CONSIGLIODELL'UNIONE EUROPEA
Decisionedel Consiglio
del28 febbraio 2002
che istituisce l'Eurojust perrafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità
(2002/187/GAI)
(Pubblicato sulla GUUE n. L 063del 06/03/2002)
ILCONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vistoil trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34,paragrafo 2, lettera c),
vistal'iniziativa della Repubblica federale di Germania e l'iniziativa dellaRepubblica portoghese, della Repubblica francese, del Regno di Svezia e delRegno del Belgio(1),
vistoil parere del Parlamento europeo(2),
considerandoquanto segue:
(1)È necessario migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Statimembri, in particolare nella lotta contro le forme gravi di criminalità chesono spesso opera di organizzazioni transnazionali.
(2)Il miglioramento effettivo della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membririchiede urgentemente l'adozione a livello dell'Unione di misure strutturalidestinate ad agevolare il coordinamento ottimale delle attività di indagine edelle azioni penali degli Stati membri che coprono il territorio di molti diessi, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.
(3)Al fine di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalitàorganizzata, il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 hadeciso, segnatamente al punto 46 delle sue conclusioni, di istituire un'unità(Eurojust) composta di magistrati del pubblico ministero, giudici o funzionaridi polizia con pari prerogative.
(4)Questa unità Eurojust à istituita con la presente decisione quale organodell'Unione, dotato di personalità giuridica e finanziato a carico del bilanciodell'Unione europea, ad eccezione degli stipendi ed emolumenti dei membrinazionali e dei loro assistenti che sono a carico dello Stato membro diorigine.
(5)Gli obiettivi perseguiti dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svoltedall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(3) sono rilevanti anche in relazioneall'Eurojust. Il collegio dell'Eurojust dovrebbe adottare le misure di attuazionenecessarie per conseguire tali obiettivi. Esso dovrebbe tenere pienamente contodelle attività sensibili dell'Eurojust in materia d'indagini e di azionipenali. In questo contesto à opportuno escludere l'accesso dell'OLAF adocumenti, relazioni, note o informazioni, qualunque ne sia il supporto,detenuti o creati nel quadro di tali attività, siano esse in corso o concluse,nonché vietare la trasmissione all'OLAF di tali documenti, relazioni, note oinformazioni.
(6)Affinché possa conseguire i suoi obiettivi nel modo più efficace, l'Eurojustdovrebbe svolgere le sue funzioni tramite uno o più membri nazionaliinteressati o in quanto collegio.
(7)Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero scambiare informazioni conl'Eurojust secondo modalità che servano e rispettino l'interesse delfunzionamento dell'azione pubblica.
(8)Le competenze dell'Eurojust lasciano impregiudicate le competenze della Comunitàin materia di protezione degli interessi finanziari di quest'ultima e nonpregiudicano neppure le convenzioni e gli accordi esistenti, segnatamente laconvenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Consigliod'Europa), firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, nonché la convenzioneeuropea di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membridell'Unione europea(4), adottata dal Consiglio il 29 maggio 2000, e il suoprotocollo(5), adottato il 16 ottobre 2001.
(9)Per realizzare i suoi obiettivi l'Eurojust tratta dati personali avvalendosi diprocedimenti automatizzati o di casellari manuali strutturati. Occorre pertantoprendere le misure necessarie per garantire un livello di protezione dei datialmeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei principi sancitidalla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamentoautomatizzato di dati di carattere personale (Consiglio d'Europa), firmata aStrasburgo il 28 gennaio 1981, e successive modifiche, segnatamente ilprotocollo aperto alla firma l'8 novembre 2001, quando tali modifiche sarannoin vigore tra gli Stati membri.
(10)Per contribuire a garantire e controllare che i dati personali siano trattaticorrettamente dall'Eurojust, occorre istituire un'autorità di controllo comuneche, vista la composizione dell'Eurojust, dovrebbe essere costituita da giudicio, se il sistema costituzionale o nazionale lo richiede, da persone cheesercitano una funzione equivalente che conferisca loro una indipendenzaadeguata. Le competenze di quest'autorità di controllo comune non dovrebberopregiudicare le competenze dei giudici nazionali e i ricorsi che possono essereintrodotti dinanzi a questi ultimi.
(11)Per assicurare una cooperazione armoniosa tra le varie attività dell'Unione edella Comunità, e nel rispetto dell'articolo 29 e dell'articolo 36, paragrafo 2del trattato, à opportuno associare pienamente la Commissione ai lavoridell'Eurojust concernenti questioni generali e quelle che rientrano nella suacompetenza. Il regolamento interno dell'Eurojust dovrebbe precisare le modalitàche consentono alla Commissione di partecipare ai lavori della stessa neisettori di sua competenza.
(12)È opportuno prevedere disposizioni che assicurino che l'Eurojust e l'Ufficioeuropeo di polizia (Europol)(6), stabiliscano e mantengano una strettacooperazione.
(13)È necessario che l'Eurojust e la rete giudiziaria europea istituita dall'azionecomune 98/428/GAI(7) intrattengano rapporti privilegiati. In particolare ànecessario, a tal fine, che il segretariato della rete giudiziaria europea siasituato presso il segretariato dell'Eurojust.
(14)Al fine di agevolare le attività dell'Eurojust, à opportuno che gli Statimembri possano istituire o designare uno o più corrispondenti nazionali.
(15)È altresì opportuno che l'Eurojust, per quanto à necessario allo svolgimentodelle sue funzioni, possa instaurare una collaborazione con stati terzi e chepossano essere conclusi a tal fine degli accordi, in via prioritaria con ipaesi candidati all'adesione all'Unione e altri paesi con cui sono statestipulate intese.
(16)Visto che l'adozione della presente decisione richiede che siano approvatenegli Stati membri nuove importanti misure legislative, occorre prevederealcune disposizioni transitorie.
(17)Il punto 57 delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15dicembre 2001 prevede che, in attesa di un accordo globale sulla sede di taluneagenzie, l'Eurojust potrà iniziare la sua attività a l'Aia.
(18)La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principiriconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato e ripresi dalla Cartadei diritti fondamentali dell'Unione europea,
DECIDE:
Articolo1
Istituzionee personalità giuridica
Lapresente decisione istituisce un'unità, denominata Eurojust, quale organodell'Unione.
L'Eurojustha personalità giuridica.
Articolo2
Composizione
1.L'Eurojust à composta di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Statomembro in conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo dimagistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pariprerogative.
2.Ciascun membro nazionale può essere assistito da una persona. In caso dinecessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10, più personepossono assistere il membro nazionale. Uno di questi assistenti puòsostituirlo.
