30, 31 e 34, paragrafo 2, lettera b) del TUE 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1. Necessit dell'intervento comunitario 5.1.1. Obiettivi perseguiti La proposta di decisione quadro prevede norme comuni relative alla protezione dei dati personali trattati dalle autorit competenti nellambito delle attivit previste dal titolo VI del trattato sullUnione europea (cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale). Conformemente alla presente decisione quadro, lapplicazione delle disposizioni nazionali negli Stati membri deve essere controllata da autorit di sorveglianza pubbliche indipendenti. A livello dellUE istituito un gruppo per la tutela della persone con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, delle indagini, dellaccertamento o del perseguimento dei reati penali, in appresso denominato il gruppo. Il gruppo composto da un rappresentante della o delle autorit di controllo designate da ciascuno Stato membro e da un rappresentante del garante europeo della protezione dei dati, nonch da un rappresentante della Commissione. Il gruppo esamina ogni questione attinente all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della presente decisione quadro per contribuire alla loro applicazione omogenea. Formula pareri sul livello di protezione dei dati negli Stati membri e nei paesi terzi e fornisce consulenze alla Commissione e agli Stati membri in merito a ogni progetto di modifica della presente decisione quadro nonch a qualsiasi altra misura supplementare o specifica per tutelare i diritti fondamentali. Inoltre, conformemente allarticolo 16 della presente decisione quadro, la Commissione assistita da un comitato, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, al fine di valutare, ove necessario, il livello della protezione dei dati in un paese terzo. 5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex-ante Sono stati consultati i rappresentanti dei Governi e delle autorit indipendenti di sorveglianza degli Stati membri nonch dellIslanda, della Norvegia e della Svizzera, il garante europeo della protezione dei dati, Europol e Eurojust. In particolare, tenuto conto dei diversi pareri, la Commissione propone di istituire il gruppo di cui sopra. Al fine di calcolare gli eventuali costi determinati da questa misura, la Commissione ha verificato i costi (spese di viaggio, servizi di segretariato per la preparazione e lorganizzazione delle riunioni) attualmente sostenute dal gruppo istituito conformemente allarticolo 29 della direttiva 95/46/CE. 5.2. Azione prevista e modalit dell'intervento di bilancio Il suddetto gruppo terr regolarmente delle riunioni che, si calcola, saranno circa cinque all'anno. Il comitato di cui allarticolo 16 si riunir ogni qualvolta ci si renda necessario, probabilmente anchesso cinque volte allanno. Saranno rimborsate le spese di un partecipante per ciascuno Stato membro e Stato Schengen (Islanda, Norvegia). Alcuni orientamenti si possono acquisire dai gruppi istituiti conformemente agli articoli 29 e 31 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati. 5.3. Modalit di attuazione La Commissione organizza e ospita tutte le riunioni. La Commissione provvede ai servizi di segretariato per il gruppo e il comitato di cui sopra e alla preparazione/organizzazione delle loro riunioni. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione) 6.1.1. Intervento finanziario NA 6.1.2. Assistenza tecnica ed amministrativa, spese d'appoggio e spese relative alle tecnologie dell'informazione (stanziamenti d'impegno) NA 6.2. Calcolo dei costi per misura prevista nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) NA 7. INCIDENZA SULLE SPESE DI PERSONALE E AMMINISTRATIVE Lincidenza sulle spese di personale e amministrative coperta dalle risorse della DG preposta alla gestione nellambito della procedura di assegnazione annuale. Lassegnazione dei posti dipende anche dallattribuzione delle funzioni e delle risorse nel contesto delle prospettive finanziarie 2007-2013. 7.1. Incidenza sulle risorse umane
7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane
Gli importi corrispondono alla spesa totale per dodici mesi. 7.3. Altre spese amministrative derivanti dall'azione
Gli importi corrispondono alla spesa totale per dodici mesi. Specificare il tipo di comitato e il gruppo al quale appartiene.
8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1. Sistema di controllo Il gruppo di lavoro e il comitato stabiliscono il loro regolamento interno che prevede anche norme in materia di riservatezza. Il Parlamento europeo informato analogamente a quanto previsto dallarticolo 7 della decisione del Consiglio 99/468/CE del 28.6.1999 recante modalit per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23). 8.2. Modalit e periodicit della valutazione NA 9. MISURE ANTIFRODE NA XXX |
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