CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI - Approvazione del codice di deontologia professionale dei geometri COMUNICATO APPROVAZIONE DEL CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI (Pubblicato sulla GU n. 121 del 26-5-2007)
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, ed a seguito di audizione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è stato modificato il codice di deontologia professionale dei geometri. (Omissis). 1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di categoria e delle leggi che disciplinano l'attività del geometra iscritto all'albo, individuando altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione. 2. L'osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l'esercizio della professione possono determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate. Nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla condotta dell'iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un'unica ed adeguata sanzione. 3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista in qualità di componente un organo istituzionale. (Omissis).
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI SOMMARIO Introduzione Titolo I Dei principi generali Sezione I - Ambito Sezione II Della prestazione dopera intellettuale Titolo II Della condotta Sezione I - Dei valori sociali Sezione II - Della sleale concorrenza Sezione III - Della pubblicità Sezione IV - Rapporti con i colleghi Sezione V - Rapporti con il consiglio Sezione VI - Rapporti con i praticanti Titolo III Della prestazione Sezione I - Dellincarico Sezione II - Dello svolgimento e formazione continua Sezione III - Della segretezza Sezione IV - Dei rapporti esterni Sezione V - Dei rapporti con i committenti Titolo IV Sanzioni disciplinari Titolo V Disposizioni finali INTRODUZIONE Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare, seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale. Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare lesercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della società. Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali desumibili dallordinamento professionale, il quale, fra laltro, attribuisce ai Consigli dei Collegi il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso lesercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti allAlbo. Lobiettivo che si intende raggiungere, mediante la predisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per lintera Categoria. Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli: - Titolo I: dei principi generali; - Titolo II: della condotta; - Titolo III: della prestazione; - Titolo IV: sanzioni disciplinari; - Titolo V: disposizioni finali. In particolare, il titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale. Il titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento specifico all'aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti. Il titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla categoria, sia con riferimento alla clientela, poichè la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti nonchè ad altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente si confronta. Il titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale, mentre il titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico. TITOLO I Dei principi generali Sezione I Ambito 1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di Categoria e delle leggi che disciplinano lattività del Geometra iscritto allAlbo, individuando altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione. 2. Losservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano lesercizio della Professione possono determinare lapplicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate. Nellambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla condotta delliscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di ununica ed adeguata sanzione. 3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della Categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista in qualità di componente un Organo istituzionale. Codice di deontologia professionale dei Geometri Sezione II Prestazione dopera intellettuale 4. Il geometra libero professionista esercita unattività che ha per oggetto la prestazione dopera intellettuale, disciplinata dal Codice Civile e dal Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni, e per la quale è necessaria liscrizione allalbo istituito presso ogni Collegio Provinciale o Circondariale. Il geometra è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima diligenza e con limpiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il risultato oggetto dellincarico. Nessuna responsabilità può essere contestata o posta a carico del geometra qualora, nonostante lidoneità delloperato e la insussistenza di gravi cause di negligenza, inosservanza o imperizia allo stesso imputabili, il risultato della prestazione non sia conforme, in tutto o in parte, alla finalità oggetto dellincarico salvo diversa pattuizione redatta in forma scritta. 5. Il geometra deve ispirare la propria condotta allosservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, ed esercita lattività professionale secondo " scienza" ovvero preparazione, competenza e capacità professionale a servizio del committente, " coscienza" ovvero onestà, imparzialità e disinteresse nel consigliare ed assistere il committente, " diligenza" ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti. TITOLO II Della condotta Sezione I Dei valori sociali 6. Il geometra deve conformare la propria condotta professionale ai principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di imparzialità, evitando ogni preconcetto di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione e affari. 7. Il geometra deve curare laggiornamento della propria preparazione professionale, mediante lapprendimento costante e programmato di nuove specifiche conoscenze in tutti gli ambiti riguardanti lattività professionale. 8. Il geometra deve astenersi dallesercitare, anche temporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometra libero professionista, qualora esse presentino finalità o modalità esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della Categoria. 9. Il geometra deve poter prestare unadeguata garanzia per i danni che possa eventualmente cagionare nellesercizio dellattività professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie equivalenti. Sezione II Della sleale concorrenza 10. Il geometra deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale. Configurano distinte fattispecie di sleale concorrenza: a) la riduzione sistematica dellonorario o la sua incompleta o irregolare documentazione; b) qualunque attività volta a procacciare clienti, anche avvalendosi di intermediari. c) limpiego di qualunque altro mezzo scorretto o illecito volto a procurarsi la clientela in spregio al decoro e al prestigio della Categoria. 