Articolo3
Obiettivi
1.Nell'ambito di indagini e azioni penali concernenti almeno due Stati membri erelative ai comportamenti criminali previsti dall'articolo 4 in ordine a formegravi di criminalità, soprattutto se organizzata, gli obiettivi assegnatiall'Eurojust sono i seguenti:
a)stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competentidegli Stati membri, delle indagini e delle azioni penali tra gli stessi,tenendo conto di qualsiasi richiesta formulata da un'autorità competente di unoStato membro e di qualsiasi informazione fornita da un organo competente invirtù di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati;
b)migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, inparticolare agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziariainternazionale e l'esecuzione delle richieste di estradizione;
c)assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri per migliorarel'efficacia delle loro indagini e azioni penali.
2.Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiestadell'autorità competente di uno Stato membro, l'Eurojust può fornire sostegnoanche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Statomembro in questione e un paese terzo, se con tale paese à stato concluso unaccordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, ose tale sostegno, in un caso particolare, rivesta un interesse essenziale.
3.Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiestadell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, l'Eurojust puòfornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessinounicamente lo Stato membro in questione e la Comunità.
Articolo4
Competenze
1.L'ambito di competenza generale dell'Eurojust comprende:
a)le forme di criminalità e i reati per i quali l'Europol à competente ad agire,in qualsiasi momento, a norma dell'articolo 2 della convenzione Europol del 26luglio 1995;
b)le seguenti forme di criminalità:
-la criminalità informatica,
-la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessifinanziari della Comunità europea,
-il riciclaggio dei proventi di reato,
-la criminalità ambientale,
-la partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune98/733/JAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità dellapartecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unioneeuropea(8);
c)altri reati perpetrati in relazione alle forme di criminalità e ai reati di cuiai paragrafi a) e b).
2.Per altri tipi di reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 l'Eurojust può,a titolo complementare, conformemente ai suoi obiettivi, prestare assistenzanelle indagini e azioni penali su richiesta di un'autorità competente di unoStato membro.
Articolo5
Funzionidell'Eurojust
1.Per realizzare i suoi obiettivi, l'Eurojust svolge le sue funzioni:
a)per il tramite di uno o più membri nazionali interessati, ai sensidell'articolo 6, o
b)attraverso il collegio, ai sensi dell'articolo 7, nelle ipotesi:
i)per le quali uno o più membri nazionali interessati a un caso trattatodall'Eurojust ne fanno richiesta, o
ii)relative ad indagini ed azioni penali che abbiano un'incidenza sul pianodell'Unione o che possano interessare Stati membri diversi da quellidirettamente implicati, o
iii)nelle quali si pone una questione generale riguardante la realizzazione deisuoi obiettivi, o
iv)previste da altre disposizioni della presente decisione.
2.Quando svolge le sue funzioni, l'Eurojust comunica se agisce per il tramite diuno o più membri nazionali ai sensi dell'articolo 6 o se agisce attraverso ilcollegio ai sensi dell'articolo 7.
Articolo6
Funzionidell'Eurojust esercitate per il tramite dei membri nazionali
Quandol'Eurojust agisce per il tramite dei membri nazionali interessati, essa:
a)può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati divalutare se:
i)avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;
ii)accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azionipenali per fatti precisi;
iii)porre in essere un coordinamento fra di esse;
iv)istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinentistrumenti di cooperazione;
v)comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;
b)assicura l'informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membriinteressati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust haconoscenza;
c)assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri perassicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;
d)presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competentidegli Stati membri;
e)collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando econtribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;
f)presta sostegno, nei casi previsti dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e conl'accordo del collegio, a indagini o azioni penali riguardanti le autoritàcompetenti di un solo Stato membro;
g)può, conformemente ai suoi obiettivi e nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo1, per migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competentidegli Stati membri, trasmettere richieste di assistenza giudiziaria quandoqueste:
i)emanano da un'autorità competente di uno Stato membro;
ii)riguardano un'indagine o un'azione penale svolta da detta autorità in un casopreciso, e
iii)richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'intervento dell'Eurojust.
Articolo7
Funzionidell'Eurojust esercitate attraverso il collegio
Quandol'Eurojust agisce attraverso il collegio, essa:
a)può, per le forme di criminalità e i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1,chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, motivando lasua richiesta, di:
i)avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;
ii)accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azionipenali per fatti precisi;
iii)porre in essere un coordinamento fra di esse;
iv)istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinentistrumenti di cooperazione;
v)fornirle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;
b)assicura l'informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membrisulle indagini e sulle azioni penali di cui essa ha conoscenza e che abbianoun'incidenza sul piano dell'Unione, o che possano riguardare Stati membridiversi da quelli direttamente interessati;
c)assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri perassicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;
d)presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competentidegli Stati membri, segnatamente in base all'analisi svolta dall'Europol;
e)collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando econtribuendo a arricchire la sua base di dati documentali;
f)può coadiuvare l'Europol, in particolare formulando pareri sulla base delleanalisi da questo sviluppate;
g)può fornire un sostegno logistico nei casi di cui alle lettere a), c) e d).Tale sostegno logistico può comportare assistenza per la traduzione,l'interpretazione e l'organizzazione di riunioni di coordinamento.
Articolo8
Motivazione
Leautorità competenti dello Stato membro interessato, se decidono di nonaccogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 7, lettera a), comunicanoall'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni, salvo che, nei casiprevisti all'articolo 7, lettera a), punti i), ii) e v), non possano motivarela decisione in quanto:
i)ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia disicurezza, ovvero
ii)comprometterebbe lo svolgimento di indagini in corso o la sicurezza di unapersona.
Articolo9
Membrinazionali
1.I membri nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro,per quanto riguarda il loro statuto. La durata del mandato dei membri nazionalià fissata dallo Stato membro d'origine ed à tale da permettere il buonfunzionamento dell'Eurojust.
2.Tutte le informazioni scambiate fra l'Eurojust e gli Stati membri, comprese lerichieste di cui all'articolo 6, lettera a), sono trasmesse per il tramite delmembro nazionale.
3.Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri giudiziariche conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Essodefinisce inoltre il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delleautorità giudiziarie straniere, conformemente agli impegni assunti sul pianointernazionale. Quando designa il membro nazionale, e se necessario inqualsiasi altro momento, lo Stato membro notifica la sua decisione all'Eurojuste al Segretariato generale del Consiglio affinché quest'ultimo ne informi glialtri Stati membri. Questi s'impegnano ad accettare e a riconoscere leprerogative così conferite, purché siano conformi agli impegni assunti sulpiano internazionale.
