IND/618
"COMMERCIO ELETTRONICO"

Bruxelles, 29 ottobre 1997


Parere del Comitato Economico e Sociale
in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamentoeuropeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:

"Un'iniziativa europea in materiadi commercio elettronico"

(COM(97) 157 def.)


La Commissione europea, in data 21 aprile 1997, ha deciso, conformementeal disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunitàeuropea, di consultare il Comitato economico e sociale in meritoalla

"Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamentoeuropeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Un' iniziativa europea in materia di commercio elettronico"(COM(97) 157 def.)

La Sezione "Industria, commercio, artigianato e servizi"incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il pareresulla base del rapporto introduttivo del Relatore FOLIAS, CorrelatoreSKOUBY, in data 8 ottobre 1997.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 29 e 30 ottobre1997 (seduta del 29 ottobre 1997) nel corso della 349a sessioneplenaria, con 99 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione ilseguente parere

I. INTRODUZIONE

La Comunicazione della Commissione "Un'iniziativa europeain materia di commercio elettronico" costituisce una rispostaalle sfide della nostra epoca ed è intesa a conferire unanuova dinamica al continuo dialogo sullo sviluppo del commercioelettronico, che si svolge sia all'interno dell'Unione europeasia, dato il suo carattere internazionale, a livello mondiale.Il documento in parola ha dato avvio ed impulso ad ampi dibattitia tutti i livelli e, pertanto, è recepito molto positivamentedal Comitato. (Per facilitare i riferimenti del parere alla Comunicazionedella Commissione, nel testo che segue sono ripresi gli stessititoli dei capitoli nonché la numerazione dei punti dellaComunicazione suddetta).

II. UN'INIZIATIVA EUROPEA IN MATERIA DI COMMERCIO ELETTRONICO

  • (§4) Nelle conclusioni della suddetta comunicazione nonsi fa alcun cenno su uno dei parametri fondamentali del commercioelettronico, la necessità di un maggiore uso del mezzoelettronico nelle relazioni commerciali, da parte dei prestatoridi servizi e delle reti di distribuzione e, soprattutto, dellepiccole e medie imprese, per raggiungere la massa critica di utenti: ciò crea l'impressione che nell'introduzione del testodella Commissione - forse del tutto involontariamente - sia sottovalutatoil ruolo di coloro che hanno competenza in prima persona per esprimersiin materia, per l'appunto i soggetti che si servono del commercioelettronico ( le imprese e i privati).

  • (§4) Il principio fondamentale della globalizzazionedeve essere alla base di tutte le riflessioni, opinioni ed azionidi chi partecipa al dialogo sugli sviluppi del commercio elettronico.Questo principio basilare deve valere come pietra di paragoneper la programmazione politica dell'UE, affinché essa possasvolgere un ruolo significativo nelle fasi future dello sviluppodel commercio elettronico e partecipare di pieno diritto al dialogomondiale in materia.

CAPITOLO 1 - LA RIVOLUZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO

  • (§5) Il riconoscimento della validità dell'opinionesecondo cui il commercio elettronico consiste nel condurre affariattraverso il mezzo elettronico si rivela più pregnante,se si osserva che nella crescita di questo modo di commercio ilruolo più importante è svolto in tutto il mondodalle imprese commerciali che impiegano tale mezzo e dalle partiinteressate al commercio e alla prestazione di servizi ( datoridi lavoro - lavoratori - consumatori).

    Il commercio elettronico: la rivoluzione di Internet

  • (§6) Il sorprendente sviluppo di Internet negli ultimianni e il previsto aumento esplosivo del numero degli utenti nonchéil livello delle operazioni commerciali espletate via Internet(il valore delle vendite e delle forniture di servizi on linenegli Stati Uniti ha raggiunto la cifra di 518 Mio $) sono ilcontrassegno più evidente della società dell'informazione,nella quale tutte le caratteristiche che fino ad oggi distinguevanoil commercio tradizionale scompaiono e vengono sostituite da nuovielementi.

  • La grande importanza di Internet è data dal fatto cheha trasformato il commercio elettronico da semplice scambio didati in una concreta attività commerciale che si presentain due forme diverse: a) il commercio in forma diretta, in cuisi trattano affari per via elettronica (ordini on line, fruizionee pagamento di servizi) e b) il commercio in forma indiretta (incui l'ordine e il pagamento elettronico sono completati dallaconsegna delle merci ordinate). Inoltre Internet ha reso possibilel'offerta per via elettronica di servizi (transazioni commercialiimmateriali).

  • La quantità estremamente esigua dei dati statisticidisponibili nell'UE come anche nel resto del mondo non consente,purtroppo, di valutare la situazione attuale né di delineareun quadro ben preciso del futuro in questo campo. Si èconvinti, tuttavia, che la raccolta già avviata di datistatistici fornirà uno strumento strategico a coloro cuispettano le decisioni relative al settore in parola.

    Le opportunità per l'Europa.

  • (§ 12) Esiste il rischio che tutte le previsioni chein tutto il mondo si riferiscono alle future performance dellediverse applicazioni di Internet e di Intranet si dimostrino marcatamenteconservative e conducano ad approcci teoretici e concreti di programmazioneassolutamente erronei. Le valutazioni esistenti sulla base dianalisi di mercato attendibili calcolano che entro la fine delXX secolo le vendite via Internet avranno raggiunto un volumedi 10 Mrd $ (secondo la stima molto prudente della ricerca svoltada Hambricht & Quist) o perfino 98 Mrd $ (secondo lo studioalquanto ottimistico di Killen & Ass). Un'altra previsioneparte dal presupposto che le transazioni commerciali via Internetavranno toccato entro l'anno 2000 il valore di 200 Mrd di ECU.Per tale motivo è importante esercitare una particolarecautela nella valutazione delle previsioni, tenere conto di unincremento delle richieste e delle opportunità in fasedi programmazione e servirsi di dati attendibili, sia statisticisia di altro genere.

  • (§ 12) Il dettaglio, la distribuzione, l'industria, ilturismo e il settore dei servizi devono conquistarsi il relativospazio, le informazioni indispensabili e le necessarie infrastrutturetecnologiche e finanziarie per sfruttare concretamente le possibilitàche si offrono.

  • (§ 12) Il fatto che lo sviluppo delle suddette tecnologiein ambito europeo si sia messo in moto realmente nella metàdegli anni '80 ha creato un'intera generazione di datori di lavoroe di lavoratori che sono ancora impegnati nel processo di produzione.Essi soffrono tuttavia di una notevole carenza di conoscenze edesperienze, - carenza che a causa dei quotidiani, radicali, cambiamentinel campo delle nuove tecnologie ha provocato un panico ampiamentegiustificato o ha risvegliato un complesso d'inferioritànei confronti di coloro che si sono adeguati in tempo agli sviluppie si sono preparati alle nuove situazioni, già verificatesio prevedibili. La soluzione del problema, che è molto serioe soprattutto di carattere sociale, è da ricercare nell'offertadelle informazioni necessarie e nella relativa formazione professionale,che metta un freno alla sempre più rapida obsolescenzadelle qualifiche professionali dei lavoratori.

