Privacy e trasparenza confondono il Consiglio di Stato di La confusione fa trionfare la trasparenza. Un cittadino, comproprietario di alcuni terreni, gravati da una concessione mineraria, ha ottenuto le carte che gli consentono di farsi un'idea di quando e in quali condizioni gli verranno restituiti i fondi, ora campo d'azione di ruspe e trivellatrici. Per questo, può ringraziare la sesta sezione del Consiglio di Stato, che ha fatto cambiare idea al Distretto minerario di Padova e al TAR. Di fronte alla richiesta, avanzata sulla base della legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa, con la quale il proprietario dei terreni chiedeva di conoscere i piani topografici, le quote di perforazione e la natura dei giacimenti, il Distretto neanche rispondeva. Il TART confermava la legittimità del silenzio. I documenti che il cittadino chiedeva non potevano, infatti, essere esibiti perché tutelati dal segreto industriale (art. 24 della legge 241/1990) e dal diritto alla riservatezza del titolare della concessione mineraria. Secondo i giudici di primo grado, non esisterebbe alcuna norma che, come vuole l'art. 27 della legge 675/1996 sulla privacy, autorizzi il Distretto minerario (un ufficio pubblico) a comunicare i dati richiesti da un privato. Viene da chiedersi: ma la legge 241/1990 non ha questa forza? Il Consiglio di Stato ha però individuato un'altra soluzione. Ha riconosciuto che gli atti richiesti (almeno una parte) non sono segreti industriali e che il cittadino ha diritto a conoscerli per tutelare un interesse "giuridicamente rilevante. E per quanto riguarda la privacy ? L'art. 27 "si riferisce, evidentemente, secondo i giudici di appello, ai soli dati sensibili". "Ove si ritenesse - proseguono - che ogni dato personale in senso lato non possa essere divulgato se non in presenza di una espressa conforme normativa, si finirebbe per svuotare di contenuto l'intero impianto della legge 241/1990". Che confusione !! L'art. 27 si riferisce effettivamente alla comunicazione dei dati personali comuni (per i dati sensibili vale, infatti, l'art. 22). La soluzione corretta va, dunque, cercata altrove. Ma questo poco importa al cittadino, che alla fine ha visto trionfare la trasparenza. (Ndr: ripreso dal il Sole 24ore del 22/2/2001) |