La legge dà il via libera ai curriculum

di
Antonello Cherchi

Pace fatta tra diritto alla privacy e divulgazione dei curricula degli studenti. Per quanto riguarda le università, i problemi sono stati risolti dal decreto 204/98, relativo alla ricerca scientifica e tecnologica. Il comma 4 dell'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni (comprese, dunque, le università e gli enti di ricerca) possano dotarsi di normative interne per la comunicazione e la diffusione anche a privati e per via telematica dei dati relativi ad attività di studio e di ricerca di laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi. Restano escluse le informazioni sensibili (relative, per esempio, allo stato di salute) e quelle giudiziarie.

La soluzione per le scuole secondarie è, invece, più recente. E' arrivata con il decreto 281/99, che con l'articolo 17 ha previsto che le scuole secondarie possano diffondere e comunicare all'esterno, anche per via telematica, i dati relativi agli studenti (restano esclusi, anche in questo caso, le informazioni sensibili e quelle giudiziarie). L'unica condizione da rispettare per la divulgazione è che l'interessato abbia dato il consenso e che sia stato informato sui dati che la scuola intende comunicare. Una formalità che può essere espletata all'atto dell'iscrizione.

Il decreto regola anche le situazioni precedenti alla nuova norma, entrata in vigore il 18 agosto scorso. Così, gli istituti che volessero divulgare i profili dei "vecchi" diplornati, possono farlo solo se prima rendono pubblica questa intenzione. Ciò dà modo agli interessati di poter eventualmente bloccare l'operazione. Intenzione che deve essere però espressa entro trenta giorni, trascorsi i quali la scuola può procedere alla divulgazione dei curricula.

(Ndr: ripreso da Il Sole 24 Ore-Lavoro& Carriere di Lunedi 18 ottobre 1999)