  • La formazione professionale, assolutamente indispensabile,deve iniziare già al livello dell'istruzione elementaree proseguire con appositi programmi per l'apprendimento lungotutto l'arco della vita, destinati sia ai datori di lavoro siaai lavoratori.

  • L'uso della World Wide Web (WWW), che è un aiuto ancheper i meno esperti, rappresenta il grande balzo in Internet enella società dell'informazione. Per sfruttare concretamentetali possibilità, tuttavia, è necessario che i programmidi accesso diventino così semplici e facili da usare daconsentire alla grande maggioranza delle imprese (e soprattuttoquelle piccole e medie) di entrare nel mondo delle nuove tecnologiee approfittare dei vantaggi del commercio elettronico. In talmodo, l'attuale tendenza alla crescita acquisterebbe una dimensioneesplosiva, dando ad Internet l'impulso necessario.

  • L'ulteriore sviluppo nell'ambito dell'UE avrà un impattoduraturo sulla struttura dell'economia e, se pure non esclusivamente,certo in misura notevole sul settore delle vendite al dettaglio.Anche se tale sviluppo rientrasse nelle previsioni, il sistemaproduttivo e la creazione di valore aggiunto nei diversi settorieconomici subiranno nei prossimi anni profonde modifiche. Talicambiamenti influiranno probabilmente anche sul sito geograficodegli effetti dei costi e dei profitti della produzione in atto,creando nuove possibilità. Questo è già chiaro,ad esempio, nella prestazione di servizi finanziari.

    Si riscontra, quindi, l'assoluta necessità di informazionirelative alle conseguenze del fenomeno in parola sulle impresee sull'occupazione nei diversi Stati e regioni d'Europa. Le informazionipotrebbero assumere la forma di prospettive ipotizzabili (scenari)secondo le condizioni presupposte per ogni caso. E' davvero urgente,pertanto, avviare studi e ricerche in materia.

    Il commercio elettronico: confronti sul piano internazionale

  • (§17) Nella comunicazione della Commissione si affermain modo decisamente categorico che i concorrenti dell'Unione europeahanno già colto le opportunità del commercio elettronicoed hanno così conquistato posizioni molto forti, sfruttandoin modo ottimale le debolezze che l'Europa presenta tuttora acausa dell'assenza, in questo campo, di una politica europea comune.

  • Il ruolo di precursori che gli Stati Uniti mantengono ancoraoggi nel settore del commercio elettronico, la loro linea di programmazionesempre metodica, ma soprattutto la volontà politica dirispondere immediatamente alle sfide del nostro tempo devono serviredi esempio per strutturare la politica europea del settore. L'equilibratapresenza di grandi e piccole imprese dimostra che nella societàdell'informazione c'è posto per tutti coloro che riconosconoil segno dei tempi, ma soprattutto mette in fuga le paure di unatotale rovina delle PMI e di un'ulteriore crescita dei tassi didisoccupazione. Le ottime performance delle PMI nel contesto virtualedelle nuove tecnologie indica, inoltre, che esse hanno la flessibilitànecessaria per poter agire sull'andamento del mercato in modoincisivo.

    Sfruttare i punti di forza di cui dispone l'Europa

  • La posizione della Finlandia e dei Paesi Bassi riguardo allenuove tecnologie rivela la dinamica dell'UE, che non èancora, comunque, emersa in tutta la sua ampiezza.

  • (§19) L'introduzione dell'Euro contribuirà indubbiamenteallo sviluppo degli scambi nel contesto del commercio elettronico,perché l'UE potrà operare sui mercati internazionalicon un'unica forte valuta.

  • (§2O) Il quadro regolatore entro cui avranno luogo letransazioni commerciali informatizzate non può essere delimitatosolo dai confini dell'UE, ma dovrà essere oggetto di undialogo a livello globale (sotto l'egida dell'ONU e dell'Organizzazionemondiale del commercio - WTO) per conseguire un vantaggio sostanziale,e dovrà essere contraddistinto dalla piena liberalizzazionedella circolazione dei capitali e da una riduzione quanto maggiorepossibile dell'ingerenza dello Stato per motivi di ordine e sicurezzapubblica.

    Esigenza di un consenso globale

  • (§21) L'UE deve partecipare al dialogo sulla societàdell'informazione con posizioni chiaramente definite per svolgereun ruolo importante e principalmente perché non le sianoimposte soluzioni che potrebbero essere in conflitto con i suoiinteressi a medio e lungo termine.

  • (§22) La criminalità cibernetica costituisce laminaccia più rilevante contro sia l'affidabilitàdelle transazioni effettuate tramite il commercio elettronico,sia la nuova società dell'informazione in via di realizzazione.

CAPITOLO 2: GARANTIRE L'ACCESSO AL MERCATO GLOBALE: INFRASTRUTTURE,TECNOLOGIE E SERVIZI
    Ottimizzare gli effetti della liberalizzazione del settoredelle telecomunicazioni

  • L'accesso a reti efficienti di telecomunicazioni èun presupposto essenziale per trarre vantaggio dalla societàdell'informazione. Per raggiungere tale obiettivo, si dovrannosopprimere le notevoli disparità tra le regioni dell'UEa livello di sviluppo delle infrastrutture di base, dei costi,dell'affidabilità e della presenza di servizi moderni.

  • (§23) La liberalizzazione del settore delle telecomunicazioniche avverrà agli inizi del 1998 in quasi tutti gli Statimembri, l'interazione dei principi della libera economia di mercatoe la maggiore concorrenza ridurranno certo sensibilmente il costodell'accesso ai servizi, in modo che un numero più elevatodi utilizzatori (operatori commerciali e consumatori) potràentrare nella società dell'informazione, in particolarequei soggetti che per motivi di ordine di grandezza consideranoi costi di allacciamento un ostacolo insuperabile.

  • Lo sviluppo delle reti transeuropee di telecomunicazioni porteràallo stesso livello l'offerta di infrastrutture e di servizi intutto il territorio dell'UE eliminando gli squilibri esistentitra le diverse regioni geografiche dell'Unione e dando pari opportunitàa tutti gli europei.

    Garantire l'interoperabilità in un contesto concorrenziale

  • (§29-32) La Comunicazione della Commissione "Normalizzazionee società globale dell'informazione: l'approccio europeo"(COM (96) 359 del 24 luglio 1996) tratta adeguatamente i temidella normalizzazione e degli standard, che non sono soltantodi carattere tecnico ma definiscono soprattutto la tecnologiache sarà impiegata nella realizzazione pratica della societàdell'informazione e, di conseguenza, il modo in cui l'industria,gli utilizzatori, i consumatori, le banche e l'amministrazionepubblica ne trarranno vantaggio. Il parere del CES è reperibilenella GU 89/11 del 19 marzo 1997.

  • Il Comitato ritiene che le specifiche tecniche del settoredelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni debbanoavere una tipologia aperta e il loro uso da parte delle impreseeuropee e delle banche non debba essere soggetto a restrizioni.

  • L'Unione europea deve in ogni caso cooperare nell'ambito deglienti internazionali di normalizzazione, presentando proposte esoluzioni complessive che garantiscano gli interessi e le prospettivefuture delle imprese europee.