4.Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha accesso alleinformazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in qualsiasi altroregistro del proprio Stato membro come previsto dall'ordinamento interno delsuo Stato per un magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionariodi polizia con pari prerogative.
5.Il membro nazionale può contattare direttamente le autorità competenti delproprio Stato membro.
6.Nell'esercizio delle sue funzioni, il membro nazionale indica all'occorrenza seagisce in virtù dei poteri giudiziari conferitigli a norma del paragrafo 3.
Articolo10
Collegio
1.Il collegio à composto di tutti i membri nazionali. Ciascun membro nazionaledispone di un voto.
2.Il Consiglio, dopo aver consultato l'autorità di controllo comune di cuiall'articolo 23 per quanto concerne le disposizioni relative al trattamento deidati personali, approva il regolamento interno dell'Eurojust su proposta delcollegio, previa adozione all'unanimità da parte di quest'ultimo. Ledisposizioni del regolamento interno che riguardano il trattamento dei datipersonali possono costituire oggetto di un'approvazione separata da parte delConsiglio.
3.Quando agisce ai sensi dell'articolo 7, lettera a), il collegio prende le suedecisioni con la maggioranza dei due terzi. Le altre decisioni del collegiosono prese conformemente al regolamento interno.
Articolo11
Ruolodella Commissione
1.La Commissione à pienamente associata ai lavori dell'Eurojust, ai sensidell'articolo 36, paragrafo 2, del trattato. Essa partecipa a tali lavori neisettori di sua competenza.
2.Nell'ambito dei lavori dell'Eurojust relativi al coordinamento delle indagini edelle azioni penali, la Commissione può essere invitata a fornire le sueconoscenze specialistiche.
3.L'Eurojust può concordare con la Commissione le modalità pratiche necessarieper rafforzare la loro cooperazione.
Articolo12
Corrispondentinazionali
1.Ciascuno Stato membro può istituire o designare uno o più corrispondentinazionali. Tale istituzione o designazione riveste la massima priorità inmateria di terrorismo. Le relazioni tra il corrispondente nazionale e leautorità competenti degli Stati membri sono disciplinate dal diritto nazionale.I corrispondenti nazionali operano nello Stato membro che li ha designati.
2.Allorché lo Stato membro designa un corrispondente nazionale, questi può essereun punto di contatto della rete giudiziaria europea.
3.Le relazioni tra il membro nazionale e il corrispondente nazionale nonescludono relazioni dirette tra il membro nazionale e le sue autorità competenti.
Articolo13
Scambiodi informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali
1.Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con l'Eurojustqualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni diquest'ultima, conformemente all'articolo 5.
2.A norma dell'articolo 9, i membri nazionali dell'Eurojust hanno la facoltà discambiare, senza autorizzazione preliminare, qualsiasi informazione necessariaallo svolgimento delle proprie funzioni tra di loro o con le autorità competentidei loro Stati membri.
Articolo14
Trattamentodi dati personali
1.Nella misura in cui sia necessario per raggiungere i suoi obiettivi, l'Eurojustpuò, nell'ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni,trattare dati personali avvalendosi di procedimenti automatizzati o dicasellari manuali strutturati.
2.L'Eurojust prende le misure necessarie per garantire un livello di protezionedei dati personali almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione deiprincipi sanciti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 esuccessive modifiche, che siano in vigore tra gli Stati membri.
3.I dati personali trattati dall'Eurojust sono adeguati, pertinenti e noneccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nonché, tenendo conto delleinformazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri o da altripartner ai sensi degli articoli 13 e 26, esatti ed aggiornati. L'Eurojusttratta i dati personali in modo leale e lecito.
4.Conformemente alla presente decisione, l'Eurojust istituisce un indice dei datirelativi alle indagini e può costituire archivi di lavoro temporanei contenentianche dati personali.
Articolo15
Restrizionial trattamento dei dati personali
1.In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo1, l'Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti lepersone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati,sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme dicriminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4:
a)cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
b)data e luogo di nascita;
c)cittadinanza;
d)sesso;
e)luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
f)codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati delpassaporto;
g)informazioni riguardanti le persone giuridiche, se comprendono informazionirelative a persone fisiche identificate o identificabili oggetto di un'indagineo di un'azione penale;
h)conti bancari e conti presso altri istituti finanziari;
i)descrizione e natura dei fatti contestati, data in cui sono stati commessi,loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini;
j)fatti che fanno presumere l'estensione internazionale del caso;
k)informazioni relative alla presunta appartenenza ad un'organizzazionecriminale.
2.In caso di trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1,l'Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti lepersone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati,sono considerate testimoni o vittime in un'indagine o azione penale riguardanteuna o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4:
a)cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
b)data e luogo di nascita;
c)cittadinanza;
d)sesso;
e)luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
f)descrizione e natura dei fatti che li riguardano, data in cui sono staticommessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini.
3.Tuttavia, in casi eccezionali, l'Eurojust può anche trattare, per un periodo ditempo limitato, altri dati personali relativi alle circostanze di un reatoqualora siano di rilevanza immediata e rientrino nell'ambito di indagini incorso, al cui coordinamento l'Eurojust contribuisce, purché il trattamento diquesti dati specifici sia conforme agli articoli 14 e 21.
Ildelegato alla protezione dei dati di cui all'articolo 17 à immediatamenteinformato del ricorso al presente paragrafo.
Qualoraquesti altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, ladecisione relativa al loro trattamento à adottata congiuntamente da almeno duemembri nazionali.
4.I dati personali, trattati mediante procedimenti automatizzati o meno, cherivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzionireligiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, e i dati relativi allasalute o alla vita sessuale possono essere trattati dall'Eurojust soltantoqualora siano necessari per le indagini nazionali pertinenti e per il coordinamentoall'interno dell'Eurojust.
Ildelegato alla protezione dei dati à immediatamente informato del ricorso alpresente paragrafo.
Talidati non possono essere trattati nell'indice di cui all'articolo 16, paragrafo1, della presente decisione.
Qualoraquesti altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, ladecisione relativa al loro trattamento à adottata dal collegio.