11. Il geometra pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo parziale, è tenuto al rispetto dei limiti disciplinati dal rapporto dimpiego, secondo le disposizioni di legge ed il ruolo che è chiamato a svolgere. In particolare deve astenersi dallavvalersi della propria posizione per trarre vantaggi per se o per altri professionisti. A tale fine, il geometra deve comunicare al Presidente del Collegio di appartenenza le mansioni svolte presso lamministrazione in cui è impiegato ed ogni eventuale variazione delle stesse. Sezione III Della pubblicità 12. Nellesercizio della professione è consentita al geometra la pubblicità informativa che risponda al solo interesse del pubblico. Il geometra è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il collegio provinciale o circondariale della partecipazione o collaborazione, quale geometra professionista, a trasmissioni o rubriche radio-telefoniche o giornalistiche anche in forma di intervista. È ammesso che il geometra utilizzi la rete internet per fornire esclusivamente le informazioni la cui conoscenza corrisponde allinteresse del pubblico. In tal caso deve comunicare lindirizzo del relativo sito internet al Consiglio del Collegio il quale potrà effettuare gli opportuni controlli. Sezione IV Rapporti con i colleghi 13. Nei rapporti con i colleghi, il geometra deve comportarsi secondo i principi di correttezza, collaborazione e solidarietà. A titolo puramente esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione: - omettere di informare in via riservata il collega di possibili errori od irregolarità che si ritiene questi abbia commesso; - esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sulloperato o sul comportamento in genere del collega non riconducibili ad osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione della propria prestazione; - proseguire lesecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito ad un collega, senza preventivamente informarlo; - assumere le opportune iniziative volte ad una celere e completa definizione dei rapporti tra il committente ed il collega precedentemente incaricato; - disincentivare o ostacolare in qualunque altro modo la composizione di una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del Collegio o di persona da lui designata; - sottrarsi volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di opinioni e di informazioni sullattività professionale con i colleghi; 14. Il geometra deve astenersi dallassumere coinvolgimenti e partecipazioni emotive con gli interessi del committente. Qualora nellesercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrasto personale con un collega, egli deve darne immediata notizia al Presidente di Collegio affinché questi, personalmente o tramite un delegato scelto tra colleghi esperti in materia, possa esperire un tentativo di conciliazione. Sezione V Rapporti con il consiglio 15. Il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva in maniera efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio. Il geometra deve altresì: - comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei dati necessari alliscrizione ed allaggiornamento dellAlbo; - informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale rilevanza per la Categoria; - segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporti con gli Uffici Pubblici, astenendosi dallassumere iniziative personali che possano pregiudicare il più generale interesse della Categoria; - rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal Collegio di appartenenza. 16. Il geometra componente il Consiglio Direttivo di un Collegio provinciale o circondariale, o componente del Consiglio Nazionale deve adempiere ai doveri dellufficio impersonato con diligenza ed obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del Consiglio. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della Categoria favorendo il rispetto e la collaborazione reciproca fra i geometri e stimolando la loro partecipazione alle iniziative programmate nellinteresse degli iscritti. Sezione VI Rapporti con i praticanti 17. Nei rapporti con i praticanti il geometra è tenuto allinsegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire lapprendimento da parte dello stesso, nellambito della pratica professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari. In particolare, il geometra deve favorire lacquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei principi di deontologia professionale. TITOLO III Della prestazione Sezione I Dellincarico 18. Il geometra contrae con il committente unobbligazione avente per oggetto la prestazione dopera intellettuale attraverso un rapporto personale e fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà. 19. Lattribuzione dellincarico professionale è rimessa alla libera scelta del committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasi comportamento volto a limitare o condizionare tale facoltà. 20. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti, statuito dal Codice Civile la misura del compenso deve essere adeguata allimportanza dellopera ed al decoro della Professione. 21. Lespletamento della prestazione del geometra è caratterizzata dal rapporto fiduciario con il committente. La facoltà di avvalersi di collaboratori e/o dipendenti non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve caratterizzare lesecuzione dellincarico professionale. In nessun caso il geometra può avvalersi della collaborazione di coloro che esercitino abusivamente la Professione. 22. Al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometra deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi per il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza. Nellipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con lespletamento di una prestazione, egli ha il diritto ed il dovere di accrescere la formazione e/o di chiedere la supervisione agli organi di categoria. Lespletamento della prestazione non deve essere, in ogni caso, condizionato da indebite sollecitazioni o interessi personali, di imprese, associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenuto intellettuale a favore della anomala economicità della prestazione. Sezione II Dello svolgimento e formazione continua 23. Il geometra deve: a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito dal Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli dei Collegi provinciali e circondariali; b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi provinciali e circondariali. Sezione III Della segretezza 24. Nellesercizio della propria attività il geometra è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle questioni conosciute per motivi dufficio e che, per loro natura o per specifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanere riservate, per tutta la durata della prestazione ed anche successivamente al suo compimento. A tal fine, il geometra adotta altresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto dellobbligo di riservatezza da parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti. Sezione IV Dei rapporti esterni 25. Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni ed i professionisti appartenenti ad altre categorie professionali il geometra deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni ed attribuzioni. In particolare nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni il geometra è tenuto: a) a rispettare le funzioni che le persone preposte allufficio sono chiamate ad esercitare; b) ad astenersi dallutilizzare in qualunque forma la collaborazione, eccedente gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblici e/o Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun modo da eventuali rapporti personali con esse intercorrenti . Sezione V Dei rapporti con i committenti 26. Nei rapporti con i committenti il geometra è tenuto a stabilire con precisione ogni dettaglio in merito allattività da svolgere. In particolare è tenuto a: a) concordare e definire, preventivamente, ladempimento costituente oggetto dellincarico ed i limiti della prestazione; b) in caso di più parti interessate, ragguagliare i committenti in merito alla sopravvenuta sussistenza di interessi contrapposti o concomitanti che possano influire sul consenso al proseguimento dellincarico; c) non eccedere nella gestione degli interessi rispetto ai limiti dellincarico ricevuto; d) astenersi dallespletare attività professionale in contrasto con le risultanze di una prestazione già eseguita e arrecando danno al precedente committente interessato. TITOLO IV Sanzioni disciplinari 27. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dallarticolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, sono: a) lavvertimento; b) la censura; c) la sospensione; d) la cancellazione. TITOLO V Disposizione finale 28. Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni costituiscono esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore frequenza nella prassi. Pertanto, lambito di applicazione delle sanzioni di cui sopra non è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende alla tutela di tutti principi generali di deontologia professionale. |