  • La possibilità dell'uso combinato dei prodotti di produttoridiversi (interoperabilità) è un presupposto fondamentaleper l'ulteriore sviluppo delle tecnologie e per l'impiego di prodottie servizi omologhi. La normalizzazione, che è lo strumentoper attuare l'interoperabilità, è comunque un processovolontario e riflette la dinamica del mercato.

  • Il Comitato è dell'opinione che gli enti europei dinormalizzazione (CEN, Cenelec ed ETSI) dovrebbero collaborarepiù strettamente nell'ambito dell'informazione e dell'armonizzazione,così da poter conseguire migliori risultati nei seguentipunti:

    a) ridurre al minimo l'insorgenza di nuove barriere;

    b) restare più a contatto con le regole vigenti del mercatomondiale.

    Rendere disponibili servizi per il commercio elettronico diagevole impiego per l'utilizzatore: la R r & europea

  • (§33) L'adozione del commercio elettronico da parte dellePMI (che superano il 95% del totale delle imprese europee) siaffermerà e progredirà solo quando si risolverannoi gravi problemi della normalizzazione e della standardizzazione(nomum out), in modo che tutte le transazioni avvengano in uncontesto elettronico compatibile e uniforme, che garantisca costipiù bassi per l'uso delle informazioni.

  • I progressi ulteriori nel campo della R&S europea costituiscono,secondo il Comitato, uno strumento fondamentale per l'UE nel dialogosullo sviluppo delle nuove tecnologie.

    Cooperazione industriale internazionale a livello di infrastrutture,di tecnologie e di servizi

  • (§34) La cooperazione tecnologica mondiale, indispensabileper la creazione di standard e per lo scambio di know-how tecnologico,si dovrebbe porre come obiettivo primario l'istituzione di unastruttura di sistemi aperti e accessibili al pubblico, in cuiil flusso di informazioni sia flessibile e conveniente.

CAPITOLO 3: CREARE UN QUADRO REGOLATORE FAVOREVOLE
    Creare fiducia

  • (§35) La creazione di un clima di fiducia, come sottolineatonella Conferenza dei Ministri svoltasi a Bonn dal 6 all'8 luglio1997, in tutte le transazioni informatizzate (di tipo materialee immateriale) è il presupposto decisivo per lo sviluppoe la diffusione del commercio elettronico. Nella misura in cuigli scambi potranno effettuarsi in piena sicurezza attraverso

    a) la verifica della firma elettronica,

    b) la trasmissione sicura di ordinazioni, informazioni e documentitra privati, imprese, servizi pubblici e istituti finanziari,

    c) la comunicazione sicura di dati personali,

    d) transazioni sicure di beni immateriali,

    e) la tutela dei segreti industriali,

    f) la protezione dei diritti d'autore,

    le previsioni, che si basano sull'attuale andamento del commercioelettronico, si dimostreranno certamente molto contenute.

    Garantire un accesso completo al mercato unico

  • (§37) Il Comitato è dell'avviso che i principiesposti in questo capitolo costituiscano una buona base di dialogoe che lo specifico quadro regolatore di riferimento all'internodell'UE debba in ogni caso essere in sintonia con i quadri regolatorivigenti, quali risultano dal dialogo internazionale, per far sìche l'UE non adotti regolamentazioni antitetiche a quelle in vigoreal di là delle proprie frontiere.

    Principi che stanno alla base di un quadro regolatore in materiadi commercio elettronico

  • (§39) I principi alla base di un quadro regolatore inmateria di commercio elettronico, così come delineati nellaComunicazione in parola, sono una valida base di dialogo, cuipossono servire come punto di partenza il contributo e le esperienzedegli Stati Uniti, dell'OCSE, dell'Organizzazione mondiale delcommercio (WTO) e dell'Organizzazione mondiale della proprietàintellettuale (WIPO).

    Le caratteristiche essenziali di un approccio regolatore

  • (§40) Il Comitato rivolge un appello al Consiglio deiMinistri e alla Commissione affinché, nell'interesse dellosviluppo del commercio elettronico, diano impulso ad un nuovo,moderno e flessibile spirito imprenditoriale europeo che promuovasia il commercio tradizionale sia quello elettronico. Questa nuovaconcezione di funzionamento dell'impresa dovrebbe essere di cosìampia portata da includere anche il contesto virtuale delle nuovestrutture imprenditoriali e da far sì che i necessari interventidella Commissione siano a vantaggio soprattutto dell'interessegenerale e dell'attività imprenditoriale.

  • (§45) Gli Stati membri dell'UE chiedono di collaborarecon la Commissione per armonizzare le regolamentazioni relativeai contratti, alla tenuta dei libri contabili, alla contabilitàe all'audit, come pure ai sistemi di fiscalità indiretta,affinché le normative nazionali non siano in contrastocon quelle internazionali e di ostacolo alle transazioni commercialielettroniche.

    Un approccio regolatore che sviluppi appropriate politiche"orizzontali"

    Garantire la sicurezza e la riservatezza

  • (§51) La protezione dei dati è indispensabilenon soltanto per le banche e per le imprese, e deve integrarele modalità di funzionamento dei sistemi del commercioelettronico, senza tuttavia che una pletora di norme di sicurezzarestrittive, come quelle in vigore in alcuni Stati membri dell'UE,intervenga a frenare la crescita del commercio elettronico.

    Il concetto di protezione dei dati include le seguenti caratteristicheprincipali :

    a) integrità ed autenticità del messaggio elettronico,

    b) carattere confidenziale/personale del messaggio stesso,

    c) accettazione del messaggio come mezzo di prova,

    d) preclusione del misconoscimento da parte del destinatario.

    Per fare valere il concetto di protezione dei dati devonoesserci i seguenti presupposti:

    i) rispetto della priorità delle informazioni in base all'oradi trasmissione delle medesime;

    ii) verifica dell'origine di messaggi con sospetto di contraffazione;

    iii) conferma della controparte sulla trasmissione del messaggio;

    iv) preclusione del rifiuto premeditato del destinatario di confermarela ricezione del messaggio;

    v) preservazione del contenuto del medesimo;

    vi) esigenza del riconoscimento giuridico di terzi fiduciari (Autoritàdi Certificazione -CA) in qualità di enti fiduciari riconosciutida entrambe le parti che registrano nei loro archivi tutti gliutilizzatori che vogliano ricorrere ai loro servizi e il rispettivo"codice pubblico", che consente di decrittare le trasmissionidati di una determinata ditta. I terzi fiduciari inviano inoltrei messaggi elettronici (certificato o firma elettronica) necessariper attestare a livello internazionale l'identità di unaditta registrata.

    È opinione del Comitato che i servizi forniti dall'intermediazionedi un terzo fiduciario (CA) dovrebbero essere i seguenti :

    A. Servizi di supporto

    a) autorità di registrazione;

    b) dati giuridici degli utilizzatori;

    c) servizi elenchi;

    d) archiviazione e registrazione;

    e) servizi di attestazione e certificazione.

    B. Servizi notarili

    a) datazione indipendente di documenti e firme elettroniche;

    b) dati giuridici degli utilizzatori;

    c) contrassegni di accesso;

    d) archiviazione e registrazione;

    e) servizi di attestazione e certificazione.