Articolo16
Indicee archivi di lavoro temporanei
1.Per conseguire i suoi obiettivi, l'Eurojust tiene un archivio automatizzato checostituisce un indice dei dati relativi alle indagini nel quale possono essereconservati dati non personali e dati personali di cui all'articolo15, paragrafo1, punti da a) a i) e k) e paragrafo 2. Questo indice à volto a:
a)prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delleazioni penali al cui coordinamento contribuisce l'Eurojust, segnatamentetramite il controllo incrociato delle informazioni;
b)agevolare l'accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali incorso;
c)agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali edel rispetto della presente decisione.
2.L'indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadrodell'Eurojust.
3.Per svolgere le funzioni di cui agli articoli 6 e 7, i membri nazionalidell'Eurojust possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo datirelativi ai casi specifici dei quali si occupano. Ne consentono l'accesso aldelegato alla protezione dei dati e, se il collegio lo decide, anche ad altrimembri nazionali e agli agenti che hanno diritto di accesso agli archivi. Ogninuovo fascicolo di lavoro contenente dati personali costituisce oggetto diun'informazione al delegato alla protezione dei dati.
Articolo17
Delegatoalla protezione dei dati
1.L'Eurojust dispone di un delegato alla protezione dei dati, appositamentedesignato tra i membri del personale. In questo contesto il delegato dipendedirettamente dal collegio. Nell'esercizio delle funzioni menzionate nel presentearticolo, non riceve istruzioni da nessuno.
2.Il delegato alla protezione dei dati ha in particolare le seguenti funzioni:
a)garantire in modo indipendente la legittimità e il rispetto della presentedecisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;
b)controllare che la trasmissione e la ricezione dei dati personali sianoregistrate per iscritto in base alle modalità previste dal regolamento interno,segnatamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, allecondizioni di sicurezza previste dall'articolo 22;
c)garantire che le persone interessate siano informate, su loro richiesta, deiloro diritti secondo quanto previsto dalla presente decisione.
3.Nello svolgimento delle sue funzioni il delegato ha accesso a tutti i datitrattati dall'Eurojust e a tutti i locali dell'Eurojust.
4.Qualora constati un trattamento che ritenga non conforme alla presentedecisione, il delegato:
a)ne informa il collegio che ne accusa ricevuta;
b)ricorre all'autorità di controllo comune qualora il collegio non abbiarimediato alla non conformità del trattamento entro un termine ragionevole.
Articolo18
Accessoautorizzato ai dati
Soloi membri nazionali e i loro assistenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2,nonché il personale autorizzato dell'Eurojust possono avere accesso ai datipersonali trattati dall'Eurojust ai fini del conseguimento degli obiettividell'Eurojust.
Articolo19
Dirittodi accesso ai dati personali
1.Chiunque ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano trattatidall'Eurojust, alle condizioni previste dal presente articolo.
2.Chiunque desideri esercitare il diritto d'accesso ai dati personali che loriguardano, conservati presso l'Eurojust, o desideri che tali dati sianoverificati in conformità dell'articolo 20, può, a tal fine, presentaregratuitamente una richiesta nello Stato membro di sua scelta, presso l'autoritàdesignata da tale Stato, la quale si rivolge senza indugio all'Eurojust.
3.Il diritto di una persona di accedere ai dati personali che la riguardano o difarli verificare à esercitato nel rispetto e secondo le modalità dellalegislazione dello Stato membro, nel quale il richiedente ha presentato larichiesta. Tuttavia, se l'Eurojust può determinare quale autorità di uno Statomembro abbia trasmesso i dati in questione, quest'ultima può esigere che ildiritto di accesso si eserciti nel rispetto e secondo le modalità dellalegislazione di tale Stato membro.
4.L'accesso ai dati personali à negato qualora:
a)rischi di compromettere una delle attività dell'Eurojust;
b)rischi di compromettere un'indagine nazionale cui contribuisce l'Eurojust;
c)rischi di compromettere i diritti e le libertà di terzi.
5.La decisione di concedere il diritto di accesso tiene in debito conto la qualitàdelle persone che presentano la richiesta, in relazione ai dati conservatipresso l'Eurojust.
6.I membri nazionali interessati dalla richiesta la trattano e decidono in nomedell'Eurojust. Detta richiesta à oggetto di un trattamento completo nei tremesi successivi alla ricezione. Quando sono in disaccordo, i membri nazionaliadiscono il collegio, che decide in merito alla richiesta con la maggioranzadei due terzi.
7.Se l'accesso à negato oppure se nessun dato personale relativo al richiedente àtrattato dall'Eurojust, quest'ultima notifica al richiedente l'avvenutaverifica senza fornire indicazioni che possano rivelare se il richiedente àconosciuto o meno.
8.Qualora il richiedente non sia soddisfatto della risposta data alla domanda, puòricorrere contro tale decisione dinanzi all'autorità di controllo comune.L'autorità di controllo comune valuta se la decisione adottata dall'Eurojustsia conforme alla presente decisione.
9.Prima che Eurojust prenda una decisione sono consultate le autorità competentidegli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge in materia. Essevengono in seguito informate dell'esito per il tramite dei membri nazionaliinteressati.
Articolo20
Rettificae cancellazione dei dati personali
1.Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, chiunque ha il diritto di chiedereall'Eurojust che si rettifichino, blocchino o cancellino i dati che loriguardano che siano errati o incompleti o il cui inserimento o conservazionesiano contrari alla presente decisione.
2.L'Eurojust comunica al richiedente se si à proceduto alla rettifica, al bloccoo alla cancellazione dei dati che lo riguardano. Se il richiedente non àsoddisfatto della risposta dell'Eurojust, può adire l'autorità di controllocomune entro trenta giorni a decorrere dal momento in cui ha ricevuto ladecisione dell'Eurojust.
3.Su richiesta delle autorità competenti di uno Stato membro, del suo membronazionale o del suo eventuale corrispondente nazionale, e sotto la lororesponsabilità, l'Eurojust, secondo il proprio regolamento interno, rettifica ocancella i dati personali da essa trattati e trasmessi o inseriti da tale Statomembro, dal suo membro nazionale o dal suo corrispondente nazionale. Le autoritàcompetenti degli Stati membri e l'Eurojust, compresi il membro nazionale ol'eventuale corrispondente nazionale, assicurano in tale contesto il rispettodei principi stabiliti dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dall'articolo 15,paragrafo 4.
4.Qualora risulti che dati personali trattati dall'Eurojust siano errati oincompleti o siano stati inseriti e conservati in contrasto con le disposizionidella presente decisione, l'Eurojust à tenuto a bloccare, rettificare ocancellare tali dati.
5.Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, tutti i fornitori e destinatari di talidati sono informati senza indugio. Tali destinatari sono altresì tenuti, inbase alle norme loro applicabili, a procedere alla rettifica, al blocco o allacancellazione di tali dati dal proprio sistema.
