Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione COM(2005) 237 def. — 2005/0104 (COD) (Pubblicato sulla GUUE n. C 65 del 17marzo 2006)
Il Consiglio, in data 16 settembre 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunit europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra. La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 20 ottobre 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore RANOCCHIARI. Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 dicembre 2005, nel corso della 422a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 123 voti favorevoli e 2 astensioni.
1. Premessa 1.1 La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (di seguito convenzione di Schengen), intesa a consentire la libera circolazione delle persone e delle merci, stata firmata nel 1990 ed divenuta operativa nel 1995. Essa stabilisce quali autorit hanno accesso al sistema d'informazione Schengen (SIS) e per quali scopi i dati ivi contenuti possono essere utilizzati. Questo primo testo della convenzione non consentiva alle autorit preposte all'immatricolazione dei veicoli di accedere al SIS. 1.2 Il 21 agosto 2003 la Commissione ha presentato una Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (1). Lo scopo di tale proposta era quello di consentire l'accesso ai dati del SIS relativi a diverse categorie di oggetti rubati (veicoli, rimorchi, documenti ufficiali vergini e documenti d'identit — come passaporti, carte d'identit o patenti di guida — gi rilasciati), per verificare se i veicoli che si chiede di reimmatricolare sono stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti, nonch se coloro che richiedono la carta di circolazione utilizzano a tal fine documenti di identit o di immatricolazione rubati. 1.3 Il 25 febbraio 2004 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere in merito alla predetta proposta (2). Il CESE concordava con la Commissione circa l'opportunit di estendere l'accesso ai dati SIS alle autorit nazionali responsabili del rilascio e del controllo dei documenti di immatricolazione. Il Comitato, inoltre, si compiaceva del fatto che la proposta di regolamento prevedesse, per i servizi privati cui in vari Stati membri affidata l'immatricolazione dei veicoli, la possibilit di ottenere, per via indiretta e tramite una delle autorit pubbliche aventi accesso al SIS, le informazioni necessarie al corretto svolgimento del loro lavoro con tutte le dovute garanzie per la protezione dei dati. 1.4 In seguito, e dopo l'allargamento dell'Unione, emersa chiaramente la necessit di sviluppare un SIS di seconda generazione (cio un SIS II) per consentire ai nuovi Stati membri di accedere al sistema, e all'area Schengen di estendersi ai loro territori. 1.5 Dato che il SIS II necessita di un quadro giuridico appropriato e considerato che la materia rientra nell'ambito di pi di una politica comunitaria, la Commissione europea ha dovuto presentare tre proposte: la prima riguarda la libera circolazione delle persone e la seconda la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, mentre la terza complementare alle prime due e mira a consentire l'accesso al SIS II anche alle autorit competenti per l'immatricolazione dei veicoli. 1.6 Il CESE ora consultato in merito a questa terza proposta, che rappresenta un necessario complemento al regolamento summenzionato (3), adottato dal Consiglio il 6 luglio 2005.
2. Osservazioni generali 2.1 La nuova proposta della Commissione mira a garantire la coerenza con la nuova normativa sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). La Commissione afferma che il principale obiettivo di questa proposta lo stesso di quella presentata nell'agosto 2003, cio rafforzare la cooperazione fra Stati membri sulla base di uno scambio effettivo di informazioni per la lotta alla frode e al commercio illegale di veicoli rubati. Inoltre, la Commissione aggiunge che la proposta si prefigge altres l'obiettivo di garantire che i servizi competenti per il rilascio delle carte di circolazione possano, nel nuovo quadro giuridico applicabile al SIS II, accedere agli stessi dati del SIS cui hanno accesso dal giugno 2005, quando entrata in vigore la proposta di regolamento del 2003. 2.2 La questione riveste ancora un certo rilievo, dato che attualmente nell'Unione europea ogni anno vengono rubati circa 1.300.000 veicoli e circa 500.000 scompaiono per sempre (4). Inoltre, i reati riguardanti i veicoli sono in relazione con altri reati come i traffici illeciti, il contrabbando e il terro rismo (attentati con autobombe). 2.3 Il CESE ribadisce che esso concorda con la Commissione circa l'opportunit di estendere l'accesso ai dati SIS alle autorit nazionali responsabili del rilascio e del controllo dei documenti di immatricolazione (cfr. sopra, punto 1.2). Inoltre, il Comitato ritiene che i servizi privati cui affidata l'immatricolazione dei veicoli dovrebbero avere la possibilit di ottenere determinate informazioni, per via indiretta e tramite una delle autorit pubbliche aventi accesso al SIS II, con tutte le dovute garanzie per la protezione dei dati. In particolare, importante rendere sicuri i meccanismi volti a restringere l'accesso ad altre informazioni contenute nel sistema, riservato alle autorit indicate nell'articolo 101 della convenzione di Schengen. 2.4 Le osservazioni generali e le altre considerazioni formu late dal CESE nel parere del 25 febbraio 2004 dovrebbero tuttora essere tenute presenti. Alcune considerazioni possono essere ripetute in questa sede. Ad esempio, il CESE ritiene che anche la proposta attuale comporti vantaggi in termini di sicu rezza e celerit della giustizia. La proposta, inoltre, servir da incentivo agli Stati membri affinch consentano una maggiore libert di circolazione dei veicoli all'interno dell'Unione. Tuttavia, importante che la proposta sia compatibile con le norme e i regolamenti interni degli Stati membri. Inoltre, occorre concedere l'accesso anche agli Stati membri che non sono firmatari della convenzione di Schengen e rafforzare la cooperazione con l'Interpol ed Europol nella lotta al traffico dei veicoli rubati o altrimenti sottratti al di fuori dei paesi le cui autorit hanno accesso al SIS II. Infine, il CESE sottolinea l'importanza di raccogliere, elaborare e pubblicare dati statistici su questo tipo di reato al fine di migliorare l'approccio adottato per fronteggiarlo. 