  • Il Comitato ritiene che la sicurezza nelle transazioni commercialielettroniche, grazie al perfezionamento e all'adozione dei sistemidi crittazione simmetrici e asimmetrici, come quello ad esempiodel SET (Secure Electronic Transactions), già usato nelsettore bancario ma ancora da perfezionare, e che si basa su algoritmiasimmetrici, darà un enorme impulso all'impiego delle retielettroniche e porterà il numero degli utilizzatori moltovicino alla necessaria massa critica.

  • La rapida diffusione dell'impiego delle firme elettronichecon sistemi di criptazione asimmetrica, come prova dell'origineautentica del messaggio e dell'integrità del suo contenuto,è un ulteriore grado di garanzia delle transazioni elettroniche,in particolare nelle operazioni commerciali tra imprese (commercioelettronico tra le imprese). A tale scopo è necessarioelaborare quanto prima possibile le norme specifiche per questotipo di autenticazione.

  • Come portavoce della comunità dei cittadini, il Comitatosottolinea la sua particolare sensibilità per quanto riguardai temi della tutela dei diritti dell'individuo e delle societàcome anche la protezione dei dati di carattere personale e commercialee dei principi stabiliti nella conferenza ministeriale di Bonndel luglio 1997.

    Il Comitato esprime il convincimento che i diritti dell'individuocosì faticosamente conquistati e protetti dagli accordiinternazionali debbano essere oggetto di un'adeguata tutela nellasocietà dell'informazione e che l'Unione europea debbaprendere le necessarie iniziative a livello mondiale, nel momentoin cui, per sopravvenute nuove situazioni, si debbano attualizzaregli accordi summenzionati.

    Garantire un'adeguata protezione dei diritti di proprietàintellettuale e dei servizi ad accesso condizionato.

  • (§53) La tutela del diritto d'autore e dei diritti correlatiè già attualmente, ma lo sarà ancora di piùnella società dell'informazione, un tema decisivo da cuidipenderà lo sviluppo del commercio elettronico, poichéin molti casi il contenuto della proprietà intellettualerappresenta in effetti la maggior parte del valore di un servizioelettronico.

    Garantire un contesto fiscale chiaro e neutrale

  • (§56) Si prevede che la questione della fiscalitànel commercio elettronico svolgerà anche in futuro un ruoloessenziale soprattutto per evitare una doppia imposizione ed elaborareuna normativa fiscale flessibile e chiara, che definisca onerifiscali chiari, trasparenti e prevedibili.

  • I rischi di evasione fiscale da temere nelle diverse circostanzea causa delle peculiarità delle transazioni elettroniche(assenza di impianti per svolgere le attività, agevoletrasferimento di beni materiali e immateriali, difficili controllifiscali, ecc.) si devono evitare per non creare distorsioni nell'ambitodi una sana concorrenza. In nessun caso, tuttavia, gli Stati membridovrebbero tentare di acquisire nuove fonti di gettito fiscaleimponendo nuovi oneri sulle transazioni commerciali elettroniche(neutralità del sistema fiscale). La tesi del governo degliStati Uniti sull'adozione delle vigenti normative del commerciointernazionale tradizionale anche per il commercio elettronico,tenendo conto delle nuove specificità, deve essere verificatadal punto di vista delle caratteristiche specifiche essenzialidel commercio elettronico con particolare attenzione ai problemiche derivano dai diversi valori dell'IVA in vigore nell'UE.

  • Il principio che l'esazione fiscale debba effettuarsi nelpaese di consumo deve valere anche per il commercio elettronico,così come è già adottato per il commerciotradizionale.

  • (§57) Se il necessario adattamento al nuovo contestofiscale costituisce un onere eccessivo per le piccole imprese,esiste il rischio che esse vengano emarginate dal commercio elettronicoe venga loro preclusa la modernizzazione dell'attivitàeconomica.

    Un quadro regolatore coerente su scala mondiale

  • La Conferenza dei Ministri a Bonn ha stabilito con fermezzal'esigenza di creare un quadro regolatore trasparente, efficientee flessibile, basato sul reciproco ricoscimento delle legislazioninazionali e del codice di condotta concordato, per evitare laframmentazione del mercato europeo a causa di regolamentazionidivergenti.

  • (§60-61) Il carattere transnazionale e sovranazionalecostituisce la differenza fondamentale del commercio elettronicorispetto a quello tradizionale. Questa caratteristica obbligatutti coloro che sono coinvolti nel commercio elettronico (utilizzatori,fornitori di servizi, ditte di software, produttori di elaboratori,fornitori di servizi di telecomunicazioni, organizzazioni internazionali(ONU,OMC, ecc.), governi, lavoratori e organizzazioni di consumatoriecc.) a cooperare per trovare a livello globale soluzioni affidabilidei problemi emergenti (creare un clima di fiducia internazionale).

  • Il Comitato esorta il Consiglio, i governi europei, la Commissione,il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e i rappresentantidel mondo commerciale, dei lavoratori, dei produttori e degliistituti di credito a tracciare quanto prima possibile la politicaeuropea in materia di commercio elettronico, e ad orientarsi alriguardo sulla politica nazionale statunitense, allo scopo difar partecipare l'Unione europea al dialogo globale con propositichiari e concordi.

CAPITOLO 4: PROMUOVERE UN CONTESTO COMMERCIALE FAVOREVOLE

  • Per incoraggiare le piccole e medie imprese ad accedere allasocietà dell'informazione e adeguarsi ai nuovi metodi imprenditorialisi dovranno predisporre misure concrete, che riducano i timoriesistenti e mettano in evidenza esempi già realizzati delmodo di operare con successo di analoghe imprese nel nuovo contestoinformatizzato, illustrando i vantaggi di quest'ultimo.

  • La diffusa adozione dei sistemi EDI (trasmissione elettronicadei dati) sarà vantaggiosa per l'ulteriore sviluppo delcommercio elettronico, il quale a sua volta indurrà unimpiego più vasto di tali sistemi. Le attuali applicazionidell'EDI sono estremamente complicate per le imprese medie, equindi l'adozione su Internet di versioni EDI semplificate daràun notevole contributo in questo settore.

    L'impiego dei sistemi EDI (trasmissione elettronica dati)offrirà al settore commerciale i seguenti vantaggi :

    a) riduzione dei costi di esercizio;

    b) riduzione dei tempi di gestione delle transazioni;

    c) completa eliminazione dei costi di produzione, registrazioneed archiviazione dei documenti cartacei;

    d) riduzione del fabbisogno di scorte;

    e) un migliore servizio clienti;

    f) migliori modalità di pagamento;

    g) riduzione della catena fornitori/ copertura diretta del fabbisogno.

    L'uso dell'EDI tra imprese richiede, tuttavia, che le particoinvolte abbiano la certezza assoluta di operare in un contestosicuro, che conferisca credibilità sia agli attori siaagli oggetti della transazione specifica.

  • La DG XXIII, responsabile del settore PMI, dovrebbe assumereun ruolo più attivo nell'aggiornare queste imprese sullatematica suddetta; a tale scopo, sarebbe opportuno creare le relativestrutture e stanziare i fondi necessari.