Articolo21
Terminiper la conservazione dei dati personali
1.I dati personali trattati dall'Eurojust non sono conservati dallo stesso piùdel tempo necessario al conseguimento dei suoi obiettivi.
2.I dati personali di cui all'articolo 14, paragrafo 1, trattati dall'Eurojust,non possono essere conservati oltre:
a)la data di scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gliStati membri interessati dall'indagine e dalle azioni penali;
b)la data in cui à divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell'ultimo degliStati membri interessati dalle indagini o dalle azioni penali che hannomotivato il coordinamento dell'Eurojust;
c)la data in cui l'Eurojust e gli Stati membri interessati hanno constatato oconvenuto di comune accordo che non fosse più necessario il coordinamentodell'indagine o delle azioni penali da parte dell'Eurojust.
3.a) Il rispetto dei termini per la conservazione, previsti al paragrafo 2, àcostantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato. In ognicaso, una verifica della necessità di conservare i dati à effettuata ogni treanni dopo il loro inserimento.
b)Qualora uno dei termini di cui al paragrafo 2 sia scaduto, l'Eurojust verificala necessità di conservare i dati più a lungo per poter conseguire i suoiobiettivi, e può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino allaverifica successiva.
c)Quando i dati sono stati conservati a titolo di deroga ai sensi della letterab), una verifica della necessità di conservarli à effettuata ogni tre anni.
4.Qualora esista un fascicolo contenente dati non automatizzati e non strutturatie il termine per la conservazione dell'ultimo dato automatizzato proveniente datale fascicolo sia scaduto, ciascun elemento del fascicolo in questione àrestituito all'autorità che l'aveva trasmesso e le eventuali copie sonodistrutte.
5.Qualora l'Eurojust abbia coordinato indagini o azioni penali, i membrinazionali interessati informano l'Eurojust e gli altri Stati membri interessatidi tutte le decisioni giudiziarie relative al caso e aventi caratteredefinitivo, in particolare per consentire l'applicazione del paragrafo 2,lettera b).
Articolo22
Sicurezzadei dati
1.Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito dellapresente decisione l'Eurojust e, nella misura in cui sia interessato dai datida questa trasmessi, ciascuno Stato membro assicurano la protezione di talidati contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale o ladiffusione, l'alterazione e l'accesso non autorizzati o contro qualsiasi altraforma di trattamento non autorizzato.
2.Il regolamento interno contiene le misure tecniche e le disposizioniorganizzative necessarie all'esecuzione della presente decisione per quantoconcerne la sicurezza dei dati, ed in particolare le misure atte a:
a)vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate peril trattamento di dati personali;
b)impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati oasportati da persone non autorizzate;
c)impedire che nell'archivio siano inseriti senza autorizzazione dati personali,e che dei dati personali così inseriti sia presa visione senza autorizzazione,o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
d)impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamentoautomatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati;
e)garantire che le persone autorizzate all'uso di un sistema di trattamentoautomatizzato di dati possano accedere esclusivamente a dati di lorocompetenza;
f)garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi sonotrasmessi dati personali in caso di trasmissione di dati;
g)garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali datipersonali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato didati nonché il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato;
h)impedire che, all'atto della trasmissione di dati personali nonché deltrasporto dei relativi supporti, tali dati possano essere letti, copiati,modificati o cancellati senza autorizzazione.
Articolo23
Autoritàdi controllo comune
1.È istituita un'autorità di controllo comune indipendente che controlla in modocollegiale le attività dell'Eurojust di cui agli articoli da 14 a 22 perassicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispettodella presente decisione. Al fine di adempiere ai suoi compiti, l'autorità dicontrollo comune à autorizzata ad accedere senza riserve a tutti gli archivi incui tali dati personali sono trattati. L'Eurojust fornisce all'autorità dicontrollo comune tutte le informazioni contenute in detti archivi richiestedalla stessa e l'assiste con ogni altro mezzo nello svolgimento delle sue funzioni.
L'autoritàdi controllo comune si riunisce almeno una volta per semestre. Inoltre siriunisce entro i tre mesi che seguono l'introduzione di un ricorso e può essereconvocata dal suo presidente se almeno due Stati membri lo richiedono.
Alfine di costituire detta autorità di controllo comune, ogni Stato membronomina, in conformità del proprio ordinamento giuridico, un giudice, non membrodell'Eurojust, o, se il regime costituzionale o nazionale lo richiede, unapersona che eserciti funzioni che le conferiscano un'indipendenza adeguata,affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità dicontrollo comune in qualità di membro o di giudice ad hoc. La durata dellanomina non può essere inferiore a 18 mesi. La revoca della nomina àdisciplinata sulla base dei principi in materia di revoca applicabili in virtùdel diritto interno dello Stato membro d'origine. La nomina e la revoca sononotificate al Segretariato generale del Consiglio e all'Eurojust.
2.L'autorità di controllo comune à composta di tre membri permanenti e di giudiciad hoc, secondo quanto previsto al paragrafo 4.
3.Il giudice nominato da uno Stato membro diventa membro permanente un anno primache il suo Stato eserciti la presidenza del Consiglio, per una durata di unanno e 6 mesi.
Ilgiudice nominato dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglioassume la presidenza dell'autorità di controllo comune.
4.Partecipano ai lavori dell'autorità anche uno o più giudici ad hoc, unicamenteper la durata dell'esame di un ricorso concernente dati personali provenientedallo Stato membro che li ha nominati.
5.La composizione dell'autorità di controllo comune vale per tutta la duratadell'esame di un ricorso anche se i membri permanenti abbiano raggiunto la finedel loro mandato ai sensi del paragrafo 3.
6.Ogni membro e ogni giudice ad hoc hanno diritto di voto. In caso di parità divoti, à decisivo il voto del presidente.
7.L'autorità di controllo comune esamina i ricorsi che le sono presentaticonformemente all'articolo 19, paragrafo 8 e all'articolo 20, paragrafo 2, edeffettua i controlli conformemente al paragrafo 1, primo comma, del presentearticolo. Qualora essa ritenga che una decisione adottata dall'Eurojust o untrattamento di dati effettuato dall'Eurojust non siano compatibili con lapresente decisione, la questione à sottoposta all'Eurojust che si rimette alladecisione dell'autorità di controllo comune.
8.Le decisioni dell'autorità di controllo comune sono definitive e vincolanti perl'Eurojust.
