Tra riservatezza e diritto di accesso un equilibrio sempre più precario

di
Antonello Cherchi

Tra diritto alla privacy e diritto di accesso agli atti amministrativi l'equilibrio si fa un po' più precario dopo la decisione 59/99 della sesta sezione del Consiglio di Stato, che ha privilegiato il primo a scapito della conoscenza dei documenti custoditi da un ufficio pubblico. In passato, invece, i giudici amministrativi avevano sostenuto a più riprese la priorità, seppure con le dovute cautele, della trasparenza amministrativa.

Principio suggellato dal verdetto del massimo consesso di Palazzo Spada: "non sembra esservi dubbio - aveva affermato l'Adunanza plenaria nella decisione 5/97 - che nel conflitto tra accesso e riservatezza di terzi la normativa statale abbia dato prevalenza al primo, allorché sia necessario per curare e difendere i propri interessi giuridici".

E proprio per esigenze di difesa una ditta privata aveva chiesto all'Inail di accedere alla documentazione clinica di due dipendenti. Si trattava, infatti, di intervenire nel procedimento per il riconoscimento come patologie professionali delle malattie contratte dai due lavoratori.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha ravvisato nella legge 675/96 sulla privacy un "ostacolo insormontabile" alle richieste di accesso dell'azienda. I giudici hanno prima chiarito che per quanto l'articolo 43, comma 2, della legge 675 faccia salva la normativa in materia di trasparenza amministrativa, questo non significa che le regole sulla privacy non proiettino nuova luce sul diritto di accesso. In particolare quando, come nel caso in questione, siano in ballo dati di carattere sanitario, tutelati con particolare attenzione dall' articolo 22 della legge 675.

"Dopo l'entrata in vigore della legge 675 - hanno spiegato i giudici - nel caso di richiesta di accesso a documenti contenenti dati persona-i sensibili relativi a terzi posseduti da una pubblica amministrazione, il diritto alla difesa prevale su quello alla riservatezza solo se una disposizione di legge espressamente consente al soggetto pubblico di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta".

Il riferimento è all'articolo 27, comma 3, della legge sulla privacy e a nulla può servire il fatto che i datori di lavoro solitamente gestiscano, sia pure con il tramite del medico designato, i dati sanitari dei dipendenti. Nel caso della richiesta inoltrata all'Inail, infatti, non esiste alcuna legge che consenta all'istituto di far conoscere all'esterno le cartelle cliniche custodite.

E non vale neppure il rilievo del Tar circa il fatto che, diversamente da quello alla privacy, il diritto di difesa abbia rilievo costituzionale."Il diritto alla difesa - ha risposto il Consiglio di Stato - non deve essere assolutizzato rispetto a quello alla riservatezza, dovendo l'amministrazione adottare tutte le precauzioni necessarie per limitare al minimo le lesioni che a quest'ultimo possono derivare dall'esercizio del diritto di difesa".

(Ndr: ripreso da Il Sole 24-ore del 5 febbraio 1999)