    A livello dei consumatori : sensibilizzare e creare fiducia

  • Il concetto di "utilizzatore" si estende sia allepersone giuridiche (imprese) sia alle persone fisiche (individuie imprenditori). Il commercio elettronico avrà luogo nellaprassi essenzialmente tra imprese (commercio elettronico interimprenditoriale),che nell'ambito di questo tipo di scambi determineranno il mercatomondiale e fisseranno le norme internazionali.

  • Si deve prestare una scrupolosa attenzione alle esigenze delleimprese in veste di utilizzatori, a causa delle particolaritàspecifiche del contesto imprenditoriale.

  • (§ 62-64) Anche i consumatori possono beneficiare dimolti effetti utili, se acquisteranno le necessarie informazioni,conoscenze ed esperienze, grazie alle quali poter sfruttare glienormi vantaggi del commercio elettronico, primo fra tutti leillimitate possibilità di scelta dei prodotti e di servizispecifici e individualizzati.

  • Le possibilità che si offrono per soddisfare e soprattuttoper salvaguardare gli interessi dei consumatori, così comela presenza di relative clausole di sicurezza (ad esempio comedefinite nella Direttiva 85/577/CEE del 20 dicembre 1985 relativaalla tutela dei consumatori in caso di contratti conclusi al difuori di spazi commerciali) devono essere, ad avviso del Comitato,ulteriormente perfezionate. I vantaggi offerti dal commercio elettronico,purché esistano determinati presupposti, non si limitanoal settore economico, ma si traducono anche in un risparmio ditempo e in un migliore soddisfacimento delle esigenze grazie apossibilità di scelta molto maggiori.

  • Il quadro regolatore, che sarà in vigore a livellomondiale, dovrà tenere particolarmente conto della tuteladei consumatori, in considerazione delle nuove specificitàdel settore commerciale, che escludono in genere il contatto personalee quindi anche la verifica personale della qualità deibeni acquistati e dell'affidabilità del venditore. Si trattaconcretamente dell'accertamento dell'identità del venditorema anche dell'acquirente (chi siano e se siano affidabili), dell'indennizzo(il modo di presentare con successo un reclamo sulla qualitàdelle merci consegnate quando il venditore si trova all'altrocapo del mondo), del pagamento (quanto siano sicuri i pagamentielettronici e chi sia il responsabile per i relativi problemi),nonché della procedura legale per comporre le controversietra venditore e consumatore (come ad esempio l'arbitrato on-line).Tali aspetti sono importanti non solo per il consumatore bensìanche per l'operatore commerciale. Un eventuale fallimento nellarisoluzione dei problemi e nella creazione di un clima di fiducianei nuovi prodotti e servizi impedirebbe di sfruttare le possibilitàche si offrono.

  • Le istituzioni responsabili del settore commerciale devonostabilire codici di condotta affidabili e garantire la composizioneformale di dispute, che potrebbero sorgere relativamente allaqualità dei servizi offerti dai fornitori di accesso (access-providers)così come alla qualità delle informazioni trasmessedai fornitori di contenuti d'informazione. Parallelamente sulpiano europeo dovrebbero essere introdotti codici di comportamentoriconosciuti su larga scala, che offrano un'adeguata protezionedel consumatore.

  • Alle associazioni dei consumatori spetta un ruolo determinanteai fini sia dell'informazione dei medesimi sia della diffusionedel concetto di commercio elettronico.

  • A livello di imprese: sensibilizzare e incoraggiare ad adottarele prassi ottimali

  • (§65) Il ritardo nell'attuazione del programma pilota"Commercio 2000" è un grave ostacolo alla promozionedelle nuove tecnologie nel settore dell PMI. Al contrario, ladefinizione di un programma di azione a favore delle PMI, chestabilisca obiettivi particolarmente ambiziosi, rappresenta certamenteun aiuto prezioso per far adeguare le imprese suddette ai nuoviprocessi, che si avvieranno prima della fine del XX secolo.

  • A livello di pubbliche amministrazioni: promuovere un settorepubblico dotato di maggiore iniziativa

  • (§67) Il titolo di questo punto preannuncia un obiettivomolto alto, che tuttavia deve essere raggiunto al più presto,se l'UE vuole operare efficacemente sul mercato mondiale. Il settorepubblico (imprese statali) è il maggiore fornitore di informazionie servizi elettronici, e l'impiego delle nuove tecnologie produrràuna solida base per sostenere e far avanzare le imprese e il settorebancario. Le imprese contano sulla modernizzazione del settorepubblico per accedere ai servizi, alle informazioni e alle infrastrutturedi quest'ultimo con maggiore facilità, convenienza e affidabilità,grazie alla semplificazione e automatizzazione dei requisiti richiestiper le transazioni commerciali.

    I principali settori di applicazione del commercio elettronicoin ambito pubblico sono:

    a) dogane (dazi d'importazione ed esportazione);

    b) fiscalità;

    c) servizi di approvvigionamento;

    d) autonomie amministrative locali e servizi per i cittadini;

    e) salute e sicurezza sociale.

    Il commercio elettronico al servizio dei cittadini

  • Per ottenere la necessaria fiducia dei cittadini, l'UE dovrebbedefinire un elenco di idee e di valori caratterizzato da trasparenzae continuità.

  • (§71) Il commercio elettronico sarà uno strumentocomune del cittadino europeo - e di uso quotidiano - nella misurain cui si dimostrerà pratico e utile nella vita di tuttii giorni.

  • La formazione del cittadino nelle prime fasi dell'istruzionegenerale (scuola elementare e media) contribuirà notevolmentead abituarlo più velocemente alle innovazioni dell'epocaelettronica, ma i programmi dell'apprendimento lungo tutto l'arcodella vita saranno, tranne eccezioni, la regola dell'istruzione,se la società dell'informazione è in primo luogouna società conoscitiva.

  • (§ 72) L'adozione delle nuove tecnologie nell'istruzioneelementare e media eviterà che vi siano cittadini europeidi prima e seconda categoria, poiché il sapere, su cuisi baseranno in misura sempre maggiore i produttori di merci eservizi, sarà distribuito a tutti, senza discriminazionedi nazionalità, razza, colore della pelle ecc. L'uso dell'informazione,pilastro della nuova epoca, deve essere alla portata e nell'interessedi tutti senza alcuna discriminazione (in base al colore dellapelle, alla razza, alla fede, all'origine ecc.), ma deve anchedare un impulso alle regioni periferiche rispetto a quelle centrali,già sviluppate. Per facilitare anche alle parti economicamentepiù deboli l'uso delle nuove tecnologie, gli Stati membridevono adottare specifici provvedimenti, come ad esempio la creazionedi biblioteche elettroniche, il supporto di programmi gratuitid'istruzione, ecc.

  • Il Comitato condivide l'opinione del Forum per la societàdell'informazione che giudica le nuove tecnologie particolarmentepositive per le nostre democrazie e per i diritti dell'uomo, inquanto rafforzano il pluralismo, danno accesso all'informazionepubblica ed aprono ai cittadini possibilità di una piùintensa partecipazione al processo decisionale.