9.Le persone nominate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, terzocomma, presiedute dal presidente dell'autorità di controllo comune, adottano unregolamento interno e di procedura che, per l'esame di un ricorso, prevedecriteri obiettivi per la nomina dei membri dell'autorità in questione.
10.Le spese per il Segretariato sono a carico del bilancio dell'Eurojust. IlSegretariato dell'autorità di controllo comune à indipendente nella suafunzione in seno al Segretariato dell'Eurojust.
11.I membri dell'autorità di controllo comune hanno l'obbligo della riservatezzaprevisto dall'articolo 25.
12.L'autorità di controllo comune presenta una relazione al Consiglio una voltaall'anno.
Articolo24
Responsabilitàin caso di trattamento di dati non autorizzato o scorretto
1.L'Eurojust, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui hasede, à responsabile di qualsiasi danno causato ad una persona derivante da untrattamento di dati non autorizzato o scorretto effettuato dall'Eurojuststessa.
2.Le denunce nei confronti dell'Eurojust nell'ambito della responsabilità di cuial paragrafo 1 sono presentate dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui hasede.
3.Ogni Stato membro à responsabile, conformemente al diritto nazionale, diqualsiasi danno causato ad una persona derivante da un trattamento nonautorizzato o scorretto, effettuato dallo Stato membro stesso, dei dati chesono stati comunicati all'Eurojust.
Articolo25
Riservatezza
1.I membri nazionali e i loro assistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ilpersonale dell'Eurojust, gli eventuali corrispondenti nazionali e il delegatoalla protezione dei dati hanno l'obbligo della riservatezza, fatto salvol'articolo 9, paragrafo 1.
2.L'obbligo della riservatezza si applica a qualsiasi persona e a qualsiasiorganismo che collabori con l'Eurojust.
3.L'obbligo della riservatezza permane anche dopo la cessazione delle funzioni,del contratto di lavoro o dell'attività delle persone di cui ai paragrafi 1 e2.
4.Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, l'obbligo della riservatezza si applicaa tutte le informazioni ricevute dall'Eurojust.
Articolo26
Rapporticon i partner
1.L'Eurojust stabilisce e mantiene una stretta cooperazione con l'Europol,qualora tale cooperazione sia necessaria allo svolgimento delle funzionidell'Eurojust ed al raggiungimento dei suoi obiettivi, e tenendo altresì contodella necessità di evitare inutili sovrapposizioni. Gli elementi essenziali ditale cooperazione sono definiti in un accordo che deve essere approvato dalConsiglio, previa consultazione dell'autorità di controllo comune per quantoattiene alle disposizioni relative alla protezione dei dati.
2.L'Eurojust intrattiene con la rete giudiziaria europea rapporti privilegiatibasati sulla concertazione e sulla complementarietà, in particolare tra ilmembro nazionale, i punti di contatto di uno stesso Stato membro e l'eventualecorrispondente nazionale. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sonoadottate le seguenti misure:
a)l'Eurojust ha accesso alle informazioni centralizzate della rete giudiziariaeuropea conformemente all'articolo 8 dell'azione comune 98/428/GAI ed alla retedi telecomunicazioni istituita ai sensi dell'articolo 10 di detta azionecomune;
b)in deroga all'articolo 9, paragrafo 3 dell'azione comune del 98/428/GAI, ilsegretariato della rete giudiziaria europea à situato presso il segretariatodell'Eurojust. Ne costituisce un'unità distinta e autonoma sul pianofunzionale. Esso si avvale dei mezzi dell'Eurojust necessari ad assolvere icompiti della rete giudiziaria europea. Se non vi à incompatibilità conl'autonomia funzionale del segretariato della rete giudiziaria europea, leregole che si applicano ai membri del personale dell'Eurojust si applicanoanche ai membri del segretariato della rete giudiziaria europea;
c)i membri nazionali dell'Eurojust possono partecipare alle riunioni della retegiudiziaria europea su invito di quest'ultima. Punti di contatto della retegiudiziaria europea possono, quando lo si ritenga necessario, essere invitatialle riunioni dell'Eurojust.
3.L'Eurojust instaura e mantiene una stretta cooperazione con l'OLAF. A tal finel'OLAF può contribuire all'attività di coordinamento delle indagini e delleazioni penali concernenti la tutela degli interessi finanziari della Comunitàsvolta dall'Eurojust, su iniziativa dell'Eurojust o su richiesta dell'OLAF,sempre che le autorità nazionali competenti in materia non si oppongano.
4.Per le esigenze di ricezione e trasmissione delle informazioni tra l'Eurojust el'OLAF, e fatto salvo l'articolo 9, gli Stati membri vigilano affinché i membrinazionali dell'Eurojust siano considerati autorità competenti degli Statimembri esclusivamente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 eEuratom n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indaginisvolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(9). Lo scambio diinformazioni tra l'OLAF e i membri nazionali non pregiudica l'informazione che deveessere fornita ad altre autorità competenti in virtù di detti regolamenti.
5.Per conseguire i suoi obiettivi, l'Eurojust può stabilire contatti e scambiareesperienze di tipo non operativo con altri organismi, segnatamenteorganizzazioni internazionali.
6.L'Eurojust può cooperare, caso per caso, con magistrati di collegamento degliStati membri ai sensi dell'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamentodiretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membridell'Unione europea(10).
Articolo27
Scambiodi informazioni con i partner
1.Conformemente alla presente decisione, l'Eurojust può scambiare qualsiasiinformazione necessaria all'assolvimento delle sue funzioni:
a)organismi competenti in virtù delle disposizioni adottate nell'ambito deitrattati;
b)organizzazioni e organismi internazionali;
c)autorità di paesi terzi competenti nelle indagini e azioni penali.
2.Prima che Eurojust scambi informazioni con i soggetti di cui al paragrafo 1,punti b) e c), il membro nazionale dello Stato membro che ha messo adisposizione le informazioni dà il proprio consenso alla trasmissione dellestesse. Se del caso, il membro nazionale consulta le autorità competenti degli Statimembri.
3.L'Eurojust può concludere accordi di collaborazione, approvati dal Consiglio,con paesi terzi e con i soggetti di cui al paragrafo 1. Tali accordi possono inparticolare contenere disposizioni relative alle modalità di distacco diufficiali o magistrati di collegamento presso l'Eurojust. Essi possono altresìcontenere disposizioni relative allo scambio di dati personali; in tal casol'autorità di controllo comune à consultata dall'Eurojust.
Perrisolvere questioni urgenti l'Eurojust può inoltre collaborare con i soggettidi cui al paragrafo 1, punti b) e c), anche senza concludere un accordo, purchétale collaborazione non comporti la trasmissione di dati personalidall'Eurojust agli stessi.