3. Osservazioni specifiche 3.1 La proposta della Commissione coerente con la decisione del Consiglio del 22 dicembre 2004 relativa alla lotta contro la criminalit connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere (2004/919/CE) (5). Nella decisione si afferma che rivestono particolare importanza la cooperazione tra le autorit incaricate dell'applicazione della legge e gli uffici della motorizzazione nonch la comunicazione di informazioni alle parti interessate. L'articolo 7 della stessa decisione prevede che gli uffici nazionali della motorizzazione siano informati dalle autorit incaricate dell'applicazione della legge del fatto che un veicolo in fase di immatricolazione risulta rubato, e che l'accesso a tal fine alla base dati abbia luogo nel debito rispetto del diritto comunitario. Il CESE si compiace del fatto che i principi enunciati nella decisione del Consiglio siano ora incorporati nella proposta della Commissione. 3.2 Bench tale proposta riguardi solo l'accesso delle autorit preposte all'immatricolazione ad alcuni dati immessi nel SIS II, il CESE ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di una maggiore cooperazione nella lotta alla criminalit connessa con veicoli. Come previsto nell'articolo 4 della decisione del Consiglio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per organizzare consultazioni periodiche, se del caso, tra le autorit nazionali competenti, conformemente alla legislazione nazionale, alle quali possono partecipare rappresentanti del settore privato (quali i gestori di registri privati di veicoli scomparsi, il settore assicurativo e quello automobilistico) al fine di coordinare le informazioni e le attivit di ciascuno in questo settore. Il CESE ritiene che la Commissione debba prendere in considerazione idee come questa nella sua futura attivit di contrasto di quella criminalit. 3.3 Un esempio di tali idee costituito, secondo il CESE, dal precedente progetto dell'Interpol Stop Register Stolen Cars (StoreSto Car), poi denominato Vehicle Identification, Research and Analysis (VIRA 17). Lo scopo di questo progetto era raccogliere in un'unica banca dati tutte le informazioni relative agli auto veicoli, fornite da un numero di identificazione del veicolo (Vehicle Identification Number o VIN), in modo da sapere se questo era stato immatricolato, esportato o importato, prodotto, rottamato, o ne era stato denunciato il furto. Tale banca dati costituisce una base su cui fondare la cooperazione tra le autorit incaricate dell'applicazione della legge, quelle preposte all'immatricolazione, quelle doganali, le case costruttrici e le imprese assicurative. 3.4 Per quanto concerne la presente proposta, inoltre, il CESE desidera far notare come vi siano in genere ben poche possibilit di esaminare fisicamente un veicolo per accertarne l'identit e scoprire se ne sia stato denunciato il furto. In molti paesi i veicoli di cui si chiede l'immatricolazione vengono ispezionati, cosicch in questa fase possibile verificare se sono stati rubati. quindi importante fornire alle autorit preposte all'immatricolazione questo strumento per individuare i veicoli rubati, altrimenti sottratti o smarriti. 3.5 Come osservato sopra al punto 3.2, necessaria una maggiore cooperazione nella lotta alla criminalit connessa con i veicoli. Un'altra opportunit di ispezionare un veicolo si presenta quando questo viene esportato o importato. Il CESE ritiene che le autorit doganali dovrebbero consultare, all'atto sia dell'importazione che dell'esportazione di un veicolo, gli stessi dati del SIS II disponibili per le autorit preposte all'immatricolazione. 3.6 Inoltre, nell'ispezionarlo per verificare se ne sia stato o meno denunciato il furto, si deve poter accertare l'identit del veicolo. Questa spesso accertata in base al suo numero di identificazione (il citato VIN). Tuttavia, non infrequente che tale identit sia stata falsificata o clonata. Il CESE, quindi, ritiene importante che in futuro vengano approntati strumenti pi efficaci per identificare i veicoli: proposte come quella di un'identificazione elettronica del veicolo (Electronic vehicle identification o EVI) o di una migliore marcatura dei pezzi di ricambio devono essere esaminate e valutate con attenzione. 3.7 Infine, il CESE propone un ulteriore passo da compiere nel prossimo futuro per estendere il campo di applicazione del regolamento in esame. In realt, la proposta della Commissione in discorso, intesa a verificare se i veicoli siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti, dovrebbe essere accompagnata dalla possibilit di rimpatriarli. Oggi tale possibilit varia in misura considerevole tra gli Stati membri, a seconda delle rispettive disposizioni di diritto interno in materia di buona fede. Infatti, in alcuni paesi possibile diventare legittimi proprietari di un veicolo rubato, se questo stato acquistato in buona fede, mentre in altri ci non permesso. Inoltre, in futuro si dovranno esplorare e valutare le possibilit di rimpatriare i veicoli che risultino essere stati rubati. Bruxelles, 14 dicembre 2005 La Presidente del Comitato economico e sociale europeo Anne-Marie SIGMUND
NOTE (1) COM(2003) 510 def. 2003/0198 (COD). (2) GU C 110 del 30.4.2004. (3) Cfr. nota 1. (4) Fonte: Statistiche Europol, l'Aia, 27.6.2005. (5) GU L 389 del 30.12.2004. |