    Conclusioni

  • La Comunicazione della Commissione è, secondo il Comitato,un testo di contenuto squisitamente tecnico, che, oltre alla descrizionedei parametri fondamentali del commercio elettronico, dovrebbeoffrire in materia una prospettiva europea corredata di maggiorecapacità immaginativa e di un orizzonte d'azione particolarmenteampio. Nondimeno, considerati gli attuali sviluppi dinamici diquesto modo di commercio, la comunicazione in parola rappresentaun valido approccio della Commissione, che ha dato impulso adun serio dibattito generale.

  • Nei provvedimenti di promozione di un contesto commercialefavorevole, formulati nel calendario posto alla fine del testodella Commissione, mancano azioni specifiche a favore delle PMIche usufruiscono del commercio elettronico, ed in particolare:

    a) l'offerta di nuovi programmi d'istruzione nel settore del commercioelettronico;

    b) programmi per l'integrazione del commercio elettronico nelleattività commerciali delle PMI, ad esempio attraverso leazioni seguenti :

    1) finanziamenti alle imprese europee (di determinati settorieconomici) per l'introduzione di sistemi pilota del commercioelettronico;

    2) finanziamenti alle imprese europee per una maggiore diffusioneo per la modifica dei sistemi commerciali elettronici adottati;

    3) studi relativi alle esigenze degli utilizzatori europei;

    4) periodici rilevamenti dei risultati conseguiti dalle azionisuddette.

  • All'importanza del ruolo dei consumatori non è datosufficiente rilievo nel documento della Commissione, anzi allafine del testo, nel prospetto cronologico mancano perfino i relativiprogrammi d'informazione. L'utilizzatore è il fattore decisivo,da cui dipende la rapida crescita del commercio elettronico.

  • Il concetto di utilizzatore si estende sia alla persone fisichesia alle persone giuridiche (società), che dovrebbero anchesvolgere il ruolo principale per l'ulteriore sviluppo del suddettocommercio. Pertanto, i rappresentanti degli interessi delle impresedevono essere presenti in modo permanente ed adeguato in quegliorgani che strutturano la politica europea relativa al commercioelettronico e alla società dell'informazione.

  • La posizione dei lavoratori nel settore privato come in quellopubblico sarà un caposaldo decisivo per l'evoluzione delcommercio elettronico. La Comunicazione della Commissione nonapprofondisce i nuovi contesti, con cui si confronteranno i lavoratori,né i gravi problemi (relativi all'adeguamento, all'istruzione,alla riqualificazione professionale ecc.), che i lavoratori dovrannosuperare per conquistare e conservare un posto nella vita lavorativae non restare vittime dei problemi della disoccupazione, qualidescritti nel Libro verde "Vivere e lavorare nella societàdell'informazione: priorità alla dimensione umana"(cfr. il parere del CES in materia - GU C 206/10 del 7 luglio1997). La paura, risentita dai lavoratori ed assolutamente giustificata,se si considerano il totale capovolgimento delle situazioni finoraesistenti (orario e condizioni di lavoro sul posto di lavoro,struttura del lavoro flessibile (telelavoro), la modifica deitradizionali profili professionali mirati all'inserimento nelprocesso produttivo ecc.), deve essere ridimensionata da un serioconfronto con il nuovo contesto

    Inoltre si devono sfruttare le possibilità di creare lavoronelle regioni periferiche dell'Unione europea incrementando ulteriormenteil telelavoro, in modo che le suddette regioni, meno favorite,possano colmare la distanza che le separa dalle regioni centralisul piano dello sviluppo.

  • E' necessario che l'Europa rielabori in modo sostanziale ilproprio sistema d'istruzione generale e di formazione professionale,affinché possa preparere i cittadini al commercio informatizzatoe alla società dell'informazione, dando una risposta allemutate esigenze del lavoro e della vita quotidiana.

A. OSSERVAZIONI
  • Il Comitato approva l'impegno della Commissione inteso a definireun complesso di principi comunitari per lo sviluppo della societàeuropea dell'informazione e la promozione del commercio elettronicodell'UE, allo scopo di consentire all'Europa di rispondere adeguatamenteal proprio ruolo internazionale e ai propri obblighi nei confrontidei cittadini europei. Il quadro regolatore dovrà esserenon solo uno strumento di promozione del suddetto commercio maanche un mezzo per sfuggire alla disoccupazione di massa.

  • Per raggiungere tale scopo, il Comitato ritiene che debbanoverificarsi le seguenti condizioni :

    I) la Commissione deve stabilire un programma d'azione flessibilee di ampia portata, nel quale trovino il posto che loro spettagli utilizzatori, i consumatori, i lavoratori, il settore bancario,il settore pubblico, le società d'informatica e le societàche offrono servizi in materia di commercio elettronico (serviceproviders), senza interferenze, esclusioni e assurde rivalità,che ostacolano lo sforzo comune. Ciò è realizzabile,se nella relativa politica si definiscono in modo netto i singolielementi.

    II) Occorre insediare un comitato permanente di esperti nel settoredel commercio elettronico, composto da rappresentanti dei 15 Statimembri e dalle competenti Direzioni generali della Commissione,che hanno cooperato alla stesura della Comunicazione in parola.

    III) Gli Stati membri devono dimostrare un maggiore spirito dicooperazione sia in campo legislativo sia in altri ambiti concreti,affinché a) si impedisca l'introduzione di nuove normativenazionali in contrasto con i principi della libera circolazionedei servizi e della libertà d'insediamento, b) si prevengaun'ulteriore frammentazione del Mercato unico e si tuteli efficacementel'interesse comune. Gli Stati membri devono, inoltre, far sìche la Commissione sia in grado di operare con maggiore flessibilitàe autentici poteri.

    IV) La Commissione deve proseguire gli sforzi per garantire emigliorare il funzionamento del Mercato unico, eliminando le attualibarriere alla libera circolazione delle merci, alla libera offertadi servizi e alla libertà di stabilimento.

    V) La Commissione deve stimolare i produttori di materiali elettronicia cercare insieme norme tecniche di standardizzazione, per migliorarel'interoperabilità.

    VI) Si devono intraprendere seri sforzi per recuperare il ritardounanimamente riconosciuto. In nessun caso si deve prescinderedal fatto che nella società dell'informazione il temposcorre più rapidamente e non lascia possibilitàdi interminabili trattative, duelli verbali, instabili compromessie manovre di ripiegamento, come nel passato avveniva abitualmentenell'ambito dell'UE. La decisa volontà degli Stati Uniti,emersa con grande chiarezza nel documento intitolato "A Frameworkfor Global Electronic Commerce" (Quadro regolatore per ilcommercio elettronico), deve essere anche per l'UE uno stimoloper intervenire con decisione nella prossima realizzazione dellefasi successive di sviluppo del commercio elettronico.

    VII) Nella società dell'informazione la Commissione devesalvaguardare le caratteristiche comuni europee, preoccupandosianche di quelle nazionali dei suoi membri (fede, lingua, culturaecc.), ma deve anche difendere quelle peculiarità che ladistinguono come continente e i principi della democrazia "illuminata",la cui forma moderna è l'accesso a fonti d'informazioneattendibili.