4.Fatto salvo il paragrafo 3, la trasmissione di dati personali da partedell'Eurojust ai soggetti di cui al paragrafo 1, punto b), e alle autorità dicui al paragrafo 1, punto c), dei paesi terzi che non sono soggettiall'applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981,può avvenire soltanto qualora sia assicurato un livello comparativamentesufficiente di protezione dei dati.
5.Se il paese terzo o i soggetti di cui al paragrafo 1, punti b) e c), nonassicurano il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 o se vi sonofondati motivi di ritenere che non l'assicurino, l'autorità di controllo comunee gli Stati membri interessati ne ricevono immediata comunicazione da partedell'Eurojust. L'autorità di controllo comune può sospendere lo scambio di datipersonali con i soggetti in questione finché non si sia accertato che sonostati presi provvedimenti per rimediare alla situazione.
6.Tuttavia, anche in mancanza delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, unmembro nazionale può, agendo in quanto tale, in circostanze eccezionali esoltanto perché vengano adottati provvedimenti urgenti intesi a prevenire unpericolo grave e immediato per una persona o per la sicurezza pubblica,procedere a uno scambio di informazioni comprendenti dati personali. Il membronazionale à responsabile della legittimità della trasmissione. Egli deveregistrare la trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione di dati àautorizzata soltanto se il destinatario si impegna a far sì che i dati sianoutilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.
Articolo28
Organizzazionee funzionamento
1.Il collegio à responsabile dell'organizzazione e del funzionamentodell'Eurojust.
2.Il collegio elegge un presidente tra i membri nazionali e, se lo reputanecessario, può eleggere non più di due vicepresidenti. L'esito dell'elezione àsottoposto all'approvazione del Consiglio.
3.Il Presidente esercita la sua funzione a nome del collegio e sotto la suaautorità, ne guida i lavori e controlla la gestione quotidiana effettuata daldirettore amministrativo. Il regolamento interno precisa i casi in cui le suedecisioni o azioni devono essere oggetto di un'autorizzazione preliminare o diuna relazione al collegio.
4.Il mandato del presidente ha una durata di tre anni ed à rinnovabile una volta.Il mandato del vicepresidente o dei vicepresidenti à disciplinato dalregolamento interno.
5.L'Eurojust à coadiuvata da un segretariato diretto da un direttoreamministrativo.
6.L'Eurojust esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferitiall'autorità investita del potere di nomina (AIPN). Il collegio adotta le normeappropriate per l'attuazione del presente paragrafo, conformemente alregolamento interno.
Articolo29
Direttoreamministrativo
1.Il direttore amministrativo dell'Eurojust à nominato dal collegio all'unanimità.Il collegio istituisce un comitato di selezione che redige, previo invito apresentare candidature, un elenco di candidati tra cui il collegio sceglie ildirettore amministrativo.
2.La durata del mandato del direttore amministrativo à di 5 anni. Il mandato àrinnovabile.
3.Il direttore amministrativo à soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioniapplicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
4.Il direttore amministrativo agisce sotto l'autorità del collegio e del suopresidente che agisce conformemente all'articolo 28, paragrafo 3. Egli puòessere revocato dal collegio con la maggioranza dei due terzi.
5.Il direttore amministrativo à incaricato dell'amministrazione quotidianadell'Eurojust e della gestione del personale, sotto il controllo delpresidente.
Articolo30
Personale
1.Il personale dell'Eurojust à soggetto, in particolare per l'assunzione e lostatuto, ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari eagli altri agenti delle Comunità europee.
2.Il personale dell'Eurojust à composto da persone assunte in base ai regolamentie alle regolamentazioni di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti i criteridi cui all'articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità europeefissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(11), compresa laripartizione geografica. Esse hanno lo statuto di agenti permanenti, temporaneio locali. Su richiesta del direttore amministrativo, e d'accordo con ilpresidente a nome del collegio, le istituzioni comunitarie possono distaccarefunzionari comunitari presso l'Eurojust in qualità di agenti temporanei. GliStati membri possono distaccare esperti nazionali all'Eurojust. In quest'ultimocaso il collegio definisce le modalità di applicazione necessarie.
3.Sotto l'autorità del collegio, il personale assolve i compiti affidatiglitenendo presenti gli obiettivi e il mandato dell'Eurojust, senza sollecitare néaccettare istruzioni da alcun governo, autorità, organismo o persona al di fuoridell'Eurojust.
Articolo31
Assistenzain materia di interpretazione e traduzione
1.Ai lavori dell'Eurojust si applica il regime linguistico ufficiale dell'Unione.
2.La relazione annuale al Consiglio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, secondocomma, à redatta nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
Articolo32
Informazionedel Parlamento europeo e del Consiglio
1.Il presidente, a nome del collegio, riferisce al Consiglio, per iscritto eannualmente, in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria,dell'Eurojust.
Atal fine, il collegio prepara una relazione annuale sulle attivitàdell'Eurojust e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmentevenuti alla luce grazie all'attività dell'Eurojust. Nella relazione l'Eurojustpuò inoltre formulare proposte atte a migliorare la cooperazione giudiziaria inmateria penale.
Ilpresidente fornisce altresì al Consiglio qualsiasi relazione o informazione sulfunzionamento dell'Eurojust da esso richiestagli.
2.La presidenza del Consiglio trasmette annualmente al Parlamento europeo unarelazione sui lavori svolti dall'Eurojust, nonché sulle attività dell'autoritàdi controllo comune.
Articolo33
Finanziamento
1.Gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti di cuiall'articolo 2, paragrafo 2, sono a carico dello Stato membro di origine.
2.Quando i membri nazionali operano nell'ambito delle funzioni dell'Eurojust, lerelative spese sono considerate spese operative ai sensi dell'articolo 41,paragrafo 3, del trattato.
Articolo34
Bilancio
1.Tutte le entrate e le spese dell'Eurojust formano oggetto di previsioni perogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile. Esse sono iscrittenel suo bilancio, che comprende la tabella dell'organico sottoposta all'autoritàdi bilancio competente per il bilancio generale dell'Unione. La tabelladell'organico, composta di posti permanenti o temporanei e con un'indicazionerelativa agli esperti nazionali distaccati, precisa il numero, il grado e lacategoria del personale impiegato dall'Eurojust durante l'esercizio inquestione.
2.Il bilancio à equilibrato in entrate e spese.
3.Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Eurojust possono comprendere unasovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione.