    VIII) La Commissione deve impegnarsi con decisione per attuaremeccanismi di rilevamento di dati statistici affidabili sul commercioelettronico.

    IX) Si deve avviare un dialogo paneuropeo nel contesto del Forumper la società dell'informazione che definisca le nuoveposizioni europee in merito alle modalità di funzionamentodelle imprese e soprattutto ai diritti e doveri dei lavoratorinella società dell'informazione (nuovo codice europeo didiritto del lavoro) sia a livello paneuropeo sia a livello nazionale.

    X) Occorre tracciare un'ampia strategia dell'informazione sull'interagamma di temi attinenti alla società dell'informazione,soprattutto a favore delle PMI, per le quali si deve osservareche esistono lacune d'informazione piuttosto gravi .

    XI) Si devono adottare misure di sensibilizzazione delle impresemedie per indurle a mobilitarsi e ad adeguarsi rapidamente.

    XII) Occorre elaborare vasti programmi per l'introduzione delcommercio elettronico nelle piccole e medie imprese.

    XIII) La Commissione deve agevolare l'istituzione di centri localidi ricerca fra loro collegati, che osservino e sostengano attivamente,in collaborazione con i governi, gli organi d'istruzione, i produttoridi materiali elettronici e i rappresentanti degli interessi delmondo economico, le azioni mirate a promuovere e far sviluppareulteriormente il commercio elettronico.

    XIV) Il Comitato esorta la Commissione a

    - intensificare il proprio impegno per l'adozione del commercioelettronico nell'ambito dei suoi stessi servizi,

    - promuovere un piano d'azione per la modernizzazione di tuttele associazioni ed organizzazioni pubbliche degli Stati membri,

    - impegnarsi per un quadro regolatore, che semplifichi le procedureper la diffusione di informazioni nelle imprese in tutti i paesidell'UE e regolamenti il diritto al rapido e sicuro accesso alleinformazioni del settore pubblico, stabilisca la portata, i limitie le eccezioni al summenzionato diritto e definisca le norme dicommercializzazione comprese la formazione dei prezzi e la salvaguardiadei diritti d'autore del singolo Stato,

    - proporre un programma per creare reti di collegamento elettronicotra omologhe istituzioni pubbliche degli Stati membri.

    XV) La creazione di reti transeuropee di telecomunicazioni èun presupposto basilare per l'ulteriore sviluppo del commercioelettronico nelle regioni centrali e in quelle periferiche.

    XVI) I fondi strutturali dell'UE possono e devono svolgere unruolo importante nello sviluppo delle infrastrutture elettronichenecessarie e nella formazione specifica delle risorse umane.

    XVII) Si devono incrementare le infrastrutture locali per l'integrazionedelle nuove tecnologie al fine di facilitarne l'accesso alle imprese.

    XVIII) Il Consiglio dei Ministri e la Commissione devono sosteneregli sforzi delle Nazioni Unite mirati allo sviluppo di centralicommerciali elettroniche (Electronic Trade Points - ETP) nell'UE,incaricate di raccogliere e gestire, in collaborazione con tuttigli operatori coinvolti in transazioni commerciali (quali, adesempio, dogane, società di trasporti, banche, assicurazioniecc.), tutte le transazioni commerciali elettroniche in partenzada, o in arrivo nella zona da esse coperta.

    XIX) Occorre attuare programmi speciali d'insegnamento per ognilivello d'istruzione, in particolare nell'istruzione superioredi secondo grado (soprattutto nelle università dove s'insegnal'informatica insieme con le scienze economiche) ed anche corsidi qualificazione per disoccupati, per impartire ai futuri quadridirettivi delle aziende una formazione completa.

    XX) È necessario in modo particolare sostenere le istituzionieuropee di ricerca per far sì che l'Unione europea nonresti indietro nelle nuove tecnologie d'avanguardia.


B. PROPOSTE
  • Il Comitato propone alla Commissione che

    1) le proposte ai governi, elaborate dall'ONU nel quadro dell'iniziativain merito alle centrali commerciali elettroniche (Electronic TradePoints - ETP), siano adottate a livello paneuropeo. Le propostesuddette contengono un elenco di provvedimenti da attuare in diversisettori economici per agevolare l'introduzione del commercio elettroniconelle istituzioni pubbliche di tutti i paesi. Si tratta sostanzialmentedi misure che i governi devono impegnarsi ad adottare con adeguatiinterventi legislativi o di altra natura. I settori interessatisono: banche, assicurazioni, dogane, commercio, trasporti e telecomunicazioni.

    2) siano introdotti a livello paneuropeo gli "Orientamentiper il commercio internazionale" dell'ONU, che comprendonouna serie di indicazioni per la gestione del commercio elettroniconell'ambito delle centrali commerciali elettroniche.

    3) si compiano progressi nel graduale collegamento elettronicodi tutti i maggiori servizi che agevolano il commercio europeo,ad esempio gli aeroporti, i porti, ecc., affinché l'Unioneeuropea diventi ben presto uno dei grandi centri elettronici delmondo.

    4) siano aiutati quei paesi, sui quali grava l'onere del commercioelettronico con le regioni europee molto meno sviluppate (i Balcanie l'Europa orientale) e con i paesi dell'area mediterranea, perdare spazio al commercio elettronico anche nei paesi confinanticon l'UE.

    5) l'Unione europea acquisisca un software per filtrare i contenutidi Internet analogo a quello già perfezionato dal WorldWide Web Consortium con la sigla PICS (Platform for Internet ContentSelection), nonché un sistema europeo per la classificazionedei contenuti di Internet.

    6) sia attuato immediatamente il programma d'azione per la lottacontro il crimine organizzato, deciso dal Consiglio il 28 aprile1997 (GU C 251 del 1997, p. 1).


C. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • È opinione del Comitato che, a livello internazionale,si debbano trovare soluzioni nei seguenti settori ma anche applicaresenza ritardi quelle già concordate :

    1. occorre definire un quadro comune di norme legali minime perindividuare (classificare) e combattere nuove forme di criminalitànelle transazioni elettroniche (criminalità cibernetica),stabilendo inoltre con chiarezza la parte responsabile di praticheillegali o criminali, e in tale contesto si devono approntarei meccanismi necessari a perseguire e a punire i crimini a livellosia nazionale sia sovranazionale (cooperazione giudiziaria e degliorgani di polizia, quale è già stata decisa a livelloeuropeo dalla decisione del Consiglio del 28 aprile 1997).

    2. Si dovrebbero definire procedure uniformi nei seguenti settori:

    a) sicurezza nazionale;

    b) tutela dei minori;

    c) salvaguardia della dignità dell'uomo;

    d) sicurezza finanziaria.

    3. Si deve creare un quadro regolatore, che impedisca il riciclaggiodi denaro sporco, definendo anche i meccanismi internazionalinecessari per il controllo e la repressione di tali pratiche.

    4. La fiscalità (diretta e indiretta) dovrebbe essere taleda consentire un'imposizione fiscale sulle attrezzature elettronichequanto più bassa possibile, come stabilito a Singapore,nel dicembre 1996, nella dichiarazione ministeriale sul commerciodei prodotti della tecnologia elettronica, affinché i risultatidella tecnologia d'avanguardia siano accessibili al maggior numeropossibile di cittadini.

    5. Si dovrebbe fissare un quadro minimo di norme per il funzionamentodel commercio elettronico in conformità alle proceduredelle Nazioni Unite ( le conclusioni dei lavori della commissionedell'ONU per il diritto commerciale internazionale (Uncitral),riconosciute dall' Assemblea generale dell'ONU il 30 gennaio 1997,sarebbero al riguardo una buona base di discussione), dell'Organizzazionemondiale del commercio (OMC - WTO) e dell'OCSE, allo scopo diconferire alle transazioni elettroniche la dovuta legittimitàe sicurezza.

    6. È necessario impedire che governi o fornitori di serviziin materia di commercio elettronico limitino, per motivi politicio di altro genere, l'accesso alle reti internazionali di comunicazione.

    7. Per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale(brevetti, logotipi, marchi depositati) occorre provvedere secondole procedure dell'Organizzazione mondiale della proprietàintellettuale (WIPO) applicando a) la Convenzione WIPO sui dirittid'autore, che convalida l'adozione nelle nuove tecnologie deiprincipi fondamentali della Convenzione di Berna per la tuteladelle opere letterarie e artistiche e b) la Convenzione WIPO sullerappresentazioni e registrazioni sonore, che rappresenta un passoimportante per la tutela degli artisti, degli esecutori e delleregistrazioni sonore.

    8. Si devono definire norme internazionali di crittazione, comeriportate dal documento OCSE del 27 marzo 1997 intitolato "Orientamentiper la politica di crittazione", anche applicando piùrigorosamente algoritmi asimmetrici per la codificazione delletrasmissioni dati come ad esempio quelli del SET (Secure ElectronicTransactions), allo scopo di garantire l'assoluta sicurezza nelletransazioni e nella trasmissione di dati personali e per riconoscerepiù rapidamente le firme elettroniche sia per la partegiuridica sia per conto delle imprese.

    9. Per realizzare un accordo internazionale, che stabilisca iprincipi fondamentali della protezione dei dati personali, cosìcome sono stati fissati nella dichiarazione della Conferenza governativadi Bonn, si dovrebbe far sì che

    I) sia consentito elaborare (processing) i dati personali, solose il trattamento dei medesimi è contemplato dalla leggeo se l'utilizzatore (della rete) ha dichiarato il proprio consenso,dopo essere stato informato;

    II) gli utilizzatori di reti globali d'informazione siano informati,precedentemente ad un primo impiego dei loro dati personali, sulloscopo dell'utilizzazione degli stessi,, sul genere di dati utilizzati,sull'identità del responsabile del loro sfruttamento esull'eventuale comunicazione dei medesimi a terzi. Dopo aver ottenutotale informazione, gli utilizzatori dovrebbero avere la possibilitàd'interrompere un collegamento, senza che i loro dati siano giàstati rilevati;

    III) i dati personali non si possano finalizzare ad altro scopose non a quello originario del loro rilevamento, salvo che taleutilizzazione sia ammessa dalla legislazione vigente o l'utilizzatore(della rete) abbia reso noto il proprio consenso dopo essere statoinformato in via preliminare;

    IV) l'accesso alle reti globali d'informazione sia vincolato alconsenso da parte dell'utilizzatore sull'elaborazione (processing)dei propri dati personali per qualsiasi altro scopo che vada oltrela procedura richiesta per dare accesso alle reti d'informazionee ai servizi connessi, come ad esempio la fatturazione;

    V) le infrastrutture tecniche siano sviluppate in modo da consentirel'accesso anonimo (ad esempio, possibilità di lettura ebrowsing anonimi) ed impedire che i dati personali siano elaboratie utilizzati per qualsiasi altro scopo che non sia quello di dareaccesso alle reti d'informazione e ai servizi connessi;

    VI) sia avviata una vasta campagna di sensibilizzazione per informaredei propri diritti gli utilizzatori, affinché il trattamentodei dati (handling) diventi un fattore positivo per la presenzadelle imprese sul mercato (in modo che le aziende e le istituzionipubbliche con una buona reputazione di tutela dei dati possanoavere un vantaggio proporzionale);

    VII) siano promosse efficaci iniziative settoriali di autoregolamentazioneper fissare i principi di tutela dei dati personali da parte dell'industriaanche nei paesi dove non esiste legislazione in materia;

    VIII) sia promossa l'adozione di clausole contrattuali tipo, comequelle elaborate dal Consiglio europeo in cooperazione con laCommissione europea e la Camera di commercio internazionale.

    10. Si deve tener conto del contesto EDIRA-Edifact per l'applicazionedelle norme EDI, stabilite dalle Nazioni Unite, allo scopo difacilitare le transazioni.

    11. Si devono ridurre i costi di collegamento, quando continuanoad operare società di telecomunicazioni in posizione dimonopolio od oligopolio, e si devono reintegrare norme di sanaconcorrenza tra gli utilizzatori europei.

    12. Si devono applicare le convenzioni internazionali sulla tuteladei diritti dell'uomo (Carta delle Nazioni Unite, Convenzioneeuropea per la tutela dei diritti dell'uomo ecc.) alla societàdell'informazione ed in particolare al commercio elettronico.

    13. Occorre realizzare tutte le azioni necessarie a creare unclima di fiducia globale negli strumenti, nelle procedure e nellereti del commercio elettronico.

    14. Si deve disciplinare la futura gestione del DNS (Domain NameSystem), che raccoglie tutti gli indirizzi Internet, in modo darendere facile e chiaro l'accesso a tali indirizzi. Dal lavorosvolto a livello OCSE cominciano già ad emergere gradualmentele condizioni per un accordo internazionale.

    15. E' necessario definire norme internazionali di interoperabilitàa vantaggio delle imprese, degli utilizzatori e dei consumatori.


III. CONCLUSIONI

Le principali conclusioni che si ricavano dall'esame del documentoin parola sono le seguenti:

1. Il commercio elettronico rappresenta una sfida sia per le attivitàproduttive (commercio, industria, artigianato, banche, ecc.) siaper gli utilizzatori e i consumatori.

2. Il settore pubblico è chiamato a svolgere un ruolo decisivonella promozione del commercio elettronico.

3. Occorre risolvere al più presto possibile i problemirelativi alla sicurezza in modo da ottenere la necessaria credibilitànelle transazioni e superare le legittime apprensioni sulla tuteladei dati personali.

4. Le PMI, sfruttando le attuali opportunità di aggiornamento,possono trarre dall'adozione del commercio elettronico vantaggiequivalenti.

5. La Commissione deve approntare rapidamente i relativi programmiper l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in modo chedatori di lavoro e lavoratori possano affrontare le nuove condizionidi lavoro.

6. L'UE ha l'obbligo di partecipare al dialogo internazionalecon opinioni ben definite ed uniformi, allo scopo di salvaguardaregli interessi europei.

7. L'UE deve promuovere direttamente i programmi di ricerca edi sviluppo delle nuove tecnologie.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS
Il Segretario generale
del Comitato economico e sociale

Adriano GRAZIOSI