4.Le spese dell'Eurojust comprendono segnatamente le spese per gli interpreti e itraduttori, le spese per la sicurezza, le spese amministrative e infrastrutturali,i costi operativi e di locazione, le spese di viaggio dei membri dell'Eurojuste del personale nonché le spese relative ai contratti con terzi.
Articolo35
Elaborazionedel bilancio
1.Il direttore amministrativo elabora ogni anno un progetto preliminare dibilancio dell'Eurojust per le spese dell'esercizio finanziario seguente, chesottopone al collegio.
2.Il collegio adotta, entro e non oltre il 1o marzo di ogni anno, il progetto dibilancio per l'anno successivo e lo sottopone alla Commissione.
3.In base a tale progetto la Commissione propone, nel quadro della procedura dibilancio, di fissare la sovvenzione annuale per il bilancio dell'Eurojust.
4.In base alla sovvenzione annuale fissata dall'autorità di bilancio competenteper il bilancio generale dell'Unione, il collegio adotta il bilanciodell'Eurojust all'inizio di ciascun esercizio finanziario, adeguandolo ai varicontributi accordati all'Eurojust e ai fondi provenienti da altre fonti.
Articolo36
Esecuzionedel bilancio e scarico
1.Il direttore amministrativo esegue, in qualità di ordinatore, il bilanciodell'Eurojust. Egli riferisce al collegio in merito all'esecuzione delbilancio.
Entroe non oltre il 31 marzo di ogni anno, il presidente, coadiuvato dal direttoreamministrativo, sottopone al Parlamento europeo, alla Corte dei conti e allaCommissione il dettaglio dei conti di tutte le entrate e le spesedell'esercizio finanziario precedente. La Corte dei conti lo esaminaconformemente all'articolo 248 del trattato che istituisce la Comunità europea.
2.Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scaricoall'Eurojust sull'esecuzione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno n + 2.
Articolo37
Regolamentofinanziario applicabile al bilancio
Ilregolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Eurojust à adottato dalcollegio all'unanimità, previo parere della Commissione e della Corte deiconti, nel rispetto dell'articolo 142 del regolamento finanziario applicabileal bilancio generale delle Comunità europee(12).
Articolo38
Controlli
1.Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese dell'Eurojust,nonché il controllo della constatazione e della riscossione di tutte le entratedella stessa sono effettuati da un controllore finanziario nominato dalcollegio.
2.Il collegio nomina un revisore interno incaricato segnatamente di fornire, invirtù delle norme internazionali pertinenti, una garanzia per quanto concerneil buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio.Il revisore interno non può essere ordinatore né contabile. Il collegio puòchiedere al revisore interno della Commissione di esercitare tale funzione.
3.Il revisore presenta all'Eurojust una relazione concernente le sueconstatazioni e raccomandazioni all'Eurojust e sottopone una copia dellarelazione alla Commissione. L'Eurojust tenuto conto delle relazioni delrevisore, adotta le misure necessarie per dar seguito a tali raccomandazioni.
4.Le norme previste dal regolamento (CEE) n. 1073/1999, del 25 maggio 1999, sonoapplicabili all'Eurojust. Il collegio adotta le misure d'attuazione necessarie.
Articolo39
Accessoai documenti
Inbase a una proposta del direttore amministrativo, il collegio adotta le normerelative all'accesso ai documenti dell'Eurojust, prendendo in considerazione iprincipi e i limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblicoai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(13).
Articolo40
Applicazioneterritoriale
Lapresente decisione si applica a Gibilterra, che sarà rappresentata dal membronazionale del Regno Unito.
Articolo41
Disposizionitransitorie
1.I membri nazionali dell'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria designatidagli Stati membri in virtù della decisione 2000/799/GAI del Consiglio del 14dicembre 2000 relativa all'istituzione di un'Unità provvisoria di cooperazionegiudiziaria(14) esercitano la funzione di membro nazionale dell'Eurojust aisensi dell'articolo 2 della presente decisione fino alla designazionedefinitiva del membro nazionale dello Stato membro interessato, e al più tardifino alla scadenza del secondo mese che segue la data in cui la presentedecisione ha effetto, data in cui cessano le loro funzioni.
Atale titolo, i membri nazionali dell'unità provvisoria godono di tutte lecompetenze attribuite ai membri nazionali in virtù della presente decisione.
Ladesignazione definitiva del membro nazionale ha effetto il giorno stabilito atal fine dallo Stato membro in una comunicazione inviata al Segretariatogenerale del Consiglio con lettera ufficiale.
2.Uno Stato membro può dichiarare, nei tre mesi successivi alla data in cui lapresente decisione ha effetto, che non applica, fino alla data previstadall'articolo 42, determinati articoli, in particolare gli articoli 9 e 13, peril motivo che tale applicazione non à compatibile con la sua legislazionenazionale. Il Segretariato generale del Consiglio informa gli Stati membri e laCommissione di questa dichiarazione.
3.Finché il Consiglio non ha approvato il regolamento interno dell'Eurojust, ilcollegio adotta tutte le sue decisioni con la maggioranza dei due terzi, salvoqualora la presente decisione preveda una decisione all'unanimità.
4.Gli Stati membri provvedono affinché, fino alla realizzazione definitivadell'Eurojust, siano adottate tutte le misure necessarie per garantire chetutti i fascicoli trattati dall'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria,segnatamente in materia di coordinamento di indagini e azioni penali, possanocontinuare ad essere trattati dai membri nazionali in modo efficace. I membrinazionali assicurano almeno gli stessi obiettivi e compiti perseguiti dall'Unitàprovvisoria di cooperazione giudiziaria.
Articolo42
Transizione
GliStati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale allapresente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003.
Articolo43
Entratain vigore
Lapresente decisione ha effetto a decorrere dal giorno della pubblicazione nellaGazzetta ufficiale, fatto salvo l'articolo 41. A decorrere da tale data l'unitàprovvisoria di cooperazione giudiziaria cessa d'esistere.
Fattoa Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.
Peril Consiglio
IlPresidente
A.Acebes Paniagua
NOTE
(1) GU C 206 del 19.7.2000, pag. 1 e
GU C 243 del 24.8.2000, pag. 15.
(2) GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 347 e parere espresso il 29 novembre2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(4) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.
(5) GU C 326 del 26.11.2001, pag. 2.
(6) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.
(7) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.
(8) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.
(9) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.
(10) GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.
(11) GU L 56 del 4.3.1968. Regolamento modificato da ultimo dalregolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2581/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 1).
(12) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimodal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag.1).
(13) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(14) GU L 324 del 21.12.2000